Language of document : ECLI:EU:T:2023:52

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

8 febbraio 2023 (*)

«Energia – Infrastrutture energetiche transeuropee – Regolamento (UE) n. 347/2013 – Regolamento delegato che modifica l’elenco dei progetti di interesse comune – Articolo 172, secondo comma, TFUE – Rifiuto da parte di uno Stato membro di dare la propria approvazione a un progetto di interconnessione elettrica ai fini della concessione dello status di progetto di interesse comune – Non inclusione del progetto da parte della Commissione nell’elenco modificato – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Parità di trattamento – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Articolo 10 del Trattato sulla Carta dell’energia»

Nella causa T‑295/20

Aquind Ltd, con sede in Wallsend (Regno Unito),

Aquind SAS, con sede in Rouen (Francia),

Aquind Energy Sàrl, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),

rappresentate da S. Goldberg, C. Davis, J. Bille, solicitors, e. White, avvocato,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da O. Beynet e B. De Meester, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta dalla

Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller e S. Costanzo, in qualità di agenti,

dal

Regno di Spagna, rappresentato da M. Ruiz Sánchez, in qualità di agente,

e dalla

Repubblica francese, rappresentata da A.-L. Desjonquères, A. Daniel, W. Zemamta e R. Bénard, in qualità di agenti,

intervenienti,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto, al momento della deliberazione, da V. Tomljenović, presidente, P. Škvařilová-Pelzl e I. Nõmm (relatore), giudici,

cancelliere: I. Kurme, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 6 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Aquind Ltd, la Aquind SAS e la Aquind Energy Sàrl, ricorrenti, chiedono l’annullamento del regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione, del 31 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU 2020, L 74, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

 Fatti

2        Le ricorrenti sono promotrici di un progetto di interconnessione elettrica che collega le reti di trasmissione di energia elettrica del Regno Unito e della Francia (in prosieguo: il «progetto di interconnessione Aquind»).

3        Il progetto di interconnessione Aquind figura nell’elenco dell’Unione europea dei «progetti di interesse comune» (in prosieguo: i «PIC») istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/540 della Commissione, del 23 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU 2018, L 90, pag. 38), ed è quindi stato considerato come un progetto fondamentale nell’ambito delle infrastrutture necessarie per il completamento del mercato interno dell’energia. Lo status di PIC dell’Unione consente al promotore di un progetto, in primo luogo, di beneficiare di un procedimento di rilascio delle autorizzazioni ottimizzato, coordinato e accelerato, in secondo luogo, di presentare una richiesta di investimento e di ripartizione transfrontaliera dei costi alle autorità nazionali di regolamentazione competenti, in modo che i costi di investimento sostenuti efficientemente siano recuperabili dagli utenti di rete e, in terzo luogo, di chiedere un finanziamento previsto dal meccanismo per collegare l’Europa.

4        L’elenco istituito dal regolamento delegato 2018/540 è stato sostituito da quello istituito dal regolamento impugnato. Nel nuovo elenco contenuto nell’allegato del regolamento impugnato, il progetto di interconnessione Aquind figura nella tabella dei progetti che non sono più considerati PIC dell’Unione.

 Conclusioni delle parti

5        Le ricorrenti chiedono, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato nella parte in cui rimuove l’interconnettore Aquind dall’elenco dei PIC dell’Unione;

–        in subordine, annullare il regolamento impugnato nella sua interezza;

–        condannare la Commissione europea alle spese;

6        La Commissione e il Regno di Spagna chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

7        La Repubblica francese chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

8        La Repubblica federale di Germania chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso almeno nella parte in cui riguarda l’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 (GU 1994, L 380, pag. 24), e chiarire la questione dell’inapplicabilità dell’articolo 26 della medesima Carta nelle relazioni all’interno dell’Unione.

 In diritto

9        A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi, vertenti: il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione; il secondo, sulla violazione dei requisiti procedurali e sostanziali stabiliti dal regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU 2013, L 115, pag. 39), in particolare l’articolo 5, paragrafo 8, del medesimo; il terzo sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia; il quarto, sulla violazione del diritto a una buona amministrazione ai sensi dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»); il quinto, sulla violazione del principio della parità di trattamento; il sesto, sulla violazione del principio di proporzionalità e, il settimo, sulla violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

10      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare congiuntamente il quarto e il quinto motivo, vertenti sulla violazione, rispettivamente, del diritto ad una buona amministrazione e del principio della parità di trattamento, e di esaminare solo in ultimo luogo il terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dellobbligo di motivazione

11      Con il primo motivo, le ricorrenti fanno valere la violazione dell’obbligo di motivazione. La rimozione del progetto di interconnessione Aquind non sarebbe infatti stata spiegata né nel regolamento impugnato, né nella motivazione né nel documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato al regolamento impugnato.

12      La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese, contesta il suddetto motivo.

13      Secondo la giurisprudenza, anzitutto, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e al contesto in cui è stato adottato. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o qualsiasi altra persona che detto atto riguardi, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 150; v., altresì, sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 53 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 10 giugno 2020, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commissione, T‑564/15 RENV, non pubblicata, EU:T:2020:252, punto 108). In particolare, un atto pregiudizievole è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenza del 18 ottobre 2018, Terna/Commissione, T‑387/16, EU:T:2018:699, punto 53).

14      Inoltre, laddove si tratti di valutare la portata dell’obbligo di motivare le decisioni di cui trattasi, deve essere altresì preso in considerazione l’interesse che le ricorrenti possono avere a ricevere spiegazioni (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2019 Portigon/CRU, T‑365/16, EU:T:2019:824, punto 164). Infatti, l’obbligo di motivazione costituisce il corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa. Pertanto, l’obbligo di motivare un atto pregiudizievole ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità dell’atto stesso (sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 462).

15      Infine, la motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi e al Tribunale di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale (sentenza del 13 luglio 2011, General Technic-Otis e a./Commissione, T‑141/07, T‑142/07, T‑145/07 e T‑146/07, EU:T:2011:363, punto 302).

16      È alla luce di tali principi che occorre esaminare il primo motivo.

17      In primo luogo, occorre determinare, da un lato, i motivi per i quali la Commissione non ha incluso il progetto di interconnessione Aquind come PIC dell’Unione nel regolamento impugnato e, dall’altro, il luogo in cui figurano detti motivi.

18      Sotto un primo profilo, i considerando del regolamento impugnato contengono una breve sintesi del contenuto del regolamento n. 347/2013, menzionano il potere della Commissione di adottare atti delegati al fine di stabilire l’elenco dei PIC dell’Unione, ricordano l’obbligo di stabilire un nuovo elenco ogni due anni e sottolineano che i progetti proposti ai fini dell’inserimento nell’elenco dei PIC dell’Unione sono stati valutati dai gruppi regionali e che questi ultimi hanno confermato che detti progetti soddisfano i criteri di cui all’articolo 4 del regolamento n. 347/2013.

19      Il regolamento impugnato fa un riferimento generale al Trattato FUE e al regolamento n. 347/2013 nei due visti del preambolo.

20      Il considerando 5 del regolamento impugnato precisa che «[i] progetti di elenchi regionali [era]no stati concordati dai gruppi regionali in riunioni tecniche» e che, «[i]n seguito ai pareri formulati dall’[Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)] circa la coerenza nell’applicazione dei criteri e nell’analisi dei costi-benefici tra le varie regioni, gli organi decisionali dei gruppi regionali hanno adottato gli elenchi regionali il 4 ottobre 2019». Ha inoltre indicato che, «[a] norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (...) n. 347/2013, prima dell’adozione degli elenchi regionali, tutte le proposte di progetti sono state approvate dagli Stati membri interessati dai progetti in questione».

21      Nella parte A dell’allegato VII del regolamento n. 347/2013 (come modificata dal regolamento impugnato), intitolata «Principi applicati nella stesura dell’elenco unionale [dei PIC]», figura il punto 3, intitolato «Progetti non più considerati PIC (...)». Al suddetto punto 3, la Commissione ha indicato quanto segue:

«Diversi progetti inclusi negli elenchi unionali istituiti dal regolamento (UE) n. 1391/2013 e dal regolamento (UE) 2016/89 non [erano] più considerati PIC [dell’Unione] per uno o più dei seguenti motivi:

–        il progetto è già stato messo in servizio o sarà messo in servizio [nell’immediato futuro] per cui non beneficia delle disposizioni del regolamento (UE) n. 347/2013,

–        in base a nuovi dati il progetto non soddisfa i criteri generali;

–        il promotore non ha ripresentato il progetto al processo di selezione per il presente elenco unionale [dei PIC], oppure

–        nel processo di selezione il progetto ha ricevuto un punteggio inferiore rispetto ad altri PIC candidati.

(...)».

22      Le ricorrenti sottolineano giustamente che, tra questi quattro motivi, il secondo – secondo cui «in base a nuovi dati il progetto non soddisfa i criteri generali» – è l’unico che avrebbe potuto eventualmente giustificare l’esclusione del progetto di interconnessione Aquind dall’elenco dei PIC dell’Unione.

23      La nozione di «criteri generali» che figura nel secondo motivo in questione è tuttavia piuttosto vaga. Non è possibile stabilire con evidenza se tale nozione si limiti a quella di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 347/2013 – e, pertanto, alle condizioni elencate in detta disposizione, che devono essere soddisfatte dai progetti di PIC – o se l’espressione «criteri generali» riguardi, oltre alle condizioni di cui alla citata disposizione, l’insieme delle condizioni che un progetto deve soddisfare per essere incluso nell’elenco dei PIC dell’Unione.

