Language of document : ECLI:EU:T:2021:845

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

1° dicembre 2021(*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Criterio di ammissione relativo all’esperienza professionale – Conformità al bando di concorso del criterio utilizzato dalla commissione giudicatrice – Errore manifesto di valutazione»

Nella causa T‑293/20,

Vanesa Ruiz-Ruiz, residente in Alkmaar (Paesi Bassi), rappresentata da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara, T. Lilamand e I. Melo Sampaio, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della commissione giudicatrice del 20 settembre 2019 con la quale è stata respinta la richiesta di riesame del diniego di ammissione della ricorrente alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/371/19 e, dall’altro, della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 7 febbraio 2020 con la quale è stato respinto il reclamo della ricorrente avverso detta decisione,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, P. Nihoul e R. Frendo (relatrice), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 giugno 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, la sig.ra Vanesa Ruiz-Ruiz, possiede una laurea in chimica organica conseguita nel 2003 e un dottorato in scienza dei materiali conseguito nel 2008. È anche autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e ha partecipato a conferenze e workshop a scopo divulgativo.

2        A partire dal 1° novembre 2016 e fino al 25 marzo 2019, la ricorrente ha svolto le funzioni di agente contrattuale presso il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea.

3        Il 25 marzo 2019, la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/371/19 per l’assunzione di amministratori (AD 7) nell’ambito della ricerca scientifica (in prosieguo: il «concorso») per il settore n. 5, «Comunicazione e gestione delle conoscenze scientifiche». Obiettivo di tale concorso era la costituzione di elenchi di riserva dai quali le istituzioni europee, principalmente il CCR, avrebbero potuto attingere per l’assunzione di nuovi funzionari. Il bando di concorso era stato pubblicato dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 febbraio 2019 (GU 2019, C 68 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»).

4        Il bando di concorso prevedeva una procedura in tre fasi. In una prima fase, i fascicoli di tutti i candidati venivano esaminati al fine di verificare il rispetto delle condizioni di ammissione sulla base delle informazioni fornite nell’atto di candidatura elettronico. Il bando di concorso stabiliva le condizioni di ammissione, relative in particolare ai titoli e all’esperienza professionale dei candidati, vale a dire un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre o quattro anni rispettivamente, attestata da un diploma in una disciplina scientifica pertinente, seguita da un’esperienza professionale della durata di almeno sette o sei anni rispettivamente, direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere.

5        Il bando di concorso prevedeva che potessero essere fatti valere a titolo di esperienza professionale, fino a un massimo di tre anni, gli studi di dottorato di ricerca in un ambito scientifico pertinente, vale a dire scienze agrarie, architettura, biochimica, biologia, chimica, scienze informatiche, ecologia, economia, scienze dell’educazione, ingegneria, scienze ambientali, silvicoltura, geografia, geologia, scienze idrogeologiche, scienze della vita, scienze dei materiali, matematica, scienze mediche, meteorologia, nanotecnologie, nanobiotecnologie, scienze naturali, scienze nucleari, scienze dell’alimentazione, oceanografia/scienze marine, farmacia, fisica, scienze politiche, psicologia, scienze sociali e umane, e statistica.

6        L’allegato I del bando di concorso, intitolato «Funzioni e competenze specifiche», descriveva la natura delle funzioni, che era specifica per ciascuno dei settori di attività previsti.

7        Una volta verificate le condizioni generali e specifiche di ammissione, il bando di concorso prevedeva una seconda fase di selezione, la selezione in base ai titoli («Talent Screener»), sulla base dei titoli indicati nell’atto di candidatura. Il bando invitava i candidati a fornire, nella loro domanda, quante più informazioni possibili in merito alle qualifiche e all’esperienza professionale (se richiesta) attinenti alle funzioni da svolgere, come descritto nella sezione «Condizioni di ammissione» di detto bando. Tuttavia, il numero di caratteri a disposizione dei candidati era limitato.

8        L’allegato II del bando di concorso, intitolato «Criteri di selezione», elencava i criteri da prendere in considerazione nell’ambito della selezione in base ai titoli («Talent Screener»).

