Language of document : ECLI:EU:C:2006:614

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

28 settembre 2006 (*)

«Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Principio del ne bis in idem – Nozioni di “medesimi fatti” e di “giudicato” – Esportazione da uno Stato ed importazione verso un altro Stato – Assoluzione dell’imputato»

Nel procedimento C-150/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 35 UE, dal Rechtbank ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi), con ordinanza 23 marzo 2005, pervenuta in cancelleria il 4 aprile 2005, nella causa tra

Jean Leon Van Straaten

e

Staat der Nederlanden,

Repubblica italiana,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. K. Schiemann, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. H. von Holstein

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 maggio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. D.J.M. de Grave, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;

–        per il governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;

–        per il governo spagnolo, dal sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di agente;

–        per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dal sig. J.-C. Niollet, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;

–        per il governo polacco, dal sig. T. Nowakowski, in qualità di agente;

–        per il governo svedese, dalla sig.ra K. Wistrand, in qualità di agente;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. W. Bogensberger e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 giugno 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19; in prosieguo: la «CAAS»), firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra il sig. Van Straaten, da un lato, e lo Staat der Nederlanden e la Repubblica italiana, dall’altro, in merito alla segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (in prosieguo: il «SIS»), effettuato dalle autorità italiane, della condanna penale irrogata nei suoi confronti in Italia per traffico di stupefacenti, ai fini della sua estradizione.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        A norma dell’art. 1 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea in forza del Trattato di Amsterdam (in prosieguo: il «protocollo»), tredici Stati membri dell’Unione europea, tra i quali la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi, sono autorizzati ad instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nell’ambito di applicazione dell’acquis di Schengen, quale definito nell’allegato al detto protocollo.

4        Fanno parte dell’acquis di Schengen così definito, in particolare, l’Accordo tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 (GU 2000, L 239, pag. 13; in prosieguo: l’«Accordo di Schengen»), nonché la CAAS. La Repubblica italiana ha stipulato un accordo di adesione alla CAAS il 27 novembre 1990 (GU 2000, L 239, pag. 63), entrato in vigore il 26 ottobre 1997.

5        In forza dell’art. 2, n. 1, primo comma, del protocollo, a decorrere dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, l’acquis di Schengen si applica immediatamente ai tredici Stati membri elencati nell’art. 1 del protocollo medesimo.

6        In applicazione dell’art. 2, n. 1, secondo comma, seconda frase, del protocollo, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 20 maggio 1999, 1999/436/CE, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea e del Trattato sull’Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l’acquis di Schengen (GU L 176, pag. 17). Dall’art. 2 di questa decisione, in combinato disposto con l’allegato A della medesima, risulta che il Consiglio ha indicato gli artt. 34 UE e 31 UE, che fanno parte del titolo VI del Trattato sull’Unione europea, intitolato «Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale», quali fondamenti normativi degli artt. 54-58 della CAAS.

7        Questi ultimi costituiscono il capitolo 3, intitolato «Applicazione del principio ne bis in idem», del titolo III della CAAS, a sua volta intitolato «Polizia e sicurezza».

8        L’art. 54 della CAAS dispone:

«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

9        Ai sensi dell’art. 55, n. 1, della CAAS:

«1.      Una Parte contraente può, al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della presente convenzione dichiarare di non essere vincolata dall’articolo 54 in uno o più dei seguenti casi:

a)      quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio in tutto o in parte. In quest’ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata.

(...)».

10      L’art. 71, n. 1, della CAAS, per il quale sono stati designati come fondamento normativo l’art. 34 UE nonché gli artt. 30 UE e 31 UE, prevede quanto segue:

«1. Le Parti contraenti si impegnano, relativamente alla cessione diretta o indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, nonché alla detenzione di detti prodotti e sostanze allo scopo di cederli o di esportarli, ad adottare, conformemente alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite […], tutte le misure necessarie a prevenire ed a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope».

11      L’art. 95, nn. 1 e 3, della CAAS recita:

«1.      I dati relativi alle persone ricercate per l’arresto ai fini di estradizione sono inseriti a richiesta dell’autorità giudiziaria della Parte contraente richiedente.

