Language of document : ECLI:EU:T:2022:122

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

9 marzo 2022 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Criterio per la valutazione dell’esperienza professionale – Conformità al bando di concorso del criterio utilizzato dalla commissione giudicatrice»

Nella causa T‑511/20,

Alessandro Zardini, residente in Marano di Valpolicella (Italia), rappresentato da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Lilamand e I. Melo Sampaio, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del 31 ottobre 2019, che ha respinto la domanda di riesame del diniego di ammissione del ricorrente alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/371/19, e, dall’altro, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 7 maggio 2020, che ha respinto il reclamo del ricorrente avverso detta decisione,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, P. Nihoul e R. Frendo (relatrice), giudici,

cancelliere: P. Núñez Ruiz, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1        Il 25 marzo 2019 il ricorrente, sig. Alessandro Zardini, ha presentato la propria candidatura per partecipare al concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/371/19 per l’assunzione di amministratori (AD 7) nell’ambito della ricerca scientifica (in prosieguo: il «concorso») nel settore n. 5 «Comunicazione e gestione delle conoscenze scientifiche». Obiettivo di tale concorso era la costituzione di elenchi di riserva dai quali le istituzioni europee, e principalmente il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, avrebbero potuto attingere per l’assunzione di funzionari. Il bando di concorso era stato pubblicato dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 febbraio 2019 (GU 2019, C 68 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»).

2        Il bando di concorso prevedeva una procedura in tre fasi. In una prima fase, i fascicoli di tutti i candidati erano esaminati al fine di verificare il rispetto delle condizioni di ammissione sulla base delle informazioni fornite nell’atto di candidatura on‑line. Il bando di concorso enunciava le condizioni di ammissione, riguardanti segnatamente i titoli e l’esperienza professionale dei candidati, ossia un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa della durata minima, rispettivamente, di tre o di quattro anni, attestata da un diploma in una disciplina scientifica pertinente e seguita da un’esperienza professionale, direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere, della durata minima, rispettivamente, di sette o di sei anni.

3        L’allegato I del bando di concorso, intitolato «Funzioni e competenze specifiche», descriveva la natura delle funzioni, che era specifica per ciascuno dei settori di attività previsti.

4        Una volta verificate le condizioni generali e specifiche di ammissione, il bando di concorso prevedeva una seconda fase di selezione, la selezione in base ai titoli («Talent Screener»), incentrata sulle qualifiche indicate nell’atto di candidatura.

5        L’allegato II del bando di concorso, intitolato «Criteri di selezione», elencava i criteri da prendere in considerazione nell’ambito della selezione in base ai titoli (Talent Screener).

6        Il bando di concorso prevedeva, infine, una terza fase, durante la quale i candidati che avevano ottenuto i migliori risultati nella seconda fase erano invitati a sostenere le prove del Centro di valutazione («Assessment center») e test del tipo «Questionari a scelta multipla». Coloro che avessero ottenuto i migliori punteggi complessivi al termine di questa fase della procedura sarebbero stati iscritti negli elenchi di riserva del concorso.

7        Il 20 giugno 2019 l’EPSO ha informato il ricorrente, al termine della seconda fase, che non era stato ammesso alla terza fase del concorso (in prosieguo: la «decisione di esclusione»). Più in particolare, secondo le spiegazioni fornite dall’EPSO, soltanto i candidati che avevano raggiunto la soglia minima di 24 punti sono stati invitati alla terza fase del concorso, mentre il ricorrente aveva ottenuto solo 19 punti.

8        Il 21 giugno 2019 il ricorrente ha presentato una domanda di riesame della decisione di esclusione.

9        Il 31 ottobre 2019 l’EPSO ha risposto alla domanda di riesame facendo presente che la commissione giudicatrice aveva confermato la propria decisione di esclusione (in prosieguo: la «decisione sulla domanda di riesame»).

10      Il 17 dicembre 2019 il ricorrente ha proposto un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), avverso la decisione di esclusione e la decisione sulla domanda di riesame.