9        Il bando di concorso prevedeva, infine, una terza fase, durante la quale i candidati che avevano ottenuto i migliori risultati nella seconda fase erano invitati a sostenere le prove dell’Assessment center e prove di tipo «test a scelta multipla». Coloro che avessero ottenuto i migliori punteggi complessivi al termine di tale fase della procedura sarebbero stati iscritti negli elenchi di riserva del concorso.

10      Il 23 maggio 2019, l’EPSO ha informato la ricorrente che la commissione giudicatrice aveva deciso di non ammetterla alla seconda fase del concorso (in prosieguo: la «decisione di esclusione»). Più in particolare, l’EPSO ha constatato che la ricorrente non soddisfaceva le condizioni specifiche relative all’esperienza professionale, vale a dire sei anni di esperienza professionale, compresi gli anni di studi di dottorato fino a un massimo di tre anni.

11      Lo stesso giorno, la ricorrente ha chiesto il riesame della decisione di esclusione.

12      Il 20 settembre 2019, l’EPSO ha risposto alla domanda di riesame constatando che la commissione giudicatrice aveva confermato la sua decisione di esclusione (in prosieguo: la «decisione sulla domanda di riesame»). Esso ha indicato che, prima di avviare la procedura di ammissione, la commissione giudicatrice aveva stabilito determinati criteri, prendendo in considerazione le condizioni specifiche del bando di concorso che, al pari delle funzioni, erano definite sulla base delle competenze richieste per i posti da coprire e nell’interesse del servizio. Esso ha aggiunto che i criteri di ammissione e la ponderazione dei diversi elementi di qualificazione o dell’esperienza professionale riflettevano le esigenze di assunzione delle istituzioni, in quel dato momento. Infine, la decisione sulla domanda di riesame assicurava alla ricorrente che la commissione giudicatrice aveva rigorosamente applicato i criteri a tutti i candidati al fine di garantire la parità di trattamento tra loro.

13      Il 1° ottobre 2019, la ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») contro la decisione di esclusione e la decisione sulla domanda di riesame.

14      Il 7 febbraio 2020, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto il reclamo della ricorrente (in prosieguo: la «decisione sul reclamo»). In sostanza, anzitutto, l’APN ha rilevato che la commissione giudicatrice aveva previamente definito e applicato in modo paritario criteri oggettivi di valutazione al fine di garantire un esame uniforme delle candidature.

15      L’APN ha poi constatato che la commissione giudicatrice aveva ammesso il dottorato in chimica della ricorrente conformemente al bando di concorso, e che l’aveva considerato pari a tre anni di esperienza professionale. Tuttavia, la commissione giudicatrice aveva ritenuto che la ricorrente non avesse soddisfatto le condizioni di ammissione richieste dal bando di concorso, poiché essa non possedeva i sei anni di esperienza professionale richiesti.

16      Al riguardo, l’APN ha spiegato che nessuna delle funzioni menzionate nell’atto di candidatura era attinente alle mansioni di uno specialista in gestione e comunicazione di conoscenze scientifiche. In tale contesto, in primo luogo, essa ha precisato che uno dei criteri adottati dalla commissione giudicatrice indicava che qualsiasi comunicazione scientifica limitata al settore specifico del candidato non era considerata pertinente.

17      In secondo luogo, l’APN ha sottolineato che l’esperienza professionale della ricorrente era un’esperienza di produzione di conoscenze scientifiche, qualificandola principalmente come esperienza quale ricercatrice nel proprio settore scientifico (per due delle cinque attività svolte dalla ricorrente dopo aver ottenuto il dottorato) o come analista chimica (per un’altra di queste attività). Secondo l’APN, neppure le ultime due attività della ricorrente, svolte durante i suoi studi post-dottorato, erano collegate ai compiti nel settore «Comunicazione e gestione delle conoscenze scientifiche».

18      Infine, l’APN ha ritenuto che la valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice dell’esperienza professionale della ricorrente mediante applicazione di criteri obiettivi predefiniti non potesse essere qualificata come manifestamente errata.

 Procedimento e conclusioni delle parti

19      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 maggio 2020, la ricorrente ha proposto il ricorso di cui trattasi. Il controricorso della Commissione, la replica e la controreplica sono stati depositati, rispettivamente, il 6 agosto 2020, il 21 ottobre 2020 e il 3 dicembre 2020.