3.      Una Parte contraente richiesta può aggiungere alla segnalazione nell’archivio della sezione nazionale del Sistema d’informazione Schengen un’indicazione tesa a vietare, fino alla cancellazione di detta indicazione, l’arresto in seguito alla segnalazione. L’indicazione deve essere cancellata al massimo entro ventiquattro ore dall’inserimento della segnalazione, a meno che detta Parte contraente per ragioni giuridiche o per speciali ragioni di opportunità rifiuti l’arresto richiesto. Qualora, in casi del tutto eccezionali, la complessità dei fatti all’origine della segnalazione lo giustifichi, il termine predetto può essere prorogato fino ad una settimana. Fatta salva un’indicazione o una decisione di rifiuto, le altre Parti contraenti possono procedere all’arresto richiesto mediante la segnalazione».

12      L’art. 106, n. 1, della CAAS dispone quanto segue:

«Soltanto la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è autorizzata a modificare, completare, rettificare o cancellare i dati da essa introdotti».

13      L’art. 111 della CAAS ha il seguente tenore letterale:

«1.      Chiunque può adire, nel territorio di ciascuna Parte contraente, la giurisdizione o l’autorità competente in base al diritto nazionale, con un'azione, in particolare, di rettifica, di cancellazione, di informazione o di indennizzo, relativamente ad una segnalazione che lo riguarda.

2.      Le Parti contraenti si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive prese dalle giurisdizioni o dalle autorità di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell’articolo 116».

14      La Competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla materia è regolata dall’art. 35 UE, il cui n. 3, lett. b), prevede quanto segue:

«Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa che:

(…)

b)      ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l’interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza».

15      Il Regno dei Paesi Bassi ha dichiarato di accettare la competenza della Corte secondo le modalità previste dall’art. 35, nn. 2, e 3, lett. b), UE (GU 1997, C 340, pag. 308).

 La normativa internazionale

16      L’art. 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, prevede quanto segue:

«1.      Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dai giudici dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2.      Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3.      Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione».

17      L’art. 14, n. 7, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 e entrato in vigore il 23 marzo 1976, recita:

«Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese».

18      L’art. 36 della convenzione unica sugli stupefacenti, stipulata a New York il 30 marzo 1961 nell’ambito delle Nazioni Unite, ha il seguente tenore letterale:

«1.      a)     Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adotterà le misure necessarie affinché la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, la detenzione, l’offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l’acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l’invio, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione e l’esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente Convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte contrario alle disposizioni della presente Convenzione, siano considerati infrazioni punibili qualora siano commessi intenzionalmente e affinché le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive.

b)      (…)

2.      Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, con il suo ordinamento giuridico e con la sua legislazione interna: 

a)      i)     ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1) verrà considerata come una distinta infrazione, se le infrazioni sono commesse in Paesi diversi;

(…)».

 Controversia principale e questioni pregiudiziali

19      Dall’ordinanza di rinvio risulta che il sig. Van Straaten, nel periodo intorno al 27 marzo 1983, è stato trovato in possesso di una partita di circa 5 chilogrammi di eroina, che tale eroina era diretta dall’Italia ai Paesi Bassi e che il sig. Van Straaten ha disposto, tra il 27 ed il 30 marzo 1983, di una quantità pari a 1 000 grammi di tale partita di eroina.

20      L’interessato è stato perseguito nei Paesi Bassi, in primo luogo, per aver importato dall’Italia, con il sig. A. Yilmaz, il 26 marzo 1983 o comunque in tale periodo, un quantitativo di circa 5 500 grammi di eroina, in secondo luogo per aver disposto di una quantità di circa 1 000 grammi di eroina nei Paesi Bassi nel periodo tra il 27 ed il 30 marzo 1983 circa, e, in terzo luogo, per aver detenuto armi da fuoco e munizioni nei Paesi Bassi durante il mese di marzo 1983. Con sentenza 23 giugno 1983, l’Arrondissementsrechtbank te’ s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) ha assolto il sig. Van Straaten dal capo di accusa relativo all’importazione di eroina, ritenendo tale fattispecie non provata in modo legale e convincente, e lo ha condannato per gli altri due capi ad una pena detentiva di 20 mesi.

21      In Italia, il sig. Van Straaten è stato giudicato, insieme ad altri, per essere stato in possesso, intorno al 27 marzo 1983, ed aver esportato nei Paesi Bassi a più riprese, con il sig. Karakus Coskun, un rilevante quantitativo di eroina, per un peso complessivo di circa 5 chilogrammi. Con sentenza pronunciata in contumacia il 22 novembre 1999 dal Tribunale ordinario di Milano, il sig. Van Straaten e altri due imputati sono stati condannati per tali reati ad una pena detentiva di dieci anni, ad un’ammenda di 50 milioni di lire italiane ed alle spese del procedimento.

