Language of document : ECLI:EU:C:2024:289

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

11 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Fornitura di apparecchi televisivi in un albergo – Trasmissione di un segnale attraverso un ripartitore per cavo coassiale – Direttiva 93/83/CEE – Ritrasmissione via cavo – Cablodistributori – Nozioni – Contratto di licenza con le società di gestione collettiva per la ritrasmissione via cavo – Ritrasmissione di tale segnale mediante una rete di distribuzione via cavo propria dell’albergo»

Nella causa C‑723/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, Germania), con decisione del 24 novembre 2022, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento

Citadines Betriebs GmbH

contro

MPLC Deutschland GmbH,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, P.G. Xuereb e I. Ziemele (relatrice), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Citadines Betriebs GmbH, da A. Conrad e T. Schubert, Rechtsanwälte;

–        per la MPLC Deutschland GmbH, da M. König, Rechtsanwalt;

–        per la Commissione europea, da J. Samnadda e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Citadines Betriebs GmbH (in prosieguo: la «Citadines»), gestore di un albergo, e la MPLC Deutschland GmbH (in prosieguo: la «MPLC»), società di gestione collettiva, vertente su un’asserita violazione, da parte della Citadines, del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico che la MPLC deterrebbe su un episodio di una serie televisiva diffuso su un canale televisivo pubblico, che alcuni clienti di tale albergo hanno potuto vedere su apparecchi televisivi messi a disposizione dalla Citadines nelle camere nonché nella palestra di detto albergo.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 93/83/CEE

3        L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU 1993, L 248, pag. 15), così dispone:

«Ai fini della presente direttiva, “ritrasmissione via cavo” è la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un’emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico».

4        L’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d’autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori».

 Direttiva 2001/29

5        I considerando 4, 9, 10, 23 e 27 della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue:

«(4)      Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici (...) e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea (…).

(...)

(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(10)      Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on-demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(...)

(23)      La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione e non altri atti.

(...)

(27)      La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva».

6        L’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

 Diritto tedesco

7        L’articolo 15, paragrafo 2, del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 (BGB1. 1965 I, pag. 1273), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: l’«UrhG»), enuncia quanto segue:

«L’autore ha inoltre il diritto esclusivo di comunicare la sua opera al pubblico in forma immateriale (diritto di comunicazione al pubblico). Il diritto di comunicazione al pubblico comprende in particolare:

1.      il diritto di presentazione, esecuzione e rappresentazione (articolo 19);

2.      il diritto di messa a disposizione del pubblico (articolo 19 bis);

3.      il diritto di radiodiffusione (articolo 20);

4.      il diritto di comunicazione mediante supporti visivi o sonori (articolo 21);

5.      il diritto di trasmettere programmi radiofonici e di metterli a disposizione del pubblico (articolo 22)».

8        L’articolo 20 dell’UrhG è formulato come segue:

«Il diritto di radiodiffusione è il diritto di mettere a disposizione del pubblico l’opera mediante radiodiffusione, come la trasmissione audio e televisiva, satellitare, via cavo o mediante analoghi strumenti tecnici».

9        L’articolo 20b, paragrafo 1, dell’UrhG prevede quanto segue:

«Il diritto di ritrasmettere un’opera oggetto di diffusione nell’ambito di un programma riprodotto contemporaneamente, invariatamente ed integralmente (ritrasmissione), può essere fatto valere soltanto da una società di gestione collettiva. Ciò non vale per i diritti fatti valere da un organismo di diffusione radiotelevisiva in relazione alle sue trasmissioni».

10      L’articolo 22 dell’UrhG così dispone:

«Il diritto di radiodiffusione di programmi e di metterli a disposizione del pubblico è il diritto di radiodiffusione pubblica di programmi e riproduzioni dell’opera basate sulla messa a disposizione del pubblico per mezzo di uno schermo televisivo, altoparlanti o analoghe infrastrutture tecniche. Si applica in via analogica l’articolo 19, paragrafo 3».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

