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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 7 dicembre 2020 – Mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di X; altra parte nel procedimento: Openbaar Ministerie

(Causa C-665/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di: X

Resistente: Openbaar Ministerie

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584/GAI 1 debba essere interpretato nel senso che, allorché uno Stato membro decide di trasporre detta disposizione nel suo diritto nazionale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve disporre di un certo margine discrezionale per valutare se occorra o meno rifiutare l’esecuzione del MAE.

Se la nozione di «stessi fatti», di cui all’articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584/GAI e la medesima nozione di cui all’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI debbano essere interpretate allo stesso modo e, ove così non fosse, come detta nozione debba essere interpretata nella prima disposizione citata.

3)    Se la condizione di cui all’articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584/GAI, secondo la quale «la sanzione sia stata applicata (…) o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna», debba essere interpretata nel senso che essa comprende una situazione in cui la persona ricercata sia stata condannata per gli stessi fatti con sentenza definitiva a una pena privativa della libertà che ha parzialmente scontato nello Stato di condanna e che per il resto gli è stata rimessa da un’autorità non giudiziaria di quel paese, nell’ambito di una misura di clemenza di carattere generale che vale anche per persone condannate per reati gravi, come la persona ricercata, e che non è fondata su considerazioni razionali di politica penale.

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1 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).