Language of document : ECLI:EU:C:2024:52

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

18 gennaio 2024 (*)

«Impugnazione – Sentenza oggetto d’opposizione dinanzi al Tribunale – Irricevibilità»

Nella causa C‑785/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 dicembre 2022,

Eulex Kosovo, con sede in Pristina (Kosovo), rappresentata da L.-G. Wigemark, in qualità di agente, assistito da E. Raoult, avocate,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

SC, rappresentata da A. Kunst, Rechtsanwältin,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.‑C. Bonichot (relatore), S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Eulex Kosovo chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 ottobre 2022, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17 RENV; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:637), con cui il Tribunale, statuendo in contumacia, ha condannato la Eulex Kosovo a risarcire i danni materiali e morali cagionati a SC.

 Contesto normativo

 Statuto della Corte di giustizia dellUnione europea

2        L’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede quanto segue:

«Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

(…)».

 Regolamento di procedura del Tribunale

3        L’articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale, intitolato «Termine in ragione della distanza», così dispone:

«I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

4        Ai sensi dell’articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale, intitolato «Sentenze in contumacia»:

«1.      Quando il Tribunale constata che il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non ha risposto all’atto introduttivo nelle forme o nei termini prescritti dall’articolo 81, ferma restando l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 45, secondo comma, dello statuto [della Corte di giustizia dell’Unione europea], il ricorrente può chiedere al Tribunale, entro un termine fissato dal presidente, di accogliere le sue conclusioni.

2.      Il convenuto contumace non interviene nel giudizio in contumacia e nessun atto processuale gli è notificato, fatta eccezione per la decisione che definisce il giudizio.

3.      Nella sentenza in contumacia il Tribunale accoglie le conclusioni del ricorrente, a meno che non sia manifestamente incompetente a conoscere del ricorso o che il ricorso sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto.

4.      La sentenza in contumacia è esecutiva. Tuttavia il Tribunale può sospenderne l’esecuzione fino a che abbia statuito sull’opposizione proposta ai sensi dell’articolo 166 o subordinarne l’esecuzione alla prestazione di una cauzione, il cui ammontare e le cui modalità sono determinati tenuto conto delle circostanze. Tale cauzione è svincolata in difetto di opposizione o in caso di rigetto di quest’ultima».

5        L’articolo 166 di tale regolamento di procedura, intitolato «Opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia», prevede quanto segue:

«1.      Conformemente all’articolo 41 dello statuto [della Corte di giustizia dell’Unione europea], avverso la sentenza pronunciata in contumacia è ammessa opposizione.

2.      L’opposizione è proposta dal convenuto contumace nel termine di un mese dalla notifica della sentenza pronunciata in contumacia. Essa va presentata nelle forme prescritte dagli articoli 76 e 78.

3.      Avvenuta la notifica dell’opposizione, il presidente fissa all’altra parte un termine per la presentazione delle sue osservazioni scritte.

4.      Il procedimento prosegue conformemente alle disposizioni, secondo i casi, del titolo terzo o del titolo quarto.

5.      Il Tribunale statuisce con sentenza contro la quale non è ammessa opposizione.

6.      L’originale della sentenza è allegato a quello della sentenza pronunciata in contumacia. A margine di quest’ultima è fatta annotazione della sentenza pronunciata sull’opposizione».

 Fatti e sentenza impugnata

6        I fatti all’origine della controversia sono esposti nei punti da 2 a 17 della sentenza impugnata. Essi possono essere riassunti come segue.

7        SC ha occupato la funzione di procuratore presso la missione «Stato di diritto» dell’Eulex Kosovo, condotta dall’Unione europea nel Kosovo, con lo status di personale contrattuale internazionale sulla base di una successione di contratti a tempo determinato, per il periodo che va dal 4 gennaio 2014 al 14 novembre 2016.

8        Nel mese di aprile 2014, l’interessata ha ottenuto un rapporto di valutazione sfavorevole da parte della sua superiore gerarchica e ha proposto contro quest’ultimo un reclamo nel quale contestava le valutazioni che vi comparivano e faceva valere talune irregolarità nel procedimento di valutazione.

9        Il 12 agosto 2014, il capo della missione Eulex Kosovo ha adottato una decisione di annullamento di tale rapporto a causa del mancato rispetto di diversi requisiti formali da parte della superiore gerarchica di SC.

10      Nel corso dell’estate 2014, SC ha partecipato a un concorso interno organizzato dall’Eulex Kosovo per l’assunzione di procuratori, nel quale la sua candidatura è stata respinta, esito del quale è stata informata dalla sua superiore gerarchica il 19 agosto 2014. SC ha contestato tale risultato facendo valere che la composizione della commissione giudicatrice era irregolare, in quanto due dei suoi membri erano della stessa nazionalità, ma anche perché la presenza della sua superiore gerarchica era idonea a suscitare dubbi riguardo all’imparzialità del procedimento.

11      Ritenendo che la composizione della commissione giudicatrice fosse irregolare, il capo della missione Eulex Kosovo ha deciso di annullare i risultati di tale concorso.

12      Durante il 2014, l’Eulex Kosovo ha chiesto più volte a SC di sottoporsi a un esame di guida automobilistica, nel quale quest’ultima è stata bocciata tre volte. Nel corso di tale periodo, SC ha trasmesso alla missione taluni certificati che attestavano che essa soffriva di una disabilità alla mano destra.

13      Nel 2016, SC ha partecipato ad un nuovo concorso interno per l’assunzione di procuratori, organizzato in seguito all’adozione di una decisione di riduzione dei posti della missione, in base alla quale soltanto le persone che avrebbero ottenuto risultati sufficienti al concorso avrebbero potuto ottenere il rinnovo del contratto. Il 30 settembre 2016, SC è stata informata di essere stata respinta a tale concorso interno e del fatto che il suo contratto, pertanto, non sarebbe stato rinnovato. L’interessata ha proposto un reclamo avverso tale decisione, facendo valere che il presidente della commissione giudicatrice, nella specie la sua superiore gerarchica, si trovava in una situazione di «conflitto d’interessi», tale da rendere irregolare il procedimento di concorso. Il capo della missione ha respinto tale reclamo, nonché la domanda di arbitrato proposta successivamente da SC.

14      Il 25 aprile 2017, SC ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, sulla base degli articoli 272 e 340 TFUE, con il quale ha chiesto in sostanza l’annullamento dei risultati del concorso interno del 2016 e della decisione di non rinnovare il suo contratto, nonché il risarcimento dei danni materiali e morali che riteneva di aver subito a causa degli inadempimenti dell’Eulex Kosovo alle proprie obbligazioni contrattuali.

15      Con atto separato, in data 24 agosto 2017, l’Eulex Kosovo ha sollevato avverso tale ricorso un’eccezione di incompetenza e di irricevibilità basata sull’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

16      Con ordinanza del 19 settembre 2018, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17, EU:T:2018:586), il Tribunale ha respinto, senza esaminare l’eccezione d’incompetenza e d’irricevibilità sollevata dall’Eulex Kosovo, in applicazione dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, il ricorso proposto dalla ricorrente, con la motivazione che quest’ultimo era, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.

17      Con la sua sentenza del 25 giugno 2020, SC/Eulex Kosovo (C‑730/18 P, EU:C:2020:505), la Corte ha annullato l’ordinanza del 19 settembre 2018, menzionata al punto precedente, con la motivazione che il Tribunale aveva descritto in modo incompleto il contesto giuridico che disciplinava l’adozione della decisione relativa concorso interno del 2016, il che l’aveva indotto a non prendere in considerazione talune norme a disciplina delle modalità di organizzazione di detto concorso, e ha rinviato la causa al Tribunale.

18      In seguito a tale rinvio, l’Eulex Kosovo, con atto separato datato 30 ottobre 2020, ha reiterato l’eccezione di irricevibilità che aveva inizialmente sollevato. Per contro, essa non ha depositato il controricorso nel termine ad essa assegnato per farlo. Il 24 settembre 2021, il Tribunale ha invitato SC a presentare le sue osservazioni riguardo al seguito del procedimento. Il 12 novembre 2021, SC ha chiesto a quest’ultimo di accogliere le sue conclusioni, in conformità all’articolo 123 del suo regolamento di procedura.

19      Con la sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver esaminato, in conformità all’articolo 123, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, se non era manifestamente incompetente a conoscere del ricorso o se tale ricorso non era manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, ha dichiarato che i motivi dedotti da SC non erano manifestamente infondati in diritto e ha condannato l’Eulex Kosovo a risarcire i danni materiali e morali lamentati da SC.

20      Il 28 novembre 2022, l’Eulex Kosovo ha proposto opposizione avverso tale sentenza sulla base dell’articolo 166 del regolamento di procedura del Tribunale.

21      Successivamente, il 27 dicembre 2022, l’Eulex Kosovo ha proposto la presente impugnazione.

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

22      Con la sua impugnazione, l’Eulex Kosovo chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        respingere integralmente la domanda presentata dinanzi al Tribunale, e

–        condannare SC alle spese relative ai procedimenti registrati con i numeri di ruolo T‑242/17, C‑730/18 P e T‑242/17 RENV, incluse quelle relative alla presente impugnazione.

23      SC chiede che la Corte voglia:

–        confermare la sentenza impugnata;

–        accogliere il ricorso dinanzi al Tribunale e, di conseguenza, respingere l’impugnazione, e

–        condannare l’Eulex Kosovo alle spese dell’impugnazione nel procedimento C‑785/22 P e a quelle di tutti gli altri procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte, incluse quelle delle cause C‑785/22 P-R, T‑242/17, C‑730/18 P, T‑242/17 RENV e T‑242/17 RENV-OP.

24      Con decisione del 23 gennaio 2023, il presidente della Corte ha deciso che non occorreva accogliere la domanda di sospensione del procedimento d’impugnazione fino alla sentenza relativa all’opposizione proposta dinanzi al Tribunale.

25      Con ordinanza del 28 marzo 2023 (C‑785/22 P-R, EU:C:2023:262), il vicepresidente della Corte ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori presentata dall’Eulex Kosovo, diretta alla sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, fintantoché la Corte statuisse sulla presente impugnazione, in quanto non ricorreva il presupposto dell’urgenza.

26      Con decisione del 21 aprile 2023, il presidente della Corte ha deciso che la domanda di procedimento accelerato presentata dall’Eulex Kosovo doveva essere respinta in quanto, non essendo stata presentata in tempo utile, violava quanto disposto dall’articolo 133, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, e ha rilevato che l’applicazione d’ufficio del procedimento accelerato era priva di interesse in tale fase poiché aveva già avuto luogo un primo scambio di memorie. Esso, tuttavia, ha deciso che la causa avrebbe dovuto essere oggetto di trattamento prioritario, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte.

 Sulla ricevibilità dell’impugnazione

27      SC considera a titolo principale che l’impugnazione è irricevibile, a causa dell’opposizione proposta dall’Eulex Kosovo avverso la sentenza impugnata, attualmente pendente dinanzi al Tribunale. L’Eulex Kosovo si limiterebbe inoltre a riprodurre nella sua impugnazione i motivi e gli argomenti presentati nell’opposizione.

28      Ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia solo contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità. L’impugnazione dev’essere proposta entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata.

29      Da tale disposizione risulta che l’impugnazione è ricevibile solo se è diretta contro una decisione definitiva, nei confronti della quale non rimanga aperta nessun’altra via di ricorso.

30      In forza dell’articolo 166 del regolamento di procedura del Tribunale, la via dell’opposizione è aperta al convenuto contumace contro le sentenze pronunciate in contumacia. Tale ricorso deve essere proposto nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza pronunciata in contumacia, mentre contro la sentenza emessa su opposizione non è ammessa ulteriore opposizione.

31      Poiché l’esercizio di un ricorso siffatto comporta la riapertura del procedimento dinanzi al Tribunale, non si può considerare che la sentenza pronunciata in contumacia, contro la quale è stata proposta opposizione, abbia concluso il procedimento ai sensi dell’articolo 56 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

32      Ne consegue che l’impugnazione proposta avverso una sentenza pronunciata in contumacia, oggetto d’opposizione, è irricevibile.

33      Occorre peraltro precisare che, anche se l’impugnazione, proposta prima della scadenza del termine previsto all’articolo 166 del regolamento di procedura del Tribunale per proporre opposizione, è irricevibile, in quanto non diretta, alla data della sua proposizione, avverso la decisione che conclude il procedimento dinanzi a tale giudice, detta impugnazione può essere regolarizzata dalla scadenza di tale termine se la via di ricorso suddetta non è stata esercitata. Per contro, ciò non accade quando è stata proposta opposizione.

34      Nel caso di specie, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che l’Eulex Kosovo, convenuta in primo grado, doveva essere considerata contumace per non aver prodotto un controricorso. Statuendo sulla base dell’articolo 123 del suo regolamento di procedura, esso ha dichiarato che i motivi di SC non erano manifestamente infondati in diritto e ha condannato l’Eulex Kosovo, in contumacia, a risarcire i danni materiali e morali lamentati da SC. Risulta dal fascicolo che, prima della scadenza del termine previsto all’articolo 166 del regolamento di procedura del Tribunale, l’Eulex Kosovo ha proposto, dinanzi a tale giudice, opposizione contro la sentenza impugnata.

35      Poiché l’esercizio da parte dell’Eulex Kosovo della via del ricorso in opposizione ha determinato la riapertura del procedimento dinanzi al Tribunale, la presente impugnazione è irricevibile, in quanto non è diretta avverso una decisione che conclude il procedimento, ai sensi dell’articolo 56 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

36      Spetterà alle parti nel procedimento dinanzi al Tribunale, se ritengono di possedere a tal fine fondati motivi, impugnare la sentenza emessa su opposizione nel termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

37      Da quanto precede risulta che l’impugnazione deve essere respinta senza che occorra esaminare i motivi sollevati dall’Eulex Kosovo.

 Sulle spese

38      Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché SC ha chiesto la condanna dell’Eulex Kosovo alle spese, quest’ultima, rimasta soccombente, va condannata alle spese, ma soltanto a quelle relative all’impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      L’Eulex Kosovo è condannata alle spese relative alla presente impugnazione.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.