11      La MPLC, una società indipendente di gestione collettiva con scopo di lucro di diritto tedesco, ha proposto nei confronti della Citadines, società che gestisce un albergo, dinanzi al Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania), un’azione inibitoria diretta a far cessare la comunicazione al pubblico, sotto forma di trasmissione radiodiffusa, di un episodio di una serie televisiva mediante apparecchi televisivi installati da quest’ultima società nelle camere nonché nella palestra di tale albergo, nella misura in cui il segnale radio sarebbe ritrasmesso agli apparecchi televisivi tramite un cavo coassiale o un cavo dati. Tale episodio, diffuso da un canale televisivo pubblico, sarebbe stato pertanto visto dai clienti dell’albergo il 17 novembre 2019, dato che tale segnale è stato inoltrato in forma simultanea e invariata a tali apparecchi mediante una rete di distribuzione via cavo propria dell’albergo. Ai fini della ritrasmissione via cavo, la Citadines ha concluso con le società di gestione collettiva tedesche contratti di licenza di ampia portata.

12      Con ordinanza emessa in sede di procedimento sommario del 17 gennaio 2020, il Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I) ha vietato alla Citadines di mettere a disposizione del pubblico detto episodio.

13      Con sentenza del 18 giugno 2020, tale giudice ha confermato detta ordinanza emessa in sede di procedimento sommario.

14      La Citadines ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, Germania), giudice del rinvio.

15      Tale società si reputa autorizzata a mettere a disposizione dei suoi clienti, sugli apparecchi televisivi installati nelle camere nonché nella palestra dell’albergo, i programmi trasmessi gratuitamente sulla televisione pubblica in chiaro, essendo essa titolare di licenze per la ritrasmissione via cavo.

16      Per contro, la MPLC sostiene che, con la ritrasmissione del segnale di cui trattasi attraverso un impianto di distribuzione via cavo proprio di tale albergo, la Citadines ha violato il diritto di comunicazione al pubblico di cui sarebbe titolare. Sarebbe irrilevante, al riguardo, la circostanza che la Citadines abbia chiarito con le società di gestione collettiva la questione del diritto alla ritrasmissione via cavo.

17      Il giudice del rinvio rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte, benché la mera fornitura di apparecchi di ricezione non costituisca, in quanto tale, tenuto conto del considerando 27 della direttiva 2001/29, un atto di comunicazione al pubblico, il diritto di comunicazione al pubblico è violato quando il segnale viene ritrasmesso a monte agli apparecchi di ricezione tramite una tale rete di distribuzione via cavo.

18      Tuttavia tale giudice osserva che, nel caso di specie, gli atti compiuti dalla Citadines che eccedevano l’ambito della mera fornitura di apparecchi televisivi consistevano unicamente nel ritrasmettere il segnale televisivo attraverso una rete di distribuzione via cavo propria dell’albergo, cosa che tale società era legittimata a fare in ragione della licenza che le era stata concessa dalle società di gestione collettiva. Orbene, sarebbe dubbio che il frazionamento di cui la comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, è oggetto nell’ordinamento giuridico tedesco tra il diritto previsto all’articolo 20b dell’UrhG («Ritrasmissione») e quello previsto all’articolo 22 dell’UrhG («Radiodiffusione di programmi») consenta di ritenere che, a seguito di atti che l’utente è autorizzato a compiere ai sensi dell’articolo 20b in forza di una licenza, ossia la ritrasmissione via cavo all’interno dell’albergo, si possa concludere che tale utente aveva l’intenzione di porre in essere un «atto di comunicazione» nel suo complesso, qualora tali atti consistano unicamente nella fornitura di apparecchi di ricezione, il che non costituirebbe una violazione del diritto di comunicazione al pubblico.

19      È in tali circostanze che l’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29] debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa o ad una prassi nazionale che considera la fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione – come gli apparecchi televisivi nelle camere o nella palestra di un albergo – una comunicazione al pubblico, qualora, in più, il segnale di trasmissione venga effettivamente inoltrato alle attrezzature attraverso un impianto di distribuzione via cavo proprio dell’albergo, ma tale ritrasmissione via cavo avvenga legittimamente in forza di una licenza acquisita dall’albergo».

 Sulla questione pregiudiziale

 Osservazioni preliminari

20      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che i dubbi nutriti dal giudice del rinvio derivano, come rilevato al punto 18 della presente sentenza, dal «frazionamento» della comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, operata nell’ordinamento giuridico nazionale tra, da un lato, il diritto previsto all’articolo 20b dell’UrhG e, dall’altro, quello previsto all’articolo 22 dell’UrhG, diritti che recepiscono, secondo le indicazioni contenute nella decisione di rinvio, detto articolo 3, paragrafo 1.

