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Ricorso proposto il 19 maggio 2011 - Elmaghraby/Consiglio

(Causa T-265/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente : Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby (Cairo, Egitto) (rappresentanti: D. Pannick, Queen's Counsel, R. Lööf, barrister, e M. O'Kane, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, nei limiti in cui riguarda il ricorrente, la decisione del Consiglio 21 marzo 2011, 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 73);

annullare, nei limiti in cui riguarda il ricorrente, il regolamento (UE) del Consiglio 21 marzo 2011, n. 270, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 4), che attua la decisione del Consiglio 2011/172/PESC;

condannare il convenuto al risarcimento dei danni per un importo pari a EUR 5000; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.    Primo motivo, secondo il quale l'art. 29 TUE sarebbe una base giuridica erronea e/o insufficiente per la decisione del Consiglio 2011/172/PESC in quanto:

la decisione di cui trattasi non perseguirebbe alcun obiettivo di politica estera;

l'adozione della decisione stessa (e del regolamento del Consiglio n. 270/2011) rappresenterebbe un abuso di potere; e

l'inclusione del ricorrente nell'allegato alla decisione del Consiglio 2011/172/PESC (e nel regolamento applicativo) sarebbe stata irrazionale.

2.    Secondo motivo, basato sul fatto che l'inclusione del ricorrente nell'ambito della decisione 2011/172/PESC e del regolamento (UE) del Consiglio n. 270/2011 violerebbe il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

3.    Terzo motivo, basato sul fatto che l'inclusione del ricorrente nell'ambito della decisione 2011/172/PESC e del regolamento (UE) del Consiglio n. 270/2011 violerebbe il principio di proporzionalità.

4.    Quarto motivo, basato sul fatto che il ricorrente avrebbe subito un danno quale conseguenza diretta dell'adozione della decisione 2011/172/PESC e del regolamento (UE) del Consiglio n. 270/2011, che l'Unione sarebbe tenuta a risarcire.

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