Language of document : ECLI:EU:T:2010:212

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

19 maggio 2010(*)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo Superleggera – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Esame d’ufficio dei fatti – Art. 74 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76 del regolamento n. 207/2009) – Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)»

Nella causa T‑464/08,

Zeta Europe BV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti V. Bilardo, C. Bacchini e M. Mazzitelli,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. Sempio e O. Montalto, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 17 luglio 2008 (procedimento R 666/2008‑1), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo Superleggera come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto dai sigg. N. J. Forwood, presidente, E. Moavero Milanesi (relatore) e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale,

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 2008,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 febbraio 2009,

in seguito all’udienza del 3 dicembre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        In data 10 novembre 2006 la ricorrente, Zeta Europe BV, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio del quale è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:

Image not found

3        I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio rientrano segnatamente nelle classi 12, 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 12: «Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei e nautici»;

–        classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria»;

–        classe 25: «Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria».

4        Con decisione 26 febbraio 2008, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per i prodotti di cui trattasi ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009] e dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 2, del regolamento n. 207/2009).

5        In data 23 aprile 2008 la ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione dell’esaminatore. Con decisione 17 luglio 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto che, rispetto ai prodotti di cui trattasi, la registrazione del marchio figurativo Superleggera dovesse essere negata, in forza dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, per mancanza di carattere distintivo, sulla base del rilievo che il pubblico di riferimento – composto sia da consumatori ordinari che da consumatori professionali – lo avrebbe percepito, per coloro che conoscono la lingua italiana, come atto a indicare la caratteristica di un oggetto che ha poco peso. Il pubblico di riferimento attribuirebbe infatti al termine «superleggera» il significato di «super leggera», e non lo assocerebbe a un «look di particolare levità» ovvero a uno «stile di vita informale», come invece affermato dalla ricorrente. La commissione di ricorso ha aggiunto che il marchio in questione aveva una «caratterizzazione grafica insufficiente», poco fantasiosa e simile a quella utilizzata dai bambini. Infine, essa ha respinto l’argomento della ricorrente attinente alla circostanza che l’UAMI aveva ritenuto registrabili segni quali SUPERDRY, SUPERFLEX, SUPERTECH, SUPER DUTY, SUPERFULL, etc., o anche SUPERLIGHT.

 Conclusioni delle parti

6        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

7        L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

8        A sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti, da un lato, sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dall’altro, sulla violazione dell’art. 74 del medesimo regolamento (divenuto art. 76 del regolamento n. 207/2009) e, infine, sulla violazione dell’art. 73 del suddetto regolamento (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009).

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

 Argomenti delle parti

9        La ricorrente afferma, in sostanza, che il segno figurativo Superleggera è il risultato di una giustapposizione inusuale di termini, in quanto unisce in una sola parola il termine latino «super» e l’aggettivo italiano «leggera»». Inoltre, nel vocabolario italiano esisterebbe solo il termine «superleggero», che nella boxe indicherebbe una categoria di pugili compresa tra i pesi leggeri e i pesi welter. Infine, il termine in questione non evocherebbe in modo chiaro una caratteristica relativa alla leggerezza di un prodotto. Esso farebbe riferimento a un prodotto che conferisce un «look di particolare levità», oppure a uno «stile di vita informale».

10      Per quanto concerne poi la rappresentazione grafica del segno, la ricorrente deduce che il segno figurativo di cui trattasi è particolare, in quanto è caratterizzato anzitutto da una lettera iniziale maiuscola, poi dalla «singolare ombreggiatura» che contraddistingue ogni lettera, infine dai particolari grafici di cui alle parti terminali delle consonanti «s», «p», «r». Inoltre, non si tratterebbe semplicemente di una grafia analoga a quella che usano i bambini, ma piuttosto di una grafia appartenente a uno stile rétro. In udienza, la ricorrente ha sottolineato la cura ed il rispetto delle proporzioni nella riproduzione delle lettere e la particolarità del tratto utilizzato, che alterna finezza e larghezza delle linee che formano le lettere, ed ha sostenuto che tali caratteristiche richiamavano una scrittura calligrafica di un’epoca antica. Essa ha inoltre affermato che il segno Superleggera, iniziando con la lettera maiuscola «S», non poteva essere percepito come un aggettivo descrittivo dei prodotti, dal momento che, in base alle regole grammaticali italiane, un aggettivo qualificativo che accompagna un sostantivo non può cominciare con una lettera maiuscola.

