Language of document : ECLI:EU:T:2015:254





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 aprile 2015 –
Polynt e Sitre / ECHA

(causa T‑134/13)

«REACH – Identificazione di taluni sensibilizzanti respiratori come sostanze estremamente problematiche – Livello di preoccupazione equivalente – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta – Ricevibilità – Diritti della difesa – Proporzionalità»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica una sostanza come estremamente problematica – Ricorso proposto da fornitori di tale sostanza – Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 31, § 9, e 59) (v. punti 27, 36‑38)

2.                     Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Persone fisiche o giuridiche – Ricorso proposto da più ricorrenti avverso la stessa decisione – Legittimazione attiva di uno di essi – Ricevibilità del ricorso nel suo complesso (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 39)

3.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica una sostanza come estremamente problematica – Inclusione – Atto che non comporta misure di esecuzione ai sensi della suddetta disposizione del Trattato [Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57, f), e 59] (v. punto 40)

4.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente problematiche – Elenco delle sostanze di cui all’articolo 57, lettera f), del regolamento – Non tassatività [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 16 e artt. 57, f), e 59] (v. punti 44‑46)

5.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente problematiche – Procedura di identificazione – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto, sviamento di potere o manifesto superamento dei limiti del potere discrezionale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59) (v. punti 52, 53, 105)

6.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente problematiche – Procedura di identificazione – Possibilità di tenere sotto controllo gli effetti nocivi di una sostanza mediante l’adozione di misure di gestione – Circostanza che non osta all’identificazione della sostanza come estremamente problematica – Obbligo per l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di prendere in considerazione una valutazione dei rischi per una sostanza che rientra nella categoria 1 ai sensi della direttiva 67/548 – Insussistenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57, da a) a f), 58, § 2, 59, § 4, e 60, § 2, e allegato XIV; direttiva del Consiglio 67/548] (v. punti 61, 68‑71, 81)

7.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente problematiche – Procedura di identificazione – Sostanze aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili – Obblighi in materia di informazioni da fornire riguardo alle sostanze sostitutive – Portata – Eventuale incidenza di tali informazioni su una decisione che identifica una sostanza come estremamente problematica – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 59) (v. punto 88)

8.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente problematiche – Procedura di identificazione – Determinazione del livello di problematicità di una sostanza – Esame, caso per caso, in mancanza di criteri obiettivi prestabiliti dal regolamento – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 16 e artt. 57, da a) a f), e 59; Guida per l’identificazione delle sostanze estremamente problematiche, punto 3.3.3.2] (v. punti 95‑98)

9.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente problematiche – Procedura di identificazione – Carattere distinto e indipendente rispetto alla procedura di valutazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando da 19 a 21 e 69 e artt. 14, 44‑48 e 59) (v. punti 101, 114)

10.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente problematiche – Procedura di identificazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica l’anidride cicloesan-1,2-dicarbossilica come sostanza estremamente problematica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 16 e artt. 14, § 6, 44‑48, 55, 58, § 5, 59 e 69 e allegato XVII) (v. punti 107, 108, 116, 118‑120)

11.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente problematiche – Procedura di identificazione – Accordo unanime del comitato degli Stati membri – Astensione di uno Stato membro – Ininfluenza su una decisione votata all’unanimità dagli Stati membri presenti [Art. 238, § 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 59, § 8; regolamento di procedura del comitato degli Stati membri dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), art. 19, § 1] (v. punto 126)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione ED/169/2012 dell’ECHA, del 18 dicembre 2012, concernente l’inclusione di sostanze estremamente problematiche nell’elenco delle sostanze candidate, ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), nella parte in cui essa riguarda l’anidride cicloesan-1,2-dicarbossilica (CE no 201-604-9), l’anidride cis-cicloesan-1,2-dicarbossilica (CE no 236-086-3) e l’anidride trans-cicloesan-1,2-dicarbossilica (CE no 238-009-9).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Polynt SpA e la Sitre Srl si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

3)

Il Regno dei Paesi Bassi, la Commissione europea, la New Japan Chemical e la REACh ChemAdvice GmbH si faranno carico delle proprie spese.