Language of document : ECLI:EU:T:2006:273

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

27 settembre 2006 (*)

«Concorrenza – Artt. 81 CE e 82 CE – Distribuzione di pezzi di ricambio – Importazioni parallele – Denuncia – Decisione di rigetto»

Nella causa T‑204/03,

Haladjian Frères SA, con sede in Sorgues (Francia), rappresentata dall’avv. N. Coutrelis,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Whelan e dalla sig.ra O. Beynet, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. D. Waelbroeck,

convenuta,

sostenuta da

Caterpillar, Inc., con sede in Peoria, Illinois (Stati Uniti),

Caterpillar Group Services SA, con sede in Charleroi (Belgio),

rappresentate inizialmente dal sig. N. Levy, solicitor, e dalla sig.ra S. Kingston, barrister, successivamente dal sig. Levy e dall’avv. T. Graf,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 1° aprile 2003 che respinge la denuncia riguardante presunte infrazioni agli artt. 81 CE e 82 CE, depositata dalla Haladjian Frères SA contro la Caterpillar, Inc.,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dal sig. R. García‑Valdecasas, presidente, dal sig. J.D. Cooke e dalla sig.ra V. Trstenjak, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 marzo 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine del ricorso

A –  Società interessate

1        La ricorrente, autrice della denuncia, è un’impresa francese che importa e commercializza in Europa e in Africa pezzi di ricambio per macchinari da cantiere. Le sue principali fonti di approvvigionamento si trovano nell’Unione europea e negli Stati Uniti.

2        La società denunciata, la Caterpillar, Inc., è un’impresa americana che produce e vende macchinari da cantiere nonché i corrispondenti pezzi di ricambio. La commercializzazione di tali prodotti in Europa e in Africa viene effettuata grazie all’intermediazione di una filiale svizzera denominata Caterpillar Overseas. Nel 1990 la Caterpillar Overseas ha creato una filiale belga denominata Caterpillar Export Services (CES), allo scopo di gestire e di controllare le esportazioni di pezzi di ricambio prodotti dalla Caterpillar da una zona geografica all’altra.

B –  I procedimenti amministrativi

1.     Procedimento avviato dalla Commissione contro la Caterpillar

3        Nel 1963 la Caterpillar ha notificato alla Commissione l’accordo standard di distribuzione dei suoi prodotti in Europa. Tale notifica è stata aggiornata diverse volte, in particolare nel 1983 e nel 1992. Prima della presentazione della denuncia da parte della Haladjian nell’ottobre 1993 e a partire dal 1990 altri rivenditori di pezzi di ricambio avevano presentato denunce contro la Caterpillar.

4        A seguito di tali denunce, la Commissione aveva inviato, il 12 maggio 1993, una comunicazione di addebiti alla Caterpillar (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti»), nella quale veniva contestato alla detta impresa di imporre una commissione di servizio per le vendite fuori territorio, di praticare prezzi discriminatori e di vietare la vendita a taluni rivenditori, qualora sembrasse che intendevano esportare.

5        Il 27 agosto 1993 la Caterpillar ha preso posizione sulla comunicazione degli addebiti contestando l’esistenza di tutte le infrazioni in causa.

2.     Procedimento avviato a seguito della denuncia della Haladjian

6        Il 18 ottobre 1993 la ricorrente ha presentato alla Commissione una domanda a norma dell’art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), riguardante presunte infrazioni a queste ultime disposizioni, commesse dalla Caterpillar (in prosieguo: la «denuncia»).

7        Il 25 gennaio 1994 la Caterpillar ha presentato le sue osservazioni sulla denuncia.

8        Il 23 maggio 1994 la Haladjian ha presentato il suo commento su tali osservazioni oltre che sulla risposta della Caterpillar alla comunicazione degli addebiti.

9        Nell’ambito dell’istruttoria, il 6 e il 7 luglio 1995 la Commissione ha effettuato un’ispezione presso taluni distributori europei della Caterpillar. Allo stesso modo, nel settembre 1995 e poi nel febbraio 1996 la Commissione ha inviato diverse richieste di informazioni ai distributori europei della Caterpillar, le ultime risposte alle quali sono state ricevute nell’aprile 1996.

10      Anche la Haladjian ha inviato alla Commissione diverse lettere per comunicarle nuovi documenti. In particolare, l’11 agosto 2000, essa ha trasmesso alla Commissione una nota riepilogativa che riuniva tutti gli elementi della sua denuncia inclusi nel fascicolo.

11      Il 19 luglio 2001 la Commissione ha inviato alla ricorrente una lettera a norma dell’art. 6 del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2842, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell’articolo [81 CE] e dell’articolo [82 CE] (GU L 354, pag. 18), annunciandole la sua intenzione di respingere la denuncia (in prosieguo: la «lettera ex art. 6»).

12      Il 22 ottobre 2001 la ricorrente ha comunicato alla Commissione le sue osservazioni sulla lettera ex art. 6.

13      Con decisione 1º aprile 2003 la Commissione ha formalmente respinto la denuncia (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

14      Con lettera dell’8 maggio 2003 la Commissione ha dichiarato alla Caterpillar che, dopo aver esaminato la sua risposta alla comunicazione degli addebiti e le informazioni successivamente raccolte, aveva deciso di ritirare tali addebiti e di archiviare il fascicolo.

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2003, la ricorrente ha presentato il ricorso in esame.

16      Con lettera del 2 ottobre, completata il 16 ottobre 2003, la Caterpillar e la Caterpillar Group Services hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

17      Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale, 5 dicembre 2003, la Caterpillar e la Caterpillar Group Services sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione ed è stata accolta la domanda di trattamento riservato.

18      La Caterpillar e la Caterpillar Group Services (in prosieguo: la «Caterpillar») hanno depositato una memoria di intervento il 2 febbraio 2004. Il 22 e il 20 aprile 2004 la ricorrente e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni sulla memoria di intervento.

19      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha chiesto alla Commissione di indicare come si era concluso il procedimento avviato contro la Caterpillar a seguito della comunicazione degli addebiti. La Commissione ha risposto a tale quesito del Tribunale con lettera dell’8 marzo 2006, registrata alla cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2006.

20      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 28 marzo 2006.

21      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese;

–        condannare le intervenienti a sopportare le proprie spese, nonché le spese da essa sostenute relative all’intervento.

22      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

23      Le intervenienti chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese da esse sostenute.

 In diritto

A –  Osservazioni preliminari sulla portata degli obblighi che incombono alla Commissione nell’istruzione di una denuncia per violazione degli artt. 81 CE e 82 CE

24      Le parti principali espongono preliminarmente gli obblighi che incombono alla Commissione nell’istruzione di una denuncia, si dedicano ad un’analisi dei livelli di prova e di motivazione che dovrebbero essere richiesti a quest’istituzione in tale contesto e dibattono dell’estensione del controllo del Tribunale nell’ipotesi di un ricorso contro una decisione di rigetto della denuncia.

25      Il Tribunale osserva, in primo luogo, che la decisione impugnata conclude, in base ad un’analisi riguardante l’applicabilità dell’art. 81, n. 1, CE e l’applicabilità dell’art. 82 CE, che gli elementi presentati dalla Haladjian nel corso del procedimento amministrativo, in particolare in risposta alla lettera ex art. 6, «non permettono di dare un seguito favorevole [alla denuncia]», che viene conseguentemente respinta. È in tale contesto che occorre ricordare quali sono i diritti del denunciante e gli obblighi della Commissione in caso di rigetto di una denuncia che fa valere l’esistenza di violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE.

26      Il denunciante dispone del diritto ad essere informato e a commentare i motivi del rigetto della sua denuncia previsto dalla Commissione, prima che una decisione in tal senso sia adottata dalla detta istituzione. Infatti, i regolamenti n. 17 e n. 2842/98, applicabili nella fattispecie, conferiscono diritti procedurali alle persone che hanno presentato alla Commissione una denuncia sulla base dell’art. 3 del regolamento n. 17. Nel novero di questi diritti figurano quelli previsti all’art. 6 del regolamento n. 2842/98, ai sensi del quale la Commissione, qualora ritenga che gli elementi che ha raccolto non giustifichino un esito favorevole della denuncia, indica i motivi del rigetto al denunciante e gli assegna un termine per presentare eventuali osservazioni scritte.

27      Tuttavia, né il regolamento n. 17 né il regolamento n. 2842/98 contengono disposizioni espresse concernenti il seguito da attribuire, sotto il profilo del merito, ad una denuncia e gli eventuali obblighi di inchiesta della Commissione per quanto riguarda la relativa istruzione (sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T‑24/90, Automec/Commissione, Racc. pag. II‑2223, punto 72). Al riguardo, va osservato che la Commissione non ha l’obbligo di avviare procedimenti diretti ad accertare eventuali violazioni del diritto comunitario (v., per analogia, sentenza della Corte 14 febbraio 1989, causa 247/87, Star Fruit/Commissione, Racc. pag. 291, in particolare pag. 301) e che, tra i diritti conferiti ai denuncianti dai regolamenti n. 17 e n. 2842/98, non figura quello di ottenere una decisione definitiva circa la sussistenza o meno dell’asserita violazione (sentenza della Corte 18 ottobre 1979, causa 125/78, GEMA/Commissione, Racc. pag. 3173, punti 17 e 18).

28      È in base a questi principi che la giurisprudenza ha riconosciuto che, se la Commissione non è obbligata a pronunciarsi sull’esistenza o meno di un’infrazione, essa non può essere costretta a condurre un’istruttoria, in quanto quest’ultima non potrebbe avere altro oggetto se non quello di reperire gli elementi probatori relativi all’esistenza o meno di un’infrazione che essa non è tenuta ad accertare (sentenza Automec/Commissione, cit., punto 76). Inoltre, anche qualora tale istruttoria sia stata condotta, nessuna disposizione di diritto derivato conferisce al denunciante il diritto di obbligare la Commissione a proseguire il procedimento fino allo stadio di una decisione finale che constati l’esistenza o l’inesistenza dell’asserita violazione (sentenza della Corte 17 maggio 2001, causa C‑449/98 P, IECC/Commissione, Racc. pag. I‑3875, punto 35). L’esistenza del potere discrezionale riconosciuto alla Commissione nell’ambito dell’esame delle denunce, infatti, non dipende dal carattere più o meno avanzato dell’istruzione di una pratica (sentenza IECC/Commissione, cit., punto 37).

29      In tale contesto, il Tribunale ha dichiarato che, quando la Commissione decide di procedere all’istruzione di una denuncia, essa deve farlo, salvo motivazione debitamente circostanziata, con la cura, la serietà e la sollecitudine necessarie per poter valutare con piena cognizione di causa gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua valutazione dai denuncianti (sentenze del Tribunale 29 giugno 1993, causa T‑7/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II‑669, punto 36, e 21 marzo 2001, causa T‑206/99, Métropole Télévision/Commissione, Racc. pag. II‑1057, punto 59).

30      Alla luce di queste considerazioni occorre che il Tribunale verifichi se la decisione impugnata, che respinge la denuncia, contenga un esame adeguato degli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla valutazione della Commissione nell’ambito del procedimento amministrativo. A tale riguardo, occorre rammentare che il controllo giurisdizionale degli atti della Commissione che implicano valutazioni economiche complesse, come avviene in materia di allegazioni di violazione degli artt. 81 CE e 82 CE, deve limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (sentenze della Corte 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 4487, punto 62, e 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I‑3203, punti 23 e 25; sentenza Asia Motor France e a./Commissione, cit., punto 33).

B –  Presentazione generale del «sistema CES», delle censure della Haladjian e della decisione impugnata

31      La denuncia della Haladjian riguarda le modifiche apportate dalla Caterpillar al suo sistema di commercializzazione dei pezzi di ricambio a partire dal 1982, allo scopo di limitare le importazioni parallele in Europa a partire dagli Stati Uniti.

1.     Descrizione del sistema CES

32      Ai fini della commercializzazione dei suoi prodotti, la Caterpillar ha suddiviso il mondo in diverse zone geografiche, tra cui gli Stati Uniti, la zona CE/AELS e l’Africa, ed ha affidato la commercializzazione dei suoi macchinari da cantiere e dei pezzi di ricambio corrispondenti a 181 distributori indipendenti, che operano in 160 paesi. I distributori della Caterpillar nella zona CE/AELS non dispongono dell’esclusiva di vendita nel territorio che è loro attribuito. In tal senso, la Caterpillar ha due distributori in Italia (tra cui la Maia), due distributori nel Regno Unito (tra cui la Leverton) e uno solo in Francia (la Bergerat).

33      La Caterpillar non impone prezzi di vendita ai suoi distributori. Ciascuno di essi resta libero di fissare i suoi prezzi in considerazione del prezzo di acquisto, delle oscillazioni del tasso di cambio, dei costi di commercializzazione e delle condizioni di concorrenza locali. Secondo le informazioni raccolte nel corso del procedimento amministrativo, i prezzi praticati dai distributori americani sono inferiori ai prezzi praticati dai distributori europei, a loro volta inferiori ai prezzi praticati dai distributori africani. I prezzi praticati dai distributori europei variano anche considerevolmente da un paese all’altro.

34      Fino al 1982 la Caterpillar non ha imposto alcuna limitazione quanto all’approvvigionamento in pezzi di ricambio da una zona geografica all’altra. L’approvvigionamento all’interno della stessa zona geografica (come la zona CE/AELS) restava anch’esso totalmente libero, tanto per i rivenditori di pezzi di ricambio quanto per gli utilizzatori di tali pezzi. Nel 1982 la Caterpillar ha tuttavia constatato che numerosi rivenditori approfittavano delle differenze di prezzo tra le zone geografiche per effettuare grosse importazioni da una zona all’altra. Secondo la Caterpillar, tali trasferimenti ponevano a rischio la redditività dei suoi distributori che avevano effettuato importanti investimenti per rispondere alle esigenze di una distribuzione efficace e concorrenziale dei macchinari da cantiere.

35      A partire dal 1982 la Caterpillar ha deciso di ridurre le vendite di pezzi di ricambio da una zona geografica all’altra (in prosieguo: le «vendite interzone»). Così, con lettera del 24 settembre 1982, la Caterpillar ha indicato ai suoi distributori americani che i suoi pezzi di ricambio non potevano essere venduti ad un rivenditore che li esportasse a partire da tale paese. Allo stesso modo, con lettera del 15 dicembre 1982, la Caterpillar ha indicato ai suoi distributori europei che i detti pezzi non dovevano essere rivenduti ad un rivenditore per essere esportati al di fuori degli Stati Uniti o dei paesi della zona CE/AELS.