20      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di esclusione;

–        annullare la decisione sulla domanda di riesame;

–        annullare la decisione sul reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

21      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto del ricorso

22      In via preliminare, occorre rilevare, al pari della Commissione, che, con i primi due capi delle sue conclusioni, la ricorrente ha contestato le due decisioni della commissione giudicatrice, vale a dire la decisione di esclusione e la decisione sulla domanda di riesame.

23      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la decisione adottata a seguito di riesame si sostituisce alla decisione iniziale della commissione giudicatrice (v. sentenza del 16 maggio 2019, Nerantzaki/Commissione, T‑813/17, non pubblicata, EU:T:2019:335, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che, nel presente procedimento, la decisione di esclusione è stata sostituita dalla decisione sulla domanda di riesame e che occorre considerare che il primo e il secondo capo della domanda tendono al solo annullamento della decisione sulla domanda di riesame, che costituisce, nel caso di specie, l’atto impugnato.

24      Con il terzo capo delle sue conclusioni, la ricorrente chiede altresì l’annullamento della decisione sul reclamo.

25      Orbene, secondo costante giurisprudenza, conclusioni dirette contro il rigetto di un reclamo hanno l’effetto di sottoporre al giudice l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato e sono in quanto tali prive di contenuto autonomo (v. sentenza del 20 novembre 2007, Ianniello/Commissione, T‑205/04, EU:T:2007:346, punto 27 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, Europol/Kalmár, T‑455/11 P, EU:T:2013:595, punto 41).

26      Tuttavia, si deve osservare che, sebbene, nel caso di specie, la decisione sul reclamo sia priva di contenuto autonomo e non sia quindi necessario statuire specificamente su di essa, quest’ultima contiene argomenti diretti a completare la portata di quelli contenuti, in particolare, nella decisione sulla domanda di riesame. Pertanto, nell’esame della legittimità della decisione di riesame, occorrerà prendere in considerazione la motivazione contenuta nella decisione sul reclamo, motivazione che si presume coincida con quella della decisione di riesame (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punti 58 e 59 e giurisprudenza ivi citata).

27      Di conseguenza, si deve considerare che l’oggetto del presente ricorso verta sulla decisione sulla domanda di riesame, che costituisce, nel caso di specie, l’atto che arreca pregiudizio alla ricorrente, come integrata dalla decisione sul reclamo.

 Nel merito

28      A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce tre motivi di ricorso. Il primo motivo di ricorso verte sull’errore manifesto di valutazione della sua esperienza professionale nonché sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto e del bando di concorso, il secondo, sulla violazione del principio della parità di trattamento e, il terzo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di uguaglianza delle parti del procedimento, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

29      Il primo motivo di ricorso si suddivide in due parti, la prima vertente sull’errore manifesto di valutazione dell’esperienza professionale della ricorrente e, la seconda, vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto e del bando di concorso.

30      Nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene che occorra iniziare con l’esame della seconda parte del primo motivo di ricorso.

 Sulla seconda parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto e del bando di concorso

31      La ricorrente deduce una violazione del bando di concorso e, in particolare, dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto. In forza di tale disposizione, la commissione giudicatrice di un concorso, per determinare l’elenco dei candidati ammessi, dovrebbe basarsi sulle sole condizioni fissate da detto bando. Essa ritiene che, nella decisione sulla domanda di riesame, la commissione giudicatrice avrebbe evocato, per la prima volta, il fatto di aver adottato e di essersi basata su criteri diversi da quelli previsti nel bando di concorso per l’esame dell’esperienza professionale. Secondo la ricorrente, tali criteri supplementari sarebbero stati introdotti arbitrariamente dalla commissione giudicatrice, la quale, di conseguenza, l’avrebbe illegittimamente esclusa dalla procedura di selezione, applicando criteri diversi da quelli fissati nel bando di concorso.

32      L’elenco dei criteri stabilito e utilizzato dalla commissione giudicatrice nel corso del procedimento controverso è stato prodotto dalla Commissione con il suo controricorso come allegato B.1.

