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Ricorso proposto il 31 luglio 2013 – Orange / Commissione

(Causa T-402/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Orange (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-P. Gunther e A. Giraud, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni della Commissione del 25 e del 27 giugno 2013 rivolte alla France Télécom e alla Orange nonché a tutte le società che le medesime controllano direttamente o indirettamente, ordinando loro di sottoporsi ad un accertamento in forza dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio1 . Tali decisioni sono state adottate nell’ambito di un procedimento di applicazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE riguardante il settore della fornitura di servizi di connessione a Internet (caso AT.40090).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dei principi di necessità e di proporzionalità, in quanto la Commissione ha ordinato un accertamento concernente pratiche molto simili a quelle oggetto di una decisione emessa dall’autorità francese della concorrenza solo nove mesi prima, sebbene quest’ultima non avesse qualificato come anticoncorrenziale alcun comportamento della Orange. La ricorrente fa valere che la Commissione, nel corso dell’accertamento, non ha ricercato elementi aggiuntivi a quelli già in suo possesso, ciò che avrebbe dovuto fare conformemente alla giurisprudenza in materia.

Secondo motivo, relativo all’arbitrarietà delle decisioni impugnate, in quanto la Commissione non disponeva di indizi sufficientemente seri e dettagliati per adottare una misura così intrusiva come un accertamento.

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1 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).