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Sentenza del Tribunale 20 giugno 2018 – České dráhy / Commissione

(Causa T-621/16)1

(«Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione che ordina un accertamento – Accertamento ordinato in base ad informazioni provenienti da un altro accertamento – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Diritto al rispetto della vita privata – Diritti della difesa»)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: České dráhy a.s. (Praga, Repubblica Ceca) (rappresentanti: K. Muzikář, J. Kindl e V. Kuča, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, A. Biolan, G. Meessen, P. Němečková e M. Šimerdová, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione europea C(2016) 3993 final del 22 giugno 2016, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, inviata a České dráhy, nonché a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate, con la quale si ordina loro di sottoporsi ad un accertamento (caso AT.40401 - Twins).

Dispositivo

Il ricorso è respinto

České dráhy a.s. è condannata alle spese.

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1 GU C 392 del 24.10.2016.