22      La causa principale oppone il sig. Van Straaten allo Staat der Nederlanden e alla Repubblica italiana. Il giudice del rinvio attesta una segnalazione relativa al sig. Van Straaten la cui regolarità è al centro della controversia e che deve essere esaminata alla luce della CAAS. Con ordinanza 16 luglio 2004, la Repubblica italiana è stata chiamata in causa nella controversia principale.

23      Dinanzi al giudice del rinvio, la Repubblica italiana ha respinto gli argomenti del sig. Van Straaten secondo cui, ai sensi dell’art. 54 della CAAS, egli non avrebbe dovuto essere giudicato dallo o in nome dello Stato italiano e tutti gli atti collegati a tale giudizio sarebbero illegali. Secondo la Repubblica italiana, con la sentenza 23 giugno 1983, per quanto riguarda il capo d’accusa relativo all’importazione di eroina, non si è giudicata la colpevolezza del sig. Van Straaten, in quanto l’interessato è stato assolto dal detto capo d’accusa. Il sig. Van Straaten non sarebbe stato giudicato per tale reato ai sensi dell’art. 54 della CAAS. Inoltre, la Repubblica italiana ha fatto valere di non essere vincolata dall’art. 54 della CAAS, considerata la sua dichiarazione ai sensi dell’art. 55, n. 1, initio e lett. a), della stessa convenzione. Quest’ultimo motivo è stato respinto dal giudice del rinvio.

24      La decisione di rinvio non presenta alcun altro elemento di informazione sulla natura del procedimento.

25      Secondo il governo olandese, la sentenza dell’Arrondissementsrechtbank te’ s-Hertogenbosch 23 giugno 1983 è stata confermata da una sentenza del Gerechtshof te ’s‑Hertogenbosch 3 gennaio 1984, che avrebbe modificato la qualificazione del secondo capo d’accusa ascritto al sig. Van Straaten. Tale ultimo giudice avrebbe qualificato i fatti come «possesso volontario di un quantitativo di circa 1 000 grammi di eroina nei Paesi Bassi nel periodo intorno al 27-30 marzo 1983». Il ricorso per cassazione proposto dal sig. Van Straaten è stato respinto con sentenza dello Hoge Raad 26 febbraio 1985. Tale sentenza sarebbe passata in giudicato ed il sig. Van Straaten avrebbe scontato la pena inflittagli.

26      Secondo lo stesso governo, dietro richiesta dell’autorità giudiziaria italiana, nel 2002 è stata inserita nel SIS una segnalazione diretta all’arresto del sig. Van Straaten ai fini della sua estradizione, sulla base di un mandato di cattura della Procura di Milano dell’11 settembre 2001. Il Regno dei Paesi Bassi ha aggiunto alla segnalazione l’indicazione prevista dall’art. 95, n. 3, della CAAS, di modo che l’arresto di cui trattasi non può essere eseguito nei Paesi Bassi.

27      Dopo essere stato informato della segnalazione nel 2003, e pertanto della sua condanna in Italia, il sig. Van Straaten si è innanzitutto rivolto, invano, all’autorità giudiziaria italiana per ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano riportati nel SIS. Il Korps Landelijke Politiediensten (ufficio della polizia nazionale olandese, in prosieguo: il «KLPD») avrebbe segnalato al sig. Van Straaten, con lettera 16 aprile 2004, che, non essendo l’autorità segnalante, ai sensi dell’art. 106 della CAAS, non era autorizzato a cancellare le segnalazione dal SIS.

28      Il sig. Van Straaten avrebbe poi rivolto al giudice del rinvio una domanda diretta ad obbligare il ministero competente e/o il KLPD a cancellare i suoi dati personali dal registro di polizia. Il detto giudice ha constatato in un’ordinanza del 16 luglio 2004 che, ai sensi dell’art. 106, n. 1, della CAAS, solo la Repubblica italiana era autorizzata a procedere alla cancellazione dei dati richiesta dal sig. Van Straaten. Alla luce di ciò, il giudice del rinvio avrebbe classificato la domanda come diretta ad obbligare Repubblica italiana alla cancellazione dei dati di cui trattasi. Quest’ultima sarebbe quindi stata chiamata in causa nella controversia principale.