11      Con decisione del 7 maggio 2020, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto il reclamo del ricorrente (in prosieguo: la «decisione sul reclamo»). In sostanza, l’APN ha precisato i motivi della decisione di esclusione indicando, per ciascuna voce della sezione del Talent screener dell’atto di candidatura, il numero di mesi di esperienza professionale preso in considerazione, il coefficiente di ponderazione e il numero di punti assegnati, nonché le ragioni per cui questi erano stati attribuiti.

 Procedimento e conclusioni delle parti

12      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 agosto 2020, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. Il controricorso, la replica e la controreplica sono stati depositati, rispettivamente, il 27 ottobre 2020, il 14 dicembre 2020 e il 25 gennaio 2021.

13      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di esclusione;

–        annullare la decisione sulla domanda di riesame;

–        annullare la decisione sul reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

14      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto del ricorso

15      In via preliminare, occorre rilevare, così come evidenziato dalla Commissione, che, con i primi due capi delle sue conclusioni, il ricorrente contesta le due decisioni della commissione giudicatrice, vale a dire la decisione di esclusione e la decisione sulla domanda di riesame.

16      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la decisione adottata a seguito di riesame si sostituisce alla decisione iniziale della commissione giudicatrice (v. sentenza del 16 maggio 2019, Nerantzaki/Commissione, T‑813/17, non pubblicata, EU:T:2019:335, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che, nel presente procedimento, la decisione di esclusione è stata sostituita dalla decisione sulla domanda di riesame, e che occorre ritenere che il primo e il secondo capo delle conclusioni formulate col ricorso siano intesi unicamente all’annullamento della decisione sulla domanda di riesame, la quale costituisce, nel caso di specie, l’atto impugnato.

17      Con il terzo capo delle sue conclusioni, il ricorrente chiede altresì l’annullamento della decisione sul reclamo. Orbene, secondo costante giurisprudenza, le conclusioni dirette contro il rigetto di un reclamo hanno l’effetto di portare alla cognizione del giudice l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato, nella misura in cui esse sono, in quanto tali, prive di contenuto autonomo (v. sentenza del 20 novembre 2007, Ianniello/Commissione, T‑205/04, EU:T:2007:346, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, Europol/Kalmár, T‑455/11 P, EU:T:2013:595, punto 41).

18      Tuttavia, si deve constatare che, se invero, nel caso di specie, la decisione sul reclamo è priva di contenuto autonomo, e se dunque non è necessario statuire specificamente su di essa, detta decisione contiene però argomenti diretti a completare la portata di quelli contenuti, in particolare, nella decisione sulla domanda di riesame. Pertanto, nell’esame della legittimità della decisione sulla domanda di riesame, occorrerà prendere in considerazione la motivazione contenuta nella decisione sul reclamo, motivazione che si presume coincidente con quella della decisione di riesame (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punti 58 e 59 e la giurisprudenza ivi citata).

19      Di conseguenza, si deve considerare che l’oggetto del presente ricorso verte sulla decisione sulla domanda di riesame, la quale decisione costituisce, nel caso di specie, l’atto che arreca pregiudizio al ricorrente, come integrata dalla decisione sul reclamo.

 Nel merito

20      A sostegno delle sue conclusioni di annullamento, il ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo verte sull’errore manifesto di valutazione della sua esperienza professionale, sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto nonché del bando di concorso, e sulla violazione del principio di uguaglianza. Il secondo motivo riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione e del «connesso principio» di uguaglianza delle parti nel processo, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mentre il terzo motivo consiste in un’eccezione di illegittimità del bando di concorso.

21      Il primo motivo di ricorso si suddivide in tre parti, la prima vertente su un errore manifesto di valutazione dell’esperienza professionale del ricorrente, la seconda sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto e del bando di concorso, e la terza su una violazione del principio di uguaglianza.

22      Nelle circostanze del caso di specie, occorre iniziare con l’esame della seconda parte del primo motivo di ricorso.

23      Nell’ambito della seconda parte del motivo, in primo luogo, il ricorrente solleva un argomento relativo alla violazione dello Statuto, sostenendo che, nella fase del Talent screener, la commissione giudicatrice avrebbe introdotto dei sotto‑criteri in violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto.

