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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 13 febbraio 2024 – UJ / Österreichische Zahnärztekammer

(Causa C-115/24, Österreichische Zahnärztekammer)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UJ

Resistente: Österreichische Zahnärztekammer

Interveniente: Urban Technology GmbH

Questioni pregiudiziali

1.1    Se l’ambito di applicazione dell’articolo 3, lettera d), della direttiva 2011/24/UE 1 (direttiva sulla mobilità dei pazienti), secondo cui nel caso della telemedicina l’assistenza sanitaria si considera prestata nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di assistenza sanitaria, si estenda solo ai fini del rimborso dei costi ai sensi dell’articolo 7 della medesima direttiva.

1.2.    In caso di risposta negativa alla questione sub 1.1., se l’articolo 3, lettera d), della direttiva sulla mobilità dei pazienti, 2011/24/UE, definisca un principio generale del paese di origine per quanto riguarda le prestazioni di telemedicina.

1.3.    Se la direttiva 2000/31/CE 1 («direttiva sul commercio elettronico») definisca un principio del paese di origine per le prestazioni di telemedicina.

2.1.    Se l’«assistenza sanitaria nel caso della telemedicina» ai sensi dell’articolo 3, lettera d), della direttiva sulla mobilità dei pazienti, 2011/24/UE, si riferisca esclusivamente a singole prestazioni mediche erogate (a livello transfrontaliero) con l’ausilio di tecnologie dell’informazione e della comunicazione («TIC») o a un contratto di cura complessivo che può includere anche esami fisici nello Stato di residenza del paziente.

2.2.    Se, nel caso in cui possano essere inclusi esami fisici, le prestazioni erogate con l’ausilio di TIC debbano prevalere affinché sussista un’«assistenza sanitaria nel caso della telemedicina», e in caso affermativo secondo quali criteri si debba valutare detta prevalenza.

2.3.    Se un trattamento medico debba essere considerato nel complesso come una prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi dell’articolo 3, lettere d) ed e), della direttiva sulla mobilità dei pazienti, 2011/24/UE, allorché il prestatore di assistenza sanitaria, residente dal punto di vista del paziente nell’altro Stato membro, con il quale il paziente medesimo ha stipulato un contratto di cura (nella specie: la «clinica dentale») esegue una parte del trattamento complessivo con l’ausilio di TIC, mentre l’altra parte della prestazione complessiva viene erogata da un prestatore di assistenza sanitaria residente nello stesso Stato membro del paziente (dentista ivi stabilito).

3.1.    Se l’articolo 2, lettera n), in combinato disposto con gli articoli 3, lettera d), e 4, lettera a), della direttiva sulla mobilità dei pazienti, 2011/24/UE, e in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali («direttiva sulle qualifiche professionali»), debba essere interpretato nel senso che una clinica dentale avente sede in Germania, in casi di «assistenza sanitaria tramite telemedicina» in Austria, debba attenersi alle norme professionali nazionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, ivi vigenti [in particolare gli articoli 24, 26, 31, del Zahnärztegesetz (ZÄG) 2 (legge austriaca sui dentisti)].

3.2.    Se l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva sulle qualifiche professionali. 2005/36/CE, debba essere interpretato nel senso che un prestatore di assistenza sanitaria si sposta in un altro Stato membro allorché fornisce semplicemente prestazioni mediche con l’ausilio di TIC. In caso di risposta negativa, se sussista uno spostamento in un altro Stato membro allorché il prestatore effettui tramite i suoi agenti trattamenti o esami fisici nello Stato di residenza del paziente.

4.    Se la libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 56 e segg. TFUE osti alle prescrizioni dello Zahnärztegesetz austriaco, che disciplina, in primo luogo, agli articoli 24 e segg. dello ZÄG, l’esercizio della professione, in modo diretto e di persona, e solo nel quadro dell’articolo 31 dello ZÄG prevede la libera circolazione dei servizi «temporanea» per «cittadini del SEE», segnatamente per casi come quello di cui alla presente fattispecie, in cui un dentista straniero fornisce – in linea di principio in modo continuativo – prestazioni nell’ambito di un contratto di cura unitario, in parte dall’estero con l’ausilio di TIC (nel senso di una prestazione transfrontaliera di servizi per corrispondenza) e in parte sul territorio nazionale con l’intervento di un dentista austriaco abilitato all’esercizio della professione, in qualità di agente.

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1 Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU 2011, L 88, pag. 45).

1 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22).

1 Österreichisches Zahnärztegesetz.