Language of document : ECLI:EU:C:2024:165

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

22 febbraio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenze speciali in materia di responsabilità civile da fatto illecito – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Utilizzazione su un veicolo di un dispositivo di manipolazione che riduce l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni – Contratto di vendita di tale veicolo concluso in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza dell’acquirente e da quello della sede del costruttore – Consegna di detto veicolo e utilizzazione di quest’ultimo in conformità alla sua destinazione nello Stato membro di residenza dell’acquirente»

Nella causa C‑81/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 15 dicembre 2022, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2023, nel procedimento

MA

contro

FCA Italy SpA,

FPT Industrial SpA,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da O. Spineanu‑Matei (relatrice), presidente di sezione, J.‑C. Bonichot e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per MA, da M. Poduschka, Rechtsanwalt;

–        per FPT Industrial SpA, da A. Wittwer, Rechtsanwalt;

–        per la Commissione europea, da S. Noë e L. Wildpanner, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone MA, residente in Austria, a FCA Italy SpA ed a FPT Industrial SpA, due società italiane, in merito alla responsabilità di queste ultime per il danno derivante dall’incorporazione in un veicolo acquistato da MA di un dispositivo di manipolazione che riduce l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni.

 Contesto giuridico

 Regolamento n. 1215/2012

3        I considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012 sono così formulati:

«(15)      È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (…)

(16)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione».

4        Il capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Competenza», contiene segnatamente una sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», e una sezione 2, intitolata «Competenze speciali». L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, contenuto nella sezione 1 di cui sopra, recita:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

5        L’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012, che figura nella sezione 2 del capo II di quest’ultimo, è così formulato:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

2)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(…)».

 Regolamento (CE) n. 715/2007

6        L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1), così dispone:

«L’uso di impianti di manipolazione che riducono l’efficacia di sistemi di controllo delle emissioni è vietato. (…)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

7        Mediante contratto di vendita in data 14 marzo 2019, MA, domiciliato a Krems an der Donau (Austria), ha acquistato, insieme a sua moglie, un camper presso un concessionario automobilistico stabilito in Germania. La consegna del veicolo agli acquirenti è avvenuta per il tramite del deposito di fornitura del venditore, situato a Salisburgo (Austria).

8        FCA Italy e FPT Industrial, due società stabilite in Italia, sono, rispettivamente, il costruttore di tale veicolo e il fabbricante del motore dello stesso.

9        MA, ritenendo che il motore del veicolo in questione fosse illegalmente equipaggiato con un dispositivo di manipolazione che riduceva l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007, ha proposto dinanzi al Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land di Salisburgo, Austria) un’azione per responsabilità extracontrattuale contro FCA Italy e FPT Industrial. Secondo MA, tale giudice aveva la competenza internazionale, sulla base dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, a conoscere dell’azione suddetta, dal momento che l’evento dannoso era avvenuto a Salisburgo, nel luogo in cui la vendita si sarebbe perfezionata per effetto della consegna del bene.

10      FPT Industrial ha sollevato un’eccezione di incompetenza di detto giudice per il fatto che risulterebbe dalla sentenza del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation (C‑343/19, EU:C:2020:534; in prosieguo: la «sentenza VKI»), che, in una tale situazione, il luogo in cui si reputa avvenuto l’evento dannoso, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, si colloca nello Stato membro nel quale il veicolo è stato acquistato presso il venditore. Orbene, secondo FPT Industrial, l’acquisto del camper da parte di MA ha avuto luogo in Germania, dove il contratto di vendita è stato firmato tra le parti. Ne conseguirebbe che il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto sarebbe situato in Germania, cosicché la competenza a conoscere della causa spetterebbe ai giudici tedeschi.

11      Con ordinanza del 31 maggio 2022, il Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land di Salisburgo) ha respinto detta eccezione, dichiarando che, come sostenuto da MA, il danno subìto da quest’ultimo si era concretizzato soltanto nel momento della consegna del veicolo in Austria.

12      Con ordinanza del 3 ottobre 2022, l’Oberlandesgericht Linz (Tribunale superiore del Land di Linz, Austria) ha accolto l’appello interposto da FPT Industrial fondato sul fatto che il giudice di prima istanza non aveva la competenza internazionale a conoscere della causa, motivando l’accoglimento del gravame con il fatto che il luogo di acquisto del veicolo corrispondeva al luogo della conclusione del contratto di vendita, che sarebbe l’atto determinante per le obbligazioni reciproche delle parti.