24      Sotto un secondo profilo, occorre sottolineare che, nelle sue memorie, la Commissione ha dichiarato che il motivo per cui essa non aveva inserito il progetto di interconnessione Aquind come PIC dell’Unione nel regolamento impugnato derivava dal rifiuto da parte della Repubblica francese di dare la sua approvazione all’inserimento di detto progetto nell’elenco dei PIC dell’Unione. La Commissione ha precisato che la Repubblica francese aveva giustificato il suo rifiuto con l’esistenza di un rischio di eccesso di capacità dovuto all’esistenza di diversi progetti nella stessa regione e con il fatto che il progetto di interconnessione Aquind era considerato il progetto più incerto. Tuttavia, la Commissione ammette che il regolamento impugnato non fa menzione alcuna del rifiuto da parte della Repubblica francese né, a maggior ragione, delle ragioni per cui quest’ultima ha rifiutato di dare la sua approvazione.

25      In secondo luogo, occorre pertanto verificare se, nonostante l’assenza di qualsiasi menzione esplicita del motivo del rifiuto da parte della Repubblica francese nel regolamento impugnato, le ricorrenti fossero in grado di conoscere le ragioni per cui il loro progetto di interconnessione Aquind non era stato incluso nell’elenco dei PIC dell’Unione. Si tratta di stabilire se, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 13, l’omesso inserimento del suddetto progetto sia avvenuto in un contesto noto alle ricorrenti, tale da consentire loro di comprendere la portata della misura adottata nei loro confronti, e se possa ritenersi che nel regolamento impugnato esistesse una motivazione implicita.

26      Sotto un primo profilo, le ricorrenti non possono ignorare il contesto normativo in cui è stato adottato il regolamento impugnato. Detto contesto normativo è definito dall’articolo 172, secondo comma, TFUE, che prevede che gli orientamenti e i PIC che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l’approvazione di quest’ultimo. Il contesto normativo è definito anche dall’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 347/2013, che prevede la necessità di un’approvazione da parte degli Stati membri interessati di ogni singola proposta di PIC quando un gruppo redige il suo elenco regionale, e dall’articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 347/2013, che prevede, in sostanza, che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che istituiscono un elenco dei PIC dell’Unione, previa approvazione dello Stato membro il cui territorio è interessato dal PIC.

27      Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda il contesto fattuale in cui è stato adottato il regolamento impugnato, occorre ricordare che quest’ultimo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’11 marzo 2020. Orbene, diversi elementi inducono a ritenere che le ricorrenti fossero a conoscenza, prima di detta pubblicazione, delle riserve espresse dalla Repubblica francese sul progetto di interconnessione Aquind e, in ultima analisi, del rifiuto da parte della stessa di concedere la sua approvazione al progetto.

28      Anzitutto, con e-mail dell’11 luglio 2019 inviata alle ricorrenti, la Commissione le informava che la Repubblica francese aveva espresso riserve sul progetto di interconnessione Aquind durante la riunione tecnica del gruppo regionale del 5 luglio 2019 e suggeriva loro di contattare il ministero interessato per ottenere ulteriori dettagli.

29      In seguito, alla riunione del 5 dicembre 2019 della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento europeo, il membro della Commissione responsabile per l’energia rispondeva a un quesito posto da due deputati al Parlamento cittadini del Regno Unito in merito ai motivi della rimozione del progetto di interconnessione Aquind dall’elenco dei PIC dell’Unione. Il membro della Commissione responsabile per l’energia ha dichiarato, sotto un primo profilo, che la Repubblica francese riteneva che i quattro progetti che collegavano il Regno Unito e la Francia avrebbero comportato un eccesso di capacità, sotto un secondo profilo, che lo stesso Stato membro riteneva che il progetto di interconnessione Aquind fosse considerato come il progetto più incerto e, sotto un terzo profilo, che detto Stato membro aveva chiesto che, di conseguenza, il progetto in questione non venisse incluso nel nuovo elenco dei PIC. Il membro della Commissione responsabile per l’energia ha sottolineato che gli Stati membri hanno il diritto di approvare i progetti che interessano il loro territorio e che la Commissione è tenuta a rispettare questo diritto.

30      Nella loro risposta a un quesito scritto del Tribunale, le ricorrenti ammettono di essere venute a conoscenza della risposta del membro della Commissione responsabile per l’energia il giorno della riunione, vale a dire il 5 dicembre 2019.

31      Infine, in risposta a un altro quesito scritto del Tribunale, le ricorrenti hanno affermato che, in risposta alla loro lettera del 24 ottobre 2019, il vicedirettore generale della direzione generale (DG) «Energia» della Commissione le aveva informate, con lettera del 20 febbraio 2020, che la Commissione non era autorizzata a includere progetti nell’elenco dei PIC dell’Unione dopo che erano state adottate le decisioni dei gruppi regionali, e ha dichiarato che la Repubblica francese si era opposta al progetto di interconnessione Aquind.

32      Da tutto quanto precede risulta che le ricorrenti erano a conoscenza del motivo per il quale la Commissione non ha incluso il progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione nel regolamento impugnato, motivo che derivava dal fatto che la Repubblica francese non aveva approvato detto progetto. Inoltre, hanno potuto osservare che, secondo detto Stato membro, esisteva un rischio di eccesso di capacità dovuto alla presenza di diversi progetti e che il progetto di interconnessione Aquind era il più incerto.

33      In terzo luogo, occorre esaminare l’argomento delle ricorrenti secondo cui la motivazione relativa al rifiuto da parte della Repubblica francese di concedere la sua approvazione all’inclusione del progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione, nonché le spiegazioni fornite dallo stesso Stato membro in merito al rischio di eccesso di capacità e al fatto che il progetto in questione era il più incerto, sono insufficienti. Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che la Commissione non si doveva accontentare di una siffatta motivazione, ma avrebbe dovuto esigere che lo Stato membro interessato giustificasse ulteriormente il suo rifiuto.

34      Per stabilire se la motivazione di cui al precedente punto 32 sia stata sufficiente, è necessario sapere in via preliminare quale sia il livello di motivazione richiesto per decidere se includere o meno un progetto di interconnessione nell’elenco dei PIC dell’Unione.

35      L’esame di tale questione comporta la necessità di interrogarsi sulla ripartizione e sulla portata dei rispettivi poteri degli Stati membri e della Commissione nell’ambito del processo di adozione degli elenchi dei PIC dell’Unione. Infatti, le ricorrenti sostengono che l’articolo 172, secondo comma, TFUE non conferisce agli Stati membri un diritto di veto del tutto discrezionale sull’inclusione dei PIC nell’elenco dell’Unione e che la Commissione gode, ai sensi del regolamento n. 347/2013, di un potere discrezionale nell’adottare l’elenco dei PIC dell’Unione. Da parte sua, la Commissione sostiene di non poter includere il progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione, poiché ritiene di non poter soprassedere al rifiuto di approvazione di uno Stato membro.

36      A tal riguardo, occorre ricordare una costante giurisprudenza secondo cui, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima e degli obiettivi da essa perseguiti, ma anche del suo contesto e dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione [v. sentenza dell’8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità), C‑543/17, EU:C:2019:573, punto 49 e giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 24 ottobre 2019, Liaño Reig/CRU, T‑557/17, non pubblicata, EU:T:2019:771, punto 59].

37      Per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 172, secondo comma, TFUE, occorre rilevare che una lettura letterale di quest’ultimo corrobora chiaramente la posizione della Commissione. La formulazione di questa disposizione non è in alcun modo suscettibile di interpretazioni plurime e non presenta pertanto alcuna difficoltà di interpretazione.

38      Alla luce della chiara formulazione dell’articolo 172, secondo comma, TFUE, occorre considerare che quest’ultimo conferisce allo Stato membro interessato un potere discrezionale, vale a dire un ampio margine di valutazione, di concedere o non concedere la sua approvazione all’inclusione di un progetto nell’elenco dei PIC dell’Unione.

39      Ciò è confermato dalle interpretazioni teleologica e contestuale dell’articolo 172, secondo comma, TFUE. Infatti, la scelta del legislatore di istituire a favore dello Stato membro interessato una forma di diritto di veto è dovuta al fatto che la politica delle reti transeuropee integra taluni aspetti territoriali e pertanto interessa, in qualche modo, la gestione del territorio che è un settore tradizionalmente appartenente alla sovranità degli Stati membri (conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Regno Unito/Parlamento e Consiglio, C‑121/14, EU:C:2015:526, paragrafi 157 e 158).

40      Del resto, questo è anche il significato delle disposizioni del regolamento n. 347/2013 richiamate al precedente punto 26. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Commissione non era autorizzata a soprassedere a tale rifiuto di approvazione.

41      Tenuto conto del potere discrezionale dello Stato membro, occorre stabilire in che misura il rifiuto di quest’ultimo debba essere motivato. A tal riguardo, l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), e l’allegato III, parte 2, punto 10, del regolamento n. 347/2013 indicano che, quando un gruppo redige il suo elenco regionale, lo Stato membro interessato che non concede l’approvazione di un progetto deve presentare i suoi fondati motivi allo stesso gruppo regionale. Tali disposizioni specificano che l’organo decisionale di alto livello del gruppo regionale interessato può esaminare i predetti motivi di rifiuto «su richiesta di uno Stato membro» di tale gruppo regionale. Il legislatore ha in questo modo manifestato la propria volontà che, in continuità con l’articolo 172, secondo comma, TFUE, la questione del rifiuto di approvazione di un progetto che impedisce a quest’ultimo di ottenere lo status di PIC dell’Unione rientri nella competenza degli Stati membri interessati.

42      Nel caso di specie, il verbale della riunione degli organi decisionali tecnici e quello della riunione dell’organo decisionale di alto livello indicano che la Repubblica francese aveva motivato il suo rifiuto di approvare l’inclusione dell’interconnettore Aquind nel quarto elenco dei PIC e che nessuno Stato membro del gruppo regionale interessato aveva chiesto di esaminare tali motivi.

43      La Commissione ha quindi soddisfatto l’obbligo di motivazione menzionando il rifiuto della Repubblica francese di concedere la sua approvazione all’inclusione del progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione. Allo stesso modo, non può esserle contestato di non aver chiesto alla Repubblica francese spiegazioni sui motivi circostanziati di detto rifiuto. A tal riguardo, l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), e l’allegato III, parte 2, punto 10, del regolamento n. 347/2013 non le consentivano di intervenire in alcun modo sui motivi addotti dalla Repubblica francese. Occorre altresì sottolineare che le ricorrenti non hanno invocato l’illegittimità di dette disposizioni e che dunque non possono contestare alla Commissione di aver violato il suo obbligo di motivazione nonostante abbia rispettato le stesse (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 26 settembre 2014, Raffinerie Heide/Commissione, T‑631/13, non pubblicata, EU:T:2014:830, punti da 41 a 44, e conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause DK Recycling und Roheisen/Commissione, Arctic Paper Mochenwangen/Commissione, Raffinerie Heide/Commissione e Romonta/Commissione, C‑540/14 P, C‑551/14 P, C‑564/14 P e C‑565/14 P, EU:C:2016:147, paragrafi 90 e 91).

44      In tale contesto, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 347/2013, che prevede che «[i] poteri decisionali all’interno dei gruppi sono riservati unicamente agli Stati membri e alla Commissione, che a tali fini sono designati come organo decisionale dei gruppi [regionali interessati]», nonché gli articoli 3, paragrafo 4, e 16 del regolamento n. 347/2013, a norma dei quali alla Commissione è conferito il potere di adottare il regolamento impugnato, non possono essere interpretati nel senso che la Commissione sarebbe responsabile di un’eventuale illecito commesso da uno Stato membro ove quest’ultimo non conceda la sua approvazione a un progetto, e che essa debba quindi rispondere di una potenziale violazione dell’obbligo di motivazione commessa da detto Stato membro. Infatti, un siffatto approccio sarebbe in contrasto con le norme che regolano la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Commissione, come prevista dall’articolo 172 TFUE e richiamata dal regolamento n. 347/2013.

45      Pertanto, si deve concludere che la Commissione ha sufficientemente motivato il regolamento impugnato e respingere di conseguenza il primo motivo.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei requisiti procedurali e sostanziali previsti dal regolamento n. 347/2013, in particolare dallarticolo 5, paragrafo 8, dello stesso.

46      Nell’ambito del secondo motivo, le ricorrenti fanno valere che sono state violate norme procedurali e sostanziali. Questo motivo contiene sostanzialmente cinque censure.

47      La Commissione, sostenuta in tal senso dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese, respinge tali censure e il motivo di ricorso nel suo insieme.

48      Nell’ambito della prima censura, le ricorrenti sostengono che, in quanto organo responsabile dell’adozione del regolamento impugnato, la Commissione avrebbe dovuto garantire che l’elenco dei PIC dell’Unione fosse redatto in conformità a tutti i requisiti giuridici pertinenti. Orbene, a loro avviso, la Commissione ha violato l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 347/2013 per il motivo che, per varie ragioni, il procedimento di cui all’allegato III.2 del medesimo regolamento non è stato rispettato.

49      In primo luogo, le ricorrenti fanno valere il fatto che l’ACER ha affermato che, a causa di una serie di lacune nelle informazioni fornitele, non era stata in grado di formulare un parere circa la coerenza nell’applicazione dei criteri e nell’analisi dei costi-benefici tra le regioni. Tuttavia, le ricorrenti non indicano in che modo le considerazioni contenute nel parere dell’ACER influirebbero effettivamente sulla legittimità del regolamento impugnato per quanto riguarda il progetto di interconnessione Aquind.

50      Infatti, la Commissione non ha potuto includere il progetto di interconnessione Aquind nel nuovo elenco dei PIC dell’Unione perché la Repubblica francese non aveva concesso la sua approvazione, in quanto questo Stato membro ha considerato che esisteva un rischio di eccesso di capacità e che il progetto di interconnessione Aquind era considerato il più incerto. La questione circa la coerenza nell’applicazione dei criteri e nell’analisi dei costi-benefici tra le regioni non ha quindi influito sulla decisione di non includere detto progetto nell’elenco dei PIC dell’Unione.

51      In secondo luogo, l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’organo decisionale di alto livello del gruppo regionale interessato e la Commissione avrebbero violato i requisiti di cui all’allegato III, parte 2, punto 13, del regolamento n. 347/2013, per il motivo che non avrebbero tenuto conto del parere dell’ACER in merito alla coerenza nell’applicazione dei criteri di valutazione e nell’analisi costi-benefici tra le regioni, non è né chiaro né dimostrato.

52      Innanzitutto, in generale, il regolamento impugnato indica, al considerando 5, che l’organo decisionale di alto livello del gruppo regionale interessato nell’adottare l’elenco regionale definitivo ha tenuto conto del parere dell’ACER. Inoltre, il parere dell’ACER comprende una sezione A.4.1.3 specificamente dedicata al progetto di interconnessione Aquind, in cui sono evidenziate le divergenze tra le autorità di regolamentazione della Repubblica francese e del Regno Unito e i motivi per i quali l’autorità di regolamentazione francese, vale a dire la Commission de régulation de l’énergie (commissione di regolamentazione dell’energia, CRE), si è opposta all’inclusione di detto progetto nell’elenco regionale definitivo. Infine, e in ogni caso, occorre ricordare che la Repubblica francese ha rifiutato di approvare il suddetto progetto per ragioni legate al rischio di eccesso di capacità e al fatto che il progetto di interconnessione Aquind era considerato il più incerto, che l’organo decisionale di alto livello del gruppo regionale interessato e la Commissione erano vincolati da questo rifiuto e che, in queste circostanze, non si può contestare loro di non aver tenuto conto del parere dell’ACER.

53      In terzo luogo, le ricorrenti contestano alla Commissione di non aver garantito la coerenza transregionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 347/2013, sostenendo, in sostanza, che un numero significativo di progetti in stato di avanzamento limitato o regolarmente riprogrammati era stato incluso nell’elenco dei PIC dell’Unione e che, pertanto, l’affermazione secondo la quale il progetto di interconnessione Aquind fosse il più incerto non costituiva un ostacolo alla sua ammissibilità come PIC dell’Unione.

54      Tale argomento non può essere accolto. Le ricorrenti si limitano a ripetere il contenuto del parere dell’ACER su questo punto, ma non dimostrano che ciò potrebbe mettere in discussione la legittimità del regolamento impugnato nella parte in cui riguarda il progetto di interconnessione Aquind.

55      Infatti, occorre sottolineare che la Commissione era tenuta a prendere in considerazione il rifiuto della Repubblica francese di concedere la sua approvazione all’inclusione del progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione, e che essa non poteva rimettere in discussione i motivi secondo cui detto progetto era il più incerto. A questo proposito, va ricordato che l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 347/2013 prevede che, «[q]uando un gruppo redige il suo elenco regionale, ogni singola proposta per un progetto di interesse comune richiede l’approvazione degli Stati membri interessati dal progetto» e che, «se uno Stato membro non concede la sua approvazione, presenta i suoi motivi fondati al gruppo [regionale] interessato». L’allegato III, parte 2, punto 10, del medesimo regolamento specifica che, su richiesta di uno Stato membro del gruppo regionale, l’organo decisionale di alto livello di detto gruppo esamina i suddetti motivi. La Commissione non era pertanto legittimata a chiedere che si procedesse all’esame dei motivi addotti dalla Repubblica francese e dunque non ha commesso alcun errore al riguardo. Nel caso di specie, nessuno Stato membro ha manifestato l’intenzione di chiedere alla Repubblica francese di illustrare i motivi del suo rifiuto.

56      Anche supponendo, come sostengono le ricorrenti, che la constatazione effettuata dalla Repubblica francese secondo cui il progetto di interconnessione Aquind era il più incerto derivi da un errore di valutazione, la Commissione non era competente a correggere tale errore, né il Tribunale è competente ad esaminare esso stesso tale questione. A tal riguardo, occorre sottolineare che, nel corso dell’udienza, e senza che ciò sia stato messo in discussione dalle ricorrenti, la Repubblica francese ha affermato che il suo rifiuto di concedere l’approvazione all’inclusione del progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione era stato oggetto di un ricorso dinanzi al tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi, Francia).

57      Nell’ambito della seconda censura, le ricorrenti contestano al gruppo regionale di aver violato l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 347/2013 per non avere adottato un regolamento interno.

58      L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 347/2013 prevede che ciascun gruppo regionale adotti il proprio regolamento interno tenendo conto delle disposizioni di cui all’allegato III. Tuttavia, dai documenti depositati agli atti dalle stesse ricorrenti risulta che il regolamento interno era stato adottato sotto forma di mandato da parte di diversi gruppi regionali del gas e dell’elettricità, tra cui quello della «Rete offshore nei mari del Nord», vale a dire il corridoio e area prioritari e la copertura geografica in cui si inserisce il progetto di interconnessione Aquind. Le ricorrenti stesse affermano di aver potuto prendere conoscenza di tale regolamento interno attraverso il portale dei PIC dell’Unione e di averlo potuto scaricare.

59      Il fatto che il regolamento interno contenesse la menzione «Draft» non ha alcuna rilevanza a tal proposito. Infatti, come ammesso dalle ricorrenti stesse nelle loro memorie scritte, esse erano perfettamente consapevoli del fatto che, nonostante il suddetto riferimento, si trattava della versione definitiva del regolamento interno, come dimostrato dal fatto che il nome del file digitale includeva la parola «Final». In queste circostanze, esse non possono limitarsi all’affermazione vaga e non dimostrata secondo la quale il gruppo regionale della «Rete offshore nei mari del Nord» non aveva adottato un regolamento interno e che, di conseguenza, il processo mancava di trasparenza e non offriva loro le garanzie minime.

60      La terza censura si basa sul fatto che i ritardi nella messa in servizio del progetto di interconnessione Aquind non possono costituire un motivo per non includere tale progetto dall’elenco dei PIC dell’Unione. Le ricorrenti sostengono che il gruppo regionale aveva già esaminato tale questione, non aveva constatato alcun problema connesso ai suddetti ritardi e non le aveva peraltro invitate a giustificarsi su tale punto.