33      Occorre anzitutto respingere l’argomento della ricorrente vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto, poiché, come sostiene la Commissione, tale disposizione non osta, in linea di principio, a che la commissione giudicatrice fissi criteri di valutazione dei titoli. Infatti, la commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se i diplomi prodotti o l’esperienza professionale di ciascun candidato corrispondano al livello richiesto dallo Statuto e dal bando di concorso (sentenze del 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T‑158/89, EU:T:1991:63, punto 22; del 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commissione, T‑214/99, EU:T:2000:272, punto 69, e del 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commissione, T‑332/01, EU:T:2002:289, punti da 39 a 41) e, adottando criteri di valutazione, tende a garantire una certa omogeneità delle sue valutazioni, nell’interesse dei candidati, in particolare quando il loro numero è elevato (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 29). A tale proposito, occorre ricordare che il Tribunale ha precisato che, in un caso in cui un requisito previsto dal bando di concorso era stato redatto in termini molto generici, la commissione giudicatrice disponeva di un ampio potere discrezionale per definire i criteri di applicazione dei requisiti di ammissione, tra cui quello della durata dell’esperienza professionale maturata (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2017, Commissione/FE, T‑734/15 P, EU:T:2017:612, punto 26).

34      Tuttavia, nonostante il suo ampio potere discrezionale, la commissione giudicatrice resta sempre vincolata dal testo del bando di concorso, che ha la funzione essenziale di informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare, segnatamente, l’opportunità di presentare la propria candidatura (v., in tal senso, ordinanza del 3 aprile 2001, Zaur-Gora e Dubigh/Commissione, T‑95/00 e T‑96/00, EU:T:2001:114, punto 47, e sentenza del 13 settembre 2010, Spagna/Commissione, T‑156/07 e T‑232/07, non pubblicata, EU:T:2010:392, punto 87). Del resto, dall’allegato B.1 risulta esplicitamente che la commissione giudicatrice è sempre vincolata al testo del bando di concorso e che i termini di detto bando devono essere interpretati nello spirito del testo, nonché nel rispetto delle legittime aspettative dei candidati.

35      Nel caso di specie, la ricorrente contesta alla commissione giudicatrice di aver considerato, come risulta dal precedente punto 16, che qualsiasi comunicazione scientifica limitata al settore scientifico del candidato non fosse pertinente ai fini della valutazione dell’esperienza professionale (in prosieguo: il «criterio contestato»).

36      Il criterio contestato figura chiaramente nell’allegato B.1, che contiene esplicitamente i criteri adottati dalla commissione giudicatrice il cui rispetto dovrebbe essere controllato nella prima fase, ossia la «fase di ammissione», nel corso della quale sono verificate le condizioni di ammissione e durante la quale la ricorrente è stata eliminata. Pertanto, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la portata della definizione di tali criteri non può, per tale fase, essere qualificata come trascurabile.

37      La ricorrente sostiene, inoltre, che il criterio contestato contraddice palesemente i requisiti del bando di concorso, che richiedeva, come condizione di ammissione, un’esperienza nella comunicazione scientifica, senza richiedere, tuttavia, che tale comunicazione si estendesse ad altri campi. A suo avviso, il fatto di valorizzare l’esperienza nella comunicazione in settori diversi dal settore scientifico escludendo al contempo la comunicazione scientifica, come ha fatto la commissione giudicatrice, equivale a porsi in contrasto con la finalità di detto bando.

38      La Commissione, per contro, sostiene che il criterio contestato è legittimo, adducendo che la commissione giudicatrice poteva legittimamente esigere l’esistenza di un rapporto particolarmente stretto tra le funzioni da svolgere e l’esperienza professionale dei candidati. Essa ritiene che dalla natura delle funzioni e delle competenze specifiche risulterebbe che il profilo scientifico dei candidati non era l’unico elemento da prendere in considerazione per valutare la pertinenza dell’esperienza professionale, insistendo al tempo stesso sul fatto che l’unico rapporto obbligatorio con il settore di appartenenza degli studi scientifici del candidato era quello riguardante il diploma, che doveva figurare tra quelli indicati al precedente punto 5.

39      A tale riguardo, è certamente vero che, in mancanza di disposizioni più precise e tenuto conto del suo ampio potere discrezionale circa la pertinenza delle qualifiche dei candidati, la commissione giudicatrice poteva legittimamente adottare criteri che imponessero uno stretto rapporto tra le funzioni da svolgere e l’esperienza professionale. Infatti, secondo la giurisprudenza, le condizioni di ammissione devono essere interpretate alla luce delle finalità del concorso, quali risultano dalla descrizione generale delle mansioni (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2000, Teixeira Neves/Corte di giustizia, T‑146/99, EU:T:2000:194, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

40      Nel caso di specie, il bando di concorso collegava esplicitamente le condizioni di ammissione alle funzioni dei posti da coprire. Sotto la rubrica «Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali», esso indicava, in particolare, che i candidati dovevano possedere un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere, come definite nel suo allegato I a seconda del settore scelto.

