Language of document : ECLI:EU:C:2024:57

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

18 gennaio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 7, paragrafi 1 e 3 – Patente di guida – Rilascio, validità e rinnovo – Idoneità fisica e mentale per la guida – Esami medici – Frequenza – Documento che attesta l’idoneità psicologica dei conducenti»

Nella causa C‑227/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad – Gabrovo (Tribunale amministrativo di Gabrovo, Bulgaria), con decisione del 22 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 31 marzo 2022, nel procedimento

IL

contro

Regionalna direktsia «Avtomobilna administratsia» Pleven,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Piçarra, N. Jääskinen (relatore) e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 maggio 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per IL, da M. Hristov, advokat;

–        per il governo bulgaro, da T. Mitova, S. Ruseva e L. Zaharieva, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da P. Messina, N. Nikolova e N. Yerrell, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU 2006, L 403, pag. 18, e rettifica in GU 2009, L 19, pag. 67).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra IL, cittadino bulgaro, e la Regionalna direktsia «Avtomobilna administratsia» Pleven (Direzione regionale della motorizzazione di Pleven, Bulgaria) in merito a una decisione che ha inflitto a IL una sanzione amministrativa con la motivazione che egli, in occasione di un controllo stradale, non era in grado di esibire un certificato di idoneità psicologica valido, come richiesto dal diritto nazionale.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 8 e 9 della direttiva 2006/126 così recitano:

«(8)      Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è opportuno fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida. Occorre procedere ad un’armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio della patente di guida. Poiché a tal fine si dovrebbero definire le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida degli autoveicoli, occorrerebbe basare l’esame di guida su questi concetti e ridefinire le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di detti veicoli.

(9)      La prova del rispetto delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di un autoveicolo per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci dovrebbe essere fornita all’atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente. Tale controllo regolare in conformità alle norme nazionali del rispetto delle norme minime contribuirà alla realizzazione della libera circolazione delle persone, eviterà distorsioni della concorrenza e terrà maggiormente conto della responsabilità specifica dei conducenti di tali veicoli. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad imporre esami medici al fine di garantire il rispetto delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di altri autoveicoli. Per motivi di trasparenza, tali esami dovrebbero coincidere con un rinnovo della patente ed essere pertanto determinati dalla durata di validità della patente stessa».

4        L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri istituiscono una patente nazionale di guida secondo il modello comunitario di cui all’allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell’emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida».

5        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva:

«Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».

6        L’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone:

«La patente di guida di cui all’articolo 1 autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite in appresso. Essa può essere rilasciata dall’età minima indicata per ciascuna categoria. (...)».

7        L’articolo 7 della direttiva 2006/126, intitolato «Rilascio, validità e rinnovo», prevede quanto segue:

«1.      Il rilascio della patente di guida è subordinat[o]:

a)      al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

(...)

2.      

(...)

b)      A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E hanno una validità amministrativa di 5 anni.

(...)

3.      Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è subordinato:

a)      al continuo rispetto delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell’allegato III per le patenti di guida delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E; e

(...)

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida rilasciate ai conducenti inesperti per qualsiasi categoria, al fine di applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la sicurezza stradale.

Gli Stati membri possono ridurre a tre anni il periodo di validità amministrativa della prima patente rilasciata ai conducenti inesperti per le categorie C e D al fine di poter applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la loro sicurezza stradale.

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 di singole patenti di guida per qualsiasi categoria, qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali restrizioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.

(...)».

8        L’allegato II, titolo I, di tale direttiva, intitolato «Requisiti minimi per l’esame di idoneità alla guida», così enuncia al suo punto 9:

«9.1.      Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell’affrontare in piena sicurezza il traffico. L’esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. (...)

Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza. (...)

9.2.      Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione al fatto che il candidato dimostri o meno nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell’immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l’atro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.

(...)».

9        L’allegato III di tale direttiva, intitolato «Norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore», così dispone:

«Definizioni

1.      Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

(...)

1.2. Gruppo 2

conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.

(...)

Esami medici

4.      Gruppo 2

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono essere sottoposti a verifica, conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato membro di residenza normale, in occasione del rinnovo della patente.

5.      Gli Stati membri possono esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.

(...)

Turbe psichiche

Gruppo 1

13.1.      La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:

–        colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici;

–        colpito da ritardo mentale grave;

–        colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento conness[e] con la personalità

salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare.

Gruppo 2

13.2.       L’autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

(…)».

 Diritto bulgaro

10      L’articolo 51, paragrafo 4, dello Zakon za balgarskite lichni dokumenti (legge relativa ai documenti d’identità bulgari) così dispone:

«Le patenti di guida per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E e T hanno una validità di 5 anni».

11      L’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 4, della naredba n. 36 za iziskvaniyata za psikhologicheska godnost i usloviyata i reda za provezhdane na psikhologicheskite izsledvaniya na kandidati za pridobivane na pravosposobnost za upravlenie na MPS, na vodachi na MPS i na predsedateli na izpitni komisii i za izdavane na udostovereniya za registratsiya za izvarshvane na psikhologicheski izsledvaniya (regolamento n. 36 sui requisiti di idoneità psicologica e sulle condizioni e sulla procedura per condurre gli esami psicologici dei candidati al conseguimento della patente di guida, dei conducenti e dei presidenti delle commissioni d’esame per la patente di guida, nonché per il rilascio di certificati attestanti lo svolgimento di esami psicologici), del 15 maggio 2006 (in prosieguo: il «regolamento n. 36/2006»), è così formulato:

«1.      Un certificato di idoneità psicologica deve essere esibito dalle rispettive persone ogni volta che prendono servizio o svolgono attività come tassisti o conducenti di veicoli a motore per il trasporto pubblico di passeggeri e merci su strada o come presidenti di commissioni d’esame per la patente di guida.

2.      Il certificato di idoneità psicologica è valido per [un periodo di] tre anni dalla data del rilascio.

(...)

4.      Le persone di cui al paragrafo 1 devono sottoporsi a un esame psicologico ogni tre anni a partire dalla data di rilascio dell’ultimo certificato».

12      L’articolo 13, paragrafo 1, della naredba no 1-157 za usloviyata i reda za izdavane na svidetelstvo za upravlenie na motorni prevozni sredstva, otcheta na vodachite i tyahnata distsiplina (regolamento n. 1-157, in materia di condizioni e procedura di rilascio delle patenti di guida, registro dei conducenti e la loro disciplina), del 1º ottobre 2002, così dispone:

«Il rilascio iniziale di una patente di guida si basa su un rapporto originale sull’esame di guida superato, presentato d’ufficio dal rispettivo dipartimento regionale del Darzhavna avtomobilna inspektsyia [(Ufficio statale della motorizzazione, Bulgaria)]; a tal fine la persona deve presentare:

1.      un modulo di domanda insieme agli allegati, in conformità con il Pravilnik za izdavane na balgarskite lichni dokumenti [(regolamento sul rilascio di documenti d’identità bulgari)];

(...)

3.      un certificato rilasciato dal medico di famiglia, dalle commissioni di esperti medici dei distretti per la circolazione stradale (TOLEK) o dalla commissione centrale di esperti medici per la circolazione stradale (TTSLEK) che attesti l’idoneità fisica del conducente/richiedente ai fini del rinnovo/rilascio della patente di guida;

4.      una copia del certificato di idoneità psicologica ai fini del rilascio di una patente di guida per le categorie C1, С, D1, D e Ttm (tram);

5.      una copia del certificato di completamento di un corso di primo soccorso in incidenti stradali per conducenti;

6.      una dichiarazione [della persona] ai sensi della quale essa non risiede abitualmente in un altro Stato membro dell’Unione europea e non è in possesso di una patente di guida valida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea;

(...)».

13      Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1-157, del 1º ottobre 2002:

«Per il rinnovo [della patente di guida] ai sensi del paragrafo 1, i conducenti devono presentare i documenti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punti 1, 3 e 6, nonché la patente di guida scaduta».

