Language of document : ECLI:EU:T:2016:546

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

9 settembre 2016 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TVR ITALIA – Marchi nazionale e dell’Unione europea denominativi anteriori TVR – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 – Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 – Sentenza del Tribunale – Ordinanza della Corte – Autorità di cosa giudicata – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Incompetenza»

Nella causa T‑277/16,

TVR Italia Srl, con sede a Canosa di Puglia (Italia), rappresentata da F. Caricato, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),

convenuta,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

TVR Automotive Ltd, con sede a Whiteley (Regno Unito),

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2016 (procedimento R 252/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la TVR Automotive e la TVR Italia,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz (relatore), giudici,

cancellliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2016,

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti all’origine della controversia

1        Il 19 febbraio 2007 la TVR Italia Srl, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1)].

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:

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3        I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 12, 25 e 37 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di dette classi, alla seguente descrizione:

–        classe 12: «Automobili; automobili sportive; camion; ciclomotori; motocicli; biciclette; tricicli; pneumatici e camere d’aria per veicoli e autoveicoli in genere; trattori; autobus; veicoli ed autoveicoli; aerei; elicotteri; alianti; imbarcazioni; canotti; navi; mezzi di locomozione terrestri, aerei e nautici; motori per veicoli terrestri; parti costitutive di cicli, di motocicli, di ciclomotori e di autoveicoli; parti costitutive di imbarcazioni e di aerei»;

–        classe 25: «Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali»;

–        classe 37: «Un’attività svolta nel settore delle costruzioni e delle riparazioni, con specifico riferimento al settore meccanico ed automobilistico».

4        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 4/2008, del 28 gennaio 2008.

5        Il 25 aprile 2008 la Muadib Beteiligung GmbH ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009), avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti e i servizi indicati al precedente punto 3.

6        I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), articolo 8, paragrafo 4, e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009].

7        L’opposizione era basata, segnatamente, da un lato, sul marchio dell’Unione europea denominativo anteriore TVR, registrato il 14 aprile 1998 con il numero 61283, che designa le «autovetture e relative parti e accessori» compresi nella classe 12 e, dall’altro, sul marchio denominativo anteriore TVR, registrato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 27 febbraio 2004 con il numero 2343460, che designa prodotti e servizi delle classi 9, 11, 25 e 41.

8        A seguito di una domanda della ricorrente diretta a che la Muadib Beteiligung fornisse la prova dell’uso effettivo del marchio dell’Unione europea anteriore, ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, quest’ultima ha prodotto vari documenti a titolo di elementi di prova.

9        Con decisione del 21 settembre 2010, la divisione di opposizione ha in parte accolto e in parte respinto l’opposizione.

10      Il 14 aprile 2011 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di opposizione, nella parte in cui quest’ultima aveva respinto la domanda di registrazione.

11      Il 17 aprile 2011 la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di decadenza del marchio dell’Unione europea anteriore, in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, con riferimento all’insieme dei prodotti designati da tale marchio rientranti nella classe 12.

12      Su istanza della ricorrente e sentita la Muadib Beteiligung, la commissione di ricorso ha disposto, il 26 ottobre 2011, la sospensione del procedimento di opposizione in attesa della decisione sulla domanda di decadenza.

13      Con decisione dell’8 maggio 2012, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di decadenza con la motivazione che la Muadib Beteiligung aveva fornito la prova dell’uso effettivo del marchio dell’Unione europea anteriore nel corso del periodo compreso tra il 17 maggio 2006 e il 16 maggio 2011.

14      Il 13 luglio 2012 la ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento.

15      Con decisione del 9 ottobre 2012, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso in quanto irricevibile perché tardivo.

16      Il 1° marzo 2013 l’EUIPO ha informato le parti della revoca della sospensione del procedimento di opposizione e della prosecuzione di quest’ultimo.

17      Con decisione del 14 maggio 2013 (procedimento R 823/2011-2), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto integralmente il ricorso, ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha respinto in toto l’opposizione. A sostegno della propria decisione, la commissione di ricorso ha in sostanza considerato che, da un lato, la Muadib Beteiligung non aveva fornito la prova dell’uso effettivo, nel corso del periodo compreso tra il 28 gennaio 2003 e il 27 gennaio 2008, né del marchio dell’Unione europea anteriore (punti da 16 a 31 della decisione del 14 maggio 2013) né del marchio nazionale anteriore (punto 32 della decisione del 14 maggio 2013), e che, dall’altro, l’opposizione doveva essere respinta nella parte in cui era basata sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 (punti da 33 a 39 della decisione del 14 maggio 2013).