36      Poiché tali consegne non venivano rispettate, la Caterpillar ha informato i suoi distributori nel mondo, con lettera del 2 febbraio 1990, della costituzione della Caterpillar Export Services (CES), al fine di gestire e di controllare le vendite interzone (in prosieguo: il «sistema CES»). La Caterpillar ha anche comunicato ai suoi distributori un elenco, aggiornato periodicamente, di rivenditori che effettuavano vendite interzone per sollecitare la loro vigilanza e indurli a verificare la destinazione dei pezzi ordinati (in prosieguo: l’«elenco dei rivenditori interzone»). Secondo la decisione impugnata, tale procedura di verifica della destinazione dei pezzi di ricambio resta tuttavia a discrezione del solo distributore.

37      In applicazione del sistema CES, i pezzi di ricambio prodotti dalla Caterpillar vengono venduti secondo i principi seguenti.

38      In primo luogo, l’utilizzatore finale può acquistare liberamente i pezzi di ricambio della Caterpillar in qualsiasi parte d’Europa o in altre zone geografiche.

39      In secondo luogo, il rivenditore europeo può acquistare pezzi di ricambio per la rivendita nei paesi della zona CE/AELS presso qualsiasi distributore dei detti paesi. In tal modo, egli deve poter costituire degli stock. Il sistema CES non si applica al rivenditore europeo che acquista in un paese della zona CE/AELS per rivendere in un altro paese della detta zona.

40      In terzo luogo, il rivenditore europeo che si approvvigiona negli Stati Uniti per vendere nella zona CE/AELS può sempre acquistare pezzi di ricambio presso distributori americani della Caterpillar, ma a condizione di rispettare una procedura particolare che comporta due aspetti essenziali. Da un lato, il rivenditore europeo deve dichiarare al CES per quale cliente europeo egli acquista i pezzi, allo scopo di ottenere un codice cliente. Dall’altro, il distributore americano deve dichiarare alla Caterpillar che sta inoltrando un ordine di pezzi presentato da un rivenditore europeo ai fini di un’esportazione verso la zona CE/AELS. La Caterpillar fattura allora a tale distributore un prezzo superiore del 10% circa al prezzo normalmente fatturato per i pezzi destinati al mercato americano (in prosieguo: il «prezzo ai distributori americani»). Per la Caterpillar, tale maggiorazione del prezzo si giustifica con la volontà di trasferire una parte del profitto prodotto da tale operazione al distributore che ha sede in Europa, al quale incombe l’onere del servizio clienti del macchinario da cantiere di cui trattasi. Il distributore americano resta tuttavia libero di praticare il prezzo che desidera al rivenditore europeo.

41      La stessa procedura si applica al caso in cui il rivenditore europeo voglia acquistare in Europa per rivendere in Africa.

2.     Esposizione delle censure della Haladjian

42      Nella denuncia, completata in particolare dalla nota riepilogativa dell’11 agosto 2000, la Haladjian fa valere che le pratiche denunciate costituiscono violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE. In particolare, il sistema CES sarebbe, di per sé, un accordo tra imprese ai sensi dell’art. 81 CE e le sue modalità di attuazione, in particolare nei confronti della Haladjian, sarebbero tali da restringere la concorrenza nella Comunità. La Haladjian asserisce così che la Caterpillar vieta ai suoi distributori le vendite interzone, ad esempio, le esportazioni di pezzi di ricambio dagli Stati Uniti verso la zona CE/AELS – nonché le vendite a rivenditori di pezzi di ricambio aventi sede in altri paesi all’interno della zona CE/AELS (in prosieguo: le «vendite intracomunitarie») – ad esempio dall’Italia verso la Francia.

43      Per quanto riguarda le vendite interzone, la Haladjian considera che la limitazione dei suoi acquisti di pezzi di ricambio negli Stati Uniti ai soli pezzi per i quali essa ha effettivamente ricevuto un ordine da un cliente europeo le impedisce di approvvigionare il mercato europeo in modo soddisfacente, privandola della possibilità di disporre di uno stock di pezzi di ricambio sufficiente, e falsa così il gioco della concorrenza. La Haladjian sostiene anche che la maggiorazione del 10% del prezzo ai distributori americani in caso di vendite destinate all’esportazione costituisce una restrizione della concorrenza che compromette il commercio tra gli Stati membri.

44      Per quanto riguarda le vendite intracomunitarie, la Haladjian sostiene che la Caterpillar e i suoi distributori europei vietano ogni importazione parallela tra gli Stati membri della Comunità, cosa che pregiudica la concorrenza e compromette gli scambi.

3.     La decisione impugnata e il ricorso della Haladjian

45      Dopo aver descritto il sistema CES ed esposto i risultati dell’indagine condotta per accertare la fondatezza delle conclusioni della Haladjian, la decisione impugnata precisa per quali ragioni la Commissione considera che gli elementi raccolti non permettono di dare un seguito favorevole alla denuncia. La valutazione giuridica della Commissione distingue le vendite interzone, realizzate nell’ambito del sistema CES, dalle vendite intracomunitarie.

46      Nel contesto dell’esame dell’«applicabilità dell’art. [81, n. 1, CE] agli accordi e alle pratiche concordate riguardanti [le vendite interzone]», la decisione impugnata osserva che il sistema CES non isola il mercato comunitario, poiché non vieta in fatto o in diritto la concorrenza dei pezzi importati a prezzi inferiori ai prezzi europei. La decisione rileva al riguardo, da un lato, che, nella zona CE/AELS, i rivenditori europei possono approvvigionarsi liberamente e senza alcuna limitazione presso i distributori aventi sede in tale zona e, dall’altro, che tali rivenditori possono sempre approvvigionarsi negli Stati Uniti nell’ambito del sistema CES (decisione impugnata, punto 7.2, quarto comma).

47      Certo, la decisione impugnata osserva che tale fonte di approvvigionamento è soggetta all’obbligo di dichiarare gli utilizzatori finali dei pezzi, ma tale obbligo non è in grado di restringere in modo sensibile il commercio tra gli Stati Uniti e l’Europa e di compromettere la concorrenza intracomunitaria, come è dimostrato dal fatto che le importazioni che provengono dagli Stati Uniti restano possibili e redditizie, che, pertanto, il mercato europeo non è compartimentato e che la Haladjian continua ad avvalersi in pratica di tale fonte alternativa (decisione impugnata, punto 7.2, quarto comma, e punto 7.2, conclusione, primo trattino).

48      Allo stesso modo, la decisione impugnata osserva che la differenza del 10% tra i prezzi applicati ai distributori americani e i prezzi applicabili in caso di vendite interzone sarebbe poco rilevante rispetto alla differenza tra i prezzi americani ed europei per i pezzi di ricambio e neutra per quanto riguarda la concorrenza tra i rivenditori sul mercato europeo. Ne consegue che l’effetto che la detta maggiorazione di prezzo potrebbe avere sulla concorrenza che i rivenditori che importano dagli Stati Uniti sono in grado di esercitare nei confronti dei distributori ufficiali nei paesi CE/AELS sarebbe minimo (decisione impugnata, punto 7.2, quarto comma, e punto 7.2, conclusione, primo trattino).

49      Nell’ambito dell’esame dell’«applicabilità dell’art. [81, n. 1, CE] alle [vendite intracomunitarie]», la decisione impugnata indica che il sistema CES non implica alcuna restrizione della concorrenza, considerato l’oggetto della denuncia. Secondo la decisione, il sistema CES riguarda soltanto le vendite interzone e non pone in discussione la libertà di acquisto e di vendita all’interno della zona CE/AELS. Gli utilizzatori finali ed i rivenditori europei possono acquistare liberamente pezzi di ricambio presso qualsiasi distributore autorizzato dalla Caterpillar stabilito nella zona CE/AELS, a condizione che i pezzi acquistati dai rivenditori siano destinati ai mercati dei paesi situati in tale zona (decisione impugnata, punto 7.1).

50      In sostanza, la ricorrente invoca tre motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo verte sull’esistenza di errori manifesti di valutazione dei fatti e di errori di diritto per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 81, n. 1, CE al sistema CES. Il secondo motivo verte sull’esistenza di errori di diritto per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 82 CE al sistema CES. Il terzo motivo verte sulla violazione di norme procedurali e dei diritti del denunciante.

C –  Sul primo motivo, vertente sull’esistenza di errori manifesti di valutazione dei fatti e di errori di diritto per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 81, n. 1, CE

51      La ricorrente fa valere che la decisione impugnata è viziata da numerosi errori manifesti di valutazione dei fatti sottoposti alla Commissione nell’ambito del procedimento amministrativo, che hanno condotto ad errori di diritto riguardanti la valutazione e la qualificazione degli accordi e delle pratiche di cui trattasi alla luce dell’art. 81 CE.

1.     Sulle censure relative al sistema CES

52      La ricorrente sostiene innanzi tutto che la decisione impugnata rifiuta a torto di constatare che il sistema CES crea, di per sé, ostacoli al commercio tra Stati membri a causa della maggiorazione del prezzo applicata ai distributori americani in caso di vendite interzone e della limitazione degli ordini passati dai rivenditori europei agli Stati Uniti ai soli pezzi per i quali essi hanno effettivamente ricevuto un ordine da un cliente europeo. La Haladjian espone, poi, tre censure specifiche relative all’elenco dei rivenditori interzone, alla sorveglianza della destinazione degli acquisti interzone e al ritardo nell’attribuzione dei codici destinati a identificare le transazioni realizzate nell’ambito del sistema CES (in prosieguo: i «codici CES»).

a)     Sull’impatto della restrizione delle vendite interzone

 Argomenti delle parti

53      La ricorrente afferma che il carattere globale del sistema CES e la restrizione che esso apporta alle vendite interzone sono inscindibili dal suo aspetto intracomunitario, i cui effetti devono essere valutati in concreto e non in astratto. Non si potrebbe, pertanto, affermare che il sistema CES non ha un effetto sensibile sulla concorrenza nella Comunità in assenza di una qualsiasi analisi del mercato rilevante nella decisione impugnata. Allo stesso modo, la considerazione secondo cui le importazioni in Europa provenienti dagli Stati Uniti restano sempre possibili e redditizie, il che permetterebbe al mercato europeo di non essere compartimentato (v. decisione impugnata, punto 7.2, pag. 25, primo trattino), sarebbe irrilevante ai fini della conclusione secondo la quale non vi è restrizione della concorrenza ai sensi dell’art. 81 CE.

54      Al riguardo, la ricorrente sottolinea che la decisione impugnata non trae alcuna conseguenza dai fatti seguenti: che i diversi mercati geografici sono rigorosamente compartimentati, come è dimostrato dal fatto che i rivenditori non possono acquistare in modo indipendente negli Stati Uniti, a differenza degli utilizzatori finali; che essa stessa – l’unica fonte alternativa di approvvigionamento che esiste nella Comunità – non può costituire stock provenienti dagli Stati Uniti, e che la sua quota di mercato in Francia è considerevolmente diminuita. Tale quota di mercato sarebbe passata dal 30% nel 1982 al 20% nel 1993 e a meno del 10% nel 2003, a vantaggio della Bergerat, distributrice della Caterpillar in Francia, il che sarebbe nettamente al di sopra della soglia di sensibilità determinata dalla giurisprudenza per ammettere l’applicazione del diritto comunitario (sentenza del Tribunale 21 ottobre 2003, causa T‑368/00, General Motors Nederland e Opel Nederland/Commissione, Racc. pag. II‑4491, punto 153). Tale diminuzione sarebbe sufficiente a dimostrare l’esistenza di una restrizione della concorrenza ai sensi dell’art. 81 CE. Considerata l’evoluzione di tale quota di mercato, sarebbe irrilevante che il numero degli utilizzatori finali per i quali la Haladjian acquista negli Stati Uniti nell’ambito del sistema CES sia aumentato tra il 2001 e il 2003. Inoltre, dovrebbe essere esaminato l’insieme del mercato, e non la sola situazione del denunciante. Allo stato delle cose, per l’utilizzatore finale europeo che cerchi un venditore in grado di procurargli rapidamente pezzi in stock, gli acquisti negli Stati Uniti effettuati nell’ambito del sistema CES non costituirebbero un’effettiva fonte alternativa di approvvigionamento.

55      La ricorrente fa anche valere che la maggiorazione del prezzo applicata ai distributori americani in caso di esportazione verso l’Europa non ha per unico effetto un rincaro del 10%, dato che il prezzo effettivamente fatturato può essere inferiore al prezzo applicato ai distributori americani a causa degli sconti abitualmente concessi dalla Caterpillar ai suoi distributori. Orbene, risulterebbe da numerosi documenti forniti dalla Haladjian alla Commissione che la Caterpillar non concede gli sconti d’uso ai distributori che vendono all’esportazione [v. lettera della Caterpillar ai distributori americani del 2 febbraio 1990, e lettera della Caterpillar indirizzata ai distributori dettaglianti («sub‑dealers») del 28 giugno 1993]. Il maggior costo per i distributori americani, e, conseguentemente, per il rivenditore europeo e il suo cliente, può pertanto essere molto più elevato di quello menzionato dalla decisione impugnata.

56      La Commissione e la Caterpillar osservano che le importazioni dagli Stati Uniti restano possibili e redditizie e che la Haladjian continua ad essere una fonte alternativa di approvvigionamento per gli utilizzatori europei. Le difficoltà individuate dalla Haladjian non sarebbero pertanto tali da costituire una restrizione della concorrenza, nel senso definito dall’art. 81, n. 1, CE, in particolare alla luce dei criteri esposti dalla sentenza della Corte 28 aprile 1998, causa C‑306/96, Javico (Racc. pag. I‑1983, punti 16 e 25), ai sensi della quale l’influenza delle asserite restrizioni di concorrenza sulle correnti di scambio tra Stati membri non dev’essere insignificante, bensì sensibile.

 Giudizio del Tribunale

57      Occorre osservare preliminarmente che il sistema CES vieta le vendite interzone, a meno che esse non corrispondano alla domanda effettiva di un utilizzatore che dà ordine ad un rivenditore, il quale funge da intermediario, nel qual caso la domanda deve essere effettuata mediante il sistema CES. Al riguardo, è pacifico che il rivenditore europeo, come la Haladjian, non può più acquistare pezzi di ricambio prodotti dalla Caterpillar negli Stati Uniti per proprio conto, al fine, in particolare, di costituire stock tali da soddisfare i suoi clienti europei, come poteva accadere prima dell’attuazione del sistema CES. Inoltre, in caso di vendite interzone, il prezzo ai distributori americani è maggiorato del 10% circa, mentre il distributore che si trova negli Stati Uniti resta comunque libero di fissare il prezzo che intende chiedere al rivenditore europeo.