14      Conformemente all’articolo 178c, paragrafo 5, dello Zakon za Dvizhenieto po patishtata (legge sulla circolazione stradale), chiunque svolga l’attività di tassista o di conducente per conto proprio o di trasporto pubblico di passeggeri o merci senza un certificato valido di idoneità psicologica è punito con una sanzione pecuniaria di 500 leva bulgari (BGN) (circa EUR 255).

15      Ai sensi del paragrafo 35, punto 3, delle Dopalnitelnite razporedbi na Zakona za izmenenie i dopalnenie na Zakona za dvizhenieto po patishtata (disposizioni complementari alla legge in materia di modifica e integrazione della legge sulla circolazione stradale), la legge sulla circolazione stradale dà attuazione ai requisiti della direttiva 2006/126.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16      IL è titolare di una patente di guida valida, in particolare, per i veicoli a motore delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E e TCT. La sua patente ha una validità per il periodo dal 28 novembre 2019 al 28 novembre 2024.

17      Il 4 agosto 2021 le autorità di controllo hanno svolto alcune verifiche mentre IL era alla guida di un trattore con un semirimorchio con il quale effettuava un trasporto pubblico di merci. Tali verifiche hanno rivelato che egli non era in grado di produrre un certificato valido di idoneità psicologica. L’ultimo certificato di idoneità psicologica in suo possesso era stato rilasciato il 7 ottobre 2017 con una validità fino al 7 ottobre 2020.

18      Le autorità di controllo hanno accertato un’infrazione amministrativa per violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2006, con la motivazione che IL non aveva esibito un certificato valido di idoneità psicologica. Sulla base dell’articolo 178c, paragrafo 5, della legge sulla circolazione stradale, il direttore della Direzione regionale della motorizzazione di Pleven ha emesso, in data 24 agosto 2021, una decisione con cui ha irrogato a IL una sanzione pecuniaria di BGN 500 (circa EUR 255) per la violazione accertata di tale articolo 8, paragrafo 1.

19      IL ha impugnato tale sanzione pecuniaria dinanzi al Rayonen sad Sevlievo (Tribunale distrettuale di Sevlievo, Bulgaria), sostenendo, in sostanza, che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2006 e la sanzione pecuniaria prevista all’articolo 178c, paragrafo 5, della legge sulla circolazione stradale sarebbero contrari alle disposizioni della direttiva 2006/126.

20      Tale giudice, facendo riferimento al punto 4 dell’allegato III di tale direttiva, ha dichiarato che uno Stato membro poteva imporre ai conducenti ulteriori requisiti più rigorosi per quanto riguarda la frequenza degli esami periodici e ha confermato, con sentenza del 10 dicembre 2021, la decisione del 24 agosto 2021.

21      IL ha proposto ricorso in cassazione dinanzi all’Administrativen sad – Gabrovo (Tribunale amministrativo di Gabrovo, Bulgaria), giudice del rinvio, che ritiene che le disposizioni della direttiva 2006/126 siano ambigue e, in una certa misura, contraddittorie.

22      Da un lato, esso sottolinea che, conformemente al considerando 9 di tale direttiva, la prova del rispetto delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di un autoveicolo per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci deve essere fornita all’atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente. In esso sarebbe espressamente raccomandato che gli esami medici a tal riguardo coincidano con un rinnovo di tale patente e siano, quindi, determinati dalla durata di validità di quest’ultima. Dall’altro, esso precisa che il punto 4 dell’allegato III della direttiva 2006/126 consente agli Stati membri di determinare, nella loro normativa nazionale, gli intervalli degli esami medici che ritengono appropriati per i conducenti del gruppo 2 (categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E) e che tali intervalli possono differire dal periodo di validità della patente di guida.

23      Alla luce di quanto precede, il giudice del rinvio si chiede se, conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/126, gli Stati membri siano autorizzati a imporre ai conducenti del gruppo 2 di sottoporsi a un esame medico per determinare, a intervalli inferiori al periodo di validità della patente di guida, la loro idoneità psichica e mentale e a richiedere un documento separato, oltre alla patente di guida, che attesti tale idoneità, oppure se il possesso di una patente di guida valida per tali categorie sia sufficiente a certificare detta idoneità, dato che quest’ultima era già stata accertata al momento del rilascio iniziale o del rinnovo della patente di guida.

24      Con ordinanza del 27 maggio 2022, registrata presso la cancelleria della Corte il 30 maggio 2022, il giudice del rinvio ha deciso di presentare una integrazione alla sua domanda di pronuncia pregiudiziale, in cui indica che dinanzi ad esso si è parimenti posta la questione se la sanzione prevista dalla normativa bulgara per un conducente la cui patente di guida delle categorie C, CE, Cl, C1E, D, DE, D1, D1E e TCT sia valida, ma che non può produrre un certificato di idoneità psicologica alle autorità di controllo, poiché esso è scaduto, sia in contrasto con la durata di validità amministrativa sincronizzata delle patenti di guida e degli esami medici di idoneità fisica e mentale prevista dalla direttiva 2006/126, oppure se l’applicazione delle norme nazionali da parte dell’autorità sanzionatoria comporti una violazione del diritto dell’Unione.

25      In tali circostanze, l’Administrativen sad – Gabrovo (Tribunale amministrativo di Gabrovo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le disposizioni della direttiva 2006/126 consentano agli Stati membri di imporre ai conducenti di veicoli delle categorie С, CE, C1, CIE, D, DE, D1, D1E di sottoporsi a un esame medico per determinare la loro idoneità psichica e mentale a intervalli inferiori al periodo di validità della patente di guida e, in tale contesto, di richiedere un documento separato (oltre alla patente di guida) che attesti la loro idoneità. Oppure se il possesso di una patente di guida valida per le categorie menzionate certifichi anche l’idoneità psichica e mentale del conducente del veicolo, dato che tale idoneità era già stata accertata al momento del rilascio iniziale o del rinnovo della patente di guida.

2)      Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2006/126], e i considerando 8 e 9 di tale direttiva consentano una normativa nazionale, come quella oggetto del presente procedimento, che – oltre ai requisiti minimi per l’esame di idoneità alla guida (allegato II della direttiva [2006/126]) e alle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale (allegato III della direttiva [2006/126]) – prevede ulteriori requisiti diretti ad accertare l’idoneità psicologica di conducenti che trasportano passeggeri e/o merci.

3)      In caso di risposta affermativa alla [seconda] questione: se tali requisiti siano soggetti al regime stabilito dalla direttiva - in particolare dal considerando 9, quarta frase, e dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva [2006/126] - sulla sincronizzazione della durata di validità amministrativa delle patenti di guida con gli esami medici, in relazione all’applicazione delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale».

 Sulle questioni pregiudiziali

26      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/126 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro imponga ai titolari di una patente di guida per i veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E rilasciata in conformità a tale direttiva, la cui idoneità fisica e mentale per la guida è stata controllata al momento del rilascio di tale patente e che intendono svolgere la professione di conducente di un veicolo a motore destinato al trasporto di persone o merci, di possedere, oltre alla loro patente di guida, un certificato di idoneità psicologica, che ha un periodo di validità inferiore a quello di detta patente.

27      A tal riguardo, è opportuno ricordare che la direttiva 2006/126, come risulta dal suo considerando 8, procede ad un’armonizzazione minima delle condizioni per il rilascio della patente di guida di cui all’articolo 1 di quest’ultima. Tali condizioni sono definite, in particolare, agli articoli 4 e 7 di detta direttiva e riguardano, tra l’altro, l’età minima richiesta, la capacità di guidare, le prove che il candidato deve superare e la residenza dello stesso nel territorio dello Stato membro di rilascio. Tale armonizzazione delle condizioni per ottenere la patente di guida mira in particolare a stabilire i prerequisiti preliminari necessari per il riconoscimento reciproco di detta patente e persegue altresì l’obiettivo di detta direttiva di contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2017, I, C‑195/16, EU:C:2017:815, punti 43, 44 e 51).

28      In forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/126, il rilascio della patente di guida è subordinato al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III di tale direttiva. Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva richiede che il rinnovo della patente di guida sia subordinato al rispetto di tali norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per i titolari di patenti di guida di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.

