Language of document : ECLI:EU:T:2015:938





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 4 dicembre 2015 –
Emadi / Consiglio

(causa T‑274/13)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran – Congelamento dei fondi – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Base giuridica – Obbligo di motivazione – Diritto al contraddittorio – Errore di valutazione – Ne bis in idem – Libertà di espressione – Libertà dei media – Libertà professionale – Libera circolazione – Diritto di proprietà»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c) e d)] (v. punti 45, 46, 128, 177)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Conclusioni – Modifica in corso di causa – Presupposto [Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 48, § 2] (v. punto 53)

3.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Ammissibilità – Presupposti – Consiglio impossibilitato a procedere a una notificazione [Artt. 263, commi 4 e 6, TFUE e 275, comma 2, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 102, § 1; decisione del Consiglio 2014/205/PESC; regolamento del Consiglio n. 371/2014] (v. punti 52, 54‑57, 60, 61)

4.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Notifica – Nozione – Notifica al rappresentante di un ricorrente – Presupposto (Art. 263, comma 6, TFUE) (v. punti 63, 64)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2013/124/PESC e 2014/205/PESC; regolamenti del Consiglio n. 206/2013 e n. 371/2014) (v. punti 79‑84)

6.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 85, 86)

7.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale (Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 47; decisione del Consiglio 2013/124/PESC; regolamento del Consiglio n. 206/2013) (v. punti 99‑102, 135‑138, 155)

8.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritto di essere sentiti prima dell’adozione di siffatte misure – Insussistenza (Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 47; decisione del Consiglio 2013/124/PESC; regolamento del Consiglio n. 206/2013) (v. punto 104)

9.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Base giuridica – Misure restrittive previste da una decisione adottata sulla base dell’articolo 29 TUE e da un regolamento fondato sull’articolo 215 TFUE (Artt. 21, § 2, 23 e 29 TUE; artt. 205 TFUE e 215, § 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2011/235/PESC, 2013/124/PESC, e 2014/205/PESC; regolamenti del Consiglio n. 359/2011, n. 206/2013, e n. 371/2014) (v. punti 110‑118, 126)

10.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punto 129)

11.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Inserimento dell’amministratore di una società nell’elenco delle persone ed entità sottoposte a un congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento basato su una previa decisione di un’autorità nazionale di regolamentazione e della concorrenza indipendente nel settore delle comunicazioni con cui viene inflitta un’ammenda alla società – Insussistenza dell’identità del contravventore – Insussistenza dell’identità dell’interesse giuridico – Violazione del principio del ne bis in idem – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali, art. 50; decisioni del Consiglio 2013/124/PESC e 2014/205/PESC; regolamenti del Consiglio n. 206/2013 e n. 371/2014) (v. punti 168‑173)

12.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Restrizione del diritto alla libertà di espressione e alla libertà professionale – Restrizione al diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali, artt. 11, 17, § 1, e 52, § 1; decisioni del Consiglio 2011/235/PESC, 2013/124/PESC, e 2014/205/PESC; regolamenti del Consiglio n. 359/2011, n. 206/2013, e n. 371/2014) (v. punti 187‑202, 208‑212)

13.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Restrizione della libera circolazione nell’Unione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Art. 29 TUE; art. 21, § 1, TFUE; decisioni del Consiglio 2011/235/PESC, 2013/124/PESC, e 2014/205/PESC; regolamenti del Consiglio n. 359/2011, n. 206/2013, e n. 371/2014) (v. punti 204‑206)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale, in primo luogo, della decisione 2013/124/PESC del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 68, pag. 57), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 206/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che attua l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 68, pag. 9), in terzo luogo, della decisione 2014/205/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2014, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 109, pag. 25), in quarto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2014 del Consiglio, del 10 aprile 2014, che attua l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 109, pag. 9), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Hamid Reza Emadi sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Stiftung Organisation Justice for Iran sopporterà le proprie spese.