58      Allo stato delle cose, tali limitazioni delle vendite interzone sono state esaminate dalla Commissione in occasione dei procedimenti amministrativi avviati contro la Caterpillar e a seguito della denuncia della Haladjian. In simile contesto, la Caterpillar ha potuto indicare che il costo reale di acquisto di un macchinario da cantiere si ripartiva a metà tra, da un lato, il prezzo di acquisto del macchinario e, dall’altro, il costo dei pezzi di ricambio e della manutenzione. In pratica, è la vendita dei pezzi di ricambio, più che quella dei macchinari da cantiere, che permette ai distributori di far fronte ai costi legati all’attuazione della rete di distribuzione. Date le circostanze, la Caterpillar ha voluto instaurare un sistema che le permettesse di meglio prendere in considerazione gli interessi dei distributori, che devono affrontare obblighi che i rivenditori, intervenendo in quanto importatori paralleli dei pezzi di ricambio senza dover sopportare i costi legati alla distribuzione dei macchinari da cantiere, non sostengono. Tale sistema sarebbe conforme agli interessi dei clienti della Caterpillar, che avrebbero interesse a poter beneficiare di una buona rete di distribuzione per assicurare la manutenzione e la riparazione dei loro macchinari. Nel corso dell’udienza, la Caterpillar ha precisato in proposito che si trattava di un elemento determinante della sua politica commerciale e che essa contava sulla qualità della sua rete per fare concorrenza agli altri produttori di macchinari da cantiere.

59      È in tale contesto che deve essere valutata la situazione della Haladjian e degli altri rivenditori indipendenti. Infatti, la Haladjian non può accontentarsi di rivendicare il mantenimento della situazione favorevole di cui beneficiava prima del 1982, situazione in cui essa poteva approvvigionarsi senza restrizioni negli Stati Uniti, dato che è proprio tale situazione che rischiava di compromettere l’integrità e la qualità della rete mondiale di distribuzione della Caterpillar e che costituisce la ragione per la quale è stato attuato il sistema CES. Al riguardo, occorre osservare – come fa la decisione impugnata – che la Haladjian conserva sempre la possibilità di approvvigionarsi negli Stati Uniti, a condizione, tuttavia, che essa rispetti le regole del sistema CES. Tale possibilità residuale di approvvigionamento è del tutto pertinente, nei limiti in cui consente alla Caterpillar di soddisfare le aspettative di taluni suoi clienti, che desiderano poter beneficiare di una fonte di approvvigionamento in pezzi di ricambio diversa da quella offerta da un distributore locale.

60      Al riguardo, risulta dal fascicolo che la Haladjian continua a dar prova di un certo dinamismo per quanto riguarda le importazioni parallele dagli Stati uniti verso la zona CE/AELS, considerato che il numero totale degli utilizzatori finali per i quali essa è registrata presso il CES per vendite interzone è aumentato di più del 20% tra il 2001 e il 2003 e che, in tale periodo, i suoi acquisti negli Stati Uniti attraverso il sistema CES sono aumentati di quasi il 40%. Ciò facendo, la Haladjian si è adattata alle nuove regole attuate dal sistema CES e, dando per vera l’affermazione secondo cui essa sarebbe l’unica fonte alternativa di approvvigionamento rimasta nella Comunità, essa ha potuto ampliare le sue attività dalla Francia verso altri Stati membri.

61      Con riferimento all’argomento vertente sulla riduzione delle sue quote di mercato in Francia, va osservato che tale argomento non riposa su dati sufficientemente probanti, poiché è corroborato da una comparazione tra il fatturato totale della Bergerat, che vende altri prodotti oltre ai prodotti della Caterpillar e che propone più servizi che non la Haladjian, e il fatturato della Haladjian, e che la quota di mercato iniziale della Haladjian nel 1982 («circa un terzo del mercato») è calcolata a partire da una stima informale della Bergerat realizzata nel 1979 e comunicata indirettamente alla Haladjian in una nota comunicata da un distributore canadese il 19 ottobre 1981.

62      Con riferimento all’argomento della ricorrente secondo cui la maggiorazione del prezzo praticato dalla Caterpillar nei confronti del suo distributore americano in caso di esportazione verso l’Europa non ha per unico effetto un rincaro del 10% del prezzo applicato ai distributori americani, dato che il prezzo effettivamente fatturato ad un cliente di un distributore americano può essere inferiore a tale prezzo a causa degli sconti concessi dalla Caterpillar al distributore, occorre osservare che – come indicato nella decisione impugnata (punto 5.1, terzo comma) – la Caterpillar non interviene nella determinazione del prezzo di vendita finale applicato dai suoi distributori americani alle vendite interzone. In ogni caso, la ricorrente non ha fornito la prova delle sue affermazioni secondo le quali la Caterpillar non concede gli sconti d’uso ai suoi distributori per il solo fatto che la vendita è destinata all’esportazione, né ha provato che le rilevanti differenze di prezzo tra gli Stati Uniti e la zona CE/AELS, a causa del sistema CES, erano neutralizzate al punto da rendere tali esportazioni sostanzialmente meno interessanti dal punto di vista commerciale, e ciò a maggior ragione in quanto i distributori americani restano liberi di offrire sconti sul loro margine di utile. In particolare, le due lettere citate dalla ricorrente al riguardo non sono probanti, dato che la prima, la lettera della Caterpillar ai distributori americani del 2 febbraio 1990, non fa riferimento alla questione degli sconti e che la seconda, la lettera della Caterpillar ai distributori dettaglianti del 28 giugno 1993, si riferisce a dettaglianti che hanno il compito di approvvigionare a livello locale i clienti della Caterpillar e non di realizzare vendite all’esportazione.

63      Risulta da quanto precede che la Commissione non è incorsa in errori manifesti di valutazione considerando che gli elementi di prova dedotti dalla ricorrente per avvalorare la tesi del carattere restrittivo delle vendite interzone non erano sufficientemente probanti.

64      Gli altri argomenti specifici dedotti dalla ricorrente non sono in grado di porre in dubbio tale conclusione.

b)     Sul motivo attinente all’elenco dei rivenditori interzone

65      La ricorrente sostiene che, se è vero che l’elenco dei rivenditori interzone non contempla ufficialmente i rivenditori che fanno commercio intracomunitario, è pur vero che in realtà i rivenditori che fanno, o hanno la tendenza a fare, commercio intracomunitario si ritrovano necessariamente su tale «lista nera». La distinzione tra rivenditore europeo, che opera da uno Stato membro all’altro, e rivenditore interzone, che opera nell’ambito del sistema CES, sarebbe pertanto puramente teorica e il sistema CES comporterebbe di per sé un elemento restrittivo della concorrenza per i rivenditori europei dediti a vendite intracomunitarie, dato che il detto elenco permetterebbe ai distributori della Caterpillar di identificarli per il solo fatto della loro designazione in quanto rivenditori interzone.

66      Il Tribunale osserva che, affermando che tutti i rivenditori intracomunitari sono anche rivenditori interzone iscritti nell’elenco corrispondente, la ricorrente non chiarisce sotto quale profilo tale osservazione permette di ravvisare una restrizione delle vendite intracomunitarie o delle vendite interzone. Infatti, la ricorrente non perviene a spiegare sotto quale aspetto tale circostanza – sopponendola dimostrata – ha potuto impedirle di approvvigionarsi negli Stati Uniti nell’ambito del sistema CES o ha potuto compromettere le sue possibilità di approvvigionamento in Europa. Al riguardo, va osservato che dalla decisione impugnata risulta che l’elenco dei rivenditori interzone serve soltanto ad informare i distributori della Caterpillar del fatto che il rivenditore che si presenta come acquirente di pezzi a destinazione locale potrebbe essere, di fatto, un rivenditore intenzionato ad utilizzare tali pezzi per fare del commercio interzone, violando così il sistema CES.

67      Da quanto precede risulta che il motivo della ricorrente relativo all’elenco dei rivenditori interzone deve essere respinto.

c)     Sul motivo attinente alla sorveglianza della destinazione delle vendite interzone

68      La ricorrente contesta l’affermazione, che compare nella decisione impugnata, secondo la quale il rivenditore europeo incluso nell’elenco dei rivenditori interzone non si vede negare la possibilità di acquistare pezzi, ma può essere sottoposto, a discrezione del solo distributore, alla procedura di verifica della destinazione dei prodotti acquistati per essere venduti nella zona CE/AELS (decisione impugnata, punto 5.3, secondo trattino, quinto comma). In realtà, l’asserita discrezionalità lasciata ai distributori costituirebbe un obbligo imposto dalla Caterpillar ai suoi distributori. Infatti, poiché tali distributori devono osservare le regole del sistema CES per le vendite interzone, tale osservanza passerebbe necessariamente per la sorveglianza effettiva della destinazione dei pezzi di ricambio venduti ai rivenditori europei che compaiono nell’elenco dei rivenditori interzone. Pertanto, poco importerebbe che la Haladjian non abbia asserito di essere stata sottoposta da un distributore europeo alla procedura di verifica della destinazione dei prodotti acquistati per essere venduti nella zona CE/AELS. Infatti, se tale distributore sa che la destinazione del prodotto è la zona CE/AELS, non è tenuto ad alcuna verifica in applicazione del sistema CES. Inoltre, poiché la Haladjian è stabilita in Francia, dove i prezzi sono elevati, i suoi acquisti negli altri Stati membri per rivendere in Francia corrispondono necessariamente a vendite intracomunitarie, cosicché non avrebbe senso chiederle di dimostrare di essere stata sottoposta nella Comunità ad una procedura di verifica della destinazione dei prodotti acquistati. Del resto, la ricorrente ricorda che la lettera del sig. A. a Schmidt dell’11 settembre 1990 dimostra che le importazioni della Haladjian nei porti di Le Havre e di Marsiglia erano sorvegliate dal distributore francese Bergerat.

69      Il Tribunale osserva che l’affermazione della ricorrente, secondo cui il controllo della destinazione delle vendite interzone sarebbe in realtà imposto dalla Caterpillar e non lasciato alla discrezionalità del distributore interessato, non può essere sufficiente a dimostrare che la decisione impugnata è erronea al riguardo. Infatti, come risulta dalla lettera della Caterpillar del 13 dicembre 1990, che espone il contenuto del sistema CES ai distributori della zona CE/AELS, ricade nella responsabilità del distributore determinare se i pezzi che egli vende ad un rivenditore avente sede nella zona CE/AELS hanno per destinazione la detta zona o un’altra zona geografica. Tale controllo resta dunque a discrezione del distributore, che lo effettua se lo ritiene necessario. Se vi sono dubbi, spetta al distributore chiedere al rivenditore la destinazione dei pezzi che acquista. Se la rivendita viene effettuata al di fuori della zona interessata, la vendita è sottoposta al sistema CES; se ciò non accade, essa non necessita di altre formalità. Nell’ipotesi di una vendita realizzata da un distributore della zona CE/AELS ad un rivenditore della detta zona, un simile controllo può eventualmente giustificarsi se tale distributore ritiene che vi sia il rischio che la destinazione dei pezzi sia l’Africa, caso in cui si tratterebbe di una vendita interzone. Nessun documento agli atti dimostra, pertanto, che la Caterpillar impone ai suoi distributori di verificare sistematicamente la destinazione dei prodotti venduti.

70      Peraltro, il riferimento fatto dalla ricorrente alla lettera del sig. A. a Schmidt dell’11 settembre 1990, secondo la quale le importazioni della Haladjian nei porti di Le Havre e di Marsiglia in provenienza dagli Stati Uniti sono sorvegliate dal distributore francese Bergerat, non dimostra in alcun modo che tale sorveglianza fosse richiesta dalla Caterpillar e dal sistema CES. Infatti, tale documento si inscrive in un contesto particolare, nel quale la Bergerat e la Caterpillar tentavano di identificare le fonti di approvvigionamento della Haladjian, che continuava ad essere approvvigionata a partire dagli Stati Uniti al di fuori del sistema CES.

71      Va comunque osservato che la ricorrente non contesta la valutazione che compare nella decisione impugnata secondo la quale essa non ha indicato, né a fortiori dimostrato, di essere stata oggetto di simile controllo della destinazione dei pezzi di ricambio acquistati presso un distributore avente sede nella zona CE/AELS. Essa non può pertanto asserire su tale base che il sistema CES ostacoli le vendite intracomunitarie.

72      Da quanto precede risulta che il motivo della ricorrente relativo alla sorveglianza della destinazione delle vendite interzone deve essere respinto.

d)     Sul motivo legato al ritardo nell’attribuzione dei codici CES

73      La ricorrente espone che la Caterpillar le attribuiva talvolta i codici CES con ritardo, benché tali codici fossero necessari per soddisfare gli ordini dei suoi clienti negli Stati Uniti. Secondo la ricorrente, tali ritardi devono essere presi in considerazione per valutare il carattere anticoncorrenziale del sistema CES. Al riguardo, la ricorrente fa valere che il ragionamento esposto al punto 5.4 della decisione impugnata per respingere le sue affermazioni non tiene conto degli elementi di prova presentati nell’ambito del procedimento amministrativo. Infatti, la Commissione metterebbe in dubbio taluni elementi che compaiono in una tabella che la Haladjian ha allegato alle sue osservazioni sulla lettera ex art. 6, come l’assenza di esempi che permettano di accertarne la veridicità e il fatto che il dies a quo preso in considerazione per calcolare il periodo di attribuzione del codice non è la data di trasmissione di tale domanda al CES in Belgio, ma la data di trasmissione della domanda negli Stati Uniti, mentre altri documenti dimostrerebbero che la Caterpillar stessa riconosce la sussistenza dei ritardi fatti valere.

74      Il Tribunale osserva che la ricorrente non ha prodotto nell’ambito del procedimento amministrativo alcun documento, alcuna prova né indizio atti a dimostrare che i ritardi nell’attribuzione dei codici CES, che sono talvolta intervenuti a partire dall’attuazione del sistema CES, sono legati alla volontà deliberata della Caterpillar di renderle più difficile il funzionamento del sistema CES.