13      L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), che è il giudice del rinvio, è stato investito di un ricorso per «Revision» contro detta ordinanza.

14      Il giudice del rinvio osserva che, a differenza delle situazioni in esame nella causa decisa dalla sentenza VKI, nel presente caso il luogo della conclusione del contratto di vendita e il luogo della consegna del veicolo all’acquirente non coincidono.

15      Detto giudice fa presente che, nel diritto austriaco, l’acquisto di un diritto di proprietà su un bene mobile è composto dal negozio giuridico generatore di obbligazioni (titulus) e dal negozio giuridico dispositivo (modus), tenendo presente che l’acquisto della proprietà si perfeziona soltanto nel momento e nel luogo della consegna del bene in questione. Tuttavia, l’applicazione del diritto nazionale ai fini dell’interpretazione della nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, condurrebbe a soluzioni divergenti e si porrebbe dunque in contrasto con il carattere autonomo che, secondo il diritto dell’Unione, tale nozione deve avere.

16      Da un lato, il giudice del rinvio osserva che, se il luogo della conclusione del contratto di vendita dovesse essere giudicato determinante ai fini dell’applicazione delle regole di competenza internazionale, ciò confliggerebbe con il principio secondo cui l’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 presuppone uno stretto collegamento tra il giudice adito e la controversia, dal momento che la controversia in esame non presenterebbe alcun nesso significativo con il luogo della conclusione del contratto, che si trova in Germania.

17      Dall’altro lato, secondo detto giudice, anche se, nella sentenza VKI, la Corte ha fatto riferimento al criterio dell’«acquisto» del veicolo al fine di determinare il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, i punti da 30 a 35 di detta sentenza farebbero emergere un altro criterio di collegamento importante, in quanto la Corte avrebbe affermato che un danno consistente in una perdita di valore risultante dall’acquisto di un veicolo affetto da un vizio rappresenta un danno iniziale che non è puramente patrimoniale e che si concretizza soltanto al momento dell’acquisto della cosa affetta da tale vizio presso il venditore.

18      Pertanto, dalla sentenza suddetta si potrebbe dedurre che il luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso sarebbe, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, il luogo in cui il vizio della cosa ha manifestato i propri effetti. Orbene, secondo detto giudice, nella misura in cui è nello Stato membro del domicilio dell’attore che un veicolo affetto da un vizio viene fatto oggetto di un’utilizzazione conforme alla sua destinazione, la competenza internazionale a conoscere di un’azione per responsabilità extracontrattuale spetterebbe ai giudici di questo Stato. Una conclusione siffatta sarebbe altresì compatibile con i principi enunciati nella giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

19      Infatti, qualora, per determinare il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, ai fini dell’applicazione della disposizione summenzionata, occorresse basarsi sul luogo della concretizzazione del danno, risulterebbe dalla giurisprudenza suddetta che specifici criteri di determinazione della competenza potrebbero giustificare che tale luogo venga anzitutto situato nello Stato membro del domicilio dell’attore, portando così ad un forum actoris. Ciò è quanto avverrebbe segnatamente in materia di azioni fondate sulla violazione di un obbligo di redigere un prospetto, sulla violazione di un obbligo legale di informazione nello Stato membro del domicilio dell’attore o su un danno connesso alla gestione di conti di investimento. Il giudice del rinvio si chiede dunque se, allo stesso titolo, anche il luogo in cui un vizio pregiudicante il corretto funzionamento di un bene manifesta i propri effetti possa essere considerato come il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto.

20      Alla luce di tali circostanze, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che, in presenza di un’azione di risarcimento danni per fatto illecito promossa nei confronti di una società avente sede nello Stato membro A (nella specie: la Repubblica italiana), che ha progettato un motore diesel dotato di un dispositivo di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del [regolamento n. 715/2007], il luogo in cui si concretizza il danno si trova, in una fattispecie in cui l’attore, residente nello Stato membro B (nella specie: la Repubblica austriaca), abbia acquistato l’autoveicolo da un terzo domiciliato nello Stato membro C (nella specie: la Repubblica federale di Germania):

a)      nel luogo in cui il contratto è stato concluso;

b)      nel luogo in cui il veicolo è stato consegnato, oppure

c)      nel luogo in cui si è concretizzato il vizio materiale che determina il danno, e quindi nel luogo in cui il veicolo viene utilizzato conformemente alla sua destinazione».