24      Tale argomento è destinato al rigetto, poiché, come evidenziato dalla Commissione, l’articolo 5, paragrafo 3, dell’allegato III dello Statuto prevede che la commissione giudicatrice fissi dei criteri di valutazione prima di procedere all’esame dei titoli. Infatti, la commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se i diplomi prodotti o l’esperienza professionale di ciascun candidato corrispondano al livello richiesto dallo Statuto e dal bando di concorso (sentenze del 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T‑158/89, EU:T:1991:63, punto 22, e del 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commissione, T‑214/99, EU:T:2000:272, punto 69) e, adottando dei criteri di valutazione, essa mira a garantire una certa omogeneità delle proprie valutazioni, nell’interesse dei candidati, in particolare quando il loro numero sia elevato (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 29).

25      In secondo luogo, a sostegno della sua argomentazione fondata sulla violazione del bando di concorso, il ricorrente solleva tre censure relative, rispettivamente, a quattro dei sei criteri di selezione menzionati nell’allegato II del bando di concorso, intitolato «Criteri di selezione», vale a dire il «diploma di livello universitario, oltre a quello richiesto per accedere al concorso, in uno o più settori scientifici» (in prosieguo: il «diploma supplementare»), l’«esperienza nell’ambito di ricerche accademiche e/o professionali attinenti al settore scelto» acquisita dopo il 1° gennaio 2017, e le «pubblicazioni su riviste con peer review e relazioni professionali di ricerca» pubblicate prima e dopo il 1° gennaio 2017.

26      Con la sua prima censura, il ricorrente contesta alla commissione giudicatrice, nell’atto introduttivo del giudizio, di essersi fondata, come risulta dalla decisione sul reclamo, per non concedere alcun punto al suo diploma supplementare, sulla motivazione secondo cui tale diploma afferiva alla stessa area di quello che gli consentiva di avere accesso al concorso. Egli fa valere che tale criterio, secondo cui il diploma supplementare doveva afferire ad un settore diverso da quello cui si riferiva il diploma che consentiva di partecipare al concorso, non figurava nell’allegato II del bando di concorso, e che pertanto tale criterio, aggiunto dalla commissione giudicatrice, avrebbe illegittimamente ampliato i criteri di selezione fissati nel bando suddetto.

27      La Commissione giustifica l’attribuzione di zero punti al ricorrente a titolo del criterio del diploma supplementare sostenendo che i criteri di selezione fissati nel bando di concorso permettevano alla commissione giudicatrice di prendere in considerazione i diplomi ottenuti dai candidati in diverse aree, in linea con le competenze richieste dal bando di concorso, le quali, segnatamente per il settore n. 5, dovevano andare oltre le competenze strettamente scientifiche per comprendere anche competenze nella comunicazione e nella gestione delle conoscenze scientifiche.

28      La Commissione sottolinea, a questo proposito, che lo scopo del concorso non era quello di selezionare degli scienziati, ma delle persone capaci di comunicare efficacemente dei dati scientifici, e che era dunque legittimo da parte della commissione giudicatrice, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, valorizzare specificamente delle competenze approfondite al di fuori delle «scienze dure» e attribuire dei punti ai candidati in possesso di competenze di altra natura, come quelle in materia di comunicazione.

29      Nella replica, il ricorrente fa osservare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione nel controricorso, l’APN non ha, nel bando di concorso, fatto riferimento né al requisito del carattere non scientifico del diploma supplementare, né a quello secondo cui tale diploma doveva rientrare in un settore diverso da quello delle «scienze dure» (in prosieguo, in riferimento a questi due requisiti: il «criterio del diploma non scientifico»). Il ricorrente contesta la possibilità di completare questa motivazione in corso di causa, facendo valere che la motivazione della decisione sul riesame era completamente inesistente e non era dunque suscettibile di essere ampliata. Durante l’udienza, il ricorrente ha aggiunto, in via subordinata, che la motivazione addotta dalla Commissione in corso di causa era in contraddizione con il principio di motivazione che potrebbe rinvenirsi nella decisione sul reclamo, e dunque altrettanto irricevibile.