29      Pertanto, da tali disposizioni della direttiva 2006/126 risulta che l’idoneità mentale dei titolari di patenti di guida di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E, incluse le persone che lavorano come conducenti professionisti, è già valutata e certificata al momento del rilascio iniziale e del rinnovo di tali patenti, e ciò al fine di soddisfare segnatamente l’esigenza imprescindibile di sicurezza della circolazione stradale.

30      In tale contesto, si deve rilevare, per quanto riguarda l’idoneità fisica e mentale per la guida, da un lato, che, conformemente al punto 5 dell’allegato III della direttiva 2006/126, uno Stato membro può richiedere, per qualsiasi rilascio di una patente di guida o per il suo ulteriore rinnovo, un esame medico più severo di quelli menzionati in detto allegato (v., in tal senso, sentenza del 1º marzo 2012, Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, punto 54).

31      Dall’altro, per quanto riguarda i conducenti del gruppo 2, ossia i conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E, come IL, il punto 13.2 di tale allegato III consente alle autorità mediche competenti degli Stati membri di tener conto dei rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. Pertanto, nel determinare gli esami medici ai quali devono sottoporsi i conducenti del gruppo 2, gli Stati membri possono introdurre per tali conducenti requisiti più rigorosi che per i conducenti del gruppo 1, al fine di individuare eventuali «turbe psichiche», quali indicate al punto 13.2 dell’allegato III della direttiva 2006/126.

32      Inoltre, si deve rilevare che la direttiva 2006/126 precisa, ai punti 13.1 e 13.2 del suo allegato III, le turbe psichiche da prendere in considerazione. Tra queste ultime, il punto 13.1 fa riferimento alle «turbe psichiche gravi (...) acquisite in seguito a (...) traumi (...)», ove il termine «traumi» può riguardare, in particolare, un insieme di turbe psichiche causate accidentalmente da un agente esterno. Tale disposizione menziona altresì le «turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento conness[e] con la personalità».

33      In proposito, il governo bulgaro ha affermato, nelle sue osservazioni scritte, che la normativa controversa nel procedimento principale aveva lo scopo di stabilire l’idoneità psicologica a guidare veicoli a motore senza rischio di commettere incidenti stradali alla luce di qualità psicologiche pertinenti sul piano professionale. In tal senso sarebbe segnatamente possibile ottenere, all’esito dell’esame di idoneità psicologica previsto da tale normativa, una previsione sul futuro comportamento della persona interessata sulla strada e sul rischio di commettere incidenti, e ciò sulla base di criteri puramente psicologici e non medici.

34      In tali circostanze, se il giudice del rinvio confermasse che il test di idoneità psicologica previsto da detta normativa si distingue, in base alla sua portata e ai suoi obiettivi, dall’esame di idoneità mentale previsto dalla direttiva 2006/126, un test psicologico che non è fondato sui requisiti di tale direttiva e che non costituisce, quindi, un esame medico, ai sensi dell’allegato III di quest’ultima, non potrebbe essere considerato come conforme al diritto dell’Unione. Esso rimetterebbe in discussione il buon funzionamento del sistema introdotto da detta direttiva, che mira a consentire alle persone che soddisfano i requisiti da essa enunciati di attestare le capacità necessarie per la guida dei veicoli con riferimento alla categoria interessata. Infatti, come risulta dalle osservazioni del governo bulgaro, i conducenti professionisti devono necessariamente disporre di una patente di guida valida, circostanza che presuppone che essi rispettino le norme in materia di idoneità fisica e mentale, come previste dall’allegato III della direttiva 2006/126, nonché le norme in materia di capacità e comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore della categoria interessata, enunciate all’allegato II di quest’ultima. Orbene, tali norme impongono una valutazione globale del profilo del candidato alla luce, segnatamente, del suo comportamento e della sua idoneità alla guida in piena sicurezza.