75      Infatti, risulta dalla corrispondenza scambiata tra la Caterpillar e la Haladjian con le lettere del 21 e del 28 maggio 1993 che la Caterpillar ha informato la Haladjian del fatto che l’attribuzione dei codici CES dipendeva dall’ottenimento di una serie di informazioni necessarie alla realizzazione degli ordini, informazioni che non erano fino a quel momento tutte presenti nelle distinte d’ordine trasmesse dalla Haladjian.

76      Allo stesso modo, a seguito della denuncia formulata dalla Haladjian il 7 marzo 2000, secondo cui taluni ritardi nell’attribuzione dei codici avrebbero avuto luogo nel corso del 1999 e all’inizio del 2000, la Caterpillar ha risposto, con lettera del 31 marzo 2000, che non vi era mai stato nessun blocco nell’attribuzione dei codici e che tali ritardi erano legati alle difficoltà incontrate dal CES nel contattare le persone che avevano dato mandato alla Haladjian di passare un ordine negli Stati Uniti e che, per rimediare a tali difficoltà, il CES aveva deciso di rendere più elastico il suo sistema verificando taluni dei detti mandati a caso e non più nella loro totalità come avveniva anteriormente.

77      Da quanto precede risulta che il motivo della ricorrente relativo al ritardo nell’attribuzione dei codici CES deve essere respinto.

78      Ne consegue che l’insieme dei motivi della ricorrente relativi al carattere intrinsecamente anticoncorrenziale del sistema CES deve essere respinto.

2.     Sui motivi relativi alla lettera del 15 dicembre 1982 della Caterpillar ai suoi distributori europei

79      La ricorrente sostiene che la decisione impugnata si basa, nella parte in cui espone le modifiche apportate al sistema di commercializzazione dei prodotti della Caterpillar a partire dal 1982 (punto 5.2) ed esamina l’applicabilità dell’art. 81, n. 1, CE agli accordi e alle pratiche controverse all’interno della zona CE/AELS (punto 7.1), su una versione erronea della lettera del 15 dicembre 1982 indirizzata dalla Caterpillar ai suoi distributori europei. Infatti, secondo la versione citata nella decisione impugnata, la Caterpillar chiedeva ai suoi distributori in Europa di non vendere pezzi di ricambio ad un rivenditore che desiderasse esportarli al di fuori degli Stati Uniti o dei paesi della zona CE/AELS. Orbene, l’unica versione da prendere in considerazione sarebbe la versione di tale lettera che è stata trasmessa alla Haladjian dalla Leverton, uno dei distributori aventi sede nel Regno Unito, e dalla quale risulta che il divieto di vendere fuori dal territorio concesso riguardava soltanto gli Stati Uniti e non i paesi della zona CE/AELS, come sarebbe erroneamente indicato nella decisione impugnata.

80      La ricorrente afferma anche che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell’art. 6 del regolamento n. 2842/98, ai sensi del quale il denunciante deve essere stato posto in grado di presentare le sue osservazioni sui motivi del previsto rigetto della sua denuncia, dato che la versione della lettera del 15 dicembre 1982 sulla quale si basa la decisione non è quella che era allegata alla lettera ex art. 6 e che la Commissione non ha indicato alla ricorrente quali sarebbero state l’interpretazione e la portata che essa intendeva dare al detto documento nella decisione finale (sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, punti 26 e 27).

81      La Commissione, sostenuta dalla Caterpillar, contesta tale analisi.

82      Il Tribunale osserva, in primo luogo, che non esistono due versioni della lettera del 15 dicembre 1982, come afferma la ricorrente, ma due lettere diverse, in pari data, che la Caterpillar ha indirizzato a destinatari distinti. Al riguardo, occorre osservare che il contenuto della lettera citata nella decisione impugnata corrisponde effettivamente al contenuto della lettera del 15 dicembre 1982 inviata dalla Caterpillar ai suoi distributori della zona CE/AELS (allegato 46 al ricorso, pag. 1034). La decisione impugnata non è pertanto erronea sul punto. D’altro canto, con riferimento alla lettera del 15 dicembre 1982, cui si richiama la ricorrente, va osservato che tale lettera corrisponde in realtà ad una lettera dello stesso giorno indirizzata dalla Caterpillar a distributori che non hanno per territorio concesso zone geografiche che rientrano nella zona CE/AELS (allegato 46 al ricorso, pag. 1038, v. anche allegato 1 all’intervento). La Commissione non era dunque tenuta a prendere in considerazione tale lettera nell’esaminare l’applicabilità dell’art. 81, n. 1, CE agli accordi e alle pratiche controverse all’interno della zona CE/AELS.

83      Va del resto osservato che il sistema CES è stato attuato a partire dal 1990, e ciò per rimediare alla mancata osservanza delle consegne indirizzate ai distributori Caterpillar nel 1982. È pertanto soltanto a partire dal 1990 che la Caterpillar è stata realmente in grado di gestire e di controllare le esportazioni di pezzi di ricambio da una zona geografica all’altra. Al riguardo, risulta dal fascicolo che, con lettera del 13 novembre 1990 indirizzata a tutti i suoi distributori nella Comunità a seguito del rifiuto di vendita opposto ad un rivenditore belga dal distributore tedesco Zeppelin, la Caterpillar ha espressamente ricordato che il sistema CES non si applicava ai rivenditori che vendono ad utilizzatori situati nella zona CE/AELS. Tale documento permette pertanto effettivamente alla Commissione di considerare che non esistono nella fattispecie istruzioni scritte della Caterpillar ai suoi distributori europei, intese a chiedere loro di non vendere a rivenditori che desiderano acquistare in un paese della zona CE/AELS per rivendere in un altro paese di tale zona, come è indicato nella decisione impugnata, ai punti 6.1 e 7.1.

84      Inoltre, la ricorrente non può far valere una violazione dell’art. 6 del regolamento n. 2842/98, dato che le due lettere del 15 dicembre 1982 le sono state comunicate nell’ambito del procedimento amministrativo come documenti allegati alle osservazioni della Caterpillar sulla denuncia in data 9 febbraio 1994 e che essa le ha commentate nelle sue osservazioni sulla lettera ex art. 6, attirando l’attenzione della Commissione su quella che essa credeva fosse la versione giusta della lettera del 15 dicembre 1982, da prendere in considerazione nel valutare gli accordi e le pratiche controverse all’interno della zona CE/AELS. La ricorrente non può pertanto contestare alla Commissione di avere esposto il contenuto della lettera effettivamente indirizzata dalla Caterpillar ai suoi distributori della zona CE/AELS e di averne tratto le conseguenze che ne derivano.

85      Da quanto precede deriva che i motivi della ricorrente relativi alla lettera del 15 dicembre 1982 della Caterpillar ai suoi distributori europei devono essere respinti.

3.     Sulle censure relative ai documenti riguardanti la Bergerat e alle offerte fatte dalla Bergerat a taluni clienti della Haladjian

a)     Sulla censura relativa alla lettera del 19 luglio 1990 della Caterpillar alla Bergerat

 Decisione impugnata

86      Nell’esporre i risultati dell’istruttoria riguardante la relazione tra la Caterpillar e il suo distributore francese Bergerat, la decisione impugnata illustra al punto 6.2 il contenuto di uno scambio di lettere tra queste due imprese. Si tratta, da un lato, della lettera del 10 luglio 1990, indirizzata dalla Bergerat alla Caterpillar, in cui la Bergerat si lamenta della pressione concorrenziale esercitata sul suo territorio dalle importazioni di pezzi di ricambio provenienti dagli Stati Uniti e chiede di essere informata dei risultati dell’attuazione del sistema CES negli Stati Uniti e, dall’altro, della lettera del 19 luglio 1990, indirizzata in risposta dalla Caterpillar alla Bergerat, per informarla che il sistema CES avrebbe raggiunto il suo obiettivo quando le fonti di approvvigionamento dei rivenditori di pezzi di ricambio di marca Caterpillar avrebbero cominciato ad esaurirsi, e poi si sarebbero esaurite completamente. Detta lettera del 19 luglio 1990 indica anche che gli obiettivi del sistema CES sono di porre fine alle attività dei rivenditori, procurando al contempo di ottimizzare le possibilità di vendita addizionali e di non perdere alcun contratto importante riguardante pezzi di ricambio originali prodotti dalla Caterpillar (decisione impugnata, punto 6.2, pag. 11).

87      Secondo la decisione impugnata, tali documenti confermano la politica della Caterpillar intesa a controllare, mediante il sistema CES, le vendite interzone e ad impedire che tali vendite siano realizzate al di fuori del detto sistema. A sostegno di questa tesi, la decisione impugnata indica che, se è vero che la lettera della Caterpillar del 19 luglio 1990 sembra preconizzare una politica commerciale intesa a porre fine alle attività dei rivenditori, tale lettera – letta nel suo contesto – riguarda in realtà soltanto le importazioni dei rivenditori provenienti dagli Stati Uniti effettuate al di fuori del sistema CES. Tale interpretazione sarebbe corroborata dal fatto che la detta lettera risponde a quella della Bergerat del 10 luglio 1990, in cui tale società aveva sollevato il problema della rigorosa applicazione del sistema CES per le esportazioni a partire dagli Stati Uniti, e dal fatto che «non esiste alcuna prova dell’attuazione di una politica intesa a bloccare le importazioni di pezzi dagli Stati Uniti verso l’Europa da parte dei rivenditori» (decisione impugnata, punto 6.2, pag. 12).

 Argomenti delle parti

88      La ricorrente osserva che risulta espressamente dalla lettera del 19 luglio 1990 della Caterpillar alla Bergerat che lo scopo del sistema CES è di esaurire completamente le fonti di approvvigionamento dei rivenditori di pezzi originali prodotti dalla Caterpillar negli Stati Uniti. La decisione impugnata sarebbe pertanto in errore quando dichiara che tale documento non fa apparire tentativi di isolare la zona CE/AELS da altre zone geografiche. Per pervenire a tale conclusione, la decisione afferma che la lettera del 19 luglio 1990 riguarda soltanto le attività dei rivenditori effettuate «al di fuori del sistema CES». Orbene, per la ricorrente, tale interpretazione contrasta tanto con il testo della detta lettera che con l’economia del sistema CES, che riposa sull’idea che i rivenditori non hanno il diritto di fare del commercio interzone, diritto che è concesso ai soli utilizzatori finali. Secondo la ricorrente, i rivenditori considerati dal divieto di esportazione menzionato nella lettera del 19 luglio 1990 sono tutti i rivenditori e non i soli rivenditori che intervengono al di fuori del sistema CES.

89      La Commissione, sostenuta dalla Caterpillar, fa valere che tali critiche ignorano il testo stesso della lettera del 19 luglio 1990, che intende assicurarsi che tutte le parti, e in particolare i rivenditori, rispettino il sistema CES, il quale permette alla Haladjian di passare ordini negli Stati Uniti per conto dei suoi clienti.

 Giudizio del Tribunale

90      Il Tribunale osserva che le censure formulate dalla ricorrente contro l’interpretazione del contenuto della lettera della Caterpillar del 19 luglio 1990 esposta nella decisione impugnata non consentono in alcun modo di rimettere in dubbio tale interpretazione. Infatti, giustamente la decisione impugnata osserva che la menzione «stopping resellers’ activities» (porre fine alle attività dei rivenditori), che compare nella lettera della Caterpillar Overseas del 19 luglio 1990 e che, di per sé, potrebbe essere indice della volontà della Caterpillar di eliminare i rivenditori, deve necessariamente essere letta nel suo contesto, cioè alla luce della lettera della Bergerat del 10 luglio 1990, nella quale quest’ultima aveva sollevato il problema della rigorosa applicazione del sistema CES alle esportazioni effettuate a partire dagli Stati Uniti. In tale contesto, le «attività dei rivenditori» di cui la Caterpillar auspica l’interruzione possono ben essere interpretate come quelle che il sistema CES intende limitare, cioè le importazioni in Europa a partire dagli Stati Uniti realizzate da rivenditori che non passano per l’intermediazione del sistema CES. Sono queste le fonti di approvvigionamento che il sistema CES intende esaurire e non quelle che, nell’ambito del sistema CES, consentono ad un rivenditore europeo di approvvigionarsi negli Stati Uniti se interviene per conto di un utilizzatore europeo, come tenta di far valere la ricorrente senza altri elementi di prova.

91      Da quanto precede risulta che la censura della ricorrente relativa alla lettera del 19 luglio 1990 della Caterpillar alla Bergerat deve essere respinta.

b)     Sulle censure relative alle offerte fatte dalla Bergerat a taluni clienti della Haladjian

 Decisione impugnata

92      Nell’ambito della valutazione dell’applicabilità dell’art. 81, n. 1, CE agli accordi e alle pratiche controverse all’interno dei paesi della zona CE/AELS, la decisione impugnata osserva che, nel corso del procedimento amministrativo, la Haladjian ha prodotto diversi documenti relativi a offerte commerciali presentate nel giugno 1993 dal distributore francese Bergerat a taluni suoi clienti. Secondo la Haladjian, tali offerte avrebbero comportato «clausole restrittive della concorrenza, poiché avrebbero proposto sconti speciali per incremento delle vendite», cioè sconti quantitativi e «altre proposte come il blocco dei prezzi per due anni». La decisione impugnata indica, al contrario, che «il fatto che la Bergerat tenti, attraverso l’informazione che passa attraverso il sistema CES, di conoscere i nomi dei clienti della Haladjian e di attivarsi per conquistarli non costituisce una restrizione della concorrenza» [decisione impugnata, punto 7.1, lett. b), pag. 21, primo comma].

 Argomenti delle parti

93      La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è erronea in quanto si riferisce alle offerte fatte dalla Bergerat ai suoi clienti senza ritenere illecito il fatto che la Bergerat possa beneficiare dell’«informazione che passa attraverso il sistema CES». In tal modo, la Commissione sembra ammettere che il sistema CES permetta ai distributori di essere informati sulle attività dei rivenditori. Orbene, la ricorrente sottolinea che i documenti forniti nel corso del procedimento amministrativo mostrano che la Bergerat dispone del nome dei clienti della Haladjian dal 14 aprile 1993, cioè dall’indomani stesso del giorno in cui essa ha indicato alla Caterpillar la sua intenzione di agire per tali clienti nell’ambito del sistema CES. Inoltre, la Commissione non terrebbe conto del fatto che un rappresentante della Bergerat si è recato dai suoi clienti accompagnato da un rappresentante della Caterpillar, il che renderebbe evidente la concertazione tra queste due imprese. Inoltre, la ricorrente sottolinea che risulta da una lettera del 21 settembre 1999, inviata dalla Caterpillar ad un rivenditore greco, che il sistema CES implica, di per sé, che il distributore dei prodotti della Caterpillar del luogo di destinazione conosca l’esistenza di ogni nuovo acquirente che utilizza il sistema CES, nonché l’identità dei suoi clienti. Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto considerare come pratiche concordate, vietate alla luce dell’art. 81 CE, tutte le trasmissioni alla Bergerat di informazioni sensibili sulle attività della Haladjian, finalizzate a restringere o addirittura ad eliminare la sua presenza sul mercato in quanto concorrente.