61      Questa censura è inconferente. Infatti, la Repubblica francese non ha invocato i ritardi nell’attuazione del progetto di interconnessione Aquind come motivi per rifiutare, in seno all’organo decisionale di alto livello del gruppo regionale della «Rete offshore nei mari del Nord», di concedere l’approvazione al progetto di interconnessione Aquind.

62      È vero che dal parere dell’ACER del 25 settembre 2019 emerge che la CRE ha menzionato il ritardo nell’attuazione del progetto di interconnessione Aquind e che quest’ultimo è uno dei motivi per i quali detta CRE si è opposta all’inclusione di tale progetto nell’elenco dei PIC dell’Unione. Tuttavia, come giustamente sottolineato dalla Commissione, la posizione di un’autorità nazionale di regolamentazione non può essere interpretata come la posizione di uno Stato membro in seno all’organo decisionale di alto livello del gruppo regionale interessato. Non risulta peraltro da alcun documento che la Repubblica francese abbia fatto propri i motivi invocati dalla suddetta autorità nazionale di regolamentazione.

63      Per questo motivo, è irrilevante anche l’argomento delle ricorrenti secondo cui nella riunione del 28 maggio 2019 del gruppo regionale della «Rete offshore nei mari del Nord» non sono state presentate osservazioni sul ritardo riscontrato nell’attuazione del progetto di interconnessione Aquind e su cui le ricorrenti non sono state chiamate a giustificarsi.

64      Per quanto riguarda la quarta censura, vertente sulle incongruenze e inesattezze contenute nello studio Artelys sull’analisi costi-benefici, essa è, al pari della terza, inconferente.

65      Infatti, il motivo per cui la Commissione non ha incluso il progetto di interconnessione Aquind nel regolamento impugnato si basa sull’opposizione della Repubblica francese a detto progetto, opposizione fondata su motivi che non hanno alcuna correlazione con lo studio Artelys. A tal riguardo, dal punto A.4.1.3 del parere dell’ACER del 25 settembre 2019 risulta che è la CRE, e non la Repubblica francese, ad essersi basata in particolare su detto studio per giustificare la sua opposizione al progetto di interconnessione Aquind.

66      Nell’ambito della quinta censura, le ricorrenti sostengono che il progetto Aquind poteva essere rimosso dall’elenco dei PIC dell’Unione solo nel caso di cui all’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento n. 347/2013. Esse sostengono che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 347/2013 impone allo Stato membro che rifiuta una singola proposta per un PIC di presentare i «motivi fondati» di tale rifiuto, affinché la sua decisione non sia puramente arbitraria. Orbene, esse constatano che la Repubblica francese non ha motivato il suo rifiuto di approvazione del progetto di interconnessione Aquind e che pertanto la Commissione sembra aver ritenuto che la rimozione del progetto fosse possibile per un motivo diverso da quello previsto dall’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento n. 347/2013, vale a dire che il progetto non era più sostenuto dallo Stato membro nel cui territorio doveva essere sfruttato.

67      In primo luogo, l’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento n. 347/2013 si riferisce solo ai casi in cui un progetto già incluso nell’elenco dei PIC dell’Unione viene rimosso da quest’ultimo, vale a dire quando la sua inclusione in detto elenco è stata basata su un’informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l’inclusione o quando il progetto non è conforme al diritto dell’Unione. Detta disposizione non riguarda dunque l’inclusione di progetti nel nuovo elenco ogni due anni.

68      A questo proposito, occorre sottolineare che il progetto di interconnessione Aquind non è stato «rimosso» dall’elenco dei PIC dell’Unione, bensì non è stato incluso nel nuovo elenco al termine del procedimento di definizione dello stesso. Di conseguenza, l’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento n. 347/2013 non è pertinente nel caso di specie.

69      Tale conclusione trova conferma nel considerando 24 del regolamento n. 347/2013. Questo indica inequivocabilmente che ogni due anni è redatto un «nuovo» elenco dei PIC dell’Unione; che i PIC esistenti che saranno inclusi nel successivo elenco dei PIC dell’Unione sono soggetti alla stessa procedura di selezione dei progetti proposti, finalizzata a istituire gli elenchi dei PIC dell’Unione e che quelli che non soddisfano più i criteri e i requisiti di cui al citato regolamento non dovrebbero figurare nel successivo elenco di PIC dell’Unione. I progetti che sono già stati oggetto di un’inclusione nell’elenco precedente dei PIC dell’Unione non godono quindi di alcun vantaggio rispetto ai nuovi progetti. Il regolamento n. 347/2013, nel suo considerando 24, si limita a una considerazione pragmatica, affermando che, al fine di limitare il più possibile l’onere amministrativo per i progetti precedenti, dovrebbero essere utilizzate le informazioni trasmesse precedentemente e dovrebbero essere tenute in conto le relazioni annuali dei promotori di questi precedenti progetti.

70      In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere invano l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 347/2013 per sostenere che l’esercizio del diritto di veto di uno Stato membro sull’inclusione di un progetto nell’elenco dei PIC dell’Unione è limitato solo alla prima inclusione di detto progetto in tale elenco.

71      Infatti, l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 347/2013 stabilisce che, «[q]uando un gruppo redige il suo elenco regionale[,] ogni singola proposta per un [PIC] richiede l’approvazione degli Stati membri interessati dal progetto» e che, «se uno Stato membro non concede la sua approvazione, presenta i suoi motivi fondati al gruppo [regionale] interessato». L’allegato III, parte 2, punto 10, del medesimo regolamento specifica che, se uno Stato membro del gruppo lo richiede, l’organo decisionale di alto livello del gruppo regionale interessato deve esaminare detti motivi.

72      Tali disposizioni del regolamento n. 347/2013 non distinguono a seconda che un progetto sia stato per la prima volta oggetto di una domanda di inclusione o sia già stato incluso nell’elenco precedente. Sono dunque applicabili a ogni redazione di un nuovo elenco e riguardano quindi qualsiasi progetto a cui si opponga uno Stato membro.

73      Il fatto che uno Stato membro debba presentare i motivi per rifiutare l’approvazione di un progetto e che l’organo decisionale di alto livello del gruppo regionale interessato sia tenuto a esaminarli su richiesta di un altro Stato membro di detto gruppo non significa tuttavia che il diritto di veto dello Stato membro possa essere esercitato solo sulla base di un criterio previsto dal regolamento n. 347/2013. Infatti, da un lato, lo Stato membro ha il potere discrezionale, ai sensi dell’articolo 172, secondo comma, TFUE, di non concedere la sua approvazione al fine di includere un progetto nell’elenco dei PIC dell’Unione. Dall’altro lato, e in tal senso, né dall’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 347/2013, né da altre disposizioni dello stesso regolamento, si evince che i «motivi fondati» in base ai quali lo Stato membro può non concedere la sua approvazione siano limitati ai casi in cui si riscontri una mancanza di conformità al regolamento n. 347/2013 in particolare o al diritto dell’Unione in generale.

74      Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non sussiste alcuna violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 347/2013, in quanto la Commissione aveva giustamente constatato, nel caso di specie, che la Repubblica francese aveva presentato i motivi di rifiuto dell’approvazione dell’inclusione del progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione. Infatti, nei rispettivi verbali della riunione degli organi decisionali tecnici e della riunione dell’organo decisionale di alto livello del gruppo regionale interessato, si menziona che la Repubblica francese ha considerato che i quattro progetti di interconnessione che collegano la Francia e il Regno Unito avrebbero comportato un eccesso di capacità e che il progetto di interconnessione Aquind era il più incerto tra questi.

75      Da tutto quanto precede risulta che il secondo motivo deve essere respinto.

 Sul quarto e sul quinto motivo, vertenti, rispettivamente, sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e sulla violazione del principio della parità di trattamento

76      Il quarto e il quinto motivo vertono, rispettivamente, sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e sulla violazione del principio della parità di trattamento. Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha il compito di modificare l’elenco dei PIC dell’Unione e ha pertanto il diritto e il dovere di garantire il rispetto dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, nonché degli altri principi generali del diritto dell’Unione. Esse sottolineano che non è stata data loro la possibilità di essere ascoltate durante le riunioni dell’organo decisionale tecnico o dell’organo decisionale di alto livello. Sostengono inoltre che, in quanto membro di tutti gli «organi decisionali», la Commissione deve adottare l’elenco dei PIC dell’Unione in virtù di una delega di potere legislativo e che di conseguenza avrebbe la facoltà di modificare gli elenchi regionali proposti dagli organi.

77      La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese, contesta il quarto e il quinto motivo.

78      In primo luogo, occorre ricordare che il diritto a una buona amministrazione rientra tra le garanzie conferite dall’ordinamento giuridico dell’Unione nell’ambito dei procedimenti amministrativi ed è sancito dall’articolo 41 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2017, Alfamicro/Commissione, T‑831/14, non pubblicata, EU:T:2017:804, punto 165 e giurisprudenza ivi citata). L’articolo 41, paragrafo 1, della Carta stabilisce che «[o]gni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione». L’articolo 41, paragrafo 2, della Carta enuncia che il diritto a una buona amministrazione comprende in particolare il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio.

79      Inoltre, la Commissione è tenuta a rispettare il principio della parità di trattamento o di non discriminazione, il quale esige che situazioni identiche non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (sentenza del 15 aprile 2010, Gualtieri/Commissione, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, punto 70). Il rispetto del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità (sentenza del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T‑346/11 e T‑347/11, EU:T:2013:23, punto 109).

80      In secondo luogo, l’esame del quarto e del quinto motivo implica che si determinino i ruoli assegnati dal regolamento n. 347/2013 a ciascuno dei partecipanti alla procedura di inclusione dei progetti proposti nell’elenco dei PIC dell’Unione nonché lo svolgimento di detta procedura.

81      Sotto un primo profilo, come previsto dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 347/2013, spetta al gruppo regionale interessato redigere l’elenco regionale di PIC proposti. A tal riguardo, occorre ricordare che il gruppo in questione è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità di regolamentazione nazionali, dei gestori dei sistemi di trasmissione, oltre che da rappresentanti della Commissione, dell’ACER e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’elettricità (v. allegato III, parte 1, punto 1, del regolamento n. 347/2013).