11      L’UAMI afferma che la motivazione fornita dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata avrebbe meritato un rinvio esplicito anche all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Infatti, le ragioni per le quali il segno di cui trattasi è stato ritenuto privo di carattere distintivo atterrebbero alla natura descrittiva del termine «superleggera» applicato ai prodotti contrassegnati. Per il resto, l’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

12      In via preliminare, si deve ricordare che, anche se la Corte ha avuto l’occasione di rilevare una certa sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione degli impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio enunciati all’art. 7, n. 1, lett. b)‑d), del regolamento n. 40/94 [l’art. 7, n. 1, lett. d), è divenuto art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 207/2009], resta il fatto che, secondo una costante giurisprudenza, questi singoli impedimenti alla registrazione sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato (v. sentenza della Corte 8 maggio 2008, causa C‑304/06 P, Eurohypo/UAMI, Racc. pag. I‑3297, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata).

13      Dal momento che gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 hanno ciascuno un proprio ambito di applicazione e devono essere oggetto di analisi autonoma, la commissione di ricorso aveva piena facoltà, da un lato, di scegliere, contrariamente all’esaminatore, l’art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 come unico fondamento giuridico per negare la registrazione del segno figurativo di cui trattasi e, dall’altro, di non effettuare alcun rinvio esplicito all’art. 7, n. 1, lett. c), del medesimo regolamento.

14      Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Inoltre l’art. 7, n. 2, di detto regolamento dispone che «[i]l paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

15      Conformemente alla giurisprudenza della Corte, gli impedimenti assoluti alla registrazione devono essere interpretati alla luce dell’interesse generale ad essi sotteso. La nozione di interesse generale sottesa all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 si confonde, manifestamente, con la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (v. sentenza Eurohypo/UAMI, cit., punti 55 e 56 nonché la giurisprudenza ivi citata).

16      Di conseguenza, per carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 si intende che tale marchio permette di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (v. sentenza della Corte 29 aprile 2004, cause riunite C‑456/01 P e C‑457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I‑5089, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata), fermo restando che un minimo di carattere distintivo è sufficiente per escludere l’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione previsto da detto articolo [sentenza del Tribunale 13 giugno 2007, causa T‑441/05, IVG Immobilien/UAMI (I), Racc. pag. II‑1937, punto 42].

17      Risulta, peraltro, da una costante giurisprudenza che questo carattere distintivo dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, costituito dai consumatori medi di detti prodotti o servizi (sentenze della Corte 29 aprile 2004, cause riunite C‑473/01 P e C‑474/01 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I‑5173, punto 33, e 22 giugno 2006, causa C‑25/05 P, Storck/UAMI, Racc. pag. I‑5719, punto 25). Il livello di attenzione del consumatore medio, che si presume normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [sentenze della Corte 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819, punto 26, e del Tribunale 10 ottobre 2007, causa T‑460/05, Bang & Olufsen/UAMI (Forma di un altoparlante), Racc. pag. II‑4207, punto 32].

18      Infine, qualora, nel settore cui si riferisce il marchio oggetto della domanda di registrazione, un segno sia percepito dal pubblico di riferimento nel senso che fornisce informazioni sulla natura dei prodotti da esso contraddistinti e non nel senso che indica l’origine dei prodotti in questione, il marchio non soddisfa i requisiti previsti dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [v., in tal senso, sentenze Eurohypo/UAMI, cit., punto 69, e del Tribunale 10 dicembre 2008, causa T‑365/06, Bateaux mouches/UAMI‑Castanet (BATEAUX MOUCHES), non pubblicata nella Raccolta, punto 19].

19      Benché elaborata nell’ambito di controversie relative a segni denominativi, la giurisprudenza esposta al precedente punto 18 si applica anche a segni che, come quello del caso di specie, sono figurativi, ma per i quali la questione relativa al loro carattere distintivo concerne soprattutto gli aspetti fonetico e semantico.

20      La tesi della ricorrente secondo cui il marchio domandato è distintivo deve essere esaminata alla luce di tutte le considerazioni generali che precedono.

21      In primo luogo, occorre rilevare che la commissione di ricorso ha correttamente definito il pubblico con riferimento al quale deve essere valutata l’ammissibilità della registrazione del segno figurativo Superleggera, avendo constatato, al punto 11 della decisione impugnata, che alcuni dei prodotti di cui al caso di specie, quali gli indumenti, gli articoli in pelle ed i mezzi di trasporto individuali, erano destinati al grande pubblico, mentre altri, come le locomotive, gli aeroplani, gli idrovolanti, i trattori ed i veicoli industriali, interessavano un pubblico professionale. Peraltro, dal momento che il segno figurativo è composto da termini in lingua italiana, il pubblico in questione è composto da un pubblico italiano e da un pubblico non italiano con una conoscenza sufficiente della lingua italiana, come emerge dai punti 13 e seguenti della decisione impugnata. Per valutare il carattere distintivo del segno Superleggera, la commissione di ricorso ha dunque correttamente adottato il punto di vista tanto del grande pubblico quanto di un pubblico professionale, dotati di una conoscenza sufficiente della lingua italiana.

22      In secondo luogo, per quanto riguarda i prodotti interessati, occorre determinare se, nel linguaggio corrente, il termine «superleggera» possa essere inteso nel senso che fornisce informazioni sulla natura dei prodotti in questione e, conseguentemente, se il marchio di cui è stata chiesta la registrazione consenta o meno di garantire al pubblico di riferimento l’identità di origine dei prodotti da esso contraddistinti.

23      A tale riguardo, in primo luogo, si deve osservare che il termine «superleggera» deriva dalla giustapposizione dei termini «super» e «leggera». Orbene, il termine «super» è un prefisso di origine latina che conferisce agli aggettivi ai quali può essere anteposto un «valore di superiorità qualitativa o quantitativa». Quanto al termine «leggera», si tratta della forma femminile dell’aggettivo italiano «leggero», che denota la caratteristica di un oggetto «che ha poco peso». Pertanto, come correttamente indicato dalla commissione di ricorso, il pubblico di riferimento attribuirà al termine «superleggera» il significato di «super leggera», vale a dire «leggerissima». Del resto, in vari dizionari di lingua italiana, il termine «superleggero» figura in quanto tale come aggettivo ed esiste anche nella forma femminile «superleggera», che significa «estremamente leggera».

24      Ne consegue che la giustapposizione degli elementi denominativi «super» e «leggera» non è inusuale nella sua struttura. In relazione ai prodotti di cui trattasi, il segno figurativo Superleggera assume immediatamente un senso preciso, fornendo al pubblico di riferimento un’informazione quanto alla loro natura, vale a dire che essi sono «estremamente leggeri» ovvero «leggerissimi», e non un’indicazione della loro origine commerciale.

25      Così è per i prodotti della classe 12, che, contrassegnati dal termine «superleggera», saranno compresi come estremamente leggeri dal pubblico di riferimento, composto dal grande pubblico nel caso dei veicoli o dei mezzi di locomozione terrestri, o da un pubblico professionale nel caso, fra l’altro, degli apparecchi di locomozione via aria o via acqua. Infatti, il peso di un mezzo di locomozione o di un veicolo rappresenta una caratteristica costruttiva importante, che sarà immediatamente percepita dal pubblico di riferimento. Per esempio, potrà trattarsi di un’automobile molto leggera, di una bicicletta molto leggera o di un idrovolante molto leggero, ossia realizzati con materiali più leggeri di quelli tradizionalmente impiegati. Lo stesso rilievo si impone per quanto riguarda tanto i prodotti della classe 18, per esempio i prodotti in cuoio o in sue imitazioni, i bauli, le valigie, gli ombrelli o i bastoni da passeggio, quanto i prodotti della classe 25, vale a dire gli indumenti, le scarpe e i prodotti di cappelleria. Per il pubblico di riferimento, il termine «superleggera» indicherà una caratteristica fondamentale di leggerezza del prodotto, che può essere ricercata dagli utilizzatori. Infatti, la leggerezza di un indumento o di un articolo di pelletteria costituisce innegabilmente un’indicazione determinante sul suo tessuto o sulla sua comodità. Il grande pubblico percepirà quindi un prodotto in cuoio, una valigia, un indumento, una scarpa o un ombrello fabbricati con un tessuto fine o con materiali più leggeri di quelli solitamente utilizzati.

