Language of document : ECLI:EU:F:2014:165

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

19 giugno 2014

Causa F‑24/12

BN

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso di annullamento – Funzionario di grado AD 14 che occupa un posto di capo unità – Deduzione di molestie psicologiche nei confronti del direttore generale – Esercizio della mobilità – Rifiuto di accettare la nomina su un posto di consigliere in un’altra direzione generale con perdita della maggiorazione dello stipendio quale capo unità – Decisione di riassegnazione provvisoria su un altro posto di consigliere – Interesse del servizio – Regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego – Ricorso per risarcimento danni – Danno derivante da un comportamento non decisionale»

Oggetto: Ricorso presentato ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, in base al quale BN chiede al Tribunale, da un lato, l’annullamento della decisione del Presidente del Parlamento europeo, del 16 gennaio 2012, che pone termine alle sue funzioni di capo unità della direzione generale (DG) del personale e lo assegna in qualità di consigliere alla direzione delle risorse della stessa direzione generale, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, e, dall’altro, il risarcimento del danno asseritamente subito per molestie psicologiche e cattiva amministrazione da parte del direttore generale del personale, stimato, ex æquo et bono, in EUR 50 000.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il Parlamento europeo sopporterà tutte le proprie spese ed è condannato a sopportare tutte le spese sostenute da BN.

Massime

1.      Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Portata – Obbligo rafforzato in caso di menomazione della salute del funzionario – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 24)

2.      Funzionari – Trasferimento interno – Riassegnazione – Criterio distintivo – Condizioni comuni

(Statuto dei funzionari, artt. 4, 7, § 1, e 29)

3.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Riassegnazione – Rispetto della regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 7, § 1)

4.      Funzionari – Retribuzione – Maggiorazione dello stipendio connessa alle funzioni di capo unità, direttore o direttore generale – Presupposti per la concessione

(Statuto dei funzionari, art. 44, § 2)

5.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Accollo – Presa in considerazione delle esigenze di equità – Condanna della parte non soccombente alle spese – Spese sostenute nel procedimento sommario – Inclusione

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 87, § 2, e 88)

1.      Gli obblighi risultanti per l’amministrazione dal dovere di sollecitudine sono sostanzialmente rafforzati quando viene in considerazione la situazione di un funzionario la cui salute, fisica o mentale, sia menomata. In un caso del genere, l’amministrazione deve esaminare le domande di quest’ultimo con uno spirito di apertura particolare. Peraltro, il servizio medico di un’istituzione, in particolare qualora la sua attenzione venga attirata, vuoi dallo stesso funzionario interessato vuoi dall’amministrazione, sulle conseguenze asseritamente nefaste che potrebbe avere una decisione amministrativa per la salute della persona cui essa è rivolta, è tenuto in maniera generale a verificare il carattere effettivo e la portata dei rischi fatti valere e ad informare l’autorità che ha il potere di nomina dell’esito del suo esame.

Tuttavia, l’obbligo di assistenza e il dovere di sollecitudine di un’istituzione nei confronti del proprio personale non giungono ad imporre all’amministrazione di ignorare le proprie norme interne.

(v. punti 34, 35 e 44)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 15 settembre 2011, Esders/Commissione, F‑62/10, EU:F:2011:141, punti 80 e 82, e la giurisprudenza citata

2.      Dal sistema dello Statuto risulta che si configura un trasferimento interno, nel senso proprio del termine, solo in caso di trasferimento di un funzionario su un posto vacante. Ne consegue che qualsiasi trasferimento interno propriamente detto deve compiersi secondo le formalità previste dagli articoli 4 e 29 dello Statuto. Per contro, tali formalità non vanno osservate in caso di riassegnazione del funzionario, in quanto tale spostamento non dà luogo a una vacanza di posto.

Tuttavia, le decisioni di riassegnazione sono soggette, così come i trasferimenti interni, per quanto riguarda la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei funzionari interessati, alle norme dell’articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto, segnatamente nel senso che la riassegnazione dei funzionari può avvenire solo nell’interesse del servizio e nel rispetto dell’equivalenza degli impieghi.

(v. punti 46‑48)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 febbraio 2007, Clotuche/Commissione, T‑339/03, EU:T:2007:36, punto 31

Tribunale della funzione pubblica: 25 gennaio 2007, de Albuquerque/Commissione, F‑55/06, EU:F:2007:15, punto 55, e la giurisprudenza citata

3.      In caso di riassegnazione di un funzionario e di modifica delle funzioni ad esso attribuite, il principio della corrispondenza tra il grado e il posto, sancito, in particolare, dall’articolo 7 dello Statuto, implica un raffronto non già tra le funzioni attuali e quelle anteriori dell’interessato, ma tra le sue funzioni attuali e il suo grado gerarchico. Pertanto, la regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego non osta a che una decisione comporti l’attribuzione di nuove funzioni che, pur essendo diverse da quelle precedentemente svolte e percepite dall’interessato come comportanti una riduzione delle sue attribuzioni, sono tuttavia conformi all’impiego corrispondente al suo grado. In tal senso, una diminuzione effettiva delle attribuzioni di un funzionario viola la regola di corrispondenza tra il grado e il posto solo se le sue nuove attribuzioni, nel loro insieme, sono nettamente al di sotto di quelle corrispondenti al suo grado e al suo posto, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza. In tal senso, la riassegnazione di un funzionario da un posto di capo unità a un posto di consigliere, mantenendo lo stesso grado AD 14, rispetta la corrispondenza tra il grado e il posto, in quanto, come risulta dalla tabella che descrive gli impieghi tipo, di cui all’allegato I, punto A, dello Statuto, il grado AD 14 corrisponde a quello proprio di un amministratore che eserciti, ad esempio, la funzione di direttore, capo unità o consigliere.

(v. punti 57‑59)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 25 settembre 2012, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10, EU:F:2012:135, punti 162 e 163, e la giurisprudenza citata, oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑530/12 P

4.      In applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, dello Statuto, il funzionario nominato capo unità, direttore o direttore generale nello stesso grado beneficia di un avanzamento di scatto in tale grado al momento in cui la nomina prende effetto. Tale disposizione indica che la maggiorazione dello stipendio è corrisposta al funzionario in ragione dell’esercizio di funzioni di gestore ed è connessa all’esercizio di tali funzioni. Ove il funzionario cessi di esercitare siffatte funzioni per esercitarne altre che non comportano responsabilità di gestione, il diritto alla maggiorazione dello stipendio viene meno.

(v. punto 72)

5.      Ai sensi dell’articolo 88 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, una parte, anche se non soccombente, può essere condannata parzialmente o addirittura totalmente alle spese, qualora ciò appaia giustificato in ragione del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso.

Considerando che la parte ricorrente intendeva discutere con il segretario generale della sua istituzione e si era rivolta direttamente al presidente dell’istituzione in quanto autorità che ha il potere di nomina per chiedere di adottare provvedimenti d’urgenza nei suoi confronti, che non è stata ricevuta né da uno né dall’altro, circostanza che ha ingenerato nella parte ricorrente stessa la sensazione di essere stata abbandonata dalla sua istituzione, verso la quale aveva dimostrato attaccamento, occorre statuire che l’istituzione, parte non soccombente, sopporti le proprie spese, comprese quelle sostenute nel procedimento sommario, e condannare l’istituzione a sopportare le spese sostenute dalla parte ricorrente, comprese quelle del procedimento sommario.

(v. punti 98 e 100)