82      I promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione in quanto PIC che desiderano ottenere il corrispondente status presentano al gruppo una domanda per la selezione del progetto come PIC (v. allegato III, parte 2, punto 1, del regolamento n. 347/2013). Nel caso di proposizione di progetti come il progetto di interconnessione elettrica, le autorità di regolamentazione nazionali e, se necessario, l’ACER verificano che la metodologia basata sui criteri e sull’analisi dei costi-benefici sia applicata in maniera coerente e ne valutano la rilevanza transfrontaliera per poi presentare la loro valutazione al gruppo (v. allegato III, parte 2, punto 7, del regolamento n. 347/2013).

83      Occorre ricordare che la normativa prevede, in sostanza, che, quando redige il suo elenco regionale di PIC dell’Unione proposti, il gruppo regionale interessato deve tenere conto del fatto che ogni singola proposta per un PIC richiede l’approvazione degli Stati membri interessati dal progetto. Uno Stato membro che non concede la sua approvazione deve presentare i suoi motivi fondati al gruppo interessato [v. articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 347/2013]. In tale contesto, è previsto che, se uno Stato membro del gruppo lo richiede, l’organo decisionale di alto livello del gruppo dovrà esaminare i fondati motivi addotti dallo Stato membro per rifiutare l’approvazione di un progetto di interesse comune riguardante il suo territorio (v. allegato III, parte 2, punto 10, del regolamento n. 347/2013).

84      Il progetto di elenchi regionali di progetti proposti, elaborato dal gruppo, è presentato all’ACER. Quest’ultima valuta detto progetto di elenchi e fornisce un parere sullo stesso riguardante, in particolare, la coerenza nell’applicazione dei criteri e nell’analisi dei costi-benefici tra le varie regioni [v. articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), e allegato III, parte 2, punto 12, del regolamento n. 347/2013].

85      In seguito al parere dell’ACER, l’organo decisionale di alto livello del gruppo regionale interessato «adotta» l’elenco regionale definitivo di PIC dell’Unione proposti sulla base della proposta del gruppo e tenendo conto del parere dell’ACER nonché della valutazione delle autorità nazionali di regolamentazione pertinenti. Detto organo presenta alla Commissione l’elenco regionale definitivo.

86      In virtù di una delega di potere, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che istituiscono l’elenco dei PIC dell’Unione. Tuttavia, il considerando 23 del regolamento n. 347/2013 afferma che la delega alla Commissione del potere di adottare e riesaminare detto elenco conformemente all’articolo 290 TFUE è operata «pur rispettando il diritto degli Stati membri di approvare i [PIC dell’Unione] concernenti il loro territorio». In tal senso, l’articolo 3, paragrafo 4, primo comma, di tale regolamento ricorda che il potere di adottare un atto che istituisce l’elenco dei PIC dell’Unione è esercitato «conformemente all’articolo 172, [secondo] comma, [TFUE]». L’articolo 172, secondo comma, TFUE prevede che i PIC dell’Unione che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l’approvazione di tale Stato membro.

87      Sotto un secondo profilo, dalla descrizione delle diverse fasi della procedura prevista dal regolamento n. 347/2013 si possono trarre le seguenti conclusioni.

88      Anzitutto, né l’organo decisionale tecnico del gruppo regionale interessato (che redige l’elenco regionale di PIC dell’Unione proposti), né l’organo decisionale di alto livello di tale gruppo regionale (che adotta l’elenco regionale di PIC dell’Unione proposti), né la Commissione (che adotta l’atto delegato che istituisce definitivamente l’elenco dei PIC dell’Unione) possono includere in tali elenchi una singola proposta di progetto che non ha ricevuto l’approvazione dello Stato membro nel cui territorio il progetto deve essere realizzato.

89      Inoltre, come risulta da quanto precede, la Commissione non dispone del potere discrezionale di redigere in modo definitivo un elenco dei PIC dell’Unione, contrariamente a quanto sostengono in sostanza le ricorrenti.

90      Infatti, i poteri delegati alla Commissione – conferiti dal combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 4, e dell’articolo 16 del regolamento n. 347/2013 – di adottare definitivamente l’elenco dei PIC dell’Unione devono essere esercitati nei limiti delle disposizioni del Trattato FUE e del regolamento n. 347/2013. Orbene, come già sottolineato al precedente punto 86, il potere della Commissione di adottare atti delegati è esercitato «conformemente all’articolo 172, secondo comma, TFUE». La Commissione non dispone pertanto di alcun potere di aggiungere all’elenco in questione un progetto destinatario di un rifiuto di approvazione da parte di uno Stato membro nel cui territorio il progetto doveva essere realizzato.

91      Nello stesso senso, sia dall’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, sia dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 347/2013, si evince che il compito di garantire che l’elenco dei PIC dell’Unione sia redatto ogni due anni e il compito di adottare detto elenco, che incombono alla Commissione, sono eseguiti «sulla base degli elenchi regionali» di PIC dell’Unione proposti.

92      Nell’ambito del suddetto compito, le competenze della Commissione sono precisamente definite come quelle di «garanti[re] che siano inclusi [nell’elenco dei PIC dell’Unione] solo i progetti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 4 [del regolamento n. 347/2013]» [articolo 3, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 347/2013], di «garanti[re] una coerenza transregionale, tenendo conto del parere dell’A[CER]» [articolo 3, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 347/2013] e di «garanti[re] che il numero totale di [progetti] sull’elenco [dei PIC] dell’Unione sia gestibile» [articolo 3, paragrafo 5, lettera d), del regolamento n. 347/2013].

93      Orbene, le tre competenze summenzionate che sono state conferite alla Commissione possono logicamente essere esercitate solo sui progetti che figurano negli elenchi regionali di PIC dell’Unione proposti. Infatti, la Commissione può valutare la conformità ai criteri applicabili ai PIC, di cui all’articolo 4 del regolamento n. 347/2013, solo in relazione ai progetti inclusi in tali elenchi. L’esame della conformità di tali criteri non può riguardare un progetto che, a causa del rifiuto a monte dello Stato membro nel cui territorio il progetto doveva essere realizzato, non viene neanche esaminato, alla luce di tali criteri, dagli organi decisionali del gruppo regionale interessato. La Commissione non può dunque, per definizione, effettuare un esame di conformità a tali criteri per un progetto per il quale detto esame non è mai stato effettuato.

94      Una conclusione analoga può essere tratta per quanto riguarda la competenza della Commissione a garantire la coerenza transregionale, tenendo conto del parere dell’ACER. Una siffatta competenza può, logicamente, essere esercitata dalla Commissione solo in relazione ai progetti inclusi negli elenchi redatti dagli organi decisionali dei gruppi regionali. Non può quindi riguardare un progetto che non è stato incluso in questi elenchi a causa di un rifiuto di approvazione da parte di uno Stato membro nel cui territorio il progetto doveva essere realizzato.

95      Per quanto riguarda la competenza consistente nel verificare se il numero totale di progetti sia gestibile, l’allegato III, parte 2, del regolamento n. 347/2013 sottolinea al punto 14 che la Commissione può valutare l’opportunità di non includere alcuni progetti nell’elenco dei PIC dell’Unione se ritiene che il numero complessivo di PIC proposti superi il quantitativo gestibile. Del resto, nessuna disposizione del regolamento n. 347/2013 le conferisce una competenza che le consenta di inserire progetti che non sono stati selezionati dagli organi decisionali dei gruppi regionali né, di conseguenza, quelli che non sono stati approvati dallo Stato membro nel cui territorio il progetto doveva essere realizzato.

96      Infine, per quanto riguarda i motivi addotti dallo Stato membro a sostegno del suo rifiuto di approvazione, il legislatore dell’Unione ha riservato solo agli Stati membri appartenenti al gruppo regionale interessato la possibilità di chiedere l’esame di detti motivi, escludendo in tal modo tutte le altre parti che compongono il gruppo regionale, vale a dire le autorità nazionali di regolamentazione, i gestori dei sistemi di trasmissione, nonché i rappresentanti della Commissione, dell’ACER e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’elettricità. Il legislatore ha in tal modo voluto che, in continuità con l’articolo 172, secondo comma, TFUE, la questione del rifiuto di approvazione di un progetto rimanga nell’ambito delle competenze degli Stati membri.

97      Sotto un terzo profilo, sul piano fattuale, è giocoforza constatare che la Repubblica francese ha rifiutato di includere il progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione e ha presentato i suoi motivi fondati al gruppo interessato (v. punto 74 supra).

98      Dagli elementi della causa emerge altresì che nessun altro Stato membro del gruppo regionale ha richiesto che fossero esaminati i motivi addotti dalla Repubblica francese. A tal proposito, le ricorrenti fanno valere a torto una lettera del 20 novembre 2019 inviata dall’organo competente del Regno Unito alla Commissione per affermare, in sostanza, che tale ex Stato membro si sarebbe opposto alla rimozione del progetto di interconnessione Aquind e avrebbe pertanto obbligato il gruppo ad esaminarne i motivi. Infatti, tale lettera contiene la richiesta di apportare alcune modifiche al verbale della riunione dell’organo decisionale di alto livello del 4 ottobre 2019, ma non contiene alcuna richiesta, neanche implicita, al gruppo regionale interessato di esaminare i motivi addotti dalla Repubblica francese per rifiutare di includere il progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione. Detta lettera contiene soltanto una presa di posizione del Regno Unito con la quale esso indica il suo punto di vista sui quattro progetti di interconnessione tra lo stesso e la Francia.

99      Da quanto precede risulta che la Commissione poteva esercitare le sue competenze solo in relazione all’elenco di progetti adottato dall’organo decisionale di alto livello del gruppo regionale interessato; che non poteva richiedere un esame dei motivi per i quali la Repubblica francese aveva rifiutato di approvare il progetto di interconnessione Aquind, e che non poteva aggiungere tale progetto nell’elenco dei PIC dell’Unione.

