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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) l’8 dicembre 2020 – Veridos GmbH / Ministro degli Interni della Repubblica di Bulgaria, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

(Causa C-669/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Veridos GmbH

Resistenti: Ministro degli Interni della Repubblica di Bulgaria, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

Questioni pregiudiziali

«Se l’articolo 56 della direttiva [2014/24] 1 , in combinato disposto con il successivo articolo 69 o, rispettivamente, l’articolo 38 della direttiva [2009/81] 2 , in combinato disposto con il successivo articolo 49, debbano essere interpretati nel senso che, qualora un criterio stabilito dal diritto nazionale per la valutazione di un’offerta anormalmente bassa non sia oggettivamente applicabile, l’amministrazione aggiudicatrice non sia tenuta, in assenza di altro criterio dalla stessa stabilito e comunicato a priori, a verificare l’esistenza di un’offerta anormalmente bassa.

Se l’articolo 56 della direttiva 2014/24, in combinato disposto con il successivo articolo 69 o, rispettivamente, l’articolo 38 della direttiva 2009/81, in combinato disposto con il successivo articolo 49, debbano essere interpretati nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice sia tenuta a verificare l’esistenza di offerte anormalmente basse solo in caso di sospetto concernente una qualsiasi delle offerte oppure, al contrario, se essa sia in ogni caso tenuta ad accertarsi della serietà delle offerte ricevute, fornendone relativa motivazione.

Se tale requisito trovi applicazione con riguardo all’amministrazione aggiudicatrice nel caso in cui, nell’ambito della procedura di aggiudicazione, siano state ricevute solamente due offerte.

Se l’articolo 47 della [Carta] debba essere interpretato nel senso che la valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice in ordine all’assenza di sospetti inerenti l’esistenza di un’offerta anormalmente bassa o, rispettivamente, la sua convinzione circa la serietà dell’offerta presentata dal partecipante alla gara d’appalto classificatosi primo in graduatoria siano soggette a sindacato giurisdizionale.

In caso di risposta affermativa alla precedente questione: se l’articolo 47 della [Carta] debba essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice la quale, in una procedura di aggiudicazione, non abbia proceduto alla verifica dell’eventuale esistenza di un’offerta anormalmente bassa, sia tenuta a giustificare e motivare l’assenza di sospetti concernenti l’esistenza di un’offerta anormalmente bassa, vale a dire la serietà dell’offerta classificata prima in graduatoria».

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1 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2014, L 94, pag. 65).

2 Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU 2009, L 216, pag. 76).