Language of document : ECLI:EU:T:2012:588

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

8 novembre 2012

Causa T‑268/11 P

Commissione europea

contro

Guido Strack

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Congedi – Congedo di malattia – Annullamento in primo grado della decisione della Commissione di diniego del riporto dei giorni di congedo ordinario non goduti dall’interessato – Articolo 4 dell’allegato V dello Statuto – Articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto – Direttiva 2003/88/CE – Impugnazione fondata – Causa matura per la decisione – Rigetto del ricorso»

Oggetto:      Impugnazione diretta al parziale annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 15 marzo 2011, Strack/Commissione (F‑120/07).

Decisione:      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 15 marzo 2011, Strack/Commissione (F‑120/07), è annullata. Il ricorso proposto dal sig. Guido Strack dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑120/07 è respinto. Il sig. Strack e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento.

Massime

1.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo sollevato d’ufficio dal giudice – Motivo vertente sulla legittimità nel merito dell’atto impugnato – Motivo vertente sulla violazione di una norma giuridica relativa all’applicazione del Trattato – Esclusione

(Art. 263 TFUE)

2.      Atti delle istituzioni – Direttive – Imposizione diretta di obblighi alle istituzioni dell’Unione nei loro rapporti con il rispettivo personale – Esclusione – Invocabilità – Portata

(Art. 288 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88)

3.      Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 31, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, § 1)

4.      Funzionari – Congedi – Congedo ordinario – Riporto all’anno successivo di tutti i giorni di congedo non goduti – Presupposti – Compatibilità dell’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro – Privazione del diritto alle ferie annuali retribuite – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato V, art. 4, primo comma; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, § 1)

5.      Funzionari – Tutela della sicurezza e della salute – Articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto – Interpretazione – Interpretazione conforme all’articolo 7 della direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro – Insussistenza – Oggetto diverso

(Art. 336 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 1 sexies, § 2; allegato V, art. 4, primo comma; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, § 1)

6.      Diritto dell’Unione – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Presa in considerazione delle varie versioni linguistiche

7.      Funzionari – Congedi – Congedo ordinario – Cessazione definitiva dal servizio – Indennità compensativa per congedo non goduto – Presupposto per la concessione – Congedo non goduto per esigenze di servizio – Esigenze di servizio – Nozione – Assenza dal servizio per congedo di malattia – Esclusione

(Statuto dei funzionari, art. 59; allegato V, art. 4, commi 1 e 2)

8.      Ricorso dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Procedimento precontenzioso – Svolgimento diverso a seconda della presenza o dell’assenza di un atto lesivo

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 24)

Riferimento:

Corte: 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s Francia,(C‑367/95 P, Racc. pag. I‑1719, punto 67); 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, Racc. pag. I‑11245, punto 40)

Tribunale: 6 maggio 2010, Kerelov/Commissione (T‑100/08 P, punto 13)

2.      Le direttive sono indirizzate agli Stati membri e non alle istituzioni dell’Unione. Le disposizioni della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, non possono essere quindi intese nel senso che, in quanto tali, impongono obblighi alle istituzioni nei loro rapporti con il rispettivo personale. Ne consegue che le disposizioni di tale direttiva non possono essere, in quanto tali, fonte di obblighi per la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri decisionali al fine di disciplinare i rapporti con il suo personale e non possono neppure fondare un’eccezione di illegittimità riguardante lo Statuto.

Tuttavia, la circostanza che una direttiva non vincoli, in quanto tale, le istituzioni e che non possa fondare un’eccezione di illegittimità di una disposizione dello Statuto non può escludere che le norme o i principi sanciti in tale direttiva possano essere fatti valere nei confronti delle istituzioni quando risultano essere, essi stessi, soltanto la specifica espressione di norme fondamentali del Trattato e di principi generali che si impongono direttamente alle suddette istituzioni.

Parimenti, una direttiva potrebbe vincolare un’istituzione quando quest’ultima, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nei limiti dello Statuto, abbia inteso dare esecuzione a un’obbligazione particolare enunciata da una direttiva o, ancora, nel caso in cui un atto di portata generale di applicazione interna rinvii esso stesso espressamente alle misure adottate dal legislatore dell’Unione in applicazione dei Trattati.

Infine, le istituzioni, conformemente al dovere di lealtà ad esse incombente, devono tener conto, quando agiscono come datori di lavoro, delle disposizioni legislative adottate a livello dell’Unione, imponendo in particolare requisiti minimi destinati a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori negli Stati membri mediante un ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi nazionali.

(v. punti da 40 a 44)

Riferimento:

Corte: 9 settembre 2003, Rinke (C‑25/02, Racc. pag. I‑8349, punti da 25 a 28)

Tribunale: 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione (T‑325/09 P, Racc. pag. II‑6515, punti 51 e 52, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 30 aprile 2009, Aayhan e a./Parlamento (F‑65/07, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑1054 e II‑A‑1‑567, punti 113, 116, 118 e 119); 4 giugno 2009, Adjemian e a./Commissione (F‑134/07 e F‑8/08, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑149 e II‑A‑1‑841, punto 86)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 46‑48)

Riferimento:

Corte: 22 novembre 2011, KHS (C‑214/10, Racc. pag. I‑11757, punto 37); 24 gennaio 2012, Dominguez (C‑282/10, punto 16, e giurisprudenza ivi citata); 3 maggio 2012, Neidel (C‑337/10, punto 40); 21 giugno 2012, ANGED (C‑78/11, punti 17 e 18, e giurisprudenza ivi citata)

4.      Anche supponendo che il diritto al congedo ordinario possa essere percepito come un principio generale di diritto che si impone direttamente alle istituzioni nei loro rapporti con il rispettivo personale e alla luce del quale potrebbe essere valutata la legittimità di un loro atto, non si può in ogni caso ritenere che l’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto privi il funzionario della possibilità di esercitare tale diritto.

Infatti, tale articolo si limita a definire modalità di riporto e di compensazione in caso di giorni di congedo ordinario non goduti, autorizzando il riporto automatico di dodici giorni di congedo ordinario non goduti all’anno successivo e prevedendo una possibilità di riporto per i giorni eccedenti tale soglia, quando il mancato godimento del congedo ordinario è imputabile a esigenze di servizio. Pertanto, non si può ritenere che l’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto subordini la concessione o l’esercizio del diritto al congedo ordinario a una condizione che lo svuoti di contenuto o che esso sia incompatibile con l’economia e la finalità dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. Del resto, l’esigenza di sottoporre il riporto e la compensazione, relativi al congedo ordinario non goduto, a talune condizioni risulta giustificato sia dalla necessità di evitare il cumulo illimitato di congedi non goduti sia dalla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Parimenti, non si può sostenere che le istituzioni non hanno tenuto conto, nell’elaborazione delle norme statutarie pertinenti, delle disposizioni adottate a livello dell’Unione, quali i requisiti minimi di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/88 che si impongono agli Stati membri, in quanto non risulta in alcun modo dal dettato dell’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto che esso non sia conforme alle suddette prescrizioni.

(v. punti 49‑51)

5.      Dalla lettura del testo dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto non si può evincere che tale articolo rifletta la situazione secondo cui le istituzioni, con il suo inserimento nello Statuto, avrebbero inteso dare esecuzione a un obbligo particolare enunciato dalla direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, o che il riferimento contenuto in tale articolo ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in ambito sanitario e di sicurezza in applicazione dei Trattati rinvii all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva, dal momento che l’oggetto di quest’ultima differisce da quello dell’articolo 1 sexies dello Statuto.

Infatti, l’articolo 1 sexies dello Statuto, che rientra nelle disposizioni generali del titolo I di detto Statuto, si riferisce alla conformità delle condizioni di lavoro dei funzionari in attività alle «norme sanitarie e di sicurezza adeguate», che sembrano indicare le prescrizioni tecniche minime di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, non rinvenibili in altre norme statutarie, e non i requisiti minimi di sicurezza e di sanità in generale, che includono anche le prescrizioni relative all’organizzazione dell’orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88 e, in particolare, il congedo ordinario. Orbene, un’interpretazione talmente estesa dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto sarebbe contraria all’autonomia del legislatore dell’Unione in materia di funzione pubblica, sancita all’articolo 336 TFUE.

