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Ricorso proposto il 7 marzo 2014 – ANKO / Commissione

(causa T-155/14)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: B. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che l’importo totale di EUR 325 823,16 che la Commissione reclama a titolo di spese non ammissibili e che è già stato versato alla ricorrente per il progetto PERSONA nonché l’importo totale di EUR 280 747,45 che la Commissione reclama a titolo di spese non ammissibili e che è già stato versato per il progetto TERREGOV corrispondono a spese ammissibili;

dichiarare che l’importo di EUR 6 752,74 corrisponde a spese ammissibili sostenute dalla ANKO nel contesto del progetto PERSONA e che la Commissione deve conseguentemente versare alla ANKO;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda la responsabilità della Commissione ai sensi dell’articolo 272 TFUE per i contratti n. 045459 e n. 507749 intesi all’esecuzione, rispettivamente, dei progetti PERSONA e TERREGOV.

La ricorrente sostiene, in particolare, che, benché essa abbia adempiuto i propri obblighi contrattuali, la Commissione, in violazione dei summenzionati contratti, del principio di buona fede, del divieto di abuso del diritto e del principio di proporzionalità reclama nei suoi confronti, a titolo di spese non ammissibili, il rimborso degli importi versati alla ANKO. Per tale ragione la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione viene meno agli obblighi contrattuali ad essa incombenti nei confronti della ANKO nel negare l’ammissibilità di quasi tutti gli importi versati dall’istituzione alla ANKO per i progetti PERSONA e TERREGOV e reclamando gli importi medesimi in quanto indebitamente versati. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la ripetizione di tutti tali importi sia sproporzionata e abusiva.