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Ricorso proposto il 12 aprile 2013 – Rubinum / Commissione

(Causa T-201/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rubinum, SA (Rubí, Spagna) (rappresentanti: avv.ti C. Bittner e P.-C. Scheel)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione n. 288/2013 della Commissione;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, quanto segue:

Violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/20031

In tale contesto la ricorrente fa valere che il regolamento impugnato si fonderebbe in particolare sull’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1831/2003 e che nel caso di specie non sussisterebbero i presupposti indicati in detta disposizione. Essa richiama in particolare il fatto che il regolamento impugnato sarebbe basato solo su supposizioni e che in realtà né la trasmissione della resistenza antibiotica né la produzione di tossine mediante la preparazione di cui trattasi sarebbero state concretamente dimostrate.

Violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1831/2003

Nell’ambito di tale motivo la ricorrente sostiene che la Commissione si sarebbe dovuta pronunciare, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1831/2003, sulla domanda proposta dalla ricorrente in conformità all’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento.

Violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1831/2003

La ricorrente sostiene al riguardo di aver provato in modo adeguato e sufficiente in più procedure di autorizzazione che l’additivo da essa prodotto in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1831/2003 non avrebbe alcun effetto dannoso sulla salute umana o animale o sull’ambiente. Inoltre, la Commissione e l’EFSA non avrebbero confutato tali affermazioni.

Violazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 178/20022

Nell’ambito di tale motivo la ricorrente fa valere che alla base del regolamento impugnato non vi sarebbe un’analisi del rischio globale e completa.

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002

In tale contesto la ricorrente fa valere, tra l’altro, che la Commissione non potrebbe giustificare il regolamento impugnato nemmeno con il principio di precauzione di cui all’articolo 7 del regolamento n. 178/2002. Inoltre la ricorrente sostiene che anche tenendo conto del principio di precauzione, il regolamento impugnato violerebbe i requisiti dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002.

Violazione dei principi giuridici generali del diritto dell’Unione

La ricorrente lamenta in tale contesto la violazione del diritto al contraddittorio, del diritto all’equo processo e del principio della parità di trattamento.

Violazione dell’articolo 19 del regolamento n. 1831/2003

Nell’ambito di tale motivo si lamenta che la Commissione non avrebbe rispettato il termine di due mesi, previsto nell’articolo 19 del regolamento n. 1831/2003, per il riesame delle decisioni o autorizzazioni dell’EFSA e che essa si sarebbe pronunciata sulla richiesta della ricorrente di riesaminare la presa di posizione dell’EFSA solo dopo l’emanazione del regolamento impugnato. 

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1 Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268, pag. 29).

2 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).