18      In seguito a varie operazioni di cessione, la TVR Automotive Ltd ha acquisito la proprietà dei marchi dell’Unione europea e nazionale anteriori, di precedente titolarità della Muadib Beteiligung. Di conseguenza, alla data del 1° agosto 2013, la TVR Automotive era menzionata nelle banche dati dell’EUIPO e dello United Kingdom Intellectual Property Office (Ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito) come titolare dei marchi dell’Unione europea e nazionale anteriori.

19      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2013, la TVR Automotive ha proposto ricorso avverso la decisione del 14 maggio 2013.

20      Con sentenza del 15 luglio 2015, TVR Automotive/UAMI – TVR Italia (TVR ITALIA) (T‑398/13; in prosieguo: la «sentenza d’annullamento», EU:T:2015:503), il Tribunale ha annullato la decisione del 14 maggio 2013 con la motivazione che la commissione di ricorso, da un lato, aveva respinto a torto l’opposizione fondata sul marchio nazionale anteriore e, dall’altro, aveva erroneamente ritenuto che la TVR Automotive non avesse sufficientemente dimostrato l’uso effettivo del marchio dell’Unione europea anteriore. Inoltre, il Tribunale ha respinto la censura della ricorrente vertente sull’irricevibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire della TVR Automotive, dovuto al fatto che quest’ultima non avrebbe dimostrato di essere titolare dei marchi dell’Unione europea e nazionale anteriori (punti da 26 a 29 della sentenza d’annullamento).

21      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 21 settembre 2015, la ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza d’annullamento.

22      Con ordinanza del 14 gennaio 2016, TVR Italia/UAMI (C‑500/15 P, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza sull’impugnazione», EU:C:2016:18), la Corte ha respinto l’impugnazione con la motivazione che la stessa non era stata presentata nella lingua processuale adottata nella causa T‑398/13 e, pertanto, conformemente al suo regime linguistico.

23      Sulla base dell’obbligo, stabilito dall’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, di prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza d’annullamento, divenuta definitiva a seguito dell’ordinanza sull’impugnazione, la causa è stata riassegnata alla quarta commissione di ricorso ai fini dell’adozione di una nuova decisione sul ricorso.

24      Con decisione del 18 marzo 2016 (procedimento R 252/2016-4) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto gli altri motivi che la ricorrente aveva dedotto nel proprio ricorso e sui quali il Tribunale non si sarebbe pronunciato, ossia, in primo luogo, la circostanza che la TVR Automotive non era la legittima titolare dei marchi dell’Unione europea e nazionale anteriori, in secondo luogo, l’asserita coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato italiano e, in terzo luogo, l’assenza di somiglianza tra i suddetti marchi per taluni dei prodotti e dei servizi indicati al precedente punto 3.

25      Anche se l’atto introduttivo è stato inizialmente indirizzato alla Corte, la ricorrente ha precisato, con lettera del 1° giugno 2016, che il ricorso in esame era destinato al Tribunale.

 Conclusioni della ricorrente

26      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        accertata la «decadenza per mancato uso» dei marchi dell’Unione europea e nazionale anteriori, valutare l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto;

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso per statuire definitivamente, concedendo la registrazione del marchio richiesto;

–        concedere la rifusione delle spese.

 In diritto

27      Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

28      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che non sia necessario notificare l’atto introduttivo all’EUIPO e alla TVR Automotive, poiché, da un lato, è manifesto che esso è in contrasto con l’autorità di cosa giudicata della sentenza d’annullamento, dall’altro, quest’ultimo non è competente a conoscere di un ricorso diretto contro un’ordinanza della Corte.