30      A questo proposito, occorre rilevare che indubbiamente il controllo di legittimità di un atto impugnato deve essere effettuato in riferimento agli elementi contenuti nell’atto stesso. Tuttavia, come evidenziato dalla Commissione, secondo la giurisprudenza, l’APN ha la possibilità di completare in corso di causa un principio di motivazione, nei limiti in cui, da un lato, la motivazione preesistente non sia né oscura né contraddittoria e, dall’altro, le informazioni supplementari fornite in corso di causa non intervengano troppo tardivamente nel procedimento, in modo da dare alla parte ricorrente la possibilità di esprimere utilmente il proprio punto di vista (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punto 55).

31      Nel caso di specie, la decisione sul reclamo indica che il diploma supplementare del ricorrente apparteneva allo stesso settore del diploma che gli dava accesso al concorso e che, di conseguenza, la commissione giudicatrice non gli ha attribuito alcun punto a tale titolo. L’argomentazione esposta dalla Commissione, come riassunta ai punti 27 e 28 supra, può essere considerata come l’ampliamento di detta motivazione, con la precisazione che il diploma supplementare del ricorrente è stato escluso in quanto il criterio di valutazione adottato dalla commissione giudicatrice riposava sul requisito dell’attinenza del diploma supplementare ad un settore non scientifico.

32      Dato che il ricorrente ha avuto modo di esprimere utilmente il proprio punto di vista in merito al criterio del diploma non scientifico nella replica e all’udienza, la motivazione supplementare fornita dalla Commissione nei suoi scritti difensivi è ricevibile ai sensi della giurisprudenza citata al punto 30 supra.

33      Occorre dunque esaminare se il criterio del diploma non scientifico, quale evocato nella decisione sul reclamo e precisato negli scritti difensivi della Commissione, abbia violato il bando di concorso e, segnatamente, il criterio del diploma supplementare indicato nell’allegato II di tale bando.

34      In proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la commissione giudicatrice dispone, nell’ambito delle disposizioni dello Statuto relative alle procedure di concorso, di un ampio potere discrezionale nel valutare le precedenti esperienze professionali dei candidati sia per quanto riguarda la natura e la durata di queste ultime, sia per quanto riguarda il rapporto più o meno stretto che esse possono presentare con le esigenze inerenti al posto da coprire (v. sentenza del 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commissione, T‑214/99, EU:T:2000:272, punto 70 e la giurisprudenza ivi citata).

35      Tuttavia, sempre secondo costante giurisprudenza, la commissione giudicatrice è vincolata dal testo del bando di concorso così come pubblicato. Infatti, la funzione essenziale del bando di concorso consiste nell’informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, in merito alla natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare, segnatamente, se vi sia ragione per essi di presentare la propria candidatura (v., in tal senso, ordinanza del 3 aprile 2001, Zaur‑Gora e Dubigh/Commissione, T‑95/00 e T‑96/00, EU:T:2001:114, punto 47, e sentenza del 13 settembre 2010, Spagna/Commissione, T‑156/07 e T‑232/07, non pubblicata, EU:T:2010:392, punto 87). Di conseguenza, adottando i criteri di valutazione, la commissione giudicatrice di un concorso è sempre assoggettata al tenore letterale del bando di concorso e deve interpretarlo secondo lo spirito del testo e in base alle legittime aspettative dei candidati.

36      Infatti, i termini in cui è formulato il bando di concorso costituiscono, per la commissione giudicatrice, tanto la cornice di legittimità quanto il quadro di riferimento per le valutazioni (sentenze del 16 aprile 1997, Fernandes Leite Mateus/Consiglio, T‑80/96, EU:T:1997:57, punto 27, e del 21 ottobre 2004, Schumann/Commissione, T‑49/03, EU:T:2004:314, punto 63).

37      Nel caso di specie, durante la fase del Talent screener i candidati erano invitati a fornire il maggior numero di informazioni possibile riguardo alle loro qualifiche e alla loro esperienza professionale, ma il numero di caratteri disponibili per rispondere a ciascun quesito era limitato.

38      Sebbene, nel corso dell’udienza, la Commissione abbia validamente giustificato la scelta di imporre ai candidati un numero limitato di caratteri per redigere il loro atto di candidatura invocando un intento di buona amministrazione e di gestione efficace dello svolgimento del concorso, incombeva alla commissione giudicatrice in tali circostanze rispettare tanto più fedelmente il tenore letterale del bando di concorso, al fine di permettere in tal modo ai candidati di essere informati il più esattamente possibile, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 35 supra.