26      In terzo luogo, nessun elemento aggiuntivo autorizza a ritenere che il termine «superleggera» consentirebbe di distinguere i prodotti in questione dai prodotti provenienti da un altro fornitore.

27      Da un lato, anche se detto termine evoca, in italiano, una certa categoria di pesi nel settore della boxe, esso è tuttavia utilizzato esclusivamente nella forma maschile «superleggero».

28      Dall’altro lato, quanto all’altro senso evocato dalla ricorrente, il fatto che il segno di cui trattasi possa assumere diversi significati non lo rende per ciò stesso distintivo [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 settembre 2005, causa T‑320/03, Citicorp/UAMI (LIVE RICHLY), Racc. pag. II‑3411, punto 84]. Peraltro, se un segno possiede diversi significati, dev’essere escluso dalla registrazione qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C‑191/01 P, UAMI/Wrigley, Racc. pag. I‑12447, punto 32). La giurisprudenza menzionata nel presente punto, formatasi nell’ambito di controversie relative a segni denominativi, è applicabile ai segni figurativi (v. supra, punto 19).

29      Nel caso di specie, anche nell’ipotesi, sostenuta dalla ricorrente, che il termine «superleggera» possieda diversi significati, si è dimostrato ai precedenti punti 23‑25 che, per almeno uno di essi, il pubblico di riferimento non percepirà il segno Superleggera come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti in questione.

30      Inoltre, la ricorrente sostiene che, conformemente al punto 43 della sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T‑34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL) (Racc. pag. II‑683), la circostanza che il segno controverso possa essere costituito da elementi atti a fare riferimento ad alcune caratteristiche dei prodotti cui la domanda di registrazione si riferisce e che la combinazione di tali elementi rispetti le regole linguistiche non basta a giustificare l’applicazione dell’impedimento assoluto ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94. Occorre tuttavia rilevare che questo stesso punto della citata sentenza EUROCOOL precisa che una simile soluzione non è applicabile se un segno, complessivamente considerato, non permette al pubblico di riferimento di distinguere i prodotti del richiedente da quelli dei suoi concorrenti.

31      Orbene, alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti 23‑25, il segno figurativo Superleggera, complessivamente inteso, non è dotato di capacità intrinseca sufficiente ad essere percepito dal pubblico di riferimento come un segno distintivo dei prodotti venduti dalla ricorrente rispetto a quelli di origine commerciale diversa.

32      In quarto luogo, sul piano visivo, il Tribunale osserva che lo stile grafico utilizzato presenta indubbiamente una certa particolarità. Nondimeno, tale stile non è in grado di imprimersi immediatamente e a lungo nella memoria del pubblico di riferimento, né di distinguere i prodotti della ricorrente da quelli degli altri fornitori sul mercato.

33      Infatti, non vi è dubbio che, per quanto riguarda la forma manoscritta delle lettere, sia la scrittura a lettere minuscole sia quella a lettere maiuscole sono modalità consuete in campo commerciale. Riguardo alle lettere minuscole, esiste in particolare la scrittura a mano in corsivo, che è uno stile ordinario e tradizionale, utilizzato tanto dai bambini quanto dagli adulti per gli atti quotidiani o professionali e la cui forma dipende dalla personalità di ciascuno o dalla velocità di scrittura. Questo stile appare quindi assai consueto agli occhi di ogni consumatore e, nel caso di specie, del pubblico di riferimento.

34      Peraltro, non può essere condiviso l’argomento della ricorrente secondo cui la lettera iniziale maiuscola «S» costituirebbe una particolarità grafica ed impedirebbe al pubblico di riferimento di percepire il segno Superleggera come un aggettivo qualificativo dei prodotti in questione, in quanto un aggettivo che accompagna un sostantivo non potrebbe iniziare con una lettera maiuscola. Infatti, poiché il segno Superleggera è costituito da un unico elemento denominativo, l’uso di una maiuscola per la lettera iniziale non pare di per sé contrario alle regole grammaticali italiane. Parimenti, l’uso di una maiuscola per la prima lettera di un aggettivo non determina, di per sé, la conseguenza che quest’ultimo non sarà più percepito dal pubblico di riferimento come atto a fornire informazioni sul prodotto in parola. Inoltre, il Tribunale rileva che non può escludersi che la lettera iniziale di un aggettivo sia scritta in maiuscolo quando, per mettere l’accento su detto aggettivo, esso venga collocato all'inizio di frase.

35      Per quanto riguarda, infine, gli altri elementi stilistici invocati dalla ricorrente, come la «singolare ombreggiatura» che traspare da ogni lettera ed i particolari grafici delle estremità delle consonanti «s», «p», «r», essi non conferiscono al segno in questione una particolarità che consenta di renderlo distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

36      Risulta da quanto sopra che il segno figurativo Superleggera, oggetto della domanda di registrazione, è privo di carattere distintivo ai sensi dell’art 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Il primo motivo deve, di conseguenza, essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 74 del regolamento n. 40/94

 Argomenti delle parti

37      La ricorrente ritiene che la commissione di ricorso non abbia valutato tutti i fatti e i mezzi di prova da essa presentati. Ciò varrebbe in particolare con riferimento a taluni marchi considerati validi dall’UAMI, vale a dire SUPERDRY, SUPERFLEX, SUPERTECH, SUPER DUTY, SUPERFULL, SUPERLIGHT, SuperTab, SUPERNOVA, SUPER CONFORT, SuperFabric e SUPER TURBO.

38      L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

39      Ai termini dell’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009), gli esaminatori dell’UAMI e, in sede di ricorso, le commissioni di ricorso dell’UAMI devono procedere all’esame d’ufficio dei fatti per stabilire se al marchio di cui si chiede la registrazione si applichi, o no, uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all’art. 7 del medesimo regolamento. Ne consegue che gli organi competenti dell’UAMI possono trovarsi a dover fondare le loro decisioni su fatti che non siano stati dedotti dal richiedente (sentenze della Corte Storck/UAMI, cit., punto 50, e 19 aprile 2007, causa C‑273/05 P, UAMI/Celltech, Racc. pag. I‑2883, punto 38).

40      Inoltre, le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio comunitario, che le commissioni di ricorso sono chiamate a adottare in forza del regolamento n. 40/94, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale. La registrabilità di un segno come marchio comunitario deve quindi essere valutata esclusivamente sulla base della normativa pertinente come interpretata dal giudice dell’Unione europea e non sulla base di un’asserita prassi decisionale anteriore divergente delle commissioni di ricorso (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 settembre 2005, causa C‑37/03 P, BioID/UAMI, Racc. pag. I‑7975, punto 47).

41      Pertanto, anche se la commissione di ricorso deve esaminare tutti i fatti ed i mezzi di prova dedotti dall’interessato, nonché quelli che non siano stati dedotti, ma che siano pertinenti ai fini della decisione, essa non è per contro tenuta a procedere ad una valutazione di altri marchi comunitari registrati anteriormente, essendo questi ultimi estranei all’oggetto del ricorso.

42      Nel caso di specie, la commissione di ricorso non era dunque tenuta a procedere ad un esame dei marchi menzionati dalla ricorrente al fine di statuire sulla domanda di registrazione del segno figurativo Superleggera.

43      In ogni caso, il Tribunale non può esimersi dal constatare che la commissione di ricorso ha espressamente tenuto conto, nella propria valutazione dei fatti e dei mezzi di prova, dei marchi menzionati al precedente punto 37. Infatti, al punto 23 della decisione impugnata, essa ha rilevato che l’UAMI aveva considerato ammissibili alla registrazione vari marchi, quali SUPERDRY, SUPERFLEX, SUPERTECH, SUPER DUTY, SUPERFULL, ed ha utilizzato l’abbreviazione «etc.» per dedurne che non si trattava di marchi identici al marchio di cui si chiedeva la registrazione e che pertanto non poteva sussistere un comportamento discriminatorio. La commissione di ricorso ha formulato la stessa osservazione per il marchio SUPERLIGHT, che ha riconosciuto essere l’equivalente di «superleggera» in inglese, indicando che la struttura grafica era diversa da quella del segno di cui trattasi. Quanto agli altri marchi invocati dalla ricorrente, vale a dire SuperTab, SUPERNOVA, SUPER CONFORT, SuperFabric et SUPER TURBO, dall’impiego, nella decisione impugnata, dell’abbreviazione «etc.» si può dedurre che la commissione di ricorso li ha implicitamente presi in considerazione.

