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Ricorso proposto il 1° ottobre 2010 - Timab Industries e CFPR/Commissione

(Causa T-456/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Timab Industries (Dinard, Francia) e Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Francia) (rappresentante: avv. N. Lenoir)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

In via principale, pronunciare l'annullamento della decisione;

in subordine, pronunciare l'annullamento dell'art. 1 della decisione, in particolare nella parte in cui esso afferma che la CFPR e la Timab hanno preso parte alle pratiche connesse alle condizioni di vendita e a un sistema di compensazione;

in ogni caso, riformare l'art. 2 della decisione e ridurre sostanzialmente l'ammenda imposta congiuntamente e solidalmente alla CFPR e alla Timab;

condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono, in via principale, l'annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 2010, C(2010) 5001 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: il "SEE") (caso COMP/38866 - Fosfati per mangimi), riguardante un'intesa sul mercato europeo dei fosfati per mangimi, vertente sull'attribuzione di quote di vendita, sul coordinamento dei prezzi e sulle condizioni di vendita e sullo scambio di informazioni commerciali riservate.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi relativi:

-    ad una violazione dei diritti della difesa, dei principi del legittimo affidamento e di buona amministrazione, del regolamento n. 773/20041 e della comunicazione relativa alla transazione nei procedimenti2, in quanto le ricorrenti sarebbero state penalizzate per essersi ritirate dalle discussioni avviate allo scopo di giungere ad una transazione in forza dell'art. 10 bis del regolamento n. 773/2004, poiché l'eventuale ammenda che la Commissione aveva fissato all'atto delle discussioni sulla transazione sarebbe stata successivamente maggiorata del 25%, mentre, da un lato, l'eventuale ammenda non sarebbe dovuta aumentare di oltre il 10% in seguito alla rinuncia a proseguire il procedimento di transazione e, dall'altro, la durata dell'infrazione sarebbe stata ridotta del 60%;

-    ad una motivazione insufficiente e contraddittoria e ad una violazione dei diritti della difesa e dell'onere della prova, poiché sarebbero state imputate alle ricorrenti pratiche a cui esse non avrebbero partecipato, sebbene la Commissione non fosse in possesso di prove di una siffatta partecipazione;

-    ad una violazione del principio di non retroattività della legge penale più sfavorevole e ad una violazione dei principi del legittimo affidamento, di parità di trattamento e di certezza del diritto, poiché l'importo dell'ammenda è stato determinato in applicazione degli orientamenti del 20063, mentre l'infrazione addebitata sarebbe avvenuta prima della pubblicazione di detti orientamenti; tale applicazione retroattiva degli orientamenti del 2006 avrebbe aggravato l'importo dell'ammenda;

-    ad una violazione dell'art. 23 del regolamento n. 1/20034, dei principi di proporzionalità, del carattere individuale delle pene e di parità di trattamento, in quanto l'ammenda imposta non è rappresentativa della durata né della gravità delle pratiche;

-    ad un manifesto errore di valutazione della gravità delle pratiche contestate alle ricorrenti e ad una violazione dei principi di parità di trattamento, di proporzionalità e del carattere individuale delle pene all'atto della determinazione dell'importo di base, poiché la Commissione non ha preso in considerazione la mancanza di effetti significativi dell'infrazione ed il fatto che la Timab avrebbe partecipato all'intesa in misura minore rispetto agli altri partecipanti;

-    ad un errore di valutazione e ad una violazione dei principi del carattere individuale delle pene e di parità di trattamento, negando il riconoscimento alle ricorrenti di qualunque circostanza attenuante, nonostante la loro dipendenza da uno degli altri partecipanti all'intesa e il comportamento concorrenziale della Timab;

-    ad una violazione dei diritti della difesa, del principio di parità di trattamento e della comunicazione sulla clemenza5, poiché la riduzione dell'ammenda che è stata concessa alle ricorrenti a titolo di clemenza nel corso delle discussioni sulla transazione sarebbe stata ridotta considerevolmente in seguito al ritiro delle ricorrenti da dette discussioni;

-    ad un manifesto errore di valutazione della capacità contributiva delle ricorrenti e ad una violazione del principio di parità di trattamento e del combinato disposto dell'art. 3 TUE e del protocollo n. 17 allegato al Trattato di Lisbona, applicando le disposizioni degli orientamenti del 2006 sulla capacità contributiva delle ricorrenti senza tener conto delle circostanze eccezionali sorte dalla crisi nell'agricoltura europea, né dei vincoli economici e sociali propri delle ricorrenti.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU L 123, pag. 18).

2 - Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU 2008, C 167, pag. 1).

3 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

4 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

5 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).