39      Nel caso di specie, l’allegato II del bando di concorso indicava che la selezione nella fase del Talent screener si basava su sei criteri, tra cui, segnatamente, il diploma supplementare in «uno o più settori scientifici» interessati dal bando. È certo vero che, per quanto riguarda i criteri dell’esperienza nell’ambito di ricerche accademiche o professionali, nonché dell’esperienza tecnica, il suddetto allegato II indicava che l’esperienza pertinente era quella «attinent[e] al settore scelto». Tuttavia, quanto al diploma supplementare, l’APN ha esplicitamente scelto di qualificare come pertinenti i titoli in uno o più dei settori scientifici indicati dallo stesso bando di concorso.

40      La formulazione differente dei criteri di selezione utilizzata dall’APN nell’ambito dello stesso allegato del bando di concorso riflette una scelta esplicita e imponeva alla commissione giudicatrice di dare un giusto peso a tale scelta.

41      Per giunta, occorre rilevare che, inscrivendosi nel pieno rispetto del tenore letterale del bando di concorso, la voce 3a) del Talent screener poneva ai candidati la questione relativa al diploma supplementare nei seguenti termini: «Avete conseguito un diploma di livello universitario, in aggiunta a quello richiesto per accedere al concorso, in uno o più settori scientifici? (v. punto 3 “Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali” del bando di concorso)», rinviando dunque esplicitamente ai settori scientifici contemplati dal bando suddetto.

42      Pertanto, la commissione giudicatrice non poteva – tenuto conto del tenore letterale del bando di concorso, rispecchiato anche nel formulario di candidatura – validamente escludere qualsiasi diploma supplementare di natura scientifica, afferente per l’appunto ad uno dei settori indicati dal bando stesso, così come veniva richiesto dall’allegato II di tale bando.

43      Date tali circostanze, è giocoforza constatare che la motivazione fornita dalla Commissione nei suoi scritti difensivi, illustrata ai punti 27 e 28 supra, porta ad una confusione tra la qualificazione compiuta dal bando di concorso riguardo all’esperienza professionale o tecnica pertinente, la quale, come risulta dal punto 39 supra, doveva essere attinente al settore del concorso scelto, e quella relativa ai settori nei quali doveva essere stato conseguito il diploma supplementare, ossia i settori scientifici previsti al punto 3 del bando di concorso.

44      Ne consegue che la motivazione fornita dalla Commissione in corso di causa non giustifica l’adozione, da parte della commissione giudicatrice, del criterio del diploma non scientifico.

45      Alla luce di quanto sopra esposto, rimane da stabilire se il criterio utilizzato dalla commissione giudicatrice nella formulazione più estesa che figura nella decisione sul reclamo, ossia che il diploma supplementare del ricorrente è stato escluso in quanto conseguito nello stesso settore del diploma che gli ha consentito di accedere al concorso (in prosieguo: il «criterio del diploma in un altro settore»), sia legittimo alla luce del bando di concorso.

46      In questa prospettiva, è giocoforza constatare che, come giustamente sostenuto dal ricorrente, il bando di concorso non esigeva espressamente che il diploma supplementare fosse stato conseguito in un settore diverso da quello che dava accesso al concorso, bensì unicamente che fosse stato ottenuto «in uno o più settori scientifici».

47      All’udienza, la Commissione ha fatto valere che il possesso di un diploma supplementare in un settore diverso da quello del diploma che aveva consentito di accedere al concorso dimostrerebbe una maggiore competenza del candidato connessa alle mansioni da esercitare, vale a dire, in particolare, la comunicazione delle conoscenze scientifiche, e che pertanto la commissione giudicatrice non aveva violato il bando di concorso.

48      Tuttavia, da un lato, è giocoforza constatare che la Commissione non è riuscita a spiegare in che modo il possesso di un diploma in un settore completamente diverso sarebbe prova di una capacità di comunicazione.