94      Inoltre, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è erronea in quanto qualifica gli sconti offerti dalla Bergerat ai suoi clienti come «sconti quantitativi», che non costituiscono restrizioni della concorrenza. Orbene, i detti sconti non sarebbero proporzionali ai quantitativi acquistati, ma funzione dell’incremento degli acquisti e non si tratterebbe pertanto di sconti quantitativi (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461). Allo stesso modo, la decisione impugnata non terrebbe conto del fatto che l’offerta di blocco dei prezzi per due anni veniva proposta anche dalla Bergerat. Tenuto conto del contesto in cui si inseriscono i detti sconti, che sono diretti in modo mirato a clienti della Haladjian che hanno appena manifestato la loro preoccupazione di conservare una fonte alternativa di approvvigionamento negli Stati Uniti dando mandato ad essa come intermediaria – e quando d’altra parte la Haladjian, unica concorrente della Bergerat sul mercato francese, subiva un rigoroso inquadramento delle sue capacità d’azione –, sarebbe pertanto manifesto che l’obiettivo di tali offerte di prezzo era di restringere la concorrenza sul mercato in causa eliminando la Haladjian.

95      La Commissione sostiene che nulla permette di affermare che le offerte della Bergerat non fossero legittime o che esse risultassero da informazioni acquisite nell’ambito del sistema CES, dato che i clienti della Haladjian potevano anche essere clienti della Bergerat. Allo stesso modo, la Haladjian non avrebbe fornito la prova che il sistema CES implicasse necessariamente una trasmissione di dati relativi ai clienti che danno mandato ad un rivenditore.

96      La Caterpillar indica, per parte sua, che la politica del CES consiste nel non fornire ai distributori i nomi dei consumatori finali che importano nel loro territorio.

 Giudizio del Tribunale

97      L’asserto della Haladjian secondo cui il suo concorrente, il distributore francese Bergerat, si sarebbe servito delle informazioni che essa aveva comunicato alla Caterpillar – cioè i nomi dei clienti che le avevano dato mandato di acquistare pezzi di ricambio presso distributori americani mediante il sistema CES – per sviare i suoi clienti e indurli ad acquistare presso la Bergerat piuttosto che presso di lei potrebbe essere tale da far ravvisare una violazione dell’art. 81, n. 1, CE se fosse corroborato da elementi di prova sufficienti a soddisfare le condizioni legali enunciate dalla detta disposizione. È in tale contesto, cioè alla luce degli elementi presenti nel fascicolo, che occorre esaminare l’affermazione – sommaria, è vero – contenuta nella decisione impugnata, secondo cui «il fatto che la Bergarat tenta, mediante informazioni che passano attraverso il sistema CES, di conoscere i nomi dei clienti della Haladjian e di attivarsi per conquistarli non costituisce una restrizione della concorrenza».

98      Orbene, per quanto riguarda i documenti concernenti la Bergerat ai quali la ricorrente si riferisce, il loro esame permette soltanto di accertare che un rappresentante della detta impresa si è recato presso uno dei clienti che hanno dato mandato alla Haladjian nell’ambito del sistema CES, accompagnato da un rappresentante della Caterpillar (telefax della Bergerat a [B.] del 14 aprile 1993, allegato 32 al ricorso, pag. 766), e che, a seguito della detta visita, tale cliente ha ricevuto dalla Bergerat un’offerta commerciale comprendente «una riduzione supplementare del 10% sull’incremento degli acquisti di pezzi di ricambio, franco esportazione, realizzati dal 1º luglio al 31 dicembre 1993» ed un congelamento dei prezzi dei pezzi di ricambio per il 1993 e il 1994 (lettera della Bergerat a [B.] del 30 giugno 1993, allegato 32 al ricorso, pag. 768). Tali documenti indicano anche che gli stessi impegni sono stati presi dalla Bergerat verso un altro cliente della Haladjian a seguito di visite effettuate presso tale impresa (lettera della Bergerat a [G.] del 30 giugno 1993, allegato 32 al ricorso, pag. 772).

99      Tali documenti non sono sufficienti, per contro, a dimostrare che la Bergerat ha ottenuto comunicazione dei nomi dei clienti della Haladjian attraverso il sistema CES. Al riguardo, va osservato che, in risposta ad un quesito sul punto posto nel corso dell’udienza, la ricorrente ha indicato al Tribunale che il documento del CES datato 25 maggio 1993 (allegato 32 al ricorso, pag. 767), su cui compare il nome di taluni clienti per i quali essa interviene negli Stati Uniti nell’ambito del sistema CES – e in particolare il nome dei due clienti citati che hanno ricevuto un’offerta commerciale della Bergerat –, era un documento che le era stato inviato dalla Caterpillar e del quale essa non era in grado di dimostrare che fosse stato anche comunicato alla Bergerat o che la Bergerat ne avesse avuto conoscenza mediante la Caterpillar. Inoltre, si deve tenere presente il fatto che ogni cliente della Haladjian che acquista pezzi di ricambio prodotti dalla Caterpillar è necessariamente un cliente della Caterpillar che ha acquistato il macchinario da cantiere al quale tali pezzi corrispondono. È pertanto plausibile che un rappresentante della Caterpillar si rechi presso gli utilizzatori di macchinari da cantiere per informarsi del loro fabbisogno di pezzi di ricambio. Di conseguenza, le iniziative intraprese dalla Bergerat presso i clienti della Haladjian, in presenza talvolta di un rappresentante della Caterpillar, possono essere considerate come un’iniziativa commerciale della Bergerat verso tutti i suoi clienti che acquistano materiale di marca Caterpillar, che possono anche essere clienti della Haladjian, senza che ciò implichi una restrizione della concorrenza alla luce dell’art. 81 CE.

100    Allo stesso modo, con riferimento alla lettera del 21 settembre 1999 inviata dalla Caterpillar ad un riveditore greco, il suo contenuto contraddice l’affermazione della ricorrente. Infatti, tale lettera, che espone i principi del sistema CES, indica espressamente che, in tale contesto, il rivenditore europeo può approvvigionarsi presso qualsiasi distributore autorizzato dalla Caterpillar e precisa che, se il rivenditore sceglie di approvvigionarsi presso il CES in Belgio, il CES chiederà allora al distributore del luogo di destinazione del prodotto il permesso di agire a suo nome. Tale domanda non implica, tuttavia, che il CES comunichi a tale distributore l’identità del cliente per il quale il rivenditore interviene.

101    Nessun documento corrobora così l’affermazione della ricorrente secondo cui la Bergerat – o qualsiasi altro distributore della zona CE/AELS – può avere accesso, attraverso il sistema CES, ai nomi dei clienti che hanno dato mandato alla Haladjian per vendite interzone.

102    Peraltro, con riferimento alle censure della ricorrente relative al carattere erroneo della decisione impugnata, nei limiti in cui essa non avrebbe esaminato gli sconti e le offerte di blocco dei prezzi proposti dalla Bergerat a due dei suoi clienti, quando invece tali offerte commerciali avevano lo scopo di eliminare la Haladjian dal mercato di cui trattasi, va osservato che tale asserto, che riguarda violazioni dell’art. 82 CE e non dell’art. 81 CE, non doveva essere valutato dalla Commissione nell’ambito dell’esame della denuncia della Haladjian, che riguardava la Caterpillar e non la Bergerat. Al riguardo la ricorrente non è riuscita a dimostrare la benché minima concertazione intervenuta tra la Caterpillar e la Bergerat per quanto riguarda tali offerte commerciali.

103    Risulta da quanto precede che le censure della ricorrente relative alle offerte fatte dalla Bergerat a taluni clienti della Haladjian devono essere respinte.

4.     Sulle censure relative ai documenti riguardanti la Leverton

a)     Decisione impugnata

104    Per quanto riguarda i documenti concernenti la Leverton, uno dei distributori della Caterpillar stabiliti nel Regno Unito, che sono stati prodotti dalla Haladjian per dimostrare che tale distributore le proponeva prezzi proibitivi, la decisione impugnata osserva al punto 6.4 che la tariffa proposta alla Haladjian dalla Leverton nella lettera del 21 aprile 1993 corrispondeva al prezzo proposto per gli utilizzatori del Regno Unito. Pertanto, la decisione conclude che, se tale tariffa è proibitiva per la Haladjian, lo è anche per gli utilizzatori del Regno Unito.

b)     Argomenti delle parti

105    La ricorrente fa valere che la decisione impugnata omette, sul punto, di ricordare che la Leverton ha annunciato nel 1983 che avrebbe dovuto cessare di rifornire la Haladjian e di rilevare che l’offerta della Leverton fatta alla tariffa nazionale il 21 aprile 1993 è identica a quella fatta nello stesso momento dalla Maia alla Haladjian, su istigazione della Caterpillar. Peraltro, l’affermazione secondo cui «se tale tariffa è proibitiva per la Haladjian lo è anche per gli utilizzatori del [Regno Unito]» sarebbe erronea, dato che l’importanza degli ordini passati dai rivenditori a fini di commercio intracomunitario permetteva di ottenere prezzi calcolati con riferimento al «Consumer price» (denominato anche «tariffa internazionale» dalla Maia) prima dell’attuazione del sistema CES e che tali prezzi erano inferiori alle tariffe nazionali praticate dai distributori europei sui loro rispettivi territori.

106    La Commissione, sostenuta dalla Caterpillar, contesta tale analisi.

c)     Giudizio del Tribunale

107    Il Tribunale osserva che nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente permette di individuare un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione.

108    Per quanto riguarda l’omissione del rifiuto di vendita opposto dalla Leverton alla Haladjian nel marzo 1983, l’esame del documento in questione (allegato 5 al ricorso, pag. 380) permette soltanto di constatare che la Leverton ha sospeso taluni ordini della Haladjian in attesa di discussioni relative all’attuazione del sistema di commercializzazione dei prodotti della Caterpillar, che era appena stato instaurato. In ogni caso, tale documento è anteriore all’attuazione del sistema CES.

109    Con riferimento all’omissione nella decisione impugnata dell’offerta fatta nello stesso momento dalla Maia alla Haladjian, va osservato che tale offerta viene esaminata nella decisione all’atto dell’esame dei documenti relativi alla Maia. Tale esame non doveva pertanto essere ripreso nel corso dell’esame dei documenti relativi alla Leverton. Per giunta, l’offerta della Maia si riferisce alla tariffa italiana e non alla tariffa in vigore nel Regno Unito e include uno sconto del 10%. I suoi termini non sono pertanto identici a quelli dell’offerta della Leverton. Inoltre, la ricorrente non espone sotto quale profilo tali offerte possono costituire la prova di una concertazione tra la Caterpillar e i suoi distributori inglese ed italiano nei suoi confronti.

110    Con riferimento alla critica opposta dalla ricorrente riguardo all’affermazione della decisione impugnata secondo cui «se [la] tariffa [in vigore nel Regno Unito] è proibitiva per la Haladjian, lo è anche per gli utilizzatori [del Regno Unito]» – critica che riposa sull’asserto secondo cui l’importanza degli ordini passati dai riveditori, a titolo delle vendite intracomunitarie, permetteva di ottenere prezzi inferiori alle tariffe nazionali prima dell’attuazione del sistema CES –, è sufficiente osservare che tali critiche non incidono sulla decisione impugnata. Infatti, la decisione impugnata indica che il distributore resta libero quanto al prezzo proposto al rivenditore, potendo proporre il prezzo nazionale o qualsiasi altro prezzo che giudica adeguato. Al riguardo, la ricorrente non dimostra sotto quale aspetto il prezzo proposto nella fattispecie dalla Leverton fosse discriminatorio nei suoi confronti.

111    Risulta da quanto precede che le censure della ricorrente relative ai documenti riguardanti la Leverton devono essere respinte.

5.     Sulle censure relative ai documenti riguardanti la Maia

112    La ricorrente afferma che la decisione impugnata snatura il contenuto dei documenti riguardanti la Maia, trasmessi nel corso del procedimento amministrativo. Infatti, anziché analizzare tali documenti come l’illustrazione di cosa debba fare un rivenditore per opporsi al divieto di fatto di praticare importazioni parallele in seno alla Comunità, la decisione li utilizzerebbe per spiegare e giustificare le pratiche della Caterpillar.

a)     Sui documenti riguardanti la rete Maia/ICBO/Schmidt

 Decisione impugnata [punto 6.3 e punto 7.1, lett. c)]

113    Secondo la decisione impugnata, i documenti riguardanti la Maia, prodotti dalla Haladjian nel corso del procedimento amministrativo, permettono di accertare che tale distributore aveva attuato una rete parallela di distribuzione che riforniva la Haladjian al di fuori del sistema CES. I documenti pertinenti al riguardo sono esposti al punto 6.3 della decisione impugnata. Si tratta della lettera anonima ricevuta dalla Caterpillar nel febbraio 1990, che la informava del fatto che la società italiana ICBO – i cui azionisti sono il sig. A., un responsabile della Maia, e la società americana Schmidt – acquistava pezzi di ricambio dalla Maia per conto della Schmidt che li destinava alla Haladjian, del telefax del 13 febbraio 1990, inviato dal sig. A. alla Schmidt, che l’avvisava che la Caterpillar desiderava ottenere spiegazioni per quanto riguardava le vendite della Maia alla ICBO e della lettera del 21 settembre 1990, inviata dal sig. A. alla Schmidt per renderle conto della visita della Caterpillar e della risposta data dalla Maia in merito alle vendite fatte alla ICBO.

