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Impugnazione proposta il 21 maggio 2011 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 marzo 2011 causa F-59/09, De Nicola/BEI

(Causa T-264/11 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Controinteressata nel procedimento : Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia, quale giudice di appello, contrariis rejectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ammettere le richieste istruttorie ed accogliere i residui capi della domanda di cui al ricorso amministrativo, con vittoria delle spesse del doppio grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce 7 motivi.

Sulle domande di annullamento

1)    In ordine alla domanda di annullamento della nota di servizio n. HR/Coord/2008-0038/BK del 22.09.08, l'appellante lamenta che il Tribunale della Funzione Pubblica l'abbia completamente ignorata, quantunque abbia riportato la difesa della BEI, che ritiene legittima la scelta di non fornire al dipendente una copia della registrazione sonora della riunione dinanzi al Comitato dei Ricorsi, né un verbale ufficiale della riunione sicché, in conclusione, la BEI è libera di travisare i fatti, perché non è possibile fornire la prova contraria.

2)     Il ricorrente ha pure chiesto l'annullamento della decisione del Comitato dei Ricorsi.

Il Tribunale della Funzione Pubblica, analogamente a quanto avviene con il procedimento ex art. 90 dello Statuto dei funzionari pubblici, ha ritenuto che l'identità della domanda (proposta prima in sede amministrativa e poi davanti al Tribunale) consentisse a quest'ultimo di esaminare soltanto la seconda e di ritenere completamente assorbita la prima. Il ricorrente nega l'applicazione del citato art. 90 e ritiene di avere diritto alla pronuncia di annullamento, perché quel documento è acquisito al suo fascicolo personale e potrebbe condizionarne negativamente la futura carriera.

3)     Infine, il Tribunale della Funzione Pubblica ha respinto la domanda volta all'annullamento delle promozioni, perché tardiva. Il De Nicola ritiene illegittima la decisione per quattro motivi.

Sulla domanda di accertamento

4)    Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare che le vessazioni che sta subendo da 18 anni devono essere complessivamente considerate e realizzano tutte le forme che la Dottrina e la Giurisprudenza giuslavoristica individuano come mobbing. Su questo punto il ricorrente lamenta l'inadeguatezza del documento intitolato "Politica in materia di rispetto della dignità della persona sul posto di lavoro" (che nemmeno definisce il mobbing) e contesta la decisione del Tribunale della Funzione Pubblica, che ha giudicato irricevibile la domanda, siccome volta ad ottenere vietate constatazioni di principio od ingiunzioni nei confronti della BEI. Infatti, l'appellante ritiene che la sua domanda sia stata travisata, perché egli ha chiesto di accertare gli abusi commessi da taluni impiegati nei suoi confronti, di stabilire se quelle vessazioni, complessivamente considerate, realizzavano la fattispecie sintetizzata col termine mobbing, di addebitare alla BEI la responsabilità di quell'attività, quale mandante.

5)     Sotto altro punto di vista, l'appellante ha impugnato la decisione nella parte in cui, in violazione all'art. 41 reg. pers., il Tribunale della Funzione Pubblica ha preteso di individuare una inesistente necessità di fare ricorso all'analogia ed ha creato egli stesso il regime applicabile alla BEI, in violazione del suo diritto all'autodeterminazione.

6)     Inoltre, il giudice a quo ha erroneamente applicato ad un contratto di lavoro privato norme che sono state invece dettate per i soli dipendenti pubblici e, peggio, ha preteso di applicare ai fatti illeciti commessi da alcuni dipendenti, la normativa dettata per gli atti amministrativi.

Sulle domande di condanna

7)    Il ricorrente ha proposto tre domande di condanna: 1. a cessare l'attività di mobbing, 2. al risarcimento dei danni fisici, morali e materiali e 3. al pagamento spese di lite.

Sulla prima il Tribunale non s'è proprio pronunciato.

La seconda l'ha respinta dopo averla travisata, perché il ricorrente ha chiesto certi risarcimenti, in conseguenza dell'illegittimo comportamento della BEI, a prescindere dalla qualificazione che lo stesso potrà avere all'esito della richiesta considerazione unitaria.

In ogni caso, non ritiene la domanda irricevibile perché non c'è "un atto che arrechi pregiudizio" ed al quale sarebbe possibile collegare una domanda risarcitoria. Ciò in quanto il rapporto di lavoro ha natura privata, e perché stiamo discutendo di fatti illeciti, non di atti.

La terza l'ha respinta assumendo, contrariamente al vero, che il ricorrente non avesse chiesto la condanna della BEI al pagamento delle spese di lite.

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