41      Orbene, il punto 5 dell’allegato I del bando di concorso elencava le funzioni principali per il settore «Comunicazione e gestione delle conoscenze scientifiche», scelto dalla ricorrente, come consistenti nella «gestione delle conoscenze, che nel caso del CCR riguarda principalmente la raccolta, l’organizzazione, il controllo della qualità, la convalida, la comunicazione, la comprensione e la disponibilità di dati, informazioni, strumenti e metodi scientifici al fine di sostenere lo sviluppo e l’attuazione delle politiche dell’[Unione europea]». Il medesimo punto evidenziava anche le capacità di prevedere le esigenze politiche, di individuare le lacune in materia di conoscenze e di proporre temi di ricerca a sostegno dei servizi della Commissione incaricati delle politiche, indicando che un’attenzione particolare era rivolta allo sviluppo di strumenti comuni, migliori pratiche e piattaforme per facilitare la gestione delle conoscenze a fini di elaborazione delle politiche.

42      Infine, lo stesso bando di concorso ha altresì stabilito esplicitamente che, come esperienza professionale pertinente, i candidati dovevano dimostrare «alcune delle competenze specifiche» anch’esse elencate al punto 5 dell’allegato I del bando di concorso, vale a dire:

–        sintesi di ricerche;

–        partecipazione all’elaborazione delle politiche;

–        comprensione delle esigenze dei responsabili politici e delle loro conseguenza per la ricerca;

–        comunicazione dei risultati della ricerca ai responsabili politici;

–        capacità di comunicare contenuti scientifici a un pubblico di scienziati (anche mediante pubblicazioni)

–        gestione di comunità della conoscenza;

–        monitoraggio e valutazione dell’impatto dei risultati delle ricerche sull’elaborazione delle politiche;

–        dialogo con i cittadini e i portatori di interesse;

–        estrazione, valutazione e mappatura di dati;

–        analisi statistica;

–        comunicazione digitale, segnatamente mediante Internet e i social media;

–        capacità di comunicare contenuti scientifici ai responsabili delle politiche e al pubblico (anche mediante tecniche di comunicazione visiva, progettazione grafica e storytelling);

–        gestione di eventi e di riunioni;

–        gestione di progetti;

–        analisi del mercato, del ciclo di vita e della catena del valore nell’ambito della tecnologia.

43      Orbene, dalla decisione sul reclamo risulta che, in applicazione del criterio contestato, la commissione giudicatrice non ha preso in considerazione le pubblicazioni della ricorrente nel settore chimico tra i tipi di esperienze pertinenti in base al criterio dell’esperienza professionale.

44      La Commissione ritiene che il concorso fosse finalizzato a selezionare amministratori nel settore della ricerca, e non accademici di professione. Essa sostiene che, se la commissione giudicatrice non avesse considerato pertinenti le pubblicazioni in altri settori, sarebbe andata contro il chiaro disposto del bando di concorso, secondo il quale il nuovo collaboratore avrebbe dovuto prevedere le esigenze politiche e individuare le lacune in materia di conoscenze nonché proporre temi di ricerca a sostegno dei suoi servizi incaricati delle politiche.

45      È certamente vero che, come risulta dalla descrizione delle funzioni di cui al punto 5 dell’allegato I del bando di concorso (v. punto 39 supra), i candidati prescelti sarebbero stati chiamati a svolgere compiti che esulano dall’ambito della ricerca scientifica in senso stretto. Tuttavia, l’illegittimità del criterio contestato non consiste nel fatto che la commissione giudicatrice abbia considerato pertinenti pubblicazioni in altri settori, bensì nel fatto che, ritenendo che qualsiasi comunicazione scientifica limitata al settore specifico del candidato non dovesse essere considerata pertinente, essa ha violato i termini espliciti del bando di concorso, dal momento che tali pubblicazioni rientravano pienamente nella competenza specifica della «capacità di comunicare contenuti scientifici a un pubblico di scienziati (anche mediante pubblicazioni)» (v. punto 42 supra). Non era infatti richiesto da quel punto che i ricorrenti dimostrassero tale competenza specifica mediante comunicazioni su argomenti diversi da quelli rientranti nel loro settore scientifico.