44      Dalle considerazioni che precedono deriva che il motivo vertente sulla violazione dell’art. 74 del regolamento n. 40/94 deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 73 del regolamento n. 40/94

 Argomenti delle parti

45      La ricorrente denuncia l’insufficienza o il difetto di motivazione della decisione impugnata, in primo luogo, quanto all’identificazione del pubblico di riferimento, in secondo luogo, quanto alle ragioni per le quali il marchio di cui è stata chiesta la registrazione dovrebbe essere considerato alla stregua di una «denominazione generica o abituale» dei prodotti in questione e, in terzo luogo, quanto all’assenza di valutazione relativa ai numerosi altri marchi citati, che non potrebbe essere sanata dall’esposizione delle ragioni dirette ad escludere la sussistenza di qualsivoglia comportamento discriminatorio.

46      L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

47      A norma dell’art. 73 del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’UAMI devono essere motivate. Tale obbligo di motivazione ha la stessa portata di quello dettato dall’art. 253 CE, secondo il quale l’iter logico seguito dall’autore dell’atto deve apparire in forma chiara e non equivoca. Detto obbligo ha il duplice obiettivo di permettere, da una parte, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti e, dall’altra, al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione (v., in tal senso, sentenze dalla Corte 21 ottobre 2004, causa C‑447/02 P, KWS Saat/UAMI, Racc. pag. I‑10107, punti 63‑65 nonché la giurisprudenza ivi citata, e del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T‑117/06, DeTeMedien/UAMI (suchen.de), non pubblicata nella Raccolta, punto 46).

48      In primo luogo, per quanto riguarda la censura della ricorrente relativa all’insufficienza di motivazione quanto all’identificazione del pubblico di riferimento, la commissione di ricorso ha effettuato, ai punti 11 e 12 della decisione impugnata, un’analisi certamente sommaria, ma sufficiente, e ne ha dedotto che il pubblico di riferimento era composto sia dal grande pubblico che dal pubblico professionale. Successivamente, ai punti 13, 14, 16 e 19 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha fatto riferimento prima al consumatore italiano e poi al consumatore non italiano con una conoscenza sufficiente della lingua italiana. Pertanto, la decisione impugnata è sufficientemente motivata quanto all’identificazione del pubblico di riferimento e non necessitava di più ampi sviluppi.

49      In secondo luogo, riguardo alla censura della ricorrente relativa all’insufficienza di motivazione quanto alle ragioni per le quali il marchio di cui è stata chiesta la registrazione dovrebbe essere considerato una «denominazione generica o abituale» dei prodotti in questione, occorre rammentare che, se la registrazione di un marchio viene chiesta per vari prodotti, la commissione di ricorso deve verificare in concreto che il marchio di cui trattasi non rientri nella sfera di applicazione di alcuno degli impedimenti alla registrazione stabiliti dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 relativamente a ciascuno di detti prodotti e può giungere a conclusioni diverse a seconda dei prodotti considerati. Pertanto, qualora neghi la registrazione di un marchio, la commissione di ricorso è tenuta ad indicare nella propria decisione la conclusione a cui è pervenuta per ciascuno dei prodotti di cui alla domanda di registrazione, indipendentemente dal modo in cui tale domanda è stata formulata. Tuttavia, qualora lo stesso impedimento venga opposto per una categoria o un gruppo di prodotti, l’autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale riguardante tutti i prodotti interessati. Questa possibilità può estendersi solo a prodotti che presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire che tutte le considerazioni di fatto e di diritto che formano la motivazione della decisione in questione, da una parte, chiariscano a sufficienza l’iter logico seguito dalla commissione di ricorso per ciascuno dei prodotti appartenenti a tale categoria e, dall’altra, possano essere applicate indistintamente a ciascuno dei prodotti interessati [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 2 aprile 2009, causa T‑118/06, Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 27‑28].

