Sentenza del Tribunale del 18 giugno 2013 – Portogallo / Commissione
(Causa T-509/09)1
(«Pesca – Partecipazione finanziaria all’attuazione dei regimi di controllo e di sorveglianza – Decisione di non rimborsare le spese sostenute per l’acquisto di due navi oceaniche da pattugliamento ‒ Articolo 296 CE – Direttiva 93/36/CEE – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione»)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: inizialmente, L Inez Fernandes, A. Trindade Mimoso e A. Miranda Boavida, successivamente, Inez Fernandes, H. Leitão e V. Coelho, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e M. Afonso, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 14 ottobre 2009, che dichiara inammissibili al contributo finanziario dell’Unione europea ai sensi della decisione della Commissione 2002/978/CE, del 10 dicembre 2002, sull’ammissibilità delle spese relative ad alcune azioni previste da taluni Stati membri nel corso del 2002 per l’attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 338, pag. 33), le spese sostenute per l’acquisto di due navi oceaniche da pattugliamento, parzialmente destinate al controllo e alla sorveglianza delle attività di pesca.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
____________1 GU C 80 del 27.3.2010.