Language of document : ECLI:EU:T:2014:259

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

20 maggio 2014

Causa T‑200/13 P

Patrizia De Luca

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Nomina – Inquadramento nel grado – Nomina su un posto di un gruppo di funzioni superiore a seguito di un concorso generale – Rigetto del ricorso in primo grado a seguito di rinvio da parte del Tribunale – Entrata in vigore del nuovo Statuto – Disposizioni transitorie – Articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto»

Oggetto: Impugnazione volta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 30 gennaio 2013, De Luca/Commissione (F‑20/06 RENV).

Decisione: L’impugnazione è respinta. La signora Patrizia De Luca e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese in entrambi i procedimenti dinanzi al Tribunale e in entrambi i procedimenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese in entrambi i procedimenti dinanzi al Tribunale e in entrambi i procedimenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Massime

Funzionari – Carriera – Cambiamento di categoria o di inquadramento a seguito della partecipazione a un concorso generale – Reinquadramento – Norme applicabili – Vincitori di concorso iscritti negli elenchi di candidati idonei anteriormente al 30 aprile 2006 – Applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII allo Statuto – Presupposti

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 12, § 3)

L’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII allo Statuto, che disciplina l’inquadramento dei funzionari assunti tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006, da un lato, e le disposizioni statutarie e i principi generali che disciplinano il normale svolgimento della carriera dei funzionari in attività nell’ambito della loro categoria, dall’altro, costituiscono due tipi di norme la cui applicazione si esclude mutualmente.

Pertanto, in caso di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII allo Statuto, non vi è luogo per il Tribunale della funzione pubblica di ritenere che l’interessato fosse stato promosso, vale a dire di tener conto del fatto che fosse un funzionario che già svolgeva le proprie funzioni. In tale contesto, nel caso in cui l’interessato dovesse essere considerato nuovamente assunto, il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente potuto ritenere che vi fosse effettivamente luogo di inquadrarlo nel grado appropriato, senza fattore moltiplicatore, in forza dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII allo Statuto e della concordanza dei gradi stabilita nella tabella di cui al suddetto articolo.

Inoltre, il fatto di inquadrare l’interessato nel grado appropriato, senza fattore moltiplicatore, non può costituire una violazione del principio di aspettativa di carriera, in quanto l’applicazione a titolo di deroga delle norme in materia di assunzione era possibile solo nel caso in cui l’interessato ne traesse un interesse o vantaggio certo rispetto all’applicazione delle norme statutarie.

L’applicazione delle norme in materia di assunzione è condizionata all’esistenza di un interesse o vantaggio certo per il funzionario. Tenuto conto dell’esistenza di un interesse o vantaggio siffatto, l’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII allo Statuto non può quindi essere ritenuta sproporzionata. Avendo concluso nel senso dell’esistenza di un siffatto interesse o vantaggio, il Tribunale della funzione pubblica può legittimamente constatare un’assenza di violazione del principio di proporzionalità.

In secondo luogo, spetta al Tribunale della funzione pubblica valutare l’esistenza di un interesse o vantaggio certo in termini di evoluzione di carriera del funzionario e/o di remunerazione tale da compensare il fatto che il suo inquadramento fosse stato stabilito ad un grado inferiore a quello che già occupava. Tale interesse o vantaggio deve necessariamente essere adeguato e sufficiente per giustificare l’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII allo Statuto. Per contro, non è in alcun modo necessario che tale interesse o tale vantaggio, risultante dall’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII allo Statuto, sia manifesto affinché sia conforme ai termini della decisione di rinvio.

In terzo luogo, spettava al giudice di merito valutare ciò che avrebbe potuto costituire un interesse o vantaggio certo.

(v. punti 37‑39, 47, 50 e 51)