Language of document : ECLI:EU:T:2016:245

Edizione provvisoria





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2016 – ANKO /
Commissione

(causa T‑155/14)

«Clausola compromissoria – Accordi di sovvenzione conclusi nel contesto del sesto programma-quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2002‑2006) – Progetti Persona e Teregov – Spese ammissibili – Rimborso delle somme versate – Domanda riconvenzionale – Interessi moratori»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto assoggettato al diritto nazionale – Applicabilità del diritto nazionale sostanziale – Inapplicabilità della normativa nazionale in materia di competenza – Normativa nazionale in materia di prova che ricade nel diritto sostanziale (Art. 272 TFUE) (v. punti 39‑47)

2.                     Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Redazione di una relazione di audit da parte della Commissione – Relazione di audit che non costituisce un documento preparatorio di un atto che arreca pregiudizio – Inapplicabilità del principio del contraddittorio e del diritto di essere ascoltato (Artt. 288 TFUE e 299 TFUE) (v. punti 54‑56)

3.                     Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Ripartizione dell’onere della prova (Art. 317 TFUE) (v. punti 65‑67, 122, 123)

4.                     Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Spese di personale – Inosservanza dell’obbligo di produrre registrazioni dell’orario di lavoro affidabili al fine di giustificare i costi di personale dichiarati per l’esecuzione delle convenzioni – Spese inammissibili (v. punti 82‑92)

5.                     Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Audit finanziario redatto dalla Commissione – Diniego di accesso alle informazioni richieste dai revisori contabili – Violazione delle condizioni di concessione del contributo (v. punti 103‑113)

6.                     Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Procedura avviata dalla Commissione per il recupero degli anticipi effettuati nel contesto del contributo – Domanda di recupero derivante dalla stipulazione delle convenzioni – Inapplicabilità del principio di proporzionalità (v. punto 127)

7.                     Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Procedura avviata dalla Commissione per il recupero degli anticipi effettuati nel contesto del contributo – Presa in considerazione delle conclusioni di una relazione di audit definitiva (v. punto 135)

Oggetto

Domande, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, intese, da una parte, in primo luogo, a far dichiarare infondata la domanda della Commissione di rimborso delle sovvenzioni versate alla ricorrente in esecuzione delle convenzioni n. 045459, «Spazi percettivi che promuovono una vecchiaia indipendente» e n. 507749, «Impatto della e‑governance sui servizi delle amministrazioni territoriali», concluse nell’ambito del Sesto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2002‑2006) e, in secondo luogo, alla condanna della Commissione al pagamento del saldo delle sovvenzioni non versato ai sensi della prima ti tali convenizoni, nonché, d’altra parte, a condannare la ricorrente, in via riconvenzionale, al rimborso delle sovvenzioni indebitamente versate nel contesto di tali convenzioni.

Dispositivo

1)

IL ricorso proposto da ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è respinto.

2)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata a versare alla Commissione europea la somma di EUR 606.570,61, corrispondente al rimborso dei contributi finanziari di cui ha beneficiato in forza delle convenzioni n. 045459, «Spazi percettivi che promuovono una vecchiaia indipendente» e n. 507749, «Impatto della e‑governance sui servizi delle amministrazioni territoriali», concluse nell’ambito del Sesto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2002‑2006), oltre interessi di mora a far data dal 3 maggio 2014, al tasso del 3,75%.

3)

La ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese.