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Ricorso presentato il 16 settembre 2010 - Redaelli Tecna/Commissione

(Causa T-423/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Redaelli Tecna SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: R. Zaccà, M. Todino, E. Cruellas Sada, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

-    Annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa accerta in capo a Redaelli la partecipazione all'intesa di cui alla decisione citata limitatamente al periodo 1984-1992;

-    Annullare la decisione impugnata nella parte in cui rigetta l'istanza di clemenza di Redaelli, e per l'effetto, accordare una congrua riduzione della sanzione in ragione del contributo prestato da Redaelli all'indagine della Commissione tramite la suddetta istanza;

-    Ridurre ulteriormente a titolo equitativo la sanzione di Redaelli come compensazione per l'irragionevole durata del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa della causa T-385/10, ArcellorMittal Wire France e.a./Commissione.

In particolare, la ricorrente fa valere:

-    che la Commissione ha commesso una grave violazione del principio di parità di trattamento applicando standard più stringenti solamente a Redaelli e negando a questa il beneficio della clemenza, che per converso è stato accordato ad altre imprese le cui istanze di clemenza presentavano in termini di "valore aggiunto" dei contenuti molto modesti e ben inferiori al valore aggiunto contribuito dalla Ricorrente. Così facendo, la Commissione ha altresì violato il principio del legittimo affidamento, perché ha in sostanza tradito la legittima aspettativa della ricorrente che la propria istanza sarebbe stata valutata alla luce dei parametri elaborati nella prassi della Commissione all'epoca dell'istanza e consacrati nella Comunicazione del 2002.

-    che la Commissione ha erroneamente imputato l'intesa alle parti relativamente al periodo 1984-1992, non apportando prove sufficienti circa la sussistenza dell'intesa per il periodo in questione.

-    che l'irragionevole durata del procedimento amministrativo ha pregiudicato i diritti di difesa della Ricorrente, impedendole di avvalersi di elementi probatori a proprio discarico resisi nel frattempo indisponibili, e ha, altresì, negativamente influito sull'effettiva valutazione della domanda di clemenza formulata dalla Ricorrente.

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