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Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 - Italia/Commissione

(Causa T-222/04) 1

("Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Aiuti esistenti o aiuti nuovi - Art. 86, n. 2, CE")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente I. Braguglia, successivamente R. Adam e I. Bruni, assistiti da M. Fiorilli, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: V. Di Bucci, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'art. 2 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione.

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1 - GU C 233 del 28.9.2002 (già causa C-290/02).