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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova (Romania) il 14 luglio 2021 – RS

(Causa C-430/21)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Craiova

Parti

Ricorrente: RS

Questioni pregiudiziali

Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 2 TUE e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti a una disposizione nazionale, come quella di cui all'articolo 148, paragrafo 2, della Costituzione della Romania, nell’interpretazione che ne ha dato la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) nella sua decisione n. 390/2021, secondo la quale i giudici nazionali non sono legittimati a esaminare la conformità di una disposizione nazionale, dichiarata costituzionale da una decisione della Curtea Constituțională, con le disposizioni del diritto dell’Unione europea.

Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 2 TUE e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti a una disposizione nazionale, come quella di cui all'articolo 99, lettera ș), della legge rumena n. 303/2004, recante lo statuto dei giudici e dei pubblici ministeri, che consente di promuovere un procedimento disciplinare e di applicare sanzioni disciplinari a un giudice per inosservanza di una sentenza della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), nel caso in cui egli sia chiamato a riconoscere l’applicazione prioritaria del diritto dell’Unione europea rispetto ai considerando di una decisione della Curtea Constituțională, disposizione nazionale che priva detto giudice della facoltà di applicare una sentenza della CGUE che giudichi prioritaria.

Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 2 TUE e con l'articolo  47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti a prassi giudiziarie nazionali che vietano al giudice, a pena di conseguenze disciplinari, di applicare la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in procedimenti penali quali la contestazione avente ad oggetto la durata ragionevole di un procedimento penale, disciplinata dall'articolo 4881 del codice di procedura penale rumeno.

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