21      Nella sua risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Corte conformemente all’articolo 101 del regolamento di procedura della Corte, il giudice del rinvio ha tuttavia rilevato che l’articolo 20b dell’UrhG derivava essenzialmente dalla modifica di tale legge da parte del Viertes Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 8. Mai 1998 (quarta legge che modifica l’UrhG dell’8 maggio 1998) (BGBl. 1998 I, pag. 902), che era destinata a trasporre la direttiva 93/83 nell’ordinamento giuridico tedesco.

22      Pur indicando che l’articolo 20b dell’UrhG è stato successivamente modificato con effetto dal 1º gennaio 2008 dallo Zweites Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft vom 26. Oktober 2007 (seconda legge sulla disciplina del diritto d’autore nella società dell’informazione del 26 ottobre 2007) (BGBl. 2007 I, pag. 2513) al fine di proseguire l’adeguamento del diritto d’autore tedesco agli sviluppi nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché di risolvere le questioni che, tenuto conto del breve termine di trasposizione della direttiva 2001/29, non avevano potuto essere risolte nell’ambito della precedente riforma del diritto d’autore, tale giudice sottolinea che, secondo l’esposizione dei motivi di tale legge, «non si trattava di modificare la struttura di base del diritto alla ritrasmissione via cavo “tenuto conto delle esigenze internazionali ed europee”».

23      Secondo costante giurisprudenza, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni nazionali, dato infatti che una simile interpretazione rientra nella competenza esclusiva dei giudici nazionali. Pertanto, la Corte non è competente a pronunciarsi sulla questione se le disposizioni dell’articolo 20b dell’UrhG costituiscano una trasposizione della direttiva 93/83 o della direttiva 2001/29 [v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2021, A e B (Tassazione congiunta di piccole birrerie), C‑221/20 e C‑223/20, EU:C:2021:890, punti 16 e 17 e giurisprudenza ivi citata].

24      Ciò precisato, occorre rilevare che il giudice del rinvio indica chiaramente, nella sua risposta di cui al punto 21 della presente sentenza, che la quarta legge che modifica l’UrhG dell’8 maggio 1998, la quale ha inserito un articolo 20b nell’UrhG, ha trasposto la direttiva 93/83.

25      Su tale punto, occorre ricordare che, in primo luogo, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83, la nozione di «ritrasmissione via cavo» è definita come la «ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un’emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico».

26      Come la Corte ha già dichiarato, la direttiva 93/83 disciplina soltanto l’esercizio del diritto alla ritrasmissione via cavo nel rapporto tra, da un lato, i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi, e, dall’altro i cablodistributori. Orbene, la nozione di cablodistributore designa gli operatori delle reti cablate tradizionali (sentenza dell’8 settembre 2022, RTL Television, C‑716/20, EU:C:2022:643, punti 76 e 77).

27      Ne consegue che la struttura alberghiera non può essere considerata un «cablodistributore» ai sensi della direttiva 93/83 (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, RTL Television, C‑716/20, EU:C:2022:643, punti 84 e 85).

28      In secondo luogo, per quanto concerne la circostanza, rilevata dal giudice del rinvio, che, nella causa principale, l’albergo gestito dalla Citadines disporrebbe di un contratto di licenza che autorizza le ritrasmissioni di cui trattasi, occorre constatare che la decisione di rinvio non contiene alcuna precisazione sul tipo di atti che sono ricompresi in un tale contratto di licenza.

29      Nelle sue osservazioni scritte, la Citadines ha osservato che, benché essa non contesti di aver effettuato, ritrasmettendo emissioni agli apparecchi di ricezione all’interno del suo albergo, atti di comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, essa afferma altresì che, a tal fine, ha acquisito le licenze di ampia portata richieste dalle società di gestione collettiva competenti, per le quali essa paga annualmente un canone forfettario per ciascuna camera d’albergo.

30      Da parte sua, la MPLC ha sostenuto che il contratto di licenza concluso dalla Citadines non ricomprende la ritrasmissione diretta e indiretta di programmi radiofonici e televisivi mediante una rete di distribuzione propria dell’albergo.