29      Il giudice del rinvio avrebbe poi constatato che, ai sensi dell’art. 111, n. 1, della CAAS, il sig. Van Straaten può investire il giudice competente nell’ordinamento olandese di un ricorso contro l’inserimento nel SIS, da parte della Repubblica italiana, di dati che lo riguardano. In applicazione del n. 2 di tale articolo, la Repubblica italiana sarebbe tenuta ad eseguire una decisione definitiva del giudice olandese su un ricorso del genere.

30      Il Rechtbank ‘s-Hertogenbosch ha pertanto deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Che cosa debba intendersi per “medesimi fatti” ai sensi dell’art. 54 della [CAAS]. (Se la disponibilità di circa 1 000 grammi di eroina nei Paesi Bassi nel periodo 27-30 marzo 1983 o intorno ad esso equivalga al possesso di circa 5 chilogrammi di eroina in Italia alla data del 27 marzo 1983 o intorno alla medesima, tenendo conto del fatto che la partita di eroina nei Paesi Bassi faceva parte della partita di eroina in Italia. Se l’esportazione di una partita di eroina dall’Italia nei Paesi Bassi equivalga all’importazione della medesima partita di eroina dall’Italia nei Paesi Bassi, tenendo conto anche del fatto che i coimputati del sig. Van Straaten non sono affatto gli stessi nei Paesi Bassi ed in Italia. Se, dato l’insieme degli atti consistenti nel possesso in Italia, esportazione dall’Italia, importazione nei Paesi Bassi, disponibilità nei Paesi Bassi della menzionata eroina, si tratti dei «medesimi fatti»).

2)       Se si tratti di giudizio di una persona ai sensi dell’art. 54 della [CAAS] quando l’accusa mossa contro tale persona viene dichiarata non provata in maniera legale e convincente e la stessa viene quindi assolta con sentenza».

 Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale

31      In via preliminare, si deve constatare che, nel caso di specie, la Corte è competente a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 54 della CAAS, dato che il regime previsto dall’art. 234 CE può essere applicato al rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 35 UE, salve le condizioni previste da tale articolo (v., in tal senso, la sentenza 16 giugno 2005, causa C‑105/03, Pupino, Racc. pag. I‑5285, punto 28), e che i Paesi Bassi hanno rilasciato una dichiarazione ai sensi dell’art. 35, n. 3, lett. b), UE, con effetto al 1° maggio 1999, data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam.

32      Il governo francese solleva dubbi sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, dato il carattere laconico delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, che non consentirebbero di capire quale sia l’oggetto della controversia e per quale ragione siano necessarie le soluzioni delle due questioni proposte.

33      A questo proposito occorre ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v. sentenze 9 marzo 2000, causa C‑437/97, EKW e Wein & Co, Racc. pag. I‑1157, punto 52, e 4 dicembre 2003, causa C‑448/01, EVN e Wienstrom, Racc. pag. I‑14527, punto 74). Di conseguenza, quando le questioni pregiudiziali sollevate vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire.

34      La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando risulta manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, quando il problema è di natura teorica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., segnatamente, sentenze 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 39, 19 febbraio 2002, causa C‑35/99, Arduino, Racc. pag. I‑1529, punto 25, e 11 luglio 2006, causa C‑13/05, Chacón Navas, Racc. pag. I‑6467, punto 33).

35      Nel caso di specie, si deve constatare che, malgrado il loro carattere succinto e poco strutturato, i motivi della decisione di rinvio comprendono elementi sufficienti, da un lato, per escludere che le questioni proposte non abbiano alcun rapporto con la realtà e con l’oggetto della controversia principale o che il problema sia di natura teorica e, dall’altro, perché la Corte possa fornire una soluzione utile alle dette questioni. Risulta infatti dal contesto della decisione di rinvio che il ricorso del sig. Van Straaten è diretto all’annullamento della segnalazione che lo riguarda, iscritta nel SIS, e che, secondo il giudice del rinvio, l’interessato può vincere la causa solo qualora, in applicazione del principio del ne bis in idem, ai sensi dell’art. 54 della CAAS, la condanna pronunciata nei Paesi Bassi osti a che egli sia soggetto in Italia a giudizi all’origine della detta segnalazione.

36      Il governo spagnolo ritiene irricevibile la prima questione. A suo avviso, tale questione riguarda solo i fatti di cui trattasi nella causa principale e il giudice del rinvio chiede in realtà alla Corte di applicare l’art. 54 della CAAS ai fatti all’origine del procedimento nazionale.