 Sulla questione pregiudiziale

21      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un veicolo, asseritamente equipaggiato dal suo costruttore, in un primo Stato membro, con un dispositivo illegale di manipolazione che riduce l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, abbia costituito l’oggetto di un contratto di vendita concluso in un secondo Stato membro e sia stato consegnato all’acquirente in un terzo Stato membro, dove esso è stato utilizzato conformemente alla sua destinazione, il luogo di concretizzazione del danno, ai sensi della disposizione di cui sopra, si colloca nel luogo in cui detto contratto è stato concluso, nel luogo in cui tale veicolo è stato consegnato oppure nel luogo dell’utilizzazione di quest’ultimo.

22      In via preliminare, occorre ricordare che, poiché il regolamento n. 1215/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), che aveva a sua volta sostituito la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri alla convenzione suddetta, l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto riguarda le disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale anche per l’interpretazione del regolamento n. 1215/2012 qualora tali disposizioni possano essere qualificate come «equivalenti». Orbene, è questo il caso dell’articolo 5, punto 3, tanto della convenzione suddetta quanto del regolamento n. 44/2001, da un lato, e dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, dall’altro (sentenza VKI, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).

23      Al fine di rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre, da un lato, ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, la regola di competenza speciale prevista dall’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, la quale permette all’attore, in deroga alla regola generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto enunciata nell’articolo 4 di tale regolamento, di proporre la propria azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi dinanzi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, deve essere interpretata autonomamente e in maniera restrittiva (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, BMA Nederland, C‑498/20, EU:C:2022:173, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).

24      Questa regola di competenza speciale è fondata sull’esistenza di un rapporto di collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, che giustifica l’attribuzione di competenza a questi ultimi per ragioni di buona amministrazione della giustizia e di razionalità processuale (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, BMA Nederland, C‑498/20, EU:C:2022:173, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

25      Infatti, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è di norma il più idoneo a statuire, segnatamente per ragioni di prossimità della controversia e di facilità di acquisizione delle prove (sentenza del 10 marzo 2022, BMA Nederland, C‑498/20, EU:C:2022:173, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

26      Dall’altro lato, occorre ricordare che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» comprende al tempo stesso il luogo di concretizzazione del danno e quello di realizzazione dell’evento che è causalmente all’origine di tale danno, sicché il convenuto può essere chiamato in giudizio, a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro di questi due luoghi (sentenza VKI, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).

27      Nel caso di specie, le parti del procedimento principale sono in disaccordo per quanto riguarda la determinazione del luogo in cui il danno si è verificato.

28      A questo proposito, in primo luogo, la Corte ha già statuito che occorre operare una distinzione tra, da un lato, il danno iniziale, derivante direttamente dall’evento causalmente determinante, il cui luogo di insorgenza potrebbe giustificare la competenza del giudice di tale luogo a norma dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, e, dall’altro, le conseguenze pregiudizievoli successive che non sono atte a fondare un’attribuzione di competenza sulla base della disposizione sopra citata (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Tibor‑Trans, C‑451/18, EU:C:2019:635, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

29      La Corte ha così statuito che un danno che sia solo la conseguenza indiretta del pregiudizio inizialmente sofferto da altri soggetti che sono stati direttamente vittime del danno concretizzatosi in un luogo diverso da quello in cui la vittima indiretta ha subìto in seguito il pregiudizio non potrebbe fondare la competenza giurisdizionale ai sensi della disposizione sopra citata (sentenza del 29 luglio 2019, Tibor‑Trans, C‑451/18, EU:C:2019:635, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

30      È alla luce di tale giurisprudenza che, ai punti da 29 a 31 della sentenza VKI, la Corte, riferendosi a un danno consistente in una diminuzione di valore di un veicolo risultante dalla differenza tra il prezzo pagato dall’acquirente per tale veicolo e il valore reale di quest’ultimo in ragione dell’installazione di un software che manipolava i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico, ha qualificato tale danno come «danno iniziale», in quanto quest’ultimo non esisteva prima dell’acquisto del veicolo da parte dell’acquirente finale, e non come conseguenza indiretta del pregiudizio inizialmente sofferto da altri soggetti.