Inoltre, lo Statuto contiene disposizioni specifiche sull’organizzazione dell’orario di lavoro e dei congedi nel titolo IV e nell’allegato V. Le modalità di riporto all’anno successivo, o di compensazione, dei giorni di congedo ordinario non goduti, sono specificamente disciplinate all’articolo 4, dell’allegato V, dello Statuto. Poiché tale disposizione enuncia una norma chiara e precisa, limitando il diritto di riporto e di compensazione del congedo ordinario rispetto al numero di giorni di congedo non goduti, non si possono utilizzare le disposizioni della direttiva 2003/88 basandosi su un’altra disposizione dello Statuto, quale l’articolo 1 sexies, come regola di applicazione generale, che permette di derogare alle disposizioni specifiche dello Statuto in materia. Ciò condurrebbe a un’interpretazione contra legem dello Statuto.

(v. punti da 52 a 54)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 58)

Riferimento:

Tribunale: 13 settembre 2011, Zangerl-Posselt/Commissione (T‑62/10 P, punto 42, e giurisprudenza ivi citata)

7.      Dall’articolo 4, primo comma, dell’allegato V dello Statuto risulta che il riporto dei giorni di congedo non goduti può eccedere dodici giorni soltanto se il funzionario non ha potuto usufruire del congedo ordinario durante l’anno civile in corso per ragioni imputabili ad esigenze di servizio. Del pari, l’articolo 4, secondo comma, dell’allegato V dello Statuto estende il beneficio dell’indennità compensativa prevista da tale disposizione al funzionario che abbia cessato di prestare servizio unicamente nei limiti dei giorni di congedo ordinario non goduti per ragioni imputabili ad esigenze di servizio.

I termini «esigenze di servizio», utilizzati all’articolo 4, primo comma, dell’allegato V dello Statuto, devono essere interpretati nel senso che si riferiscono ad attività professionali che impediscono al funzionario, in ragione dei doveri connessi alle sue funzioni, di beneficiare del congedo ordinario cui ha diritto. Dalle disposizioni dell’articolo 59, paragrafo 1, primo comma, dello Statuto risulta che un funzionario beneficerà di un congedo di malattia solo ove «dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni». Ne risulta che, quando un funzionario beneficia di un congedo di malattia, è, per definizione, dispensato dall’esercizio delle sue funzioni e, quindi, non è in servizio ai sensi dell’articolo 4, primo comma, dell’allegato V dello Statuto.

Infatti, le esigenze di servizio menzionate all’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto corrispondono alle ragioni che possono impedire al funzionario di usufruire del congedo perché deve rimanere in servizio, al fine di svolgere i compiti assegnatigli dall’istituzione per la quale lavora. Tali esigenze possono essere puntuali o permanenti, ma devono necessariamente essere connesse a un’attività al servizio dell’istituzione. A contrario, il congedo di malattia permette di giustificare l’assenza di un funzionario per un motivo valido. Tenuto conto del suo stato di salute, quest’ultimo non è più tenuto a lavorare per l’istituzione. Di conseguenza, la nozione «esigenze di servizio» non può essere interpretata in modo tale da includere l’ipotesi di assenza dal servizio giustificata da un congedo di malattia, e ciò anche in caso di malattia prolungata. Non si può ritenere che un funzionario in congedo di malattia lavori al servizio dell’istituzione, proprio in quanto egli è dispensato dal prestare la sua attività lavorativa.

Ne consegue che il diritto di riporto dei giorni di congedo ordinario eccedenti la soglia di dodici giorni deve necessariamente derivare da un impedimento connesso all’attività del funzionario nell’esercizio delle sue funzioni e non può essere riconosciuto in ragione di una malattia che ne abbia impedito lo svolgimento, anche considerando accertata l’origine professionale di tale malattia.

(v. punti da 64 a 67)

Riferimento:

Tribunale: 9 giugno 2005, Castets/Commissione (T‑80/04, Racc. FP pagg. I‑A‑161 e II‑729, punti 28, 29 e 33); 29 marzo 2007, Verheyden/Commissione (T‑368/04, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑93 e II‑ A‑2‑665, punti da 61 a 63, e giurisprudenza ivi citata)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 70 e 72)

Riferimento:

Tribunale: 5 dicembre 2006, Angelidis/Parlamento (T‑416/03, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑317 e II‑A‑2‑1607, punto 127, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica 2 maggio 2007, Giraudy/Commissione, F‑23/05, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑121 e II‑A‑1‑657, punto 69, e giurisprudenza ivi citata)