46      Ne consegue che il criterio contestato contraddice, evidentemente, il bando di concorso.

47      Orbene, come risulta dal precedente punto 34, nonostante il suo ampio potere discrezionale, la commissione giudicatrice resta vincolata dal testo del bando di concorso. Pertanto, le disposizioni del bando di concorso costituiscono tanto la cornice di legittimità quanto il quadro di valutazione per la commissione giudicatrice (sentenze del 16 aprile 1997, Fernandes Leite Mateus/Consiglio, T‑80/96, EU:T:1997:57, punto 27, e del 21 ottobre 2004, Schumann/Commissione, T‑49/03, EU:T:2004:314, punto 63), e non spetta alla commissione giudicatrice limitare o ampliare i criteri di selezione determinati dal bando di concorso, pena il mancato rispetto del testo di tale bando (sentenza del 14 dicembre 2018, UR/Commissione, T‑761/17, non pubblicata, EU:T:2018:968, punto 67).

48      Ne consegue che, adottando e applicando il criterio contestato, la commissione giudicatrice si è illegittimamente discostata dai criteri di selezione determinati dal bando di concorso e ha, pertanto, violato detto bando.

49      Da tutto quanto precede risulta che la seconda parte del primo motivo di ricorso deve essere accolta.

 Sulla prima parte del primo motivo di ricorso, vertente sull’errore manifesto di valutazione dell’esperienza professionale della ricorrente

50      Come risulta dal precedente punto 17, l’APN si è fondata altresì su un secondo motivo per l’esclusione della ricorrente dal concorso, sottolineando il fatto che la sua esperienza professionale era un’esperienza di produzione di conoscenze scientifiche, soprattutto come ricercatrice nel proprio settore scientifico o come analista chimica. L’APN ne ha concluso che la ricorrente non aveva soddisfatto le condizioni di ammissione richieste dal bando di concorso in quanto non possedeva i sei anni di esperienza professionale richiesti.

51      A questo proposito, la ricorrente sostiene che la commissione giudicatrice è incorsa in un errore manifesto di valutazione ritenendo, a torto, che la sua esperienza professionale non fosse pertinente, mentre essa riguardava proprio i settori scientifici in cui i vincitori sarebbero stati chiamati ad operare. Essa rileva che detta esperienza corrispondeva al profilo richiesto dal bando di concorso, ossia la gestione dell’informazione scientifica in relazione a tutte le fasi del processo politico-legislativo, la capacità di partecipare al processo di individuazione degli obiettivi politici, nonché l’organizzazione delle informazioni e delle conoscenze scientifiche, a sostegno delle politiche dell’Unione e dell’organismo incaricato di elaborarle.

52      La Commissione replica che la conclusione della commissione giudicatrice secondo cui l’esperienza professionale della ricorrente non era pertinente rispetto al concorso è plausibile e non è viziata da alcun errore manifesto di valutazione, poiché la ricorrente non avrebbe svolto alcuna attività connessa alla comunicazione e alla gestione delle conoscenze scientifiche.

53      Nel caso di specie, il bando di concorso si basava, in particolare, sulle esigenze specifiche del CCR, e la descrizione dei compiti di cui al punto 5, dell’allegato I, del bando di concorso, come risulta dal precedente punto 42, indicava che «la gestione delle conoscenze scientifiche» era una nozione che, nel caso del CCR, riguardava, principalmente e assieme ad altre attività, la raccolta, l’organizzazione e la comunicazione di informazioni scientifiche al fine di sostenere lo sviluppo e l’attuazione delle politiche dell’Unione. Inoltre, la partecipazione all’elaborazione delle politiche figurava tra le competenze specifiche anch’esse elencate in detto punto (v. punto 44 supra) e la parte introduttiva del bando in parola prevedeva che «il personale del CCR [avrebbe avuto] il compito di fornire un sostegno scientifico e tecnico alla concezione, all’elaborazione, all’attuazione e al monitoraggio delle politiche dell’[Unione]».