31      Ai punti da 32 a 34 di detta sentenza, la Corte ha altresì statuito che un siffatto pregiudizio non presenta carattere puramente patrimoniale, in quanto si tratta non di un danno che pregiudica direttamente i beni finanziari della parte lesa, bensì di un danno materiale corrispondente alla diminuzione del valore intrinseco del veicolo di cui essa ha fatto l’acquisto e che risulta essere affetto da un vizio.

32      Nel caso di specie, come risulta dal fascicolo a disposizione della Corte, non viene allegato da alcuno che la natura e la qualificazione del danno fatto valere dal ricorrente di cui al procedimento principale siano differenti da quelle che venivano in questione nella sentenza VKI.

33      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il luogo di insorgenza di un danno materiale come quello in discussione nel procedimento principale, la Corte ha statuito, ai punti 30, 31 e 35 della sentenza VKI, che esso si concretizza soltanto nel momento dell’acquisto del veicolo affetto da un vizio, in virtù dell’acquisto di quest’ultimo ad un prezzo superiore al suo valore intrinseco. La Corte ha quindi risposto alla questione sollevata dal giudice del rinvio nella causa decisa da detta sentenza dichiarando che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 doveva essere interpretato nel senso che, qualora un veicolo sia stato illegalmente equipaggiato in uno Stato membro, ad opera del suo costruttore, con un software che manipola i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico, prima di essere acquistato presso un terzo in un altro Stato membro, il luogo di concretizzazione del danno si situa in quest’ultimo Stato membro, in quanto si tratta di quello in cui il bene è stato acquistato.

34      Tuttavia, n el caso di specie, il giudice del rinvio si chiede dove si situi il luogo di concretizzazione del danno subìto dall’acquirente di un tale veicolo nel caso in cui, a differenza della fattispecie su cui si è pronunciata la sentenza VKI, ciascuno di due diversi Stati membri possa essere quello in cui il veicolo è stato acquistato. Infatti, nel procedimento principale, la conclusione del contratto di vendita, da un lato, e la consegna di tale veicolo nonché la sua utilizzazione conformemente alla sua destinazione, dall’altro, hanno avuto luogo in Stati membri differenti.

35      È in tale contesto che il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se il luogo dell ’acquisto di un veicolo affetto da un vizio e, pertanto, il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, come interpretato nella sentenza VKI, corrispondano al luogo della conclusione del contratto di vendita del veicolo, a quello in cui quest’ultimo è stato consegnato all’acquirente finale o al luogo in cui di tale veicolo si è fatto uso, conformemente alla sua destinazione.

36      Per quanto riguarda, in primo luogo, il luogo della conclusione del contratto di vendita, quest ’ultimo non può essere di per sé determinante per stabilire il luogo dell’acquisto in un tale contesto.

37      Infatti, l ’insorgere della responsabilità extracontrattuale dei costruttori di un veicolo si basa, in linea di principio, sull’esistenza di un fatto illecito consistente nell’aver equipaggiato tale veicolo con un dispositivo illegale, sull’esistenza di un danno rappresentato dalla differenza tra il prezzo pagato dall’acquirente e il prezzo reale del veicolo, e sull’accertamento del rapporto di causalità tra tale fatto illecito e il danno suddetto, tenendo presente che le modalità di acquisto del veicolo in questione sono irrilevanti in proposito. Pertanto, non appare indispensabile, ai fini dell’esame del comportamento addebitato e dell’entità del danno fatto valere, analizzare il contenuto del contratto di vendita mediante il quale la vittima ha acquistato il medesimo veicolo. Di conseguenza, l’esigenza di una buona amministrazione della giustizia e di razionalità processuale non impone, nel contesto di un’azione per responsabilità da fatto illecito, quale quella di cui al procedimento principale, l’attribuzione di una competenza internazionale a favore del giudice del luogo della conclusione del contratto di vendita.