35      Per contro, se il giudice del rinvio dovesse considerare che il test di idoneità psicologica oggetto del procedimento principale è inteso a rientrare nella discrezionalità riconosciuta agli Stati membri per quanto riguarda gli esami medici più rigorosi, di cui ai punti 30 e 31 della presente sentenza, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, un’armonizzazione minima non impedisce agli Stati membri di mantenere o di adottare misure più restrittive, purché tuttavia queste ultime non siano tali da compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva di cui trattasi e siano conformi al Trattato FUE. A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che misure di tal genere possono risultare giustificate, malgrado il loro effetto restrittivo, se rispondono a esigenze imperative di interesse generale, se sono idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e se non eccedono quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenza del 7 luglio 2016, Muladi, C‑447/15, EU:C:2016:533, punti 43 e 44 nonché giurisprudenza ivi citata).

36      Orbene, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio dovrà svolgere a tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che la normativa controversa nel procedimento principale miri a rispondere ai rischi e ai pericoli addizionali e specifici per la sicurezza della circolazione stradale connessi con l’idoneità mentale richiesta ai conducenti del gruppo 2. Infatti, i chiarimenti forniti dal governo bulgaro non consentono, a prima vista, di ritenere che il test di idoneità psicologica oggetto del procedimento principale sia inteso a individuare, con più esattezza o in modo più approfondito, eventuali turbe psichiche, quali quelle menzionate ai punti 13.1 e 13.2 dell’allegato III della direttiva 2006/126, con riferimento a tale gruppo di conducenti, che potrebbero compromettere la sicurezza della circolazione stradale. Di conseguenza, risulta che tale normativa va oltre quanto è necessario per garantire l’obiettivo della sicurezza della circolazione stradale e rischia, imponendo ai conducenti di possedere un certificato di idoneità psicologica oltre ad una valida patente di guida, di compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva 2006/126.

37      Infatti, in tali circostanze, imporre ai titolari di una patente di guida valida di possedere anche un distinto certificato di idoneità psicologica di tal genere costituirebbe un obbligo ulteriore inammissibile, dal momento che la patente di guida, rilasciata da uno Stato membro conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, deve essere considerata come prova del fatto che il titolare di tale patente soddisfaceva, alla data in cui detta patente gli è stata rilasciata, le condizioni per i rilascio previste da tale direttiva [v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 2012, Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, punto 46, e del 29 aprile 2021, Stadt Karlsruhe (Riconoscimento di una patente di guida rinnovata), C‑47/20, EU:C:2021:332, punto 28 nonché giurisprudenza ivi citata], e possiede quindi l’efficacia probatoria necessaria per attestare l’idoneità mentale per la guida di un veicolo a motore appartenente alla categoria pertinente.

38      Orbene, se è vero che la direttiva 2006/126 si limita ad introdurre un’armonizzazione minima delle disposizioni nazionali relative alle condizioni a cui una patente di guida può essere rilasciata, essa, per contro, armonizza in modo completo i documenti che comprovano l’esistenza di un diritto di guidare che gli Stati membri devono riconoscere ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della stessa [v., in tal senso, sentenze del 26 ottobre 2017, I, C‑195/16, EU:C:2017:815, punto 57, e del 29 aprile 2021, Stadt Pforzheim (Menzioni sulla patente di guida), C‑56/20, EU:C:2021:333, punto 42]. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, la coesistenza della patente di guida rilasciata conformemente alla direttiva 2006/126 con qualsiasi altro documento nazionale che assolva, in sostanza, la stessa funzione è, quindi, esclusa.

39      Del pari, gli Stati membri non hanno la facoltà di richiedere la prova dell’idoneità mentale per la guida a scadenze inferiori rispetto alla durata di validità della patente di guida.

40      Infatti, in primo luogo, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/126, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E hanno una validità amministrativa di cinque anni e l’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva richiede che il rinnovo della patente di guida sia subordinato al rispetto delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale di cui all’allegato III di detta direttiva per i titolari delle patenti di guida di tali categorie.

