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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Fuengirola (Spagna) il 24 dicembre 2021 – NM / Club La Costa (UK) PLC, filiale in Spagna, CLC Resort Management LTD, Midmark 2 LTD, CLC Resort Development LTD e European Resorts & Hotels SL

(Causa C-821/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Fuengirola

Parti

Attore: NM

Convenute: Club La Costa (UK) PLC, filiale in Spagna, CLC Resort Management LTD, Midmark 2 LTD, CLC Resort Development LTD e European Resorts & Hotels SL

Questioni pregiudiziali

Con riferimento al regolamento (UE) n. 1215/2012 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012:

Prima.    Nel caso di contratti conclusi da consumatori ai quali si applica l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, se sia conforme a tale regolamento interpretare l’espressione «l’altra parte del contratto» utilizzata in tale disposizione nel senso che essa comprende esclusivamente chi ha firmato il contratto, cosicché non può includere persone, fisiche o giuridiche, diverse da quelle che lo hanno effettivamente firmato.

Seconda.    Nel caso in cui l’espressione «l’altra parte del contratto» sia interpretata nel senso che comprende solo chi ha effettivamente firmato il contratto, qualora tanto il consumatore quanto «l’altra parte del contratto» siano domiciliate fuori dalla Spagna, se sia conforme all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, l’interpretazione secondo cui la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali spagnole non può essere determinata dal fatto che il gruppo di società a cui appartiene «l’altra parte del contratto» comprende società domiciliate in Spagna che non hanno partecipato alla firma del contratto o che hanno firmato contratti diversi da quello di cui si chiede l’annullamento.

Terza.     Qualora «l’altra parte del contratto» di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I dimostri di essere domiciliata nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, dello stesso regolamento, se sia conforme alla disposizione in parola l’interpretazione secondo cui il domicilio così determinato limita la facoltà di scelta offerta dall’articolo 18, paragrafo 1. E, inoltre, se sia conforme a tale disposizione l’interpretazione secondo cui essa non si limita a stabilire una mera «presunzione di fatto», né che detta presunzione sia superata qualora «l’altra parte del contratto» svolge attività al di fuori della giurisdizione [in cui si trova il] suo domicilio, né che sia onere dell’«altra parte del contratto» dimostrare che il suo domicilio stabilito conformemente a suddetta disposizione corrisponde al luogo in cui svolge la sua attività.

Con riferimento al regolamento (CE) n. 593/2008 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008:

Quarta.    Nel caso di contratti conclusi da consumatori ai quali si applica il regolamento Roma I, se sia conforme all’articolo 3 di tale regolamento interpretare come valide ed applicabili le clausole sulla determinazione della legge applicabile che sono inserite nelle «condizioni generali» del contratto firmato dalle parti o che siano incluse in un documento separato al quale il contratto faccia espressamente rinvio e la cui avvenuta consegna al consumatore sia dimostrata.

Quinta.    Nel caso di contratti conclusi da consumatori ai quali si applica il regolamento Roma I, se sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento l’interpretazione secondo cui tale articolo può essere invocato tanto dal consumatore quanto dall’altra parte del contratto.

Sesta.    Nel caso di contratti conclusi da consumatori ai quali si applica il regolamento Roma I, se sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento l’interpretazione secondo cui, laddove siano soddisfatti i requisiti da esso previsti, la legge indicata in tale disposizione si applica in ogni caso in via prioritaria rispetto alla legge indicata all’articolo 6, paragrafo 3, anche se quest’ultima potrebbe essere più favorevole al consumatore nella fattispecie specifica.

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1 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1/32).

1 Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6/16).