Language of document : ECLI:EU:T:2015:503

Causa T‑398/13

TVR Automotive Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo TVR ITALIA – Marchi nazionale e comunitario denominativi anteriori TVR – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Procedura di decadenza – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 – Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 luglio 2015

1.      Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Relazione tra una decisione definitiva in materia di decadenza o di nullità e un procedimento di opposizione – Autorità di cosa giudicata – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 42, § 2, 53, § 4, 57, § 2, e 100, § 2)

2.      Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, e 42, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3)

3.      Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3)

4.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3)

1.      Il principio dell’autorità della cosa giudicata, il quale richiede che il carattere definitivo di una decisione giudiziaria non sia rimesso in discussione, non è applicabile nell’ambito della relazione sussistente tra una decisione definitiva in materia di opposizione e una domanda di nullità, dal momento, in particolare, che, da un lato, i procedimenti dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) hanno natura amministrativa e non giurisdizionale e, dall’altro, che l’articolo 53, paragrafo 4, e l’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario non prevedono una norma in tal senso Lo stesso vale per la situazione inversa riguardante la relazione sussistente tra il procedimento che comporta una decisione definitiva in materia di decadenza o di nullità e un procedimento di opposizione. Resta cionondimeno il fatto che le constatazioni contenute in una decisione definitiva in materia di decadenza o di nullità non possono essere del tutto ignorate dall’Ufficio in sede di statuizione sull’opposizione tra le stesse parti, relativa allo stesso oggetto e fondata sugli stessi motivi, a condizione che tali constatazioni ovvero i punti decisi non siano inficiate da nuovi elementi di fatto, nuove prove o nuovi motivi. Infatti, tale affermazione è soltanto un’espressione specifica della giurisprudenza secondo la quale la prassi decisionale anteriore dell’Ufficio costituisce un elemento che può essere preso in considerazione per valutare se un segno sia idoneo alla registrazione.

Pertanto, una commissione di ricorso non è obbligata a tener conto fedelmente delle considerazioni e delle conclusioni riportate nella decisione di una divisione di annullamento. Se così non fosse, l’effetto utile dei mezzi di ricorso distinti di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, da un lato, e di decadenza e di nullità di un marchio comunitario registrato, dall’altro, sarebbe compromesso, quand’anche il loro avvio successivo o parallelo fosse possibile in forza del regolamento n. 207/2009. Tale valutazione è confermata dal fatto che, alla luce dell’articolo 42, paragrafo 2, e dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in funzione della data di presentazione della domanda di decadenza o di nullità o di pubblicazione della domanda di registrazione, i periodi di cinque anni nei quali si richiede la prova dell’uso effettivo di un marchio comunitario possono divergere.

(v. punti 38, 39)

2.      Per giurisprudenza costante, un marchio è oggetto di un «uso effettivo» allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Nel verificare l’effettività dell’uso del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti ovvero i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio. Tuttavia, l’analisi dell’uso effettivo di un marchio anteriore non può limitarsi unicamente alla constatazione di un uso di tale marchio nell’ambito commerciale, in quanto si richiede altresì che l’uso sia effettivo conformemente al testo dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario. Inoltre, la qualifica di «uso effettivo» di un marchio dipende dalle caratteristiche del prodotto o del servizio interessato sul mercato corrispondente. Pertanto, qualunque comprovato sfruttamento commerciale non può essere automaticamente qualificato come uso effettivo del marchio di cui trattasi.

Per quanto riguarda la rilevanza dell’uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d’uso nonché della frequenza di tali atti, dall’altro. Inoltre, per esaminare il carattere effettivo dell’uso di un marchio anteriore, occorre procedere a una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa. Infine, l’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato di riferimento.

Riguardo alla durata dell’uso, è già stato dichiarato che sono sottoposti alle sanzioni previste dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 solo i marchi il cui uso effettivo è stato sospeso durante un periodo ininterrotto di cinque anni. Di conseguenza, perché un marchio possa non ricadere sotto dette sanzioni, è sufficiente che esso sia stato oggetto di un uso effettivo per una parte di tale periodo. Del pari, la regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento n. 207/2009, enuncia il criterio della durata dell’uso senza richiedere la dimostrazione della sua continuità nel corso del periodo di cinque anni, e lo distingue, in particolare, dai criteri dell’estensione e della natura dell’uso che, solamente considerati nel loro insieme, consentono di concludere che l’uso del marchio anteriore ha carattere effettivo. Infatti, è solo la considerazione dell’insieme degli elementi oggetto della valutazione della commissione di ricorso che deve consentire di dimostrare la prova di detto uso.

Pertanto, la previsione di un termine di cinque anni nell’articolo 42, paragrafo 2, e nell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non implica che la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore debba essere fornita separatamente per ciascuno degli anni compresi in tale periodo, ma è sufficiente dimostrare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, per almeno una parte di detto periodo, questo marchio non sia stato utilizzato in modo meramente simbolico, ma effettivamente, e al fine di trovare o di mantenere uno sbocco per i prodotti e i servizi di cui trattasi. In particolare, se così non fosse, in un caso come quello della fattispecie, il sopraggiungere di una crisi finanziaria solo temporanea che impedisca l’utilizzo del marchio anteriore per un periodo limitato, quand’anche il suo titolare preveda di continuare a utilizzare tale marchio in un prossimo futuro, potrebbe essere sufficiente per non consentirgli più di opporsi alla registrazione di un marchio analogo.

(v. punti 44, 46, 52, 53)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 45)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 62)