29      Infatti, a seguito del rigetto dell’impugnazione della ricorrente con l’ordinanza sull’impugnazione, a prescindere dalle sue motivazioni, la sentenza d’annullamento è divenuta definitiva e inoppugnabile per le parti del presente procedimento per quel che riguarda il suo dispositivo e le motivazioni essenziali che ne costituiscono il necessario fondamento (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 28 gennaio 2016, Éditions Odile Jacob/Commissione, C‑514/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:55, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

30      In tale sentenza, il Tribunale ha fondato l’annullamento della decisione del 14 maggio 2013 sulle considerazioni secondo cui la commissione di ricorso, da un lato, aveva respinto a torto l’opposizione basata sul marchio nazionale anteriore e, dall’altro, sul fatto che essa non aveva riconosciuto che la TVR Automotive aveva fornito prova giuridicamente sufficiente dell’uso effettivo del marchio dell’Unione europea anteriore. Peraltro, quale premessa indispensabile per la valutazione di tali questioni di merito, il Tribunale ha respinto la censura della ricorrente vertente sull’irricevibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire della TVR Automotive. A sostegno di tale conclusione, esso ha rilevato, in sostanza, che, a seguito di varie operazioni di cessione, la TVR Automotive aveva acquisito la proprietà dei marchi dell’Unione europea e nazionale anteriori, di precedente titolarità della Muadib Beteiligung, il che era comprovato da estratti della banca dati CTM-online dell’EUIPO e da estratti dell’analoga banca dati dell’Ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito, datati 1° agosto 2013, dai quali risultano le riassegnazioni di tale marchio avvenute il 17 ottobre 2011 e il 3 maggio 2013 a seguito di trasferimenti di proprietà connessi a successioni di diritti (punti 20 e da 26 a 29 della sentenza d’annullamento).

31      Con il suo ricorso, la ricorrente si limita a censurare le summenzionate considerazioni della sentenza d’annullamento nonché quelle svolte dalla Corte per motivare il rigetto dell’impugnazione in quanto irricevibile, a causa dell’inosservanza del suo regime linguistico (v. punti 34 e 35 del ricorso). Essa non contesta tuttavia la fondatezza delle valutazioni della commissione di ricorso, contenute nella decisione impugnata, vertenti sull’asserita coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato italiano e sull’assenza di somiglianza tra i suddetti marchi per taluni dei prodotti e dei servizi indicati al precedente punto 3, con la conseguenza che, sotto questo profilo, il suo ricorso è in ogni caso inoperante.

32      È necessario constatare come la ricorrente affermi a torto che le suddette considerazioni del Tribunale non sono definitive, prospettando erroneamente che l’ordinanza sull’impugnazione avrebbe mera portata procedurale e non definirebbe il merito della controversia (punti da 29 a 36 del ricorso). Allo stesso modo, è manifestamente contraria all’autorità di cosa giudicata della sentenza d’annullamento la richiesta, avanzata dalla ricorrente, di riesaminare le prove dell’uso che sarebbero state valutate dal Tribunale in modo errato nella suddetta sentenza (punti da 41 a 51 del ricorso), nonostante il fatto che tale valutazione costituisca il necessario fondamento del suo dispositivo di annullamento. Inoltre, la ricorrente mette nuovamente in discussione la legittimazione ad agire della TVR Automotive, asserendo che quest’ultima non avrebbe fornito prova giuridicamente sufficiente della propria titolarità dei marchi dell’Unione europea e nazionale anteriori (punti 23, 26, 38 e 39 del ricorso). Del resto, dato che il Tribunale si è definitivamente pronunciato al riguardo, è irrilevante che, al punto 19 della decisione impugnata, la commissione di ricorso abbia nondimeno affrontato «la questione della titolarità» dei suddetti marchi dichiarando che «la questione dei diritti di proprietà su tal[i] march[i] non [poteva] essere discussa nell’ambito di un procedimento di opposizione, a maggior ragione ove si tratti di un marchio nazionale».

33      Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre concludere che il ricorso, benché formalmente diretto contro la decisione impugnata, è unicamente volto a rimettere in discussione decisioni giurisdizionali definitive e inoppugnabili dinanzi al Tribunale, ossia, da un lato, la sentenza d’annullamento passata in giudicato e, dall’altro, l’ordinanza sull’impugnazione.

34      Pertanto, il ricorso dev’essere respinto per manifesta infondatezza in diritto, nella parte in cui ha ad oggetto la decisione impugnata e la sentenza del Tribunale, nonché per incompetenza del Tribunale, nella parte in cui verte sull’ordinanza sull’impugnazione.

 Sulle spese

35      Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’atto introduttivo all’EUIPO e alla TVR Automotive e prima che questi ultimi potessero sostenere delle spese, è sufficiente disporre che la ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La TVR Italia Srl è condannata alle spese.

Lussemburgo, 9 settembre 2016

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Prek


* Lingua processuale: l’italiano