37      A tale riguardo, si deve rammentare che, sebbene la Corte non sia competente, a norma dell’art. 234 CE, ad applicare la norma comunitaria ad una determinata fattispecie, tuttavia, nell’ambito della collaborazione giudiziaria instaurata dal detto articolo e in base al contenuto del fascicolo, può fornire al giudice nazionale gli elementi d’interpretazione del diritto comunitario che possono essergli utili per la valutazione degli effetti di detta disposizione (sentenza 5 marzo 2002, cause riunite C‑515/99, da C‑519/99 a C‑524/99 e da C‑526/99 a C‑540/99, Reisch e a., Racc. pag. I‑2157, punto 22).

38      Ora, con la prima questione, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’art. 54 della CAAS alla luce degli elementi di fatto da essa precisati tra parentesi. Al contrario, non viene chiesto alla Corte di applicare il detto articolo ai fatti riportati.

39      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

40      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente quali siano i criteri rilevanti ai fini dell’applicazione della nozione di «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della CAAS, alla luce degli elementi da essa precisati tra parentesi.

41      A tale riguardo, la Corte al punto 27 della sentenza 9 marzo 2006, causa C‑436/04, Van Esbroeck (Racc. pag. I-2333), ha constatato che dal testo dell’art. 54 della CAAS, che ricorre alla locuzione «i medesimi fatti», risulta che tale disposizione si riferisce all’aspetto materiale dei fatti in causa, restando esclusa la loro qualificazione giuridica.

42      I termini utilizzati nel detto articolo si distinguono da quelli rinvenibili in altri strumenti internazionali che accolgono il principio del ne bis in idem (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 28).

43      Il principio «ne bis in idem», sancito dall’art. 54 della CAAS, implica necessariamente che esista una fiducia reciproca degli Stati contraenti nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati contraenti, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 30).

44      Ne deriva che l’eventualità di qualificazioni giuridiche divergenti dei medesimi fatti in due Stati contraenti diversi non può ostare all’applicazione dell’art. 54 della CAAS (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 31).

45      Tali constatazioni sono ulteriormente corroborate dalla finalità dell’art. 54, consistente nell’evitare che una persona, per il fatto di aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati contraenti (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

46      Tale diritto alla libera circolazione è efficacemente tutelato soltanto qualora l’autore di un atto sappia che, una volta condannato e scontata la pena – o, se del caso, una volta definitivamente assolto in uno Stato membro –, può circolare all’interno dello spazio Schengen senza dover temere di essere perseguito in un altro Stato membro nel cui ordinamento giuridico tale atto integri una distinta infrazione (v. sentenza Van Esbroeck, cit., punto 34).

47      Orbene, data l’assenza di armonizzazione delle legislazioni penali nazionali, un criterio fondato sulla qualificazione giuridica dei fatti o sull’interesse giuridico tutelato sarebbe tale da creare altrettanti ostacoli alla libertà di circolazione nello spazio Schengen quanti sono i sistemi penali esistenti negli Stati contraenti (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 35).

48      Stando così le cose, l’unico criterio pertinente ai fini dell’applicazione dell’art. 54 della CAAS è quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 36).

49      Per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti, non viene richiesto che siano identici i quantitativi di droga di cui trattasi nei due Stati contraenti interessati né i soggetti che si presume abbiano partecipato alla fattispecie nei due Stati.

50      Non è quindi escluso che una situazione in cui manchi una siffatta identità costituisca un insieme di fatti che, per la loro stessa natura, sono inscindibilmente collegati.

51      D’altra parte, la Corte ha già dichiarato che i fatti punibili consistenti nell’esportazione e nell’importazione degli stessi stupefacenti e perseguiti in diversi Stati contraenti della CAAS devono in via di principio essere considerati come «i medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 42).

52      Tuttavia, la valutazione definitiva in proposito spetta, come giustamente rileva il governo dei Paesi Bassi, ai giudici nazionali competenti, che debbono accertare se i fatti materiali di cui trattasi costituiscano un insieme di fatti inscindibilmente collegati nel tempo, nello spazio nonché per oggetto (sentenza Van Esbroeck, cit., punto 38).