100    In questo contesto, l’argomento delle ricorrenti vertente sulla presunta violazione del loro diritto di essere ascoltate deve essere respinto. Infatti, da quanto precede risulta che la Commissione era obbligata, senza godere di alcun margine di discrezionalità, a non includere il progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione e che essa ha rispettato le norme contenute nel regolamento n. 347/2013.

101    Occorre sottolineare a questo proposito che le ricorrenti non hanno mai invocato l’illegittimità delle disposizioni pertinenti del regolamento n. 347/2013, in particolare dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), e dell’allegato III, parte 2, punto 10, del medesimo regolamento. Pertanto, esse non possono sostenere alcuna violazione del loro diritto di essere ascoltate (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 26 settembre 2014, Raffinerie Heide/Commissione, T‑631/13, non pubblicata, EU:T:2014:830, punti da 41 a 44, e conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nelle cause DK Recycling und Roheisen/Commissione, Arctic Paper Mochenwangen/Commissione, Raffinerie Heide/Commissione e Romonta/Commissione, C‑540/14 P, C‑551/14 P, C‑564/14 P e C‑565/14 P, EU:C:2016:147, paragrafi 90 e 91).

102    Inoltre, affinché la violazione del diritto di essere ascoltati possa comportare l’annullamento del regolamento impugnato, spettava alle ricorrenti dimostrare che, in assenza di detta irregolarità, esse avrebbero potuto far valere elementi idonei a rimettere in discussione la posizione della Commissione e che quindi avrebbero potuto influenzare, in qualsiasi modo, le valutazioni effettuate da quest’ultima quando ha escluso il progetto di interconnessione Aquind dall’elenco dei possibili PIC dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 1º luglio 2010, Knauf Gips/Commissione, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, nessun elemento poteva influenzare in alcun modo la posizione della Commissione, tenuto conto del rifiuto della Repubblica francese di concedere la sua approvazione all’inclusione del progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione.

103    In queste circostanze, la Commissione non può essere accusata di aver violato il diritto a una buona amministrazione.

104    Né si può contestare alla Commissione di aver violato il principio della parità di trattamento. Ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 79, essa non ha potuto trattare in modo diverso il progetto di interconnessione Aquind rispetto ai progetti concorrenti, poiché quest’ultimo non era incluso nell’elenco dei PIC proposti redatto dal gruppo regionale interessato, sulla base del quale essa ha esercitato le sue competenze delegate, e non si trovava pertanto in una situazione analoga a quella dei progetti concorrenti che erano inclusi nel suddetto elenco.

105    Più specificamente, da un lato, le ricorrenti sostengono invano che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento sulla base del rilievo che i progetti di interconnessione tra la Francia e il Regno Unito (compreso il progetto di interconnessione Aquind) avrebbero soddisfatto le stesse esigenze degli stessi clienti e che i risultati dello studio Artelys – sulla base dei quali la Commissione avrebbe asseritamente rifiutato di approvare detto progetto – non riguardavano tale progetto in particolare, bensì gli altri tre progetti concorrenti.

106    Infatti, occorre ricordare che la Commissione non poteva fare altro che prendere atto del rifiuto della Repubblica francese di dare la sua approvazione all’inclusione del progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione. Inoltre, dall’analisi del primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione emerge che i risultati dello studio Artelys non costituiscono un motivo per il quale il progetto di interconnessione Aquind non è stato incluso nell’elenco di proposte redatto dal gruppo decisionale interessato, né costituiscono il motivo per il quale la Commissione non ha incluso detto progetto nell’elenco dei PIC dell’Unione.

107    Dall’altro lato, le ricorrenti fondano invano il loro quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento, sul fatto che il progetto di interconnessione Aquind ha ottenuto un miglior punteggio rispetto a due progetti concorrenti nella classificazione dei PIC proposti effettuata secondo il metodo di valutazione e che, nonostante ciò, non è stato incluso nell’elenco dei PIC dell’Unione.

108    Infatti, oltre al fatto che il progetto di interconnessione Aquind non figurava nell’elenco regionale adottato dal gruppo decisionale e che la Commissione non poteva pertanto prenderlo in considerazione, la classificazione invocata dalle ricorrenti è in ogni caso del tutto irrilevante. Il regolamento n. 347/2013 stabilisce inequivocabilmente, all’articolo 4, paragrafo 4, e all’allegato III, parte 2, punto 14, che la classificazione dei progetti è destinata a un uso interno al gruppo; che né l’elenco regionale né l’elenco dei PIC dell’Unione contiene una classificazione e che quest’ultima non può essere utilizzata per nessun altro scopo, tranne nel caso in cui la Commissione eserciti la competenza rammentata al precedente punto 95, consistente nel verificare se il numero totale di progetti sia gestibile.

109    In tale contesto, occorre esaminare l’argomento delle ricorrenti tratto dalla sentenza dell’11 marzo 2020, Baltic Cable (C‑454/18, EU:C:2020:189). Esse ricordano che la Corte avrebbe ivi dichiarato che i poteri conferiti alle autorità nazionali di regolamentazione devono essere interpretati e applicati in modo da rispettare i principi generali del diritto dell’Unione anche qualora il regolamento non conferisca all’autorità interessata il potere esplicito di adottare le misure necessarie per evitare qualsiasi discriminazione. Sostengono in sostanza che, allo stesso modo, i poteri conferiti alla Commissione di adottare gli elenchi dei PIC dell’Unione devono essere interpretati e applicati in modo da rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, nella fattispecie il principio della parità di trattamento, anche se il regolamento n. 347/2013 non le conferisce il potere esplicito di adottare le misure necessarie al riguardo.

110    Tale argomento non può tuttavia essere accolto. Da un lato, le ricorrenti partono dall’errata premessa secondo cui la situazione delle autorità nazionali di regolamentazione interessate dalla sentenza dell’11 marzo 2020, Baltic Cable (C‑454/18, EU:C:2020:189), sia la stessa di quella della Commissione nella presente causa. Orbene, esiste una differenza fondamentale tra le due situazioni in questione, in quanto, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15), l’autorità nazionale di regolamentazione era competente ad adottare una decisione sull’utilizzo dei proventi del gestore del sistema di trasmissione interessato. Nel caso di specie, la Commissione non aveva il potere di includere il progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione, in quanto la Repubblica francese aveva esercitato il suo diritto di non approvare detto progetto, conformemente all’articolo 172, secondo comma, TFUE e all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 347/2013.

111    Dall’altro lato, occorre sottolineare che, qualora la Commissione, in nome del principio della parità di trattamento, avesse preso l’iniziativa di includere il progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione, la sua azione avrebbe violato la normativa dell’Unione e, in particolare, lo stesso Trattato FUE.

112    Alla luce di tutto quanto precede, il quarto e il quinto motivo, vertenti, rispettivamente, sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e sulla violazione del principio della parità di trattamento, devono essere respinti.

 Sul sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

113    Nell’ambito del sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, le ricorrenti sostengono, anzitutto, che l’opportunità e la necessità di rimuovere il progetto di interconnessione Aquind dall’elenco dei PIC dell’Unione avrebbero dovuto essere valutate in modo più rigoroso e tenendo nella debita considerazione la natura di detto progetto e le conseguenze di tale rimozione. Esse ritengono poi che, in assenza di informazioni sui motivi della rimozione del progetto dall’elenco, non sia possibile valutare la proporzionalità del regolamento impugnato. Inoltre, contestano alla Commissione il fatto che, con la sua comprensione delle garanzie procedurali e con la sua modalità di rispettare i principi fondamentali, non è pervenuta, nell’interpretazione del regolamento n. 347/2013, a realizzare gli obiettivi di quest’ultimo. Infine, esse fanno valere che il regolamento n. 347/2013 ha l’obiettivo di agevolare l’attuazione dei progetti PIC e che l’interpretazione che ne ha dato la Commissione è incompatibile con il principio di proporzionalità, essendo un periodo di due anni insufficiente per consentire ad un progetto di beneficiare della procedura d’investimento e di ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all’articolo 12 di detto regolamento.

114    La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese, contesta questo motivo.

115    Secondo una giurisprudenza costante, il principio di proporzionalità rientra tra i principi generali del diritto dell’Unione. In forza di tale principio, gli atti delle istituzioni dell’Unione non devono superare il limite di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla misura di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenze del 13 novembre 1990, Fedesa e a., C‑331/88, EU:C:1990:391, punto 13; del 5 maggio 1998, Regno Unito/Commissione, C‑180/96, EU:C:1998:192, punto 96, e del 23 settembre 2020, BASF/Commissione, T‑472/19, non pubblicata, EU:T:2020:432, punto 108).

116    Inoltre, la valutazione della proporzionalità di una misura deve conciliarsi con il rispetto del margine di discrezionalità eventualmente riconosciuto alle istituzioni dell’Unione in occasione della sua adozione (sentenze del 12 dicembre 2006, Germania/Parlamento e Consiglio, C‑380/03, EU:C:2006:772, punto 145, e del 16 maggio 2017, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, T‑122/15, EU:T:2017:337, punto 68).

117    È alla luce di tale giurisprudenza che occorre esaminare il sesto motivo.

118    Anzitutto, occorre tener conto del fatto che la Commissione non disponeva di alcun margine di discrezionalità in merito alla non inclusione del progetto in questione a seguito del rifiuto della Repubblica francese di dare la propria approvazione all’inclusione del progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione, e che essa quindi poteva solo prendere atto di tale rifiuto.

