Language of document : ECLI:EU:T:2002:300

Ricorso proposto il 15 marzo 2024 – Commissione europea / Irlanda

(Causa C-205/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Ruiz García, B. Cullen, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 30, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive 1 , omettendo di introdurre le disposizioni relative a sanzioni da applicare ai casi di violazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 e omettendo di comunicare tali disposizioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2016; e

condannare l’Irlanda alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il regolamento 1143/2014 è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. Ai sensi dell’articolo 30 del regolamento, l’Irlanda era tenuta a introdurre le disposizioni relative a sanzioni da applicare ai casi di violazione del regolamento (articolo 30, paragrafo 1) e a comunicare tali disposizioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2016 (articolo 30, paragrafo 4).

Dato che l’Irlanda non aveva comunicato alla Commissione alcuna misura in attuazione dell’articolo 30, paragrafi 1 e 4, del regolamento, quest’ultima ha sollecitato le autorità irlandesi a informare i suoi servizi in merito all’adempimento di tali obblighi. Dalle risposte dell’Irlanda del 20 aprile 2017, del 22 dicembre 2017 e del 21 settembre 2018 è emerso chiaramente che il processo di attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento era incompleto.

Di conseguenza, il 25 gennaio 2019, la Commissione ha inviato una lettera di diffida all’Irlanda, invitandola a presentare le sue osservazioni entro due mesi dalla ricezione. Dalla risposta dell’Irlanda è emerso chiaramente che essa non aveva ancora adempiuto gli obblighi derivanti dall’articolo 30, paragrafi 1 e 4.

Sulla base della risposta dell’Irlanda e vista l’assenza di progressi nel periodo successivo, la Commissione ha concluso che l’Irlanda non si era ancora conformata all’articolo 30, paragrafi 1 e 4, del regolamento. Il 28 novembre 2019, essa ha quindi emesso un parere motivato ai sensi dell’articolo 258, paragrafo 1, TFUE, sollecitando l’Irlanda ad adottare le misure necessarie all’adempimento entro due mesi dalla ricezione. Risulta chiaramente dalla risposta dell’Irlanda che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, l’Irlanda non aveva adempiuto (e continua a non adempiere) gli obblighi che le derivano dall’articolo 30, paragrafi 1 e 4, del regolamento.

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1 GU 2014, L 317, pag. 35.