54      La ricorrente sostiene che gli studi scientifici da essa realizzati sono serviti al processo legislativo. Del resto, per quanto riguarda l’attività della ricorrente nel periodo in cui essa era agente contrattuale presso il CCR, la Commissione non contesta tale argomento, ma sostiene che, anche ove l’attività precedente della ricorrente finalizzata a preparare un’eventuale legislazione futura fosse pertinente, tale attività era stata marginale rispetto alle altre attività della ricorrente e non sarebbe stata comunque sufficiente, poiché detta attività, svolta per 28 mesi e 24 giorni, era inferiore alla durata di tre anni richiesta dal bando di concorso oltre ai tre anni di studi di dottorato.

55      A questo proposito, si deve ritenere che l’esperienza professionale della ricorrente a sostegno del processo legislativo fosse rilevante nell’ambito del concorso.

56      Infatti, l’APN non poteva considerare che tutta l’esperienza professionale della ricorrente si limitasse a un’esperienza di produzione di conoscenze scientifiche e non di gestione e che, di conseguenza, la ricorrente non possedesse un’esperienza professionale direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere.

57      È vero che l’esperienza professionale pertinente della ricorrente indicata al precedente punto 54 era, di per sé, di durata insufficiente a soddisfare le condizioni di ammissione. Tuttavia, la ricorrente sostiene altresì di disporre di una notevole esperienza in materia di diffusione della scienza sottolineando le sue 35 pubblicazioni, la partecipazione a 40 conferenze nonché l’organizzazione di workshop.

58      Orbene, come risulta dal precedente punto 46, la commissione giudicatrice non poteva, senza violare il bando di concorso, ritenere che qualsiasi comunicazione scientifica limitata al settore specifico del candidato non fosse considerata pertinente.

59      Pertanto, la mancata considerazione, in particolare, delle pubblicazioni della ricorrente costituisce un errore di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

60      Tuttavia, in materia di concorsi, dato l’ampio potere discrezionale della commissione giudicatrice, per comportare l’annullamento della decisione, l’errore di valutazione deve presentare un carattere manifesto. Secondo la giurisprudenza, un errore può essere qualificato come manifesto solamente quando può essere agevolmente rilevato alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio, da parte dell’amministrazione, del suo ampio potere discrezionale. Di conseguenza, al fine di stabilire che, nella valutazione dei fatti, è stato commesso un errore manifesto tale da giustificare l’annullamento di una decisione, è necessario dimostrare che le valutazioni espresse nella decisione controversa non sono plausibili (sentenze del 12 dicembre 1996, AIUFFASS e AKT/Commissione, T‑380/94, EU:T:1996:195, punto 59, e del 23 ottobre 2012, Eklund/Commissione, F‑57/11, EU:F:2012:145, punto 51; v., altresì, sentenza del 24 aprile 2013, Demeneix/Commissione, F‑96/12, EU:F:2013:52, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

61      Orbene, nel caso di specie, come risulta dal precedente punto 55, la ricorrente disponeva di un’esperienza professionale pertinente di 28 mesi e 24 giorni riguardo all’attività finalizzata a preparare un’eventuale legislazione futura. Inoltre, nel modulo di candidatura, essa ha segnatamente indicato, quale esperienza professionale, pubblicazioni scientifiche relative a quattro delle sei attività e riguardanti diversi anni.

62      Ne consegue che la valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice è viziata da un errore manifesto, in quanto non è plausibile alla luce dei criteri stabiliti dal bando di concorso. Di conseguenza, la ricorrente è stata illegittimamente esclusa dalla procedura di selezione.

63      In tali circostanze, occorre accogliere la prima parte del primo motivo di ricorso e, pertanto, quest’ultimo nel suo complesso.

64      Pertanto, occorre annullare la decisione sulla domanda di riesame, senza che sia necessario esaminare il secondo e il terzo motivo di ricorso dedotti dalla ricorrente.

 Sulle spese

65      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della commissione giudicatrice del 20 settembre 2019, con la quale è stata respinta la domanda di riesame dell’esclusione della sig.ra Vanesa Ruiz-Ruiz dal concorso EPSO/AD/371/19 è annullata.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Gervasoni

Nihoul

Frendo

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° dicembre 2021.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

      S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.