38      In secondo luogo, nella misura in cui il danno fatto valere nel caso di specie non costituisce un pregiudizio puramente finanziario, come risulta dal punto 32 della presente sentenza, il «luogo i n cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento no 1215/2012, non deve corrispondere neppure a quello in cui è sorta l’obbligazione di pagare la differenza tra il prezzo che l’acquirente leso ha pagato per il veicolo affetto dal vizio e il valore reale di quest’ultimo. Infatti, un’attribuzione di competenza al giudice del luogo in cui la perdita finanziaria ha inciso definitivamente sul patrimonio dell’attore risulta pertinente soltanto nel caso di un pregiudizio puramente finanziario (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, punti da 30 a 32), il che non si verifica in una situazione quale quella in esame nel procedimento principale.

39      In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda la questione se il luogo di acquisto del veicolo affetto da un vizio e, di conseguenza, il luogo della concretizzazione del danno, ai sensi dell ’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, come interpretato nella sentenza VKI, corrisponda al luogo in cui il veicolo è stato consegnato all’acquirente finale, occorre ricordare che, al punto 27 della sentenza del 16 luglio 2009, Zuid‑Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475), la Corte ha statuito che il luogo di concretizzazione del danno è quello in cui il fatto generatore spiega i suoi effetti pregiudizievoli, vale a dire quello in cui il danno determinato dal prodotto difettoso si manifesta concretamente.

40      Alla luce della giurisprudenza summenzionata nonché de i motivi indicati ai punti da 36 a 39 della presente sentenza, occorre considerare che, qualora, come nel caso di specie, la firma del contratto di vendita, da un lato, e la consegna del veicolo nonché la sua utilizzazione, dall’altro, abbiano avuto luogo in Stati membri diversi, il luogo dell’acquisto di tale veicolo, e dunque il luogo di concretizzazione del danno, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, come interpretato nella sentenza VKI, è quello in cui il vizio che inficia detto veicolo – vale a dire l’incorporazione del dispositivo illegale, che costituisce il fatto generatore del danno – si manifesta e spiega i propri effetti pregiudizievoli nei confronti dell’acquirente finale, ossia il luogo in cui il veicolo è stato consegnato a quest’ultimo.

41      Un ’interpretazione siffatta risponde all’obiettivo di prevedibilità delle regole di competenza, contemplato nel considerando 15 di detto regolamento, dato che, sulla scia di quanto già statuito dalla Corte al punto 36 della sentenza VKI, vale a dire che un costruttore automobilistico con sede in uno Stato membro, dedito a manipolazioni illecite su veicoli commercializzati in altri Stati membri, può ragionevolmente attendersi di essere convenuto davanti ai giudici di questi Stati, bisogna ritenere che un tale costruttore debba attendersi allo stesso modo di essere convenuto dinanzi ai giudici degli Stati membri in cui i veicoli commercializzati sono stati consegnati agli acquirenti finali.

42      Per il resto, il luogo dell’utilizzazione del veicolo affetto da un vizio non può essere rilevante al fine di stabilire il luogo della concretizzazione del danno. Da un lato, a differenza del luogo della consegna, un simile criterio non soddisfa l’obiettivo di prevedibilità e, dall’altro, come risulta dalle considerazioni poc’anzi esposte, occorre ritenere che il danno si manifesti sin dall’acquisto del veicolo, vale a dire, nel caso di specie, al momento della sua consegna.

43      Risulta dall ’insieme delle motivazioni sopra esposte che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un veicolo, asseritamente equipaggiato dal suo costruttore, in un primo Stato membro, con un dispositivo illegale di manipolazione che riduce l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, abbia costituito l’oggetto di un contratto di vendita concluso in un secondo Stato membro e sia stato consegnato all’acquirente in un terzo Stato membro, il luogo di concretizzazione del danno, ai sensi della disposizione suddetta, si colloca in quest’ultimo Stato membro.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

L ’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

deve essere interpretato nel senso che:

nel caso in cui un veicolo, asseritamente equipaggiato dal suo costruttore, in un primo Stato membro, con un dispositivo illegale di manipolazione che riduce l ’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, abbia costituito l’oggetto di un contratto di vendita concluso in un secondo Stato membro e sia stato consegnato all’acquirente in un terzo Stato membro, il luogo di concretizzazione del danno, ai sensi della disposizione suddetta, si colloca in quest’ultimo Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.