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Ricorso proposto il 17 giugno 2008 - Lussemburgo / Commissione

(Causa T-232/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: F. Probst, agente, e M. Theisen, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 8 aprile 2008, C(2008) 1283, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dal Granducato di Lussemburgo a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", nella parte in cui per gli esercizi di bilancio 2004-2005 essa ha escluso dal finanziamento comunitario, per l'ammontare di EUR 949 971,51, le spese degli organismi pagatori a causa della non conformità alla normativa comunitaria,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 8 aprile 2008, 2008/321/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "Garanzia", e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) 1, nella parte in cui essa esclude per gli esercizi 2004 e 2005 alcune spese effettuate dal Lussemburgo.

Per quanto riguarda la pianificazione dei controlli dei beneficiari in loco, il ricorrente sostiene che la Commissione gli avrebbe rimproverato erroneamente di aver effettuato la maggior parte dei controlli nello stesso periodo dell'anno invece di distribuirli nel corso dell'intero anno e sempre senza considerare il periodo ottimale per verificare alcuni impegni.

Inoltre, il ricorrente fa valere che sono stati sottoposti a controllo in loco effettivamente tutti gli impegni e gli obblighi del beneficiario dall'inizio del suo periodo d'impegno, contrariamente a quanto la Commissione avrebbe sostenuto nel corso della fase precontenziosa dinanzi all'organo di conciliazione.

Per quanto riguarda la documentazione dei controlli effettuati in loco, il ricorrente ritiene che il solo fatto che i rapporti di controllo non siano sufficientemente dettagliati, come avrebbe affermato la Commissione nel corso della fase precontenziosa, non significa ipso facto che i controlli non sono stati effettuati e non dimostra l'effettività di un rischio finanziario tale da comportare l'applicazione di una rettifica calcolata su base forfettaria.

Infine, il ricorrente sostiene che la mancata applicazione delle sanzioni in caso di dichiarazioni eccessive da parte dei beneficiari non potrebbe costituire la base per una rettifica forfettaria del 5 %, dal momento che l'effettiva entità delle spese irregolari può essere stabilita con esattezza. Inoltre, secondo il ricorrente l'importo delle spese irregolari sarebbe estremamente basso rispetto all'importo totale pagato dalla Comunità.

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1 - Notificata con il numero C(2008) 1283, GU L 109, pag. 35.