114    Il contenuto di tale lettera del 21 settembre 1990, ripreso nella decisione impugnata, è il seguente:

«(…) Abbiamo ricevuto la visita di [rappresentanti della Caterpillar Francia e Italia]. Ecco quello che ci hanno raccontato. In Francia esiste un concorrente molto forte (Haladjian, come scritto sull’elenco dei rivenditori!) che, in passato, riceveva numerosi containers provenienti dagli Stati Uniti … I containers non arrivano più, ma Haladjian continua a fare buoni affari lo stesso. Chi o dove è la nuova fonte di approvvigionamento? La [Bergerat] ha avuto a Marsiglia conoscenza di certe voci riguardanti il traffico di pezzi d’origine CAT provenienti dall’Italia e ‘gestiti’ dalla MAFIA italiana … Noi abbiamo risposto come l’ultima volta. Noi conosciamo ICBO; vendono macchinari d’occasione a destinazione dei paesi africani … In modo assai gentile, i rappresentanti della Caterpillar hanno detto che ci credevano, ma che noi dobbiamo essere molto prudenti perché, da ultimo, la loro reazione potrebbe essere (la risoluzione del contratto) … La mia impresa è adesso assai preoccupata. Penso che dobbiamo discutere di persona della questione perché la situazione diventa sempre più pericolosa (…)» (decisione impugnata, punto 6.3, quarto comma).

115    Secondo la decisione impugnata, tali documenti permettono di accertare il contesto in cui si inseriva l’ordine della Haladjian presso la Maia nel 1993 (decisione impugnata, punto 6.3, pag. 15, secondo comma). Sarebbero in particolare posti in evidenza i seguenti fatti. In primo luogo, la Maia, distributore ufficiale della Caterpillar, avrebbe utilizzato la ICBO come rete parallela alla sua rete ufficiale per commercializzare pezzi di ricambio verso paesi non europei, aggirando il sistema CES e violando il suo contratto di distribuzione. In secondo luogo, la ICBO e la Schmidt avrebbero ottenuto dalla Maia pezzi a prezzi diversi dalla tariffa italiana fingendo di destinare i detti pezzi agli Stati Uniti. Tali pezzi in realtà sarebbero stati destinati alla Haladjian per le sue attività commerciali in Africa e forse, almeno secondo le affermazioni della Haladjian, in Francia. In terzo luogo, le vendite della Maia alla Haladjian, effettuate con l’intermediazione della ICBO e della Schmidt, sarebbero state presentate alla Caterpillar come vendite di prodotti d’occasione destinati all’Africa. In quarto luogo, nel 1993, quando la Caterpillar è stata messa al corrente dell’attività parallela illecita della Maia, quest’ultima avrebbe deciso di porre fine alla sua partecipazione alla rete che coinvolgeva la ICBO, la Schmidt e la Haladjian. Al riguardo, se il sig. A. ha scritto alla Schmidt di aver ricevuto dal suo direttore generale l’ordine di evitare contatti con la Haladjian, ciò sembrerebbe rientrare soltanto nelle loro attività commerciali clandestine.

116    La decisione impugnata osserva che la Haladjian non mette in discussione tale contesto. In particolare, la Haladjian non proverebbe verso quali paesi erano destinati i pezzi che la Maia le forniva con l’intermediazione della ICBO e della Schmidt. Allo stesso modo, la decisione impugnata rileva che la Haladjian non dimostra né di aver tentato, prima dell’ordine che ha passato alla Maia il 24 febbraio 1993 (in prosieguo: l’«ordine del 24 febbraio 1993»), di effettuare acquisti diretti di pezzi presso la Maia per destinarli al mercato francese o ad un altro mercato della zona CE/AELS, né che la Maia ha rifiutato di fornirle tali pezzi, né che – in caso di lite sui prezzi in tale ipotesi – la Caterpillar è intervenuta sul prezzo (decisione impugnata, punto 6.3, pagg. 16 e 17).

 Argomenti delle parti

117    La ricorrente fa valere che i tre documenti riguardanti la Maia per il 1990 lasciano chiaramente apparire che gli approvvigionamenti della Haladjian in Italia a destinazione della Francia hanno costituito oggetto di restrizioni da parte della Caterpillar e di taluni suoi distributori, in contrasto con quanto preconizzato dal sistema CES e con quanto indicato dalla decisione impugnata.

118    Per quanto riguarda la lettera anonima inviata alla Caterpillar nel febbraio 1990, la ricorrente osserva che tale documento indica espressamente che le merci acquistate dalla ICBO in Italia, con l’intermediazione della Schmidt, venivano consegnate a Marsiglia, poi prelevate e sdoganate dalla Haladjian. Tale precisazione, che sarebbe assente dalla decisione impugnata, dimostrerebbe senz’altro che gli acquisti della Haladjian, effettuati con l’intermediazione della ICBO e della Schmidt, erano destinati alla Francia e non all’Africa.

119    Con riferimento al telefax del 13 febbraio 1990, inviato dal sig. A. alla Schmidt, la ricorrente osserva che esso non si limita ad annunciare che la Maia avrebbe incontrato la Caterpillar per fornire chiarimenti circa le vendite alla ICBO. In tale telefax, il sig. A. chiedeva anche il parere del destinatario su uno scenario montato per la circostanza, che avrebbe prospettato una vendita specifica a destinazione dell’Africa nel 1986. Letto in relazione con la lettera anonima, tale telefax permetterebbe di constatare che la Maia ha mistificato i fatti esposti alla Caterpillar, adducendo come pretesto vendite destinate all’Africa – e pertanto in violazione del sistema CES, che vieta ad un distributore di vendere ad un rivenditore che esporta fuori zona –, invece di riconoscere vendite dall’Italia verso la Francia, come risultava peraltro dalla lettera anonima. Orbene, dato che le vendite dall’Italia verso la Francia sono perfettamente autorizzate – a dire della Caterpillar come della Commissione –, la ricorrente afferma che è difficile comprendere perché vendite dall’Italia verso la Francia, ivi incluso attraverso un intermediario come la ICBO, dovrebbero costituire oggetto di una denuncia anonima seguita da «chiarimenti» alla Caterpillar.

120    Con riferimento alla lettera del 21 settembre 1990 del sig. A. alla Schmidt, che riferisce della visita alla Maia di rappresentanti della Caterpillar in Francia e in Italia, la ricorrente sottolinea che tale lettera indica, quando prende in considerazione la situazione della Haladjian, che tale rivenditore ha ricevuto in passato numerosi container dagli Stati Uniti attraverso i porti di Le Havre e di Marsiglia «dove [la Bergerat] dispone di informatori». I riferimenti fatti alla Bergerat in tale punto della lettera come in altri punti permetterebbero di accertare che la Caterpillar agiva in stretta concertazione con il suo distributore francese e dimostrerebbero il ruolo della Bergerat nella sorveglianza della Haladjian e nelle azioni della Caterpillar intese a dissuadere la Maia dal rifornire la Haladjian. Tale lettera dovrebbe, allo stesso modo, essere collegata alla lettera del 10 luglio 1990 della Bergerat alla Caterpillar, che richiama tutti gli intervenienti al rispetto delle regole del gioco.

121    Peraltro, la ricorrente critica la decisione impugnata là dove afferma che le vendite effettuate con l’intermediazione della ICBO servivano ad aggirare il sistema CES permettendo acquisti destinati all’Africa. Tale affermazione sarebbe basata soltanto sul telefax del 13 febbraio 1990, in cui il sig. A. indicava alla Schmidt ciò che avrebbe raccontato alla Caterpillar per disorientarla a proposito dell’approvvigionamento della Haladjian a Marsiglia. Si tratterebbe al riguardo di una spiegazione di pura facciata che non corrisponderebbe ai fatti in causa. La decisione impugnata ne terrebbe conto, nei limiti in cui indica che, qualunque sia l’interpretazione da dare a tale lettera, resterebbe il fatto che la Haladjian non ha mai provato che le vendite della Maia attraverso l’intermediazione della ICBO erano destinate in tutto o in parte alla Francia (v. decisione impugnata, punto 6.3, pag. 17). Quindi, incapace di dimostrare quanto afferma, la Commissione riterrebbe che sia la Haladjian a dover dimostrare il contrario. Orbene, oltre al suo carattere manifestamente erroneo alla luce dei documenti citati, i quali dimostrerebbero chiaramente che tali vendite erano destinate alla Francia e non all’Africa, detta contestazione costituirebbe anche una violazione dei diritti del denunciante, al quale sarebbe addebitato, per la prima volta nella decisione impugnata, il fatto di non avere fornito prove al riguardo, senza che ciò gli fosse mai stato chiesto in dieci anni di procedura. Inoltre, la Commissione non potrebbe formulare dubbi con riferimento alla destinazione finale dei pezzi ordinati alla Maia con l’intermediazione della ICBO e della Schmidt, dato che la maggior parte delle vendite della Haladjian è realizzata in Francia.

122    La Commissione contesta l’argomento della ricorrente secondo cui tali documenti dimostrerebbero che la Maia tentava di dissimulare alla Caterpillar non una violazione del sistema CES – in ragione di esportazioni verso l’Africa non dichiarate –, ma la violazione di una regola non scritta che non avrebbe permesso alla Maia di vendere ad un rivenditore europeo che acquistasse pezzi destinati alla zona CE/AELS. Infatti, la ricorrente prenderebbe come punto di partenza l’esistenza di restrizioni che devono essere nascoste senza apportarne la prova, anche se era in grado di dimostrare la destinazione reale dei pezzi acquistati presso la Maia con l’intermediazione della ICBO.

 Giudizio del Tribunale

123    In sostanza, la ricorrente contesta la valutazione della decisione impugnata, secondo cui i documenti riguardanti la Maia per il periodo che ha preceduto l’ordine del 24 febbraio 1993 non permettono di accertare l’esistenza di restrizioni al commercio intracomunitario per quanto riguarda i rivenditori europei. Al riguardo, la ricorrente non contesta di essersi servita della rete Maia/ICBO/Schmidt per approvvigionarsi in Italia, ma fa valere che tale approvvigionamento era soltanto destinato a realizzare vendite intracomunitarie – dall’Italia verso la Francia –, allo scopo di aggirare quella che essa afferma essere l’impossibilità pratica di realizzare simili vendite a causa del comportamento della Caterpillar e dei suoi distributori, in particolare la Bergerat.

124    Tuttavia, la decisione impugnata esclude tale tesi, in quanto nessun documento permette di accertare l’esistenza di simile divieto di praticare vendite intracomunitarie. In particolare, la decisione osserva che la Haladjian non dimostra che i pezzi di ricambio ottenuti in Italia con l’intermediazione della ICBO avessero per destinazione finale la Francia. L’assunto dal quale muove la tesi della ricorrente non sarebbe pertanto dimostrato. Allo stesso modo, la decisione impugnata osserva che, anche supponendo che la destinazione finale di tali pezzi di ricambio fosse stata la Francia, ciò non dimostrerebbe che la Caterpillar abbia vietato ai suoi distributori europei di vendere pezzi di ricambio alla Haladjian (v. decisione impugnata, punto 6.3, pag. 16, terzo comma).

125    Occorre pertanto esaminare gli elementi pertinenti del fascicolo allo scopo di stabilire se la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione decidendo di respingere per insufficienza di prove le conclusioni della ricorrente sulla destinazione francese dei pezzi acquistati dalla Maia, con l’intermediazione della ICBO e della Schmidt, e sul fatto che era ad essa praticamente impossibile approvvigionarsi direttamente presso la Maia, a causa di un preteso accordo o di una pratica concordata tra la Caterpillar e i suoi distributori europei.

126    Occorre sottolineare preliminarmente che i documenti invocati dalla ricorrente hanno un’efficacia probante assai limitata per la loro natura e le circostanze nelle quali si inseriscono. Infatti, il primo documento riguardante le attività della rete Maia/ICBO/Schmidt nel 1990 è una lettera anonima inviata alla Caterpillar nel febbraio 1990. Gli altri due documenti citati dalla ricorrente, cioè il telefax del 13 febbraio 1990, inviato dal sig. A. alla Schmidt, e la lettera del 21 settembre 1990, inviata dal sig. A. alla Schmidt, si inscrivono in un contesto in cui la Caterpillar si chiedeva, a seguito della lettera anonima, se il comportamento del suo distributore italiano era leale e conforme ai termini del contratto di distribuzione.

127    L’esame di questi tre documenti fornisce le seguenti indicazioni. In primo luogo, la lettera anonima inviata alla Caterpillar nel febbraio 1990 indica che i pezzi venduti alla Schmidt dalla ICBO venivano consegnati in un magazzino a Marsiglia, dove erano «prelevati e sdoganati dalla Haladjian». In secondo luogo, il telefax del 13 febbraio 1990 inviato dal sig. A. alla Schmidt menziona una vendita di 120 milioni di lire italiane effettuata nel 1986 dalla Maia alla ICBO ai fini di un’utilizzazione di pezzi di ricambio da parte di imprenditori italiani nel Camerun e nel Gabon. In terzo luogo, la lettera del 21 settembre 1990 inviata dal sig. A. alla Schmidt indica, per prima cosa, che, nel corso di una visita di rappresentanti della Caterpillar alla Maia, la Caterpillar ha dichiarato alla Maia che sapeva che la Haladjian aveva ricevuto numerosi container di pezzi di ricambio a Le Havre e a Marsiglia provenienti dagli Stati Uniti, che i detti container non arrivavano più senza che ciò diminuisse le vendite della Haladjian e che la Caterpillar si chiedeva, pertanto, quale potesse essere la nuova fonte di approvvigionamento della Haladjian. La detta lettera espone poi la risposta della Maia, che era già stata data alla Caterpillar, e dalla quale risulta che la Maia sapeva – in maniera approssimativa – che la ICBO vendeva pezzi di ricambio d’occasione ai fini di un utilizzo in diversi paesi africani.

128    Alla lettura di questi tre documenti, la valutazione contenuta nella decisione impugnata, secondo cui i documenti comunicati dalla Haladjian non consentono di accertare la destinazione finale dei pezzi acquistati in Italia dalla Haladjian, non è pertanto manifestamente erronea. Infatti, l’indicazione, che proviene da una lettera anonima, secondo la quale i pezzi acquistati dalla Haladjian presso la Maia con l’intermediazione della ICBO e della Schmidt venivano consegnati e sdoganati a Marsiglia – il che permette di pensare che i pezzi esportati verso gli Stati Uniti, dove si trovava la Schmidt, venissero poi riesportati verso la Francia dove venivano sdoganati – è da porre a raffronto con le indicazioni date dalla Maia alla Caterpillar, che fanno riferimento a vendite in Africa. Taluni documenti permettevano, pertanto, di pensare che alcuni pezzi potevano effettivamente avere l’Africa come destinazione finale. Pertanto, in assenza di elementi di prova forniti dalla Haladjian sulla destinazione reale dei pezzi acquistati presso la Maia, con l’intermediazione della ICBO e della Schmidt, non può essere contestato alla Commissione di aver ritenuto, nella decisione impugnata, che nulla provasse che la destinazione finale dei detti pezzi fosse la Francia.

