Language of document : ECLI:EU:T:2007:205

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

9 luglio 2007

Causa T‑415/06 P

Elisabeth De Smedt

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Ex agente ausiliario – Domanda di revisione dell’inquadramento fissato all’atto dell’assunzione – Impugnazione manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 19 ottobre 2006, causa F‑59/05, De Smedt/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑109 e II‑A‑1‑409), intesa all’annullamento di tale sentenza.

Decisione: L’impugnazione è respinta. La sig.ra Elisabeth De Smedt è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione. Il Consiglio, interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Applicabilità del titolo IV, relativo agli agenti contrattuali, non subordinata alla previa adozione della descrizione delle funzioni e delle attribuzioni corrispondenti a ciascun tipo di mansione dei vari gruppi di funzioni di tali agenti

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 80, nn. 2 e 3, e titolo IV; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

2.      Funzionari – Parità di trattamento

3.      Funzionari – Statuto – Regime applicabile agli altri agenti – Estensione per analogia del beneficio di una disposizione statutaria o del regime applicabile agli altri agenti – Esclusione

(Regime applicabile agli altri agenti, titolo IV; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

1.      Nessuna disposizione del Regime applicabile agli altri agenti o del regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti, fa dipendere l’applicabilità delle disposizioni relative all’assunzione di un agente contrattuale dall’adozione della descrizione delle funzioni e delle attribuzioni prevista all’art. 80, n. 3, del detto regime. Infatti, la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni di cui al detto articolo può essere decisa dall’amministrazione, come è espressamente prescritto, solo sulla base della tabella che figura al n. 2 dello stesso articolo e che comporta, in particolare, la definizione delle mansioni che gli agenti contrattuali sono chiamati a svolgere, definizione che è sufficientemente precisa per essere applicata così com’è. Tale descrizione deve rispettare i limiti tracciati dalla tabella di cui al n. 2 e, di conseguenza, non può che occupare un rango inferiore a quello della tabella. Il fatto che l’amministrazione non abbia ancora adottato la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni non può condizionare l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 80, n. 2, del detto regime. D’altro canto, anche una volta adottata, tale descrizione non potrebbe legittimamente derogare alla tabella prevedendo una normativa più favorevole all’interessato di quella risultante dalla tabella.

Di conseguenza, la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni in questione può soltanto avere lo scopo, in quanto atto puramente interno, di facilitare, sul piano amministrativo, l’inquadramento degli agenti contrattuali esplicitando, nella maniera più dettagliata possibile, le diverse mansioni che essi saranno chiamati a svolgere.

(v. punti 40-42)

2.      Le differenze statutarie esistenti tra gli agenti contrattuali, da un parte, e i funzionari o gli agenti temporanei, dall’altra, non possono essere rimesse in questione in forza del principio di parità di trattamento. Infatti, tali differenze giuridiche obiettive sul piano delle garanzie statutarie, dell’inquadramento, della retribuzione e dei vantaggi previdenziali hanno un carattere essenziale, di modo che il principio di parità di trattamento non trova applicazione.

D’altro canto, non possono rimettersi in discussione le differenze statutarie esistenti tra le varie categorie di persone impiegate dalle Comunità, in quanto talune di tali categorie godono eventualmente di vantaggi non concessi ad altre. Infatti, la definizione di ciascuna di tali categorie di agenti corrisponde a legittime esigenze dell’amministrazione comunitaria e alla natura dei compiti che essa ha la funzione di espletare.

(v. punti 54 e 55)

Riferimento: Corte 6 ottobre 1983, cause riunite 118/82‑123/82, Celant e a./Commissione (Racc. pag. 2995, punto 22); Corte 19 aprile 1988, causa 37/87, Sperber/Corte di giustizia (Racc. pag. 1943, punti 8 e 9); Corte 11 gennaio 2001, causa C‑389/98 P, Gevaert/Commissione (Racc. pag. I‑65, punto 54); Tribunale 15 marzo 1994, causa T‑100/92, La Pietra/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑83 e II‑275, punto 55); Tribunale 16 aprile 1997, causa T‑66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione (Racc. pag. II‑637, punto 55), e Tribunale 21 luglio 1998, cause riunite T‑66/96 e T‑221/97, Mellett/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑449 e II‑1305, punto 129)

3.      Le disposizioni dello Statuto, che hanno la sola finalità di disciplinare i rapporti giuridici tra le istituzioni e i funzionari fissando diritti e obblighi reciproci, comportano una terminologia precisa la cui estensione per analogia a casi non contemplati in maniera esplicita è esclusa. Ciò vale anche per le disposizioni del Regime applicabile agli altri agenti.

Per quanto riguarda il titolo IV del Regime applicabile agli altri agenti, relativo alla nuova categoria degli agenti contrattuali, nulla consente di concludere che esso contenga una lacuna, in materia di inquadramento e di retribuzione degli interessati, che possa essere colmata facendo ricorso al regime relativo ai funzionari o a quello relativo agli agenti temporanei. Al contrario, creando tale nuova categoria, il Consiglio ha fatto uso della sua libertà di apportare in ogni momento alle norme dello Statuto e del Regime applicabile agli altri agenti le modifiche da esso ritenute conformi all’interesse del servizio e di adottare, per il futuro, disposizioni più sfavorevoli per gli agenti interessati.

(v. punti 57 e 58)

Riferimento: Corte 16 marzo 1971, causa 48/70, Bernardi/Parlamento (Racc. pag. 175, punti 11 e 12); Corte 20 giugno 1985, causa 123/84, Klein/Commissione (Racc. pag. 1907, punto 23); Tribunale 30 settembre 1998, causa T‑121/97, Ryan/Corte dei conti (Racc. pag. II‑3885, punti 98 e 104), e Tribunale 19 luglio 1999, causa T‑74/98, Mammarella/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑797, punto 38)