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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 21 settembre 2023 – Beevers Kaas BV / Albert Heijn België NV e a., interveniente: B.A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono

(Causa C-581/23, Beevers Kaas)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Beevers Kaas BV

Convenuti: Albert Heijn België NV, Koninklijke Ahold Delhaize NV, Albert Heijn BV, Ahold België BV

Interveniente: B.A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono

Questioni pregiudiziali

Se la condizione dell’imposizione parallela, di cui all’articolo 4, lettera b), i), del regolamento (UE) n. 330/2010 1 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, possa essere considerata soddisfatta, e se il fornitore, che soddisfa le altre condizioni imposte dal citato regolamento (UE) n. 330/2010, possa dunque validamente vietare le vendite attive di uno dei suoi acquirenti verso il territorio per il quale è stato nominato in via esclusiva un altro acquirente, sulla base della sola constatazione che gli altri acquirenti non vendono attivamente in detto territorio. In altri termini: se sia sufficientemente provata l’esistenza di un accordo relativo al divieto di vendita attiva tra tali altri acquirenti e il fornitore unicamente sulla base della constatazione che detti altri acquirenti non vendono attivamente verso il territorio assegnato in via esclusiva.

2)    Se la condizione dell’imposizione parallela di cui all’articolo 4, lettera b), i), del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate possa essere considerata soddisfatta, e se il fornitore, che soddisfa le altre condizioni imposte dal citato regolamento (UE) n. 330/2010, possa dunque validamente vietare le vendite attive di uno dei suoi acquirenti verso un territorio per il quale è stato nominato in via esclusiva un solo acquirente, allorché il fornitore ottiene soltanto l’accettazione degli altri suoi acquirenti se e quando questi si apprestano a vendere attivamente nel territorio in tal modo attribuito in via esclusiva. O se sia invece richiesto che si ottenga tale accettazione da ogni acquirente del fornitore, senza riguardo alla circostanza se tale acquirente si appresti a vendere attivamente nel territorio attribuito in via esclusiva.

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1 GU 2010, L 102, pag 1.