41      In secondo luogo, se è esatto, da un lato, che il punto 4 dell’allegato III della direttiva 2006/126 prevede, nella sua versione in lingua francese, che «[l]es candidats doivent faire l’objet d’un examen médical avant la délivrance initiale d’un permis et [que], par la suite, les conducteurs sont contrôlés conformément au système national en vigueur dans l’État membre de résidence normale où a lieu le renouvellement de leur permis de conduire» e, dall’altro, che quest’ultima parte della frase risulta mancante nella versione in lingua bulgara, la presa in considerazione delle diverse versioni linguistiche di quest’ultima disposizione consente di concludere, come risulta dai paragrafi 49 e 50 delle conclusioni dell’avvocato generale, che quest’ultima deve essere interpretata nel senso che l’esame di cui trattasi deve essere effettuato al momento del rinnovo della patente di guida.

42      Il fatto che le versioni in lingua bulgara e francese del punto 4 dell’allegato III della direttiva 2006/126 non corrispondano integralmente alle altre versioni linguistiche della direttiva 2006/126 non può comportare un’interpretazione diversa di tale disposizione.

43      Infatti, conformemente a una giurisprudenza costante, l’esigenza che un atto dell’Unione sia applicato e quindi interpretato in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle sue versioni, e rende al contrario necessaria l’interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce, segnatamente, di tutte le versioni linguistiche (v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, EU:C:1969:57, punti 2 e 3; del 12 dicembre 2013, X, C‑486/12, EU:C:2013:836, punto 19, nonché del 15 maggio 2014, Timmel, C‑359/12, EU:C:2014:325, punto 63).

44      Orbene, risulta chiaramente dalle altre versioni linguistiche della direttiva 2006/126 che il legislatore dell’Unione ha cercato di far coincidere gli esami medici con il rinnovo della patente di guida, senza che le disposizioni di cui trattasi menzionino la possibilità, per gli Stati membri, di fissare termini più brevi tra gli esami medici per i conducenti del gruppo 2. Come rilevato dal giudice del rinvio, tale interpretazione è corroborata dal considerando 9, quarta frase, di tale direttiva, che enuncia espressamente che tali esami dovrebbero coincidere con un rinnovo della patente ed essere pertanto determinati dalla durata di validità della patente stessa.

45      Inoltre, sebbene l’articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, della direttiva 2006/126 autorizzi eccezionalmente gli Stati membri a ridurre il periodo di validità amministrativa di singole patenti di guida per qualsiasi categoria «qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici» al fine di garantire la sicurezza stradale, tale disposizione conferma il fatto che gli esami medici devono coincidere con il rinnovo della patente di guida e, quindi, la loro frequenza deve essere determinata dalla durata di validità di tale patente.

46      Infine, si deve altresì rilevare che, come fatto valere dalla Commissione europea, il diritto dell’Unione conteneva già, all’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, una normativa nell’ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali per tenere conto delle esigenze in materia di sicurezza legate al trasporto di merci e di passeggeri, ossia la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU 2003, L 226, pag. 4), la quale non conteneva alcun requisito specifico o addizionale rispetto a quelli imposti dalla direttiva 2006/126, ai fini della valutazione dell’idoneità mentale dei conducenti professionisti.

47      Alla luce dell’insieme della motivazione che precede, occorre rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che l’articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/126 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro imponga ai titolari di una patente di guida per i veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E rilasciata in conformità a tale direttiva, la cui idoneità fisica e mentale per la guida è stata controllata al momento del rilascio di tale patente e che intendono svolgere la professione di conducente di un veicolo a motore destinato al trasporto di persone o merci, di possedere, oltre alla loro patente di guida, un certificato di idoneità psicologica, che ha un periodo di validità inferiore rispetto a quello di detta patente.

 Sulle spese

48      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che uno Stato membro imponga ai titolari di una patente di guida per i veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E rilasciata in conformità a tale direttiva, la cui idoneità fisica e mentale per la guida è stata controllata al momento del rilascio di tale patente e che intendono svolgere la professione di conducente di un veicolo a motore destinato al trasporto di persone o merci, di possedere, oltre alla loro patente di guida, un certificato di idoneità psicologica, che ha un periodo di validità inferiore rispetto a quello di detta patente.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.