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Ricorso proposto il 24 settembre 2010 - Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development / Commissione

(Causa T-453/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (Belfast, Regno Unito) (rappresentanti: K. Brown, solicitor, e D. Wyatt QC, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 15 luglio 2010, 2010/399/UE 1 [notificata con il numero C(2010) 4894], nella parte in cui riguarda la voce relativa ad una correzione forfettaria del 5% della spesa, pari a EUR 18 600 258, 71, sostenuta in Irlanda del Nord nell'esercizio 2007;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 15 luglio 2010, 2010/399/UE, notificata con il numero C(2010) 4894, nella parte in cui esclude dal finanziamento dell'Unione europea la voce relativa ad una correzione forfettaria del 5% applicata a talune spese, pari a EUR 18 600 258,71, sostenute in Irlanda del Nord nel corso dell'esercizio finanziario 2007.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce i seguenti motivi.

Innanzitutto la decisione della Commissione relativa alla voce contestata sarebbe stata adottata sulla base di errori di diritto e di fatto, in quanto le mancanze da essa constatate nei controlli chiave e le loro eventuali conseguenze sulla dichiarazione degli ettari ammissibili nel corso dell'anno di domanda 2006 non potrebbero generare un rischio pari al 5% della totalità delle spese rilevanti in Irlanda del Nord per tale anno. Siffatte dichiarazioni eccessive non potrebbero aumentare gli importi di riferimento derivanti dai pagamenti effettuati a favore degli agricoltori negli anni 2000-2002 e, di conseguenza, avrebbero unicamente potuto aumentare il numero, e non il valore, dei diritti all'aiuto stabiliti nel 2005. Circa il 78% dell'importo dei diritti all'aiuto che devono essere attribuiti e suddivisi tra ettari ammissibili dichiarati dagli agricoltori nel 2005 è stato determinato da pagamenti agli agricoltori in questione negli anni 2000-2002 e su tale percentuale non incidono gli errori nella determinazione del numero di ettari ammissibili nel 2005 ripetuti nel 2006. Inoltre, le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni, o alle sanzioni, si applicano nel rispetto del principio di rettifica retroattiva dei diritti all'aiuto e fatto salvo il principio in base al quale, quando un agricoltore effettua una dichiarazione eccessiva di ettari ammissibili e di diritti all'aiuto, ma la superficie di terreno considerata ammissibile è sufficiente per attivare tutti i diritti all'aiuto che effettivamente gli spettano, non è inflitta alcuna sanzione. La Commissione ha interpretato erroneamente le disposizioni che stabiliscono tali principi e, di conseguenza, ha notevolmente sovrastimato l'importo che deve essere recuperato dagli agricoltori in Irlanda del Nord a causa delle dichiarazioni eccessive relative all'anno di domanda 2006.

In aggiunta, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, in quanto ha valutato la probabile perdita nel 5% della spesa totale sostenuta, sebbene il principio che deve essere applicato nei casi in cui non sia possibile effettuare una valutazione precisa delle perdite per i fondi coinvolti dell'Unione europea è che la percentuale di rettifica deve essere chiaramente correlata alla perdita probabile. Tale valutazione effettuata dalla Commissione è fondata su due premesse errate: la prima premessa errata è che sia irrilevante che gli errori nella valutazione eccessiva dei terreni ammissibili nel 2005 e nel 2006 non abbiano potuto produrre un effetto negativo su circa il 78% dei diritti all'aiuto totali che devono essere attribuiti agli agricoltori e, di conseguenza, non abbiano potuto rappresentare un rischio per il finanziamento. La seconda premessa errata è relativa al fatto che la Commissione ha notevolmente sovrastimato gli importi recuperabili dagli agricoltori dell'Irlanda del Nord in caso di dichiarazioni eccessive nel 2006. Infine, poiché l'applicazione da parte della Commissione di una riduzione forfettaria del 5% è fondata su una notevole sovrastima dell'effettiva perdita probabile per i fondi dell'Unione europea, nel caso di specie risulta che una riduzione forfettaria del 5% era eccessiva e, pertanto, sproporzionata.

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1 - Decisione della Commissione 15 luglio 2010, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2010) 4894] (GU L 184, pag. 6).