53      Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda questione dev’essere pertanto risolta dichiarando che l’art. 54 della CAAS dev’essere interpretato nel senso che:

–        il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del citato articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;

–        per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti, non viene richiesto che siano identici i quantitativi di droga di cui trattasi nei due Stati contraenti interessati né i soggetti che si presume abbiano partecipato alla fattispecie nei due Stati;

–        i fatti punibili consistenti nell’esportazione e nell’importazione degli stessi stupefacenti e perseguiti in diversi Stati contraenti della detta convenzione devono in via di principio essere considerati come «i medesimi fatti» ai sensi di tale art. 54, sebbene la valutazione definitiva in proposito spetti ai giudici nazionali competenti.

 Sulla seconda questione

54      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il principio del ne bis in idem, sancito all’art. 54 della CAAS, sia applicabile ad una decisione dell’autorità giudiziaria di uno Stato contraente che assolve un imputato per insufficienza di prove.

55      Conformemente all’art. 54 della CAAS, nessuno può essere sottoposto a procedimento penale in uno Stato contraente per i medesimi fatti per i quali è stato già «giudicat[o] con sentenza definitiva» in un altro Stato contraente, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o non possa più essere eseguita.

56      La proposizione principale contenuta nell’unica frase che costituisce l’art. 54 della CAAS non fa alcun riferimento al contenuto della sentenza passata in giudicato. È solo nella proposizione subordinata che l’art. 54 della CAAS menziona l’ipotesi di una condanna disponendo che, in tal caso, il divieto di procedimento penale è sottoposto a una condizione specifica. Qualora la regola generale enunciata nella proposizione principale fosse applicabile solo alle sentenze di condanna, sarebbe superflua la precisazione secondo cui la regola speciale è applicabile in caso di condanna.

57      È pacifico che l’art. 54 della CAAS ha lo scopo di evitare che una persona, per il fatto di esercitare il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati contraenti (v. sentenza 11 febbraio 2003, cause riunite C‑187/01 e C‑385/01, Gözütok e Brügge, Racc. pag. I‑1345, punto 38).

58      Ora, non applicare tale articolo ad una decisione definitiva di assoluzione per insufficienza di prove avrebbe l’effetto di pregiudicare l’esercizio del diritto alla libera circolazione (v., in tal senso, sentenza Van Esbroeck, cit., punto 34).

59      Inoltre, l’avvio di un procedimento penale in un altro Stato contraente per i medesimi fatti comprometterebbe, nel caso di un’assoluzione definitiva per insufficienza di prove, i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Infatti, l’imputato dovrebbe temere nuovi procedimenti penali in un altro Stato contraente, sebbene gli stessi fatti siano già stati definitivamente giudicati.

60      Occorre aggiungere che, nella sua sentenza 10 marzo 2005, causa C‑469/03, Miraglia (Racc. pag. I‑2009, punto 35), la Corte ha dichiarato che il principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 54 della CAAS, non si applica a una decisione delle autorità giudiziarie di uno Stato membro che dichiara chiusa una causa dopo che il Pubblico Ministero ha deciso di non proseguire l’azione penale per il solo motivo che è stato avviato un procedimento penale in un altro Stato membro a carico dello stesso imputato e per gli stessi fatti, senza alcuna valutazione nel merito. Ora, senza che sia necessario pronunciarsi, nel procedimento in esame, sul problema se un’assoluzione non fondata su una valutazione del merito possa rientrare nell’ambito di applicazione di tale articolo, si deve constatare che un’assoluzione per insufficienza di prove si fonda su una siffatta valutazione.

61      Occorre quindi risolvere la seconda questione dichiarando che il principio del ne bis in idem, sancito all’art. 54 della CAAS, trova applicazione ad una decisione dell’autorità giudiziaria di uno Stato contraente con cui un imputato è definitivamente assolto per insufficienza di prove.

 Sulle spese

62      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’art. 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, dev’essere interpretato nel senso che:

–        il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del citato articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;

–        per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti, non viene richiesto che siano identici i quantitativi di droga di cui trattasi nei due Stati contraenti interessati né i soggetti che si presume abbiano partecipato alla fattispecie nei due Stati;

–        i fatti punibili consistenti nell’esportazione e nell’importazione degli stessi stupefacenti e perseguiti in diversi Stati contraenti della detta convenzione devono, in via di principio, essere considerati come «i medesimi fatti» ai sensi di tale art. 54, sebbene la valutazione definitiva in proposito spetti ai giudici nazionali competenti.

2)      Il principio del ne bis in idem, sancito all’art. 54 della detta convenzione, trova applicazione a una decisione dell’autorità giudiziaria di uno Stato contraente con cui un imputato è definitivamente assolto per insufficienza di prove.

Firme


* Lingua processuale: l'olandese.