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Ricorso proposto il 1° giugno 2011 - ZZ / Commissione

(Causa F-63/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione implicita di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione implicita adottata il 12 agosto 2010 dal Direttore generale dell'OLAF, in qualità di AACC, di non rinnovare il contratto del ricorrente, quale risulta segnatamente dalla mancata risposta alla domanda che quest'ultimo gli ha rivolto il 12 aprile 2011;

all'occorrenza, annullare la decisione adottata il 22 febbraio 2011 dall'AACC, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto;

reintegrare, di conseguenza, il ricorrente nelle funzioni che rivestiva in seno all'OLAF, nell'ambito di un prolungamento del suo contratto conforme alle disposizioni statutarie;

in subordine, qualora la suddetta domanda di reintegrazione non dovesse essere accolta, condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale subito dal ricorrente, valutato provvisoriamente ex aequo et bono nella differenza tra la remunerazione che questi percepiva quale agente temporaneo dell'OLAF e quella corrispondente al posto ricoperto attualmente (circa 3 000 euro al mese), per una durata pari quanto meno a quella del suo contratto iniziale (4 anni), se non più lunga, per l'ipotesi che detto contratto sarebbe stato rinnovato per la terza volta, dandogli diritto ad un contratto a tempo indeterminato;

in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento della somma di EUR 5 000, fissata provvisoriamente ex aequo et bono, a titolo di risarcimento del danno morale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall'emananda decisione;

condannare la Commissione alle spese.

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