Ricorso proposto il 25 marzo 2024 – Fashion Box / EUIPO – Ghostthinker (RE:PLAY)
(Causa T-164/24)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fashion Box SpA (Asolo, Italia) (rappresentanti: A. Parassina e A. Giovannardi, avvocate)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ghostthinker GmbH (Augusta, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «RE:PLAY» – Domanda di registrazione n. 18 376 980
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 gennaio 2024 nel procedimento R 424/2023-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
ordinare all’EUIPO di respingere la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 376 980 per RE:PLAY;
condannare la Ghostthinker GmbH alle spese.
Motivi invocati
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.
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