31      A tale riguardo, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 267 TFUE, basata su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, qualsiasi valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale (sentenza del 17 dicembre 2020, BAKATI PLUS, C‑656/19, EU:C:2020:1045, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

32      Pertanto, spetta al giudice del rinvio stabilire se, nella controversia di cui è investito, il contratto di licenza concluso dalla Citadines ricomprenda gli eventuali atti di comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, effettuati da tale società.

33      In tale contesto, occorre, in ogni caso, aggiungere che la circostanza che un tale contratto di licenza sia stato concluso è irrilevante ai fini della questione se le ritrasmissioni di cui trattasi costituiscano una comunicazione al pubblico ai sensi di detta disposizione. Per contro, come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, l’esistenza di un tale contratto di licenza è idonea a stabilire se una tale comunicazione, se accertata, sia stata autorizzata dall’autore dell’opera.

34      È sulla base delle considerazioni suesposte che occorre rispondere alla questione pregiudiziale.

 Nel merito

35      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che la fornitura di apparecchi televisivi installati nelle camere o nella palestra di un albergo, qualora un segnale sia, inoltre, ritrasmesso a tali apparecchi mediante una rete di distribuzione via cavo propria di tale albergo, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di tale disposizione.

36      A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, «[g]li Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

37      Come ripetutamente dichiarato dalla Corte, in forza di tale disposizione, gli autori dispongono di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utenti della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utenti potrebbero voler effettuare, e ciò al fine di vietare quest’ultima (sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 30, e del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

38      Per quanto concerne il contenuto della nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, essa deve essere intesa, come indicato al considerando 23 della direttiva 2001/29, in senso ampio, quale comprendente qualsiasi comunicazione al pubblico non presente nel luogo di origine della comunicazione e quindi qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, compresa la radiodiffusione. Dai considerando 4, 9 e 10 di detta direttiva emerge, infatti, che obiettivo principale di quest’ultima è la realizzazione di un elevato livello di protezione a favore degli autori, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico (sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

39      A tal proposito, come ripetutamente dichiarato dalla Corte, tale nozione consta di due elementi cumulativi, vale a dire un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un pubblico, e implica una valutazione individualizzata (sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 37; del 2 aprile 2020, Stim e SAMI, C‑753/18, EU:C:2020:268, punto 30, e del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

40      Ai fini di una tale valutazione è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti tra loro. Poiché tali criteri possono essere presenti, nelle diverse situazioni concrete, con intensità molto variabile, occorre applicarli sia individualmente sia nella loro reciproca interazione (sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 35, e del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

41      Tra tali criteri la Corte, da un lato, ha messo in evidenza il ruolo imprescindibile dell’utente e il carattere intenzionale del suo intervento. Esso realizza infatti un «atto di comunicazione» quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un’opera protetta, in particolare quando, in mancanza di detto intervento, tali clienti non potrebbero, in linea di principio, fruire dell’opera diffusa (v. in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

42      Inoltre, la Corte ha dichiarato che il carattere lucrativo di una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, non è privo di rilevanza (sentenza dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

43      D’altronde, per rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi di tale disposizione, occorre inoltre che le opere protette siano effettivamente comunicate a un pubblico [sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 40, e del 28 ottobre 2020, BY (Prova fotografica), C‑637/19, EU:C:2020:863, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

44      A tal riguardo, la Corte ha precisato che la nozione di «pubblico» riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e implica, peraltro, un numero di persone abbastanza rilevante (sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 41, e del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

45      Parimenti, secondo costante giurisprudenza, un’opera protetta, per essere qualificata come «comunicazione al pubblico», deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta ad un «pubblico nuovo», vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico (sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

46      È alla luce, in particolare, di tali criteri, e conformemente alla valutazione individualizzata ricordata al punto 39 della presente sentenza, che occorre valutare se, in una causa quale quella oggetto del procedimento principale, il gestore di un albergo che fornisce nelle camere e nella palestra dello stesso apparecchi televisivi e/o radiofonici ai quali ritrasmette un segnale di radiodiffusione realizzi un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

47      Sebbene spetti, in linea di principio, al giudice nazionale stabilire se ciò si verifichi in una particolare fattispecie e apportare al riguardo tutte le valutazioni di fatto definitive, la Corte è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi di interpretazione attinenti al diritto dell’Unione per valutare se esista un tale atto di comunicazione al pubblico.