50      Nel caso di specie, occorre osservare che la ricorrente non ha limitato la sua censura a taluni dei prodotti in causa.

51      Inoltre, nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha espressamente menzionato vari esempi, tra i prodotti interessati, per i quali il pubblico di riferimento comprenderebbe di primo acchito il termine «superleggera» come un’indicazione relativa alla leggerezza del prodotto, ed ha illustrato i motivi per cui tale significato sarebbe immediatamente riconoscibile (punti 15‑20 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha così basato la propria valutazione su apparecchi di locomozione, quali una bicicletta, un aeromobile o una nave, su veicoli, in particolare veicoli su rotaia e automobili, su indumenti, come una giacca a vento o una scarpa, e, infine, su articoli di pelletteria, ad esempio una borsa a tracolla.

52      La commissione di ricorso ha in tal modo proceduto a un esame dei prodotti interessati conforme alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 49. Essa ha infatti effettuato una valutazione in concreto di una serie di prodotti compresi nelle diverse classi. Quanto ai prodotti che non ha espressamente citato, come una valigia o un cappello, si deve rilevare che questi presentano un nesso sufficientemente diretto e concreto con una categoria di prodotti, in particolare gli articoli di pelletteria e gli indumenti, per i quali la commissione di ricorso ha fornito nella decisione impugnata una motivazione sufficiente. Pertanto, la censura della ricorrente relativa all’insufficienza di motivazione quanto alle ragioni per le quali il marchio di cui trattasi dovrebbe essere considerato una «denominazione generica o abituale» dei prodotti in questione deve essere respinta.

53      In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso si è astenuta da ogni valutazione relativa ai numerosi marchi anteriori registrati, da essa peraltro menzionati nell’ambito della sua argomentazione. Questa assenza di valutazione non potrebbe essere sanata dall’esposizione delle ragioni dirette ad escludere la sussistenza di qualsivoglia comportamento discriminatorio. Inoltre, secondo la ricorrente, il criterio afferente all’«identità di situazioni» non sarebbe chiaro. In udienza, la ricorrente ha ammesso che i marchi anteriori registrati che essa ha menzionato ed il marchio di cui trattasi non configurano situazioni identiche e, quindi, non sarebbe ravvisabile un comportamento discriminatorio ai sensi della giurisprudenza. Tuttavia, si tratterebbe di situazioni «omogenee», per le quali la commissione di ricorso potrebbe giustificare una decisione diversa rispetto a una prassi decisionale anteriore solamente motivando a sufficienza la propria valutazione in proposito.

54      Come ricordato supra al punto 40, la commissione di ricorso deve valutare la registrabilità di un segno come marchio comunitario non sulla base di un’asserita prassi decisionale anteriore divergente delle commissioni di ricorso, ma esclusivamente alla luce della normativa pertinente, come interpretata dal giudice dell’Unione. Pertanto, la commissione di ricorso non era tenuta a fornire una motivazione specifica in relazione ai marchi già registrati richiamati dalla ricorrente, illustrando in particolare le ragioni per cui la decisione adottata nei confronti del segno Superleggera era diversa da quelle prese in precedenza per altri segni. Ne consegue che la censura della ricorrente attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione a causa dell’assenza di valutazione relativa ai marchi già registrati è infondata.

55      In ogni caso, è pacifico che i marchi già registrati non sono identici al marchio di cui è stata domandata la registrazione nel caso specifico, e del resto è stato dichiarato a tale riguardo che il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione doveva essere respinto [sentenza del Tribunale 2 luglio 2002, causa T‑323/00, SAT.1/UAMI (SAT.2), Racc. pag. II‑2839, punti 61 e 62, non annullata sul punto dalla sentenza della Corte 16 settembre 2004, causa C‑329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. II‑8317]. Occorre inoltre rammentare che la valutazione dei criteri di registrabilità di un marchio rimane soggettiva e che non è escluso che un marchio, registrato anteriormente, lo sia stato erroneamente.

56      Il motivo vertente sulla violazione dell’art. 73 del regolamento n. 40/94 deve, di conseguenza, essere respinto in quanto infondato. Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

57      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Zeta Europe BV è condannata alle spese.

Forwood

Moavero Milanesi

Schwarcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 maggio 2010.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.