119    Inoltre, occorre ricordare che, ai sensi del considerando 43 del regolamento n. 347/2013, «[p]oiché l’obiettivo d[i tale] regolamento, vale a dire lo sviluppo e l’interoperabilità delle reti energetiche a livello transeuropeo e la connessione a tali reti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 [TUE; il] presente [regolamento] si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

120    Il regolamento n. 347/2013 non prevede che i promotori dei progetti ricevano spiegazioni dai gruppi regionali e che possano presentare osservazioni prima dell’adozione degli elenchi regionali da parte di detti gruppi e dopo l’adozione degli atti delegati con i quali la Commissione istituisce definitivamente l’elenco dei PIC dell’Unione. Orbene, le ricorrenti non hanno sollevato alcuna eccezione di illegittimità delle disposizioni di detto regolamento relative alla procedura di adozione dell’elenco dei PIC dell’Unione. Pertanto, le ricorrenti non possono basarsi su questi elementi per sostenere che non era loro possibile valutare se la rimozione del progetto di interconnessione Aquind dall’elenco dei PIC dell’Unione fosse proporzionata. In tale contesto, non possono neppure contestare, in sostanza, alla Commissione di non aver fornito loro previamente una spiegazione o di non aver garantito il rispetto del principio di proporzionalità durante la procedura di redazione dell’elenco. Infatti, da un lato, nell’adottare il regolamento impugnato la Commissione si è conformata alle disposizioni del regolamento n. 347/2013. Dall’altro, la possibilità di mettere in discussione i motivi addotti da uno Stato membro per non dare la propria approvazione ad un progetto è riservata ai soli rappresentanti degli altri Stati membri del gruppo regionale interessato e la Commissione non poteva dunque interferire al riguardo.

121    Inoltre, le ricorrenti contestano erroneamente alla Commissione di non aver valutato in modo più rigoroso l’opportunità e la necessità di rimuovere il progetto di interconnessione Aquind dall’elenco dei PIC dell’Unione e tenendo conto della natura di detto progetto. Infatti, dall’esame dei precedenti motivi, in particolare dall’analisi effettuata ai precedenti punti da 87 a 96, è emersa l’impossibilità per la Commissione di soprassedere al rifiuto espresso dalla Repubblica francese e l’impossibilità per la stessa di includere così nell’elenco dei PIC dell’Unione il progetto di interconnessione Aquind, che non figurava nell’elenco regionale adottato dal gruppo regionale interessato. Alla luce della giurisprudenza citata al punto 116 supra, si deve tenere conto del fatto che la Commissione non disponeva di alcun margine di discrezionalità per includere il progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione. In tali circostanze, non si può contestare alla Commissione una violazione del principio di proporzionalità per non aver incluso tale progetto nell’elenco dei PIC dell’Unione.

122    Infine, le ricorrenti affermano, in sostanza, che l’interpretazione del regolamento n. 347/2013, operata dalla Commissione nel regolamento impugnato, sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da tale regolamento – vale a dire, agevolare l’attuazione dei progetti – in quanto è evidente che un periodo di due anni è insufficiente per consentire a un progetto di beneficiare della procedura d’investimento e di ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all’articolo 12 di detto regolamento. Un simile argomento non può essere accolto. Infatti, come giustamente sottolineato dalla Commissione, lo sviluppo di progetti infrastrutturali non dipende dal fatto che essi siano o meno PIC dell’Unione.

123    Da tutto quanto precede risulta che il sesto motivo deve essere respinto.

 Sul settimo motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento

124    Nell’ambito del settimo motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le ricorrenti sostengono, anzitutto, che l’articolo 172 TFUE e il regolamento n. 347/2013 non possono essere interpretati nel senso che lo status di PIC dell’Unione sarebbe del tutto precario. Esse sottolineano che nessuno avrebbe potuto considerare «probabile» la soppressione discriminatoria dello status di PIC dell’Unione del progetto di interconnessione Aquind. Inoltre, sostengono che la rimozione arbitraria del progetto di interconnessione Aquind dall’elenco dei PIC dell’Unione dopo due anni ha leso le loro legittime aspettative. Infatti, a loro avviso, l’obiettivo di incentivare gli investimenti in progetti prioritari, previsto dal regolamento n. 347/2013, l’inclusione iniziale del progetto di interconnessione Aquind tra i PIC dell’Unione, i notevoli sforzi compiuti e gli investimenti significativi da esse effettuati hanno garantito un certo grado di stabilità dello status di tale progetto. In aggiunta, esse sottolineano che il rifiuto dell’ACER nel 2018 di concedere un’esenzione, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 714/2009, era motivato dal fatto che il progetto di interconnessione Aquind era inserito nell’elenco dei PIC dell’Unione e godeva di conseguenza dei benefici di cui all’articolo 12 del regolamento n. 347/2013. A loro avviso, con questa decisione, l’Unione ha dato loro la garanzia che il progetto di interconnessione Aquind non sarebbe stato rimosso arbitrariamente da detto elenco. Infine, esse ritengono che la Repubblica francese abbia erroneamente sostenuto che non poteva sussistere una legittima aspettativa da parte loro per il presunto motivo che i quattro progetti di interconnessione tra la Francia e il Regno Unito fossero in concorrenza. Infatti, fanno valere che la rimozione del progetto di interconnessione Aquind dall’elenco dei PIC dell’Unione ha immediatamente comportato una riduzione della pressione concorrenziale esercitata sui progetti rimanenti e ha avvantaggiato questi ultimi, portando al risultato opposto a quello di «lasciare che sia il mercato a stabilire quale PIC debba essere attuato».

125    La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese, respinge il suddetto motivo.

126    Occorre ricordare in via preliminare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio della certezza del diritto, il cui corollario è il principio della tutela del legittimo affidamento, richiede, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti (sentenze del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 80, e del 10 settembre 2009, Plantanol, C‑201/08, EU:C:2009:539, punto 46).

127    È inoltre giurisprudenza costante che il principio della tutela del legittimo affidamento rientra tra i principi fondamentali dell’Unione. Il diritto di avvalersi del suddetto principio si estende ad ogni soggetto nel quale un’istituzione dell’Unione ha fatto sorgere fondate speranze. Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative, a prescindere dalla forma in cui vengono comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione. Allo stesso modo, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento dell’Unione idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio del principio della tutela del legittimo affidamento nel caso in cui detto provvedimento venga adottato (sentenze del 14 marzo 2013, Agrargenossenschaft Neuzelle, C‑545/11, EU:C:2013:169, punti da 23 a 26, e del 26 settembre 2014, B&S Europe/Commissione, T‑222/13, non pubblicata, EU:T:2014:837, punto 47).

128    Risulta altresì dalla giurisprudenza costante che la possibilità di far valere il principio del legittimo affidamento è prevista per ogni operatore economico nei confronti del quale un’autorità nazionale abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2009, Plantanol, C‑201/08, EU:C:2009:539, punto 53 e dell’11 luglio 2019, Agrenergy e Fusignano Due, C‑180/18, C‑286/18 e C‑287/18, EU:C:2019:605, punto 31).

129    È alla luce di tale giurisprudenza che occorre stabilire se, nell’ambito dell’adozione dell’elenco di proposte redatto dal gruppo regionale interessato e di quello dell’elenco dei PIC dell’Unione, si possa contestare alla Commissione una violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento delle ricorrenti nel mantenimento dello status di PIC dell’Unione per il progetto di interconnessione Aquind.

130    In primo luogo, va ricordato che la Commissione non aveva alcun margine di discrezionalità in merito alla non inclusione del progetto in questione a seguito del rifiuto della Repubblica francese di dare la propria approvazione all’inclusione del progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione, e che essa quindi poteva solo prendere atto di tale rifiuto.

131    In secondo luogo, come è stato sottolineato in particolare ai punti da 69 a 71 supra, dalla normativa applicabile risulta chiaramente che ogni due anni viene redatto un nuovo elenco dei PIC dell’Unione e che tutti i progetti – compresi quelli inclusi nell’elenco vigente dei PIC dell’Unione – sono soggetti alla stessa procedura di selezione; che i progetti che sono già stati oggetto di un’inclusione nell’elenco precedente dei PIC dell’Unione non godono quindi di alcun vantaggio rispetto ai nuovi progetti e che i PIC dell’Unione che riguardano il territorio di uno Stato membro richiedono l’approvazione di quest’ultimo.

132    Il contenuto inequivocabile del regolamento n. 347/2013 impedisce di ritenere che il suo obiettivo – volto in sostanza ad incentivare gli investimenti in progetti prioritari – nonché l’inclusione del progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione avrebbero costituito per le ricorrenti un’assicurazione che detto progetto sarebbe stato automaticamente incluso nel nuovo elenco dei PIC dell’Unione.

133    In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER del 17 ottobre 2018, che respinge la loro richiesta di concedere un’esenzione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 714/2009 per il progetto di interconnessione Aquind, costituiva un’assicurazione da parte dell’Unione che il progetto di interconnessione Aquind non sarebbe stato rimosso dall’elenco dell’Unione in modo arbitrario o finché avesse soddisfatto le condizioni di inclusione.

134    A questo proposito, è utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009, l’esenzione al regime regolamentato può essere concessa se «il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un’esenzione». Le ricorrenti sottolineano che il rifiuto dell’ACER di concedere loro l’esenzione è stato motivato dal fatto che il progetto di interconnessione Aquind figurava nell’elenco dei PIC dell’Unione e quindi godeva dei benefici di cui all’articolo 12 del regolamento n. 347/2013.

135    Se è vero che, nel respingere la domanda di esenzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009, l’ACER ha fatto riferimento allo status di PIC dell’Unione del progetto di interconnessione Aquind (e alla ripartizione transfrontaliera dei costi di cui il progetto in questione poteva eventualmente beneficiare in virtù di tale status), tale riferimento non costituiva in alcun modo un’assicurazione idonea a far nascere nei confronti delle ricorrenti l’aspettativa che il progetto di interconnessione Aquind sarebbe stato automaticamente incluso nel nuovo elenco dei PIC dell’Unione. L’approccio dell’ACER doveva piuttosto essere inteso nel senso che, se il progetto in questione non fosse stato più incluso nell’elenco dei PIC dell’Unione, ciò consentiva di chiedere nuovamente un’esenzione ai sensi del citato articolo.

