Language of document : ECLI:EU:C:2014:2423

Causa C‑261/13 P

Peter Schönberger

contro

Parlamento europeo

«Impugnazione – Petizione indirizzata al Parlamento europeo – Decisione di archiviare la petizione – Ricorso di annullamento – Nozione di “atto impugnabile”»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 dicembre 2014

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione della commissione delle petizioni del Parlamento in merito al seguito da dare ad una petizione dichiarata ricevibile – Potere discrezionale di natura politica del Parlamento – Esclusione dalla nozione

[Artt. 20, § 2, d), TFUE, 24 TFUE, 227 TFUE e 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 44; regolamento interno del Parlamento europeo, art. 215‑217]

Dall’articolo 263, primo comma, TFUE, risulta che la Corte controlla la legittimità degli atti del Parlamento destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Costituiscono atti che possono formare oggetto di un ricorso di annullamento i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.

Una decisione con la quale il Parlamento, investito di una petizione, considera che quest’ultima non soddisfi i requisiti previsti dall’articolo 227 TFUE deve poter formare oggetto di un sindacato giurisdizionale, atteso che essa è idonea ad incidere sul diritto di petizione dell’interessato. Lo stesso vale per la decisione con la quale il Parlamento, disconoscendo la sostanza stessa del diritto di petizione, rifiutasse o si astenesse dal prendere visione di una petizione indirizzatagli e, pertanto, dal verificare se essa soddisfi i requisiti stabiliti all’articolo 227 TFUE.

Una decisione negativa del Parlamento per quanto riguarda il problema se siano soddisfatti i requisiti previsti all’articolo 227 TFUE deve essere motivata in modo da consentire al firmatario della petizione di sapere quale dei suddetti requisiti non sia soddisfatto nel suo caso. A tal proposito, è conforme a tale esigenza una motivazione sommaria.

Al contrario, risulta dalle disposizioni del Trattato FUE, come dalle norme adottate dal Parlamento per l’organizzazione del diritto di petizione di cui agli articoli da 215 a 217 del regolamento interno del Parlamento, che, nel caso di una petizione che esso ha ritenuto conforme ai requisiti previsti all’articolo 227 TFUE, il Parlamento dispone di un ampio potere discrezionale, di natura politica, quanto al seguito da dare a tale petizione. Ne consegue che una decisione adottata a tal riguardo esula dal sindacato giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che, con una decisione siffatta, il Parlamento adotti esso stesso i provvedimenti indicati o che ritenga di non essere in grado di farlo e trasmetta la petizione all’istituzione o al servizio competente affinché questi adottino tali provvedimenti.

(v. punti 13, 22‑24)