48      Nel caso di specie, in primo luogo, occorre considerare che il gestore di un albergo realizza un atto di comunicazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, qualora trasmetta deliberatamente opere protette alla sua clientela, distribuendo volutamente un segnale a mezzo di apparecchi televisivi installati in detto albergo (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

49      In secondo luogo, la Corte ha già dichiarato che i clienti di un siffatto albergo costituiscono un numero indeterminato di destinatari potenziali, nella misura in cui l’accesso di tali clienti ai servizi dell’albergo in parola è frutto, in via di principio, della scelta specifica di ciascuno di essi e non è soggetto ad altro limite se non la capacità ricettiva dell’albergo, e che i clienti di un albergo costituiscono un numero di persone abbastanza rilevante, e di conseguenza queste ultime devono essere ritenute un «pubblico» [sentenza del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, punti 41 e 42].

50      In terzo luogo, la Corte ha dichiarato che, perché sussista la comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre che l’utente interessato, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, dia accesso a una trasmissione radiodiffusa contenente un’opera protetta a un pubblico ulteriore e che risulti che, in assenza di tale intervento, le persone che costituiscono tale pubblico «nuovo», pur trovandosi all’interno della zona di copertura di detta trasmissione, non possano, in via di principio, usufruire di tale opera. Pertanto, qualora il gestore di un albergo trasmetta deliberatamente alla sua clientela una tale opera, distribuendo volontariamente un segnale a mezzo di ricevitori televisivi o radiofonici installati in tale albergo, egli interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a tale opera. Infatti, in assenza di questo intervento, tali clienti, pur trovandosi all’interno di una tale zona di copertura, non potrebbero, in via di principio, usufruire di detta opera (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punti 46 et 47 e giurisprudenza ivi citata).

51      In quarto luogo, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché vi sia comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, è sufficiente che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 43). Ne consegue che è irrilevante la circostanza, menzionata dal giudice del rinvio, che gli apparecchi televisivi non siano stati accesi dalla Citadines, bensì dai clienti dell’albergo gestito da tale società.

52      In quinto luogo, per quanto riguarda il carattere lucrativo di cui al punto 42 della presente sentenza, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’atto con il quale il gestore di un albergo dà ai suoi clienti accesso a un’opera radiodiffusa costituisce una prestazione di servizio supplementare che incide sullo standing di tale albergo e, quindi, sul prezzo delle camere di quest’ultimo, di modo che tale atto riveste carattere lucrativo [v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 44, nonché del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, punti 44 e 45].

53      In sesto e ultimo luogo, non si può ritenere che la fornitura di apparecchi televisivi nelle camere e nella palestra dell’albergo oggetto nel procedimento principale costituisca una «mera fornitura di attrezzature fisiche» ai sensi del considerando 27 della direttiva 2001/29.

54      Infatti, per quanto concerne gli alberghi, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, anche se la mera fornitura di attrezzature fisiche, che coinvolge, oltre a detto albergo, abitualmente imprese specializzate nella vendita o nella locazione di apparecchi televisivi, non costituisce, in quanto tale, un atto di comunicazione ai sensi della direttiva 2001/29, tuttavia tali installazioni possono rendere tecnicamente possibile l’accesso del pubblico alle opere radiodiffuse. Pertanto, se, mediante apparecchi televisivi in tal modo installati, tale albergo distribuisce il segnale ai suoi clienti alloggiati nelle camere di quest’ultimo, si tratta di una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, senza che occorra accertare quale sia la tecnica di trasmissione del segnale utilizzata (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 46).

55      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che la fornitura di apparecchi televisivi installati nelle camere o nella palestra di un albergo, qualora un segnale sia, inoltre, ritrasmesso a tali apparecchi mediante una rete di distribuzione via cavo propria di tale albergo, costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi di tale disposizione.

 Sulle spese

56      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione,

dev’essere interpretato nel senso che:

la fornitura di apparecchi televisivi installati nelle camere o nella palestra di un albergo, qualora un segnale sia, inoltre, ritrasmesso a tali apparecchi mediante una rete di distribuzione via cavo propria di tale albergo, costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi di tale disposizione.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.