136    In tal senso, come sottolinea la Commissione, le ricorrenti non potevano pretendere un «congelamento» della loro situazione giuridica derivante dall’iniziale inserimento del loro progetto negli elenchi dei PIC dell’Unione, sebbene il quadro giuridico prevedesse la possibilità di modifiche. Inoltre, erano a conoscenza che la decisione sull’esenzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 e la decisione di adottare l’elenco dei PIC dell’Unione erano state prese da organi diversi e reciprocamente indipendenti.

137    In quarto luogo, le ricorrenti non possono in alcun modo sostenere che la firma del Trattato sulla Carta dell’energia avrebbe fatto nascere, nei loro confronti, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti che il progetto di interconnessione Aquind inizialmente incluso nell’elenco dei PIC dell’Unione sarebbe stato incluso automaticamente nel nuovo elenco dell’Unione. Infatti, oltre al fatto che tale argomento non è in alcun modo dimostrato, la firma di un siffatto Trattato non può di per sé conferire ai promotori di un determinato progetto di interconnessione un’assicurazione in merito allo status di PIC dell’Unione del loro progetto. Ciò è tanto più vero in quanto l’esistenza del suddetto trattato non consentiva di ignorare la necessità di un’approvazione iniziale da parte della Repubblica francese, ai sensi dell’articolo 172, secondo comma, TFUE, affinché il loro progetto di interconnessione Aquind venisse incluso nel nuovo elenco regionale del gruppo regionale. Orbene, le ricorrenti erano a conoscenza della mancanza di una siffatta approvazione nel caso di specie.

138    In quinto luogo, è pacifico che, nel contesto dell’adozione del nuovo elenco regionale di progetti proposti e del nuovo elenco di PIC dell’Unione, il progetto di interconnessione Aquind fosse in concorrenza con altri progetti di interconnessione tra il Regno Unito e la Francia. In tale contesto, le ricorrenti erano perfettamente consapevoli che uno o più di questi progetti potevano essere sufficienti a realizzare gli obiettivi del regolamento n. 347/2013 e che sia il Regno Unito sia la Repubblica francese disponevano di un ampio margine di discrezionalità, ai sensi dell’articolo 172, secondo comma, TFUE e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 347/2013, a concedere o non concedere la loro approvazione all’uno o all’altro di tali progetti.

139    A questo proposito, le ricorrenti non possono basarsi sul punteggio ottenuto per il progetto di interconnessione Aquind (che è migliore di quello attribuito agli altri progetti) per sostenere che le loro legittime aspettative sarebbero state disattese. Come già sottolineato al precedente punto 108, né l’elenco regionale né l’elenco dei PIC dell’Unione prevedevano una classificazione, e la classificazione dei PIC proposti effettuata secondo il metodo di valutazione poteva essere utilizzata dalla Commissione solo nell’esercizio della competenza consistente nel verificare se il numero totale di progetti era gestibile.

140    Alla luce di quanto precede, il settimo motivo deve essere respinto.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dellarticolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dellenergia

141    Con il terzo motivo, le ricorrenti invocano la violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia. In primo luogo, esse sostengono che detta disposizione ha un effetto diretto per il motivo che, da un lato, la natura e la struttura del Trattato sulla Carta dell’energia, nel suo complesso, lo renderebbero idoneo a conferire diritti esecutivi e, dall’altro, che la Carta stessa è sufficientemente chiara e precisa e non necessita di ulteriori misure di attuazione. In secondo luogo, esse sostengono che detta disposizione disciplina il trattamento che ciascuna parte contraente deve riservare agli investitori delle altre parti contraenti; che l’Unione e ciascuno dei suoi Stati membri sono tutti parti contraenti del Trattato sulla Carta dell’energia e che gli investitori di uno Stato membro sono investitori di una parte contraente diversa dall’Unione, per cui essi sono legittimati a invocare detta disposizione nei confronti dell’Unione. In terzo luogo, esse ritengono che le tutele previste dal Trattato sulla Carta dell’energia siano in ogni caso rilevanti ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 347/2013 e dell’applicazione dei principi generali del diritto dell’Unione di cui devono beneficiare tutti gli investitori degli Stati membri.

142    La Commissione, sostenuta dalla Repubblica Federale di Germania, dal Regno di Spagna e dalla Repubblica Francese, respinge tale motivo.

143    In via preliminare, occorre ricordare che il Trattato sulla Carta dell’energia è un accordo multilaterale al quale aderiscono sia la maggior parte degli Stati membri sia l’Unione stessa.

144    L’articolo 10 del Trattato sulla Carta dell’energia – intitolato «Promozione, tutela e disciplina degli investimenti» – al paragrafo 1, enuncia quanto segue:

«Ciascuna Parte contraente, in conformità al disposto del presente Trattato, incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori di altre Parti contraenti che effettuano investimenti nella sua area. Queste condizioni comprendono l’impegno ad accordare in ogni occasione agli investimenti di investitori di altre Parti contraenti un trattamento giusto ed equo. Gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna Parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l’impiego, il godimento o l’alienazione degli stessi (...)».

145    Innanzitutto, occorre constatare che, in sostanza, l’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia elenca i principi generali di diritto esistenti nel diritto dell’Unione, vale a dire i principi di buona amministrazione, di parità di trattamento, della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità. Orbene, dall’esame dei motivi dal quarto al settimo risulta che, non avendo considerato, nel regolamento impugnato, il progetto di interconnessione Aquind come PIC dell’Unione, non si può contestare alla Commissione una violazione dei suddetti principi. Pertanto, non può esserle contestata neppure la violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia.

146    Le ricorrenti sostengono, poi, invano che l’obbligo di garantire condizioni trasparenti ed eque non è stato rispettato a causa della violazione dell’obbligo di motivazione e della violazione dei requisiti procedurali e sostanziali invocati nel primo e nel secondo motivo, i quali sono stati respinti. Ne consegue che l’argomento vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia, nella parte in cui si basa sulle argomentazioni contenute nei citati motivi, deve essere respinto.

147    Infine, occorre ricordare che i trattati fondativi, che costituiscono la carta costituzionale di base dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento, 294/83, EU:C:1986:166, punto 23), hanno dato vita, diversamente dai trattati internazionali ordinari, ad un ordinamento giuridico nuovo, dotato di proprie istituzioni, a favore del quale gli Stati che ne sono membri hanno limitato, in settori sempre più ampi, i propri poteri sovrani, e che riconosce come soggetti non soltanto tali Stati, ma anche i cittadini degli stessi [v. parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 157 e giurisprudenza ivi citata].

148    Secondo una giurisprudenza costante, l’autonomia del diritto dell’Unione, sia rispetto al diritto degli Stati membri sia rispetto al diritto internazionale, è giustificata dalle caratteristiche essenziali dell’Unione e del suo diritto, relative, in particolare, alla struttura costituzionale dell’Unione nonché alla natura stessa di detto diritto. Il diritto dell’Unione si caratterizza, infatti, per la circostanza di essere una fonte autonoma, costituita dai Trattati, per il suo primato sui diritti degli Stati membri nonché per l’efficacia diretta di tutta una serie di disposizioni applicabili ai loro cittadini e agli stessi Stati membri. Tali caratteristiche hanno dato luogo a una rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente interdipendenti, che vincolano in modo reciproco gli Stati membri e l’Unione, nonché gli Stati membri tra di loro [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punti da 165 a 167 e 201; v., altresì, sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 33 e giurisprudenza ivi citata].

149    Per quanto riguarda in particolare le norme che vincolano, reciprocamente, l’Unione stessa e i suoi Stati membri, l’articolo 172, secondo comma, TFUE conferisce allo Stato membro interessato un potere discrezionale di dare la propria approvazione all’inclusione di un progetto nell’elenco dei PIC dell’Unione o di rifiutarsi di farlo, come risulta dall’esame dei precedenti motivi (v., in particolare, punti da 38 a 40, 45, 56, 110 e 111).

150    Pertanto, il Trattato FUE ha chiaramente stabilito limiti alla competenza dell’Unione nel settore dei PIC dell’Unione, poiché viene impedito alla Commissione di includere, nell’elenco di detti PIC, un progetto che non abbia ricevuto l’approvazione dello Stato membro sul cui territorio il progetto deve essere realizzato.

151    A questo proposito, le ricorrenti cercano invano di rimettere in discussione la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l’Unione nel settore dei PIC dell’Unione. Infatti, esse contestano, in sostanza, alla Commissione di non essere andata oltre il rifiuto della Repubblica francese di dare la propria approvazione all’inclusione del progetto di interconnessione Aquind nell’elenco dei PIC dell’Unione e, di conseguenza, di aver violato l’articolo 10 del Trattato sulla Carta dell’energia.

152    Orbene, data l’autonomia del diritto dell’Unione e l’esistenza di una rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutuamente interdipendenti, che vincolano in modo reciproco gli Stati membri e l’Unione, da un lato, e l’esistenza di un potere discrezionale dello Stato membro interessato riconosciuto dal diritto dell’Unione, dall’altro, occorre considerare che l’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia non può avere una portata tale da obbligare la Commissione a non tenere conto della ripartizione delle competenze di cui all’articolo 172, secondo comma, TFUE e a violare dunque quest’ultima disposizione.

153    La Commissione ha, di conseguenza, rispettato l’articolo 172, secondo comma, TFUE. Non le si può così contestare una violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia.

154    Di conseguenza, il terzo motivo deve essere respinto.

155    Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

156    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

157    Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

158    La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno ciascuno le proprie spese ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Aquind Ltd, la Aquind SAS e la Aquind Energy Sàrl sono condannate alle spese.

3)      La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Tomljenović

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 febbraio 2023.

Firme

Indice


Fatti

Conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei requisiti procedurali e sostanziali previsti dal regolamento n. 347/2013, in particolare dall’articolo 5, paragrafo 8, dello stesso.

Sul quarto e sul quinto motivo, vertenti, rispettivamente, sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e sulla violazione del principio della parità di trattamento

Sul sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

Sul settimo motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia

Sulle spese


*      Lingua processuale: l’inglese.