Language of document : ECLI:EU:T:2013:461

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 settembre 2013

Causa T‑264/11 P

Carlo De Nicola

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Promozione – Esercizio di valutazione e di promozione 2007 – Decisione del comitato per i ricorsi – Molestie psicologiche – Termine ragionevole – Domanda di annullamento – Domanda di risarcimento»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09), è annullata nella parte in cui respinge, da un lato, le conclusioni del sig. Carlo De Nicola volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI) e, dall’altro, le sue conclusioni dirette al risarcimento degli asseriti danni a titolo delle molestie psicologiche che la BEI avrebbe attuato nei suoi confronti. Per il resto, l’impugnazione è respinta. La causa è rinviata al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9)

2.      Ricorso dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Atto lesivo – Nozione – Decisione del comitato per i ricorsi della Banca in materia di valutazione che non contiene alcuna decisione su un rapporto informativo – Inclusione

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Osservanza di un termine ragionevole – Procedimento amministrativo – Procedimento giurisdizionale – Criteri di valutazione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 1; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)

4.      Ricorso dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Oggetto – Ingiunzione rivolta all’amministrazione – Irricevibilità

5.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Procedimento precontenzioso – Natura facoltativa – Possibilità di analogia con il procedimento precontenzioso previsto dallo Statuto dei funzionari – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)

6.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Sindacato da parte del Tribunale del rifiuto del Tribunale della funzione pubblica di disporre misure di organizzazione del procedimento o mezzi istruttori – Portata

(Art. 256, § 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 33)

Riferimento:

Corte: 30 settembre 2003, Biret e Cie/Consiglio, C‑94/02 P (Racc. pag. I‑10565, punto 63, e giurisprudenza ivi citata)

2.      Una decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti in materia di valutazione che non contenga alcuna decisione su un rapporto informativo, ma si limiti a statuire, da un lato, sull’impossibilità della prosecuzione dell’udienza e, dall’altro, sulla necessità di acquisire tale decisione al fascicolo personale dell’interessato, può, in linea di principio, arrecare pregiudizio a quest’ultimo. Il Tribunale della funzione pubblica non può omettere di pronunciarsi sulla questione di stabilire se, da un lato, alla luce dei fatti rilevanti del caso di specie, la decisione del comitato per i ricorsi potesse nondimeno arrecare pregiudizio al ricorrente e se, dall’altro, pervenendo a tali conclusioni, detto comitato abbia rispettato le norme della guida al procedimento di valutazione. Orbene, una simile valutazione nel merito è necessaria poiché, con l’adozione di tali norme, la Banca si è autolimitata nell’esercizio del suo potere discrezionale ed i membri del suo personale possono avvalersene dinanzi al giudice dell’Unione in relazione ai principi generali del diritto, quali il principio della parità di trattamento e quello della tutela del legittimo affidamento.

Con la sua decisione di archiviare il ricorso del ricorrente senza decisione definitiva nel merito, il comitato per i ricorsi priva il ricorrente di un grado di controllo addebitandogli, quantomeno implicitamente, di aver ostacolato il procedimento. Orbene, una decisione siffatta arreca manifestamente pregiudizio al ricorrente, il che giustifica il suo interesse ad ottenerne l’annullamento. Inoltre, il mero fatto che il comitato per i ricorsi decida di acquisire detta decisione al fascicolo personale del ricorrente è sufficiente per considerare che essa gli arrechi pregiudizio e che il suo annullamento possa procurargli un beneficio.

(v. punti 40, 41 e 44)

Riferimento:

Tribunale: 10 settembre 2003, McAuley/Consiglio, T‑165/01 (Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑963, punto 44); 1° marzo 2005, Mausolf/Europol, T‑258/03 (Racc. PI pagg. I‑A‑45 e II‑189, punto 25, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F‑55/08, (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑469 e II‑A‑1‑2529, punti 39, 54 e segg.)

3.      Qualora la durata del procedimento non sia fissata da una disposizione del diritto dell’Unione, il carattere ragionevole del termine assunto dall’istituzione per adottare l’atto in questione deve essere valutato in funzione dell’insieme delle circostanze proprie di ciascuna causa e, segnatamente, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del procedimento e del comportamento delle parti in causa. Quindi, il carattere ragionevole di un termine non può essere esaminato facendo riferimento ad un limite massimo preciso, determinato astrattamente, bensì deve essere valutato di volta in volta alla luce delle circostanze del caso di specie. Peraltro, riguardo al dovere di coerenza, occorre applicare la nozione di termine ragionevole nello stesso modo, allorché essa riguarda un ricorso o una domanda per cui nessuna disposizione del diritto dell’Unione ha previsto il termine entro il quale tale ricorso o tale domanda devono essere proposti. In entrambi i casi, il giudice dell’Unione è tenuto a prendere in considerazione le circostanze proprie del caso di specie.

(v. punto 49)

Riferimento:

Corte: 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, (punti da 25 a 46)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 63)

Riferimento:

Tribunale: 16 dicembre 2004, De Nicola/BEI, T‑120/01 e T‑300/01 (Racc. PI pagg. I‑A‑365 e II‑1671, punto 136); 16 maggio 2006, Magone/Commissione, T‑73/05 (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑107 e II‑A‑2‑485, punto 15, e giurisprudenza ivi citata)

5.      La circostanza che il regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, che definisce i mezzi di tutela giurisdizionale amministrativi, non preveda, a differenza degli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, alcuna procedura precontenziosa obbligatoria osta ad una trasposizione pura e semplice del regime contenzioso statutario, anche se attenuata da un’applicazione elastica di tale regime per garantire il rispetto della certezza del diritto, considerata l’incertezza riguardante i requisiti di ricevibilità dei ricorsi in materia di personale della Banca. Infatti, pur se l’articolo 41 di detto regolamento fa riferimento ad una procedura di composizione amichevole, esso precisa tuttavia contemporaneamente che una siffatta procedura si svolge indipendentemente dall’azione intentata dinanzi al giudice dell’Unione.

Al riguardo, ne consegue che il regolamento del personale della Banca e, in particolare, il suo articolo 41 costituiscono una normativa interna, in linea di principio, completa della Banca, la cui natura e ratio legis sono molto diverse da quelle dello Statuto, compresi i suoi articoli 90 e 91. Di conseguenza, l’esistenza stessa di tale normativa interna impedisce di procedere a puntuali analogie rispetto al citato Statuto. Non è quindi possibile procedere ad un’interpretazione contra legem delle condizioni che disciplinano il procedimento interno facoltativo di composizione amichevole, previsto dall’articolo 41 del regolamento del personale della Banca, per convertirlo in un procedimento obbligatorio. Infatti, a tal proposito, detto articolo 41 non presenta affatto lacune che debbano essere colmate da altre norme per soddisfare i requisiti derivanti dai principi superiori del diritto.

(v. punti da 70 a 72)

Riferimento:

Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (cit., punto 39)

Tribunale: 23 febbraio 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99 (Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑185, punti da 96 a 101); 17 giugno 2003, Seiller/BEI, T‑385/00 (Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑801, punti da 50 a 52, 65 e 73); 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P (punti 76 e 77)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 81)

Riferimento:

Corte: 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P (Racc. pag. I‑8681, punto 319); 10 giugno 2010, Thomson Sales Europe/Commissione, C‑498/09 P (non pubblicata nella Raccolta, punto 138)