49      Dall’altro lato, una spiegazione del genere non avrebbe potuto validamente giustificare la contraddizione tra il criterio del diploma in un altro settore e il tenore letterale del bando di concorso. Infatti, l’illegittimità di detto criterio alla luce del tenore letterale del bando di concorso non consiste nel fatto che la commissione giudicatrice ha considerato pertinenti diplomi in settori diversi da quelli scientifici, bensì nel fatto di aver ritenuto irrilevante qualsiasi diploma afferente allo stesso settore del diploma che dava accesso al concorso.

50      Orbene, come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti da 34 a 36 supra, se certo la commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale di valutazione nell’ambito delle disposizioni dello Statuto relative alle procedure di concorso, essa resta pur sempre vincolata al testo del bando di concorso così come pubblicato.

51      Nel caso di specie, il criterio del diploma in un altro settore disattende il tenore letterale del bando di concorso e non può essere giustificato mediante un’interpretazione del bando suddetto fondata sullo spirito del testo e su una lettura rispettosa delle legittime aspettative dei candidati.

52      Risulta dall’insieme delle considerazioni sopra esposte che, adottando il criterio del diploma in un altro settore, la commissione giudicatrice ha violato il bando di concorso aggiungendo, al criterio di selezione esplicitamente previsto dal bando, la condizione secondo cui i diplomi conseguiti dai candidati dovevano essere afferenti a settori diversi. Infatti, non soltanto il bando di concorso non esigeva che il diploma supplementare afferisse a settori diversi da quelli delle «scienze dure» come asserisce la Commissione nei suoi scritti difensivi, ma non esigeva neppure che detto diploma supplementare attenesse ad un settore diverso da quello del diploma che aveva dato accesso al concorso, così come esplicitamente ritenuto nella decisione sul reclamo.

53      Orbene, non spetta alla commissione giudicatrice di un concorso restringere o ampliare i criteri di selezione stabiliti dal bando di concorso, a pena di disattendere il testo di tale bando (sentenza del 14 dicembre 2018, UR/Commissione, T‑761/17, non pubblicata, EU:T:2018:968, punto 67).

54      In tale contesto, occorre ricordare che risulta dalla decisione sul reclamo che, in applicazione del criterio del diploma in un altro settore, per quanto concerne il criterio del diploma supplementare, il ricorrente si è visto concedere zero punti sul numero massimo di punti stabilito per tale criterio, ossia quattro.

55      Risulta altresì dalla decisione di esclusione che il ricorrente ha ottenuto un punteggio complessivo di 19 punti all’esito della seconda fase del concorso. Pertanto, gli mancavano soltanto 5 punti per raggiungere la soglia minima di 24 punti ed essere così ammesso alla fase successiva del concorso (v. punto 7 supra).

56      All’udienza, la Commissione ha esplicitamente riconosciuto, in particolare, che, poiché a ciascun punto concesso per tale criterio si applicava un coefficiente di ponderazione di tre, l’accoglimento della sola censura relativa al diploma supplementare sarebbe sufficiente perché il ricorrente venga ammesso a prendere parte alla terza fase del concorso. Pertanto, l’applicazione del criterio del diploma in un altro settore è stata sufficiente, di per sé sola, per escludere illegittimamente il ricorrente dal concorso.

57      Date tali circostanze, occorre accogliere la prima censura della seconda parte del primo motivo di ricorso e, di conseguenza, il ricorso stesso, senza che sia necessario proseguire l’esame di quest’ultimo.

58      Ne consegue altresì, per l’effetto, che non occorre accogliere la domanda del ricorrente di interrogare la Commissione mediante misure di organizzazione del procedimento e misure istruttorie al fine di ottenere i criteri elaborati dalla commissione giudicatrice, dato che tale domanda è, allo stato attuale, priva di interesse ai fini della soluzione della controversia [v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2002, British American Tobacco (Investments)/Commissione, T‑311/00, EU:T:2002:167, punto 50].

 Sulle spese

59      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente, la Commissione deve essere condannata alle spese, in conformità delle conclusioni formulate dal ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della commissione giudicatrice del 31 ottobre 2019 recante rigetto della domanda di riesame dell’esclusione del sig. Alessandro Zardini dal concorso EPSO/AD/371/19 è annullata.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Gervasoni

Nihoul

Frendo

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 marzo 2022.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.