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Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 – De Nicola / BEI

(Causa T-264/11 P) 1

(«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Promozione – Esercizio di valutazione e di promozione 2007 – Decisione del comitato per i ricorsi – Molestie psicologiche – Termine ragionevole – Domanda di annullamento – Domanda di risarcimento»)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: avv. L. Isola)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: inizialmente T. Gilliams e F. Martin, successivamente T. Gilliams e G. Nuvoli, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione volta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F-59/09), è annullata nella parte in cui respinge, da un lato, le conclusioni del sig. Carlo De Nicola volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI) e, dall’altro, le sue conclusioni dirette al risarcimento degli asseriti danni a titolo delle molestie psicologiche che la BEI avrebbe attuato nei suoi confronti.

Per il resto, l’impugnazione principale è respinta.

La causa è rinviata al Tribunale della funzione pubblica.

Le spese sono riservate.

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1 GU C 211 del 16.7.2011.