129    Inoltre, e qualunque fosse la destinazione finale dei pezzi di cui trattasi, i documenti citati dalla decisione impugnata e criticati dalla ricorrente non dimostrano che le vendite intracomunitarie non fossero possibili per colpa della Caterpillar. È necessario constatare, al riguardo, che la ricorrente non giunge a dimostrare il minimo accordo o la minima pratica concordata tra la Caterpillar e i suoi distributori europei, in applicazione dei quali non le sarebbe possibile acquistare in Italia per vendere in Francia, il che costituisce il cuore della sua tesi nel presente ricorso.

130    Peraltro, la ricorrente non può asserire che i suoi diritti in quanto denunciante sono stati violati perché essa non ha avuto l’opportunità di fornire prove sulla destinazione finale dei pezzi acquistati presso la Maia con l’intermediazione della ICBO e della Schmidt nel corso del procedimento amministrativo, dato che è stata la ricorrente stessa ad asserire nelle sue osservazioni sulla lettera ex art. 6 che la destinazione dei detti pezzi era la Francia, senza tuttavia fornirne la prova in tale occasione. La ricorrente non può pertanto contestare alla Commissione di avere respinto tale asserto per insufficienza di prove.

131    Da quanto precede risulta che le censure della ricorrente relative ai documenti riguardanti la rete Maia/ICBO/Schmidt, di cui la Haladjian si è servita per i suoi approvvigionamenti prima dell’ordine del 24 febbraio 1993, devono essere respinte.

b)     Sui documenti riguardanti l’ordine del 24 febbraio 1993

 Decisione impugnata

132    La decisione impugnata esamina anche una seconda serie di documenti riguardanti l’ordine del 24 febbraio 1993, nonché il suo trattamento da parte della Maia e incidentalmente da parte della Caterpillar. I documenti pertinenti sono i seguenti.

133    Con la lettera del 24 febbraio 1993 la Haladjian avrebbe scritto alla Maia per indicarle che era stata autorizzata da diversi utilizzatori francesi, le cui lettere venivano allegate, ad acquistare pezzi di ricambio prodotti dalla Caterpillar, che aveva discusso del contenuto delle dette lettere con la Caterpillar, la quale le aveva indicato che occorreva passare gli ordini presso un distributore, e che, di conseguenza, essa era interessata all’acquisto di pezzi di ricambio al Consumer price in dollari degli Stati Uniti (in prosieguo: «dollari») (decisione impugnata, punto 6.3, quinto comma).

134    A seguito di una lettera di sollecito della Haladjian in data 30 marzo 1993, la Maia avrebbe inviato il 31 marzo 1993 un telefax alla Caterpillar per informarsi sulla condotta da tenere e avrebbe anche preso contatto con la Caterpillar per telefono. Secondo una nota interna della Maia del 20 aprile 1993, la Caterpillar avrebbe risposto che la Maia doveva dare una risposta alla Haladjian e che, se la Maia era d’accordo, essa poteva proporre un prezzo alla tariffa italiana (decisione impugnata, punto 6.3, settimo comma).

135    Secondo la decisione impugnata, l’ordine del 24 febbraio 1993 presenta un carattere anomalo. Infatti, in primo luogo, la Haladjian espone di essere stata autorizzata da clienti francesi ad acquistare pezzi prodotti dalla Caterpillar; orbene, simile autorizzazione non è necessaria quando un rivenditore acquista pezzi in un paese della zona CE/AELS per destinarli ad un altro paese di tale zona. In secondo luogo, la Haladjian indica di avere discusso di tali lettere di autorizzazione con un dirigente della Caterpillar, mentre il rivenditore che si dedica al commercio intracomunitario non è tenuto a discutere con nessuno per passare un ordine. In terzo luogo, nell’ordine del 24 febbraio 1993 si domandano prezzi non in moneta locale, bensì basati sul Consumer price in dollari. Orbene, ogni distributore praticherebbe una tariffa di vendita nella propria moneta e non in dollari (decisione impugnata, punto 6.3).

136    Al riguardo la decisione impugnata ricorda, in primo luogo, che la Haladjian non ha dimostrato di avere beneficiato in precedenza di prezzi espressi in dollari da parte della Maia o di altri distributori europei per prodotti destinati alla Francia o ad un altro paese della zona CE/AELS, in secondo luogo che la Haladjian non ha mai apportato prove del fatto che la Maia abbia praticato tale asserita tariffa internazionale in dollari con altri clienti comunitari e che – conseguentemente – il rifiuto di praticare tale prezzo alla Haladjian costituisce una discriminazione e, in terzo luogo, che la Haladjian non ha dimostrato che avrebbe beneficiato, senza l’intervento della Caterpillar, di un prezzo inferiore a quello offerto dalla Maia nella sua lettera dell’8 aprile 1993. Vista la sua formulazione, l’ordine del 24 febbraio 1993 costituirebbe pertanto una reazione al fatto che la Maia abbia deciso di cessare di approvvigionare la Haladjian aggirando il sistema CES e sarebbe inteso a permettere a quest’ultima di procurarsi elementi a sostegno della denuncia [decisione impugnata, punto 6.3 e punto 7.1, lett. c)].

137    Peraltro, la decisione impugnata (punto 6.3, sesto comma) si riferisce alla lettera del 30 marzo 1993, inviata dal sig. A. alla Schmidt, a seguito dell’ordine del 24 febbraio 1993. Tale lettera indica quanto segue:

«Le prime notizie della Caterpillar non sono buone. Lunedì pomeriggio, il mio direttore generale mi ha chiamato per dirmi che aveva ricevuto una telefonata da Ginevra che consigliava di evitare di approvvigionare H. F. Avignon; ufficialmente questo non si può fare e, di conseguenza, noi risponderemo e proporremo la lista dei prezzi italiani (il che significa il prezzo al consumatore [Consumer price] in dollari per due!!! mediamente); prossimamente riceveremo la risposta definitiva della Caterpillar (…)».

138    Con la lettera dell’8 aprile 1993 la Maia avrebbe proposto alla Haladjian un prezzo secondo la tariffa italiana con uno sconto del 10%. Con la lettera del 22 aprile 1993 la Haladjian avrebbe rifiutato tale proposta ed avrebbe chiesto di beneficiare del Consumer price in dollari, come sarebbe stato proposto ad altri clienti comunitari della Maia, con uno sconto. Qualora questa richiesta non fosse stata soddisfatta, la Haladjian avrebbe indicato alla Maia la propria intenzione di adire la Commissione con una denuncia riguardante una pratica di prezzi discriminatori. Secondo la nota interna della Maia del 20 aprile 1993, citata, quest’ultima avrebbe informato la Caterpillar e la Bergerat della reazione della Haladjian (decisione impugnata, punto 6.3, ottavo e nono comma).

139    Secondo una nota interna della Maia del 30 aprile 1993 la Haladjian si sarebbe rivolta alla Maia perché era in grado di ricattarla, dato che, in primo luogo, la Maia avrebbe applicato in passato la tariffa internazionale per clienti comunitari (per la decisione impugnata, la detta nota riprende qui il contenuto della lettera della Haladjian alla Maia del 22 aprile 1993 citata al punto precedente, che si riferisce al Consumer price in dollari), che, in secondo luogo, la Maia non avrebbe rispettato le regole del sistema CES per le vendite fuori della Comunità, che, in terzo luogo, la Haladjian sarebbe stata in grado di provare l’esistenza delle vendite della Maia alla Haladjian con l’intermediazione della ICBO e che, in quarto luogo, taluni dirigenti della Caterpillar sarebbero stati al corrente delle attività parallele della Maia, che essi avrebbero coperto finora (decisione impugnata, punto 6.3, decimo comma, e nota a piè di pagina n. 10).

140    Poiché l’ordine del 24 febbraio 1993 attesta discussioni con la Caterpillar e tenuto conto del timore della Maia di vedersi risolvere il contratto di distribuzione a causa dell’elusione del sistema CES, la decisione impugnata osserva che «non è insolito» che la Maia abbia chiesto alla Caterpillar spiegazioni sul modo di trattare tale ordine. Sul punto, la decisione impugnata osserva che la Caterpillar ha risposto alla detta domanda indicando che la Maia doveva rispondere alla Haladjian e che, se la Maia era d’accordo, essa poteva proporre un prezzo che seguisse la tariffa italiana. Si tratta, al riguardo, secondo la decisione impugnata, soltanto di un «suggerimento». Tale suggerimento è stato seguito dalla Maia – in tutta autonomia secondo la decisione impugnata – l’8 aprile 1993, dato che essa ha proposto alla Haladjian un prezzo basato sulla tariffa italiana con uno sconto del 10%, lo stesso ottenuto da uno dei più importanti clienti della Maia. Pertanto, la decisione impugnata conclude che tali consultazioni tra la Maia e la Caterpillar non costituiscono una concertazione intesa a impedire o rendere più difficoltoso il commercio parallelo tra Stati membri ai sensi dell’art. 81 CE. Inoltre, la decisione impugnata osserva che, poiché dai documenti citati non emergono restrizioni della concorrenza ai sensi dell’art. 81 CE, l’asserita pressione della Bergerat sulla Caterpillar finalizzata a che essa sorvegli le importazioni in Francia non costituisce neanch’essa una restrizione della concorrenza [decisione impugnata, punto 6.3, pag. 17, e punto 7.1, lett. c)].

 Argomenti delle parti

141    In primo luogo, la ricorrente contesta il modo in cui la decisione impugnata valuta il contenuto di taluni documenti riguardanti la Maia per l’anno 1993.

142    Essa critica, anzitutto, la valutazione della decisione impugnata secondo la quale l’ordine del 24 febbraio 1993 presentava un carattere anomalo. Sotto un primo profilo, essa osserva che la decisione impugnata omette di constatare che il detto ordine si inserisce nell’ambito delle discussioni che la Haladjian aveva allo stesso momento con la Caterpillar in merito all’applicazione del sistema CES nei suoi confronti e si riferisce allo scambio di lettere tra la Caterpillar ed essa stessa del 30 marzo e del 13 aprile 1993. Sotto un secondo profilo, la ricorrente fa valere che la decisione parte dal principio che non sussistono restrizioni al commercio intracomunitario e che, di conseguenza, non è normale fare una richiesta alla Maia per il mercato francese facendo riferimento ad un precedente accordo della Caterpillar. Orbene, se è vero che una tale osservazione può essere giustificata in teoria, la ricorrente sostiene tuttavia che i documenti relativi alla Maia mostrano in realtà che il commercio intracomunitario ha subito restrizioni. Infatti, la reazione della Maia, che si affretta a consultare la Caterpillar riguardo all’ordine della Haladjian, illustrerebbe l’impossibilità di fare liberamente e apertamente commercio intracomunitario. Al riguardo, la ricorrente espone che, se il riferimento fatto nell’ordine del 24 febbraio 1993 a contatti della Haladjian con la Caterpillar poteva, tutt’al più, spiegare che la Maia si rivolgesse a quest’ultima per chiedere chiarimenti, tale riferimento non giustificava che la Maia le chiedesse istruzioni. Sotto un terzo profilo, la ricorrente sottolinea che la decisione impugnata ignora la struttura dei prezzi del commercio intracomunitario quando ritiene «anomala» la richiesta della Haladjian di ottenere prezzi calcolati in funzione del Consumer price in dollari. Infatti, gli acquisti dei rivenditori si facevano normalmente, fino a quando la Caterpillar non vi si è opposta, in relazione a tale tariffa (detta anche «tariffa internazionale» nella nota interna della Maia del 30 aprile 1993) e non in relazione alle tariffe nazionali, esageratamente elevate.

143    La ricorrente sottolinea, poi, che la nota interna della Maia del 20 aprile 1993, trasmessa alla Caterpillar il 23 aprile, non può essere ridotta ai due elementi citati dalla decisione impugnata, cioè che la Caterpillar avrebbe indotto la Maia a rispondere alla Haladjian suggerendole di seguire la tariffa italiana e che la Maia avrebbe informato la Bergerat della reazione della Haladjian a tale offerta di prezzo. Tale nota indicherebbe anche che la Caterpillar aveva per prima cosa consigliato alla Maia di guadagnare tempo prima di rispondere alla Haladjian, che la Maia voleva sapere se l’altro rivenditore italiano aveva ricevuto la stessa domanda per fornire eventualmente la stessa risposta, che i «consigli» della Caterpillar non si sono limitati a suggerire alla Maia di proporre alla Haladjian la tariffa italiana, poiché la Caterpillar è entrata nel dettaglio delle condizioni di vendita e ha suggerito di chiedere i modelli e i numeri delle macchine dei clienti francesi, che la Maia ha cercato di nuovo di guadagnare tempo quando, il 16 aprile 1993, la Haladjian le ha chiesto comunicazione della tariffa italiana e che la Maia ha informato la Bergerat non soltanto della «reazione della Haladjian», come dice erroneamente la decisione impugnata, ma anche del modo in cui la Maia aveva agito nei confronti della Haladjian.

144    Infine la ricorrente sottolinea che la decisione impugnata avrebbe dovuto tenere conto della spiegazione data nella lettera del 30 marzo 1993 del sig. A. a Schmidt, dalla quale risulta che la Caterpillar ha «consigliato» alla Maia di evitare di approvvigionare la «HF Avignon» (cioè la Haladjian), perché questo «non [poteva] essere fatto ufficialmente», che la Maia avrebbe, di conseguenza, proposto alla Haladjian la tariffa italiana e che la Maia attendeva sul punto la risposta finale della Caterpillar.

145    In secondo luogo, la ricorrente critica le ragioni esposte dalla decisione impugnata per sostenere che la Maia ha proposto i suoi prezzi in tutta autonomia e che le consultazioni della Caterpillar da parte della Maia non costituiscono una concertazione ai sensi dell’art. 81 CE, cioè la valutazione secondo cui le richieste della Haladjian alla Maia non avevano altro scopo che quello di esercitare un ricatto su quest’ultima e la valutazione secondo la quale il tenore degli scambi tra la Maia e la Caterpillar si spiegava con il fatto che gli acquisti effettuati con l’intermediazione della ICBO e della Schmidt erano destinati all’Africa.

146    Quanto all’asserito ricatto, tale spiegazione è contraddetta, secondo la ricorrente, dalla cronologia degli avvenimenti, considerato che l’ordine del 24 febbraio 1993 è anteriore all’annuncio della cessazione delle relazioni commerciali mediante intermediario con la Maia, annuncio fatto nella lettera del sig. A. alla Schmidt del 30 marzo 1993. Allo stesso modo, tale ordine sarebbe anteriore di due mesi alla minaccia della Haladjian di adire le autorità comunitarie, minaccia formulata nella sua lettera del 22 aprile 1993, a seguito del rifiuto della Maia di concederle prezzi identici a quelli offerti ad altri acquirenti della Comunità che si trovavano in una situazione paragonabile.

147    Peraltro, nel solco dell’errore commesso a proposito dei documenti del 1990, la decisione impugnata afferma di nuovo che le transazioni effettuate con l’intermediazione della ICBO erano destinate all’Africa, con elusione del sistema CES, e che la Haladjian non ha dimostrato il contrario. Orbene, la questione delle vendite della Maia alla Haladjian con l’intermediazione della ICBO sarebbe totalmente distinta da quella dell’ordine del 24 febbraio 1993, volto ad acquistare direttamente e apertamente dalla Maia nell’ambito del sistema attuato dalla Caterpillar. Pertanto, l’interpretazione dell’ordine del 24 febbraio 1993 alla luce delle relazioni di affari intercorse tra la Maia e la Haladjian condurrebbe necessariamente ad un fraintendimento totale della situazione. Quale che sia la valutazione che può essere fornita sulle relazioni con la ICBO, che sia riconosciuto o no che esse testimonino ostacoli al commercio intracomunitario, tali relazioni sarebbero ad ogni modo prive di rilevanza ai fini della valutazione da apportare sulle prove dirette delle concertazioni che hanno avuto luogo tra la Maia e la Caterpillar per quanto riguarda la risposta da fornire all’ordine della Haladjian.

148    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è erronea quando afferma che essa non avrebbe dimostrato la discriminazione di prezzo che la Haladjian contestava alla Maia nella sua lettera del 22 aprile 1993. Sarebbe quindi sufficiente riportarsi alla lettera del sig. A. alla Schmidt del 30 marzo 1993 per constatare l’obiettivo apertamente e coscientemente discriminatorio dei detti prezzi. Allo stesso modo, la decisione impugnata non potrebbe, senza contraddirsi, contestare che la Maia ha praticato la tariffa internazionale ad altri clienti comunitari, dato che tale fatto sarebbe menzionato dalla stessa decisione due volte, quando essa prende in considerazione la nota interna manoscritta della Maia del 30 aprile 1993 (punto 6.3, pag. 14, penultimo comma, pag. 15, ultimo trattino), e ciò sebbene la nota a piè di pagina n. 10 della decisione impugnata indichi che la menzione della tariffa internazionale in tale nota interna della Maia non costituisce una «confessione» della Maia, ma soltanto la riproduzione del contenuto della lettera della Haladjian del 22 aprile 1993.

149    Simile interpretazione sarebbe erronea dato che, anche supponendo che l’autore della nota interna del 30 aprile 1993 si limiti a citare la lettera della Haladjian del 22 aprile 1993, sarebbe pur vero che la detta nota espone che tale fatto è dimostrato, che la Haladjian può provarlo e che il fatto che la Caterpillar possa venirne a conoscenza la preoccupa. Tale nota dimostrerebbe così non soltanto che la discriminazione di cui è vittima la Haladjian è reale, ma anche che la Maia temeva che la Caterpillar venisse a sapere che essa vendeva a prezzi competitivi a destinazione di altri Stati membri [«avrà certamente “material” che può “inchiodarci e avvalorare la sua affermazione dell’ultima lettera” (noi vendiamo usando il listino Internazionale a clienti EEC)»].

150    Peraltro, la ricorrente osserva che, nel maggio 1994, essa ha avuto conoscenza di offerte fatte dalla Maia ad un utilizzatore inglese (in prosieguo: «C.») a prezzi ben più vantaggiosi dei prezzi che le erano stati proposti dalla Maia – le differenze andavano a seconda dei pezzi dal 90% al 160%. A quell’epoca, la Haladjian avrebbe anche ricevuto un’offerta da un rivenditore italiano (in prosieguo: «M.»), che si sarebbe rifornito presso la Maia ed era in grado di offrire alla Haladjian prezzi inferiori a quelli che la Haladjian poteva ottenere direttamente presso la Maia.

151    In quarto luogo, la ricorrente afferma che risulta da quanto precede che la Commissione è incorsa in un errore di diritto non ammettendo l’esistenza di pratiche concertate tra la Caterpillar e la Maia. Infatti, il ragionamento della Commissione riposa sul carattere anomalo dell’ordine del 24 fabbraio 1993 e sulla circostanza che la Haladjian non ha dimostrato che tale ordine fosse stato preceduto da altri ordini simili. Orbene, sarebbe privo di rilevanza, per determinare se esistono restrizioni della concorrenza in caso di ordine intracomunitario, riferirsi ai motivi soggettivi della transazione o all’esistenza o no di transazioni simili precedenti.

152    La Commissione contesta la tesi della ricorrente ricordando che risulta dalla decisione impugnata che i contatti tra la Caterpillar e la Maia, a seguito dell’ordine del 24 febbraio 1993, non dimostrano l’esistenza di un’asserita regola non scritta che vieta le esportazioni a rivenditori all’interno della zona CE/AELS, ma si spiegano con il contesto particolare nel quale tale ordine si inserisce. Inoltre, nulla proverebbe che la Maia non abbia fissato liberamente il prezzo di vendita di simile transazione, ivi incluso lo sconto del 10% concesso alla Haladjian. La Commissione critica anche il carattere sufficientemente probante dei documenti relativi alle offerte fatte dalla Maia a C. e dell’offerta fatta alla Haladjian da M.

153    La Caterpillar sottolinea peraltro, che la Maia ha deciso di contattare la Caterpillar e la Bergerat unilateralmente e che la sua risposta è stata semplicemente di proporre di trattare la Haladjian allo stesso modo degli altri acquirenti di pezzi di ricambio, cioè utilizzando il listino dei prezzi di vendita al dettaglio.

 Giudizio del Tribunale

154    Nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente permette di individuare un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione. Nella fattispecie, la ricorrente si accontenta di criticare il contenuto dei diversi documenti citati e analizzati dalla Commissione per quanto riguarda il trattamento dell’ordine del 24 febbraio 1993, senza addurre elementi tali da rimettere in discussione le conclusioni della decisione impugnata sul punto, cioè, da un lato, la valutazione secondo cui la concertazione intervenuta tra la Maia e la Caterpillar con riferimento al trattamento di tale ordine non costituisce una restrizione della concorrenza ai sensi dell’art. 81 CE e, dall’altro, la valutazione secondo cui l’offerta di prezzo della Maia alla Haladjian – la tariffa nazionale italiana con uno sconto del 10% – è stata fatta in tutta autonomia, malgrado i suggerimenti della Caterpillar, che proponeva l’applicazione della tariffa nazionale italiana.

155    Infatti, secondo la decisione impugnata, la concertazione tra la Maia e la Caterpillar in merito alla risposta da dare all’ordine della Haladjian, che risulta in particolare dalla nota interna della Maia del 20 aprile 1993 inviata alla Caterpillar il 23 aprile 1993, si spiega con il contesto nel quale tale ordine si inserisce e con il fatto che il detto ordine precisava che avevano avuto luogo talune discussioni tra la Haladjian e la Caterpillar per quanto riguarda alcuni dei suoi elementi, vale a dire le lettere di autorizzazione dei clienti della Haladjian.

156    Orbene, occorre ricordare che, in passato, le vendite della Maia alla Haladjian venivano effettuate mediante una rete che faceva intervenire la ICBO in Italia e la Schmidt negli Stati Uniti. Inoltre, a seguito dell’inchiesta condotta dalla Caterpillar, la Maia aveva deciso di porre fine a tale trafila di approvvigionamenti allo scopo di evitare la rottura del suo contratto di distribuzione, di cui la Caterpillar l’aveva minacciata (v. la lettera del 30 marzo 1993 inviata dal sig. A. alla Schmidt, allegato 29 al ricorso). In tale contesto, la decisione impugnata non è manifestamente erronea nei limiti in cui imputa alla volontà della Maia di non perdere il beneficio del suo contratto di distribuzione il fatto che la Maia abbia chiesto alla Caterpillar quale condotta dovesse tenere per rispondere all’ordine del 24 febbraio 1993. Tale comportamento si spiega anche con il contenuto del detto ordine, che menzionava contatti con la Caterpillar e autorizzazioni di acquisto firmate da utilizzatori francesi, anche se tali contatti e tali autorizzazioni non sono richiesti in caso di vendite intracomunitarie dall’Italia verso la Francia. La Maia ha dunque potuto legittimamente avvertire l’esigenza di contattare la Caterpillar per saperne di più sul punto.

157    Di conseguenza, la decisione impugnata non presenta errori manifesti di valutazione in quanto perviene alla conclusione che la concertazione tra la Maia e la Caterpillar era giustificata da ragioni congiunturali che non permettono di accertare sufficientemente sul piano giuridico l’esistenza di un ostacolo alle vendite intracomunitarie posto ai rivenditori.

158    Con riferimento al carattere autonomo dell’offerta proposta dalla Maia – cioè la tariffa nazionale italiana con uno sconto del 10% –, va sottolineato che la decisione impugnata non è manifestamente erronea in quanto indica che, seppure tale offerta è stata almeno parzialmente suggerita dalla Caterpillar, che proponeva alla Maia di rispondere alla Haladjian sulla base della tariffa nazionale italiana, essa è stata fatta in totale autonomia, come risulta dall’indicazione «se noi fossimo d’accordo», che compare nella nota interna della Maia del 20 aprile 1993, in cui è esposto il contenuto delle indicazioni date per telefono da un rappresentante della Caterpillar alla Maia con riferimento all’ordine della Haladjian. Inoltre, lo sconto del 10% è stato proposto dalla Maia di sua stessa iniziativa. Tale sconto illustra così il principio generale, esposto nella decisione impugnata, secondo cui il distributore è libero di proporre il prezzo che desidera ai rivenditori. In applicazione del sistema CES, il detto distributore deve semplicemente vegliare a rispettare le regole applicabili in caso di vendite interzone, il che non sembra accadere nella fattispecie, tenuto conto del fatto che l’ordine del 24 febbraio 1993 si avvaleva di lettere di autorizzazione comunicate da utilizzatori francesi.

159    Di conseguenza, la decisione impugnata non presenta errori manifesti di valutazione in quanto perviene alla conclusione che l’offerta della Maia alla Haladjian è stata fatta in completa autonomia dal detto distributore e che essa non ha avuto per effetto di ostacolare le vendite intracomunitarie ai rivenditori.

160    Inoltre, e malgrado le sue allegazioni in tal senso, la ricorrente non è riuscita a dimostrare che l’offerta della Maia fosse discriminatoria nei suoi confronti o più in generale restrittiva della concorrenza. In particolare, occorre osservare che la Commissione non poteva formulare tale valutazione considerati gli elementi che le sono stati comunicati, cioè il riferimento fatto alla tariffa internazionale nella lettera del sig. A. alla Schmidt del 30 marzo 1993 (il «Consumer price in dollari») e nella nota interna della Maia del 30 aprile 1993, dato che la transazione di cui si trattava non rientrava nel sistema CES e che essa è stata effettuata, comunque, al di fuori di qualsiasi intervento dimostrato della Caterpillar sul punto.

161    Con riferimento alle offerte fatte dalla Maia ad un utilizzatore inglese C. il 26 gennaio ed il 21 febbraio 1994, a prezzi che sarebbero stati ben più vantaggiosi di quelli proposti alla Haladjian dalla Maia l’8 aprile 1993, occorre osservare che tali offerte sono state fatte in lire italiane e non in dollari e che un periodo di dieci e di undici mesi li separa dall’offerta fatta alla Haladjian dalla Maia, in un momento in cui la lira italiana era soggetta ad importanti oscillazioni monetarie. In assenza di elementi che permettano di accertare che un ordine della Haladjian passato in quel momento sarebbe stato trattato in modo diverso da quello passato dall’utilizzatore inglese, la Commissione non è pertanto incorsa in alcun errore manifesto di valutazione indicando che la Haladjian non aveva dimostrato di essere stata oggetto di una discriminazione tariffaria da parte della Maia e, in ogni caso, che tale discriminazione sarebbe imputabile alla Caterpillar.

162    Allo stesso modo, quanto all’offerta fatta alla Haladjian da un rivenditore italiano M., che si rifornirebbe presso la Maia, e che sarebbe in grado di offrire alla Haladjian prezzi inferiori a quelli che essa poteva ottenere direttamente presso la Maia, occorre del pari osservare che tale offerta non è di per sé sufficientemente probante per accertare la discriminazione tariffaria asserita dalla ricorrente. Infatti, in tale offerta, formulata in dollari, nulla lascia apparire che il rivenditore italiano abbia acquistato i pezzi presso la Maia come asserisce la ricorrente. Pertanto, in mancanza di un valido paragone con l’offerta della Maia alla Haladjian, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione indicando che la Haladjian non aveva dimostrato di essere stata oggetto di una discriminazione tariffaria da parte della Maia e, comunque, che tale discriminazione fosse imputabile alla Caterpillar.

163    Peraltro, le critiche della ricorrente contro l’asserito ricatto esercitato sulla Maia non sono pertinenti, dato che la minaccia di adire la Commissione per prezzo discriminatorio risulta chiaramente dalla lettera della Haladjian del 22 aprile 1993, che rifiuta l’offerta della Maia e chiede di beneficiare del Consumer price in dollari. Al riguardo, la cronologia degli avvenimenti, di cui la ricorrente si avvale per confutare l’esistenza di tale ricatto, contraddice le sue allegazioni, dato che è essa stessa, nella lettera del 22 aprile 1993, a minacciare di adire le autorità comunitarie per esprimere il suo malcontento sulle condizioni tariffarie proposte dalla Maia l’8 aprile 1993. Analogamente, l’argomento della ricorrente relativo alle vendite in Africa non è pertinente, nei limiti in cui non incide sul ragionamento esposto dalla decisione impugnata sull’ordine della Haladjian e la risposta che ad esso è stata fornita dalla Maia.

164    Da quanto precede risulta che le censure della ricorrente relative ai documenti riguardanti l’ordine del 24 febbraio 1993 devono essere respinte.

6.     Conclusione

165    Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha dedotto elementi tali da porre in discussione le valutazioni della decisione impugnata riguardanti l’applicabilità dell’art. 81 CE.

166    In particolare, quanto alla valutazione relativa all’effetto del sistema CES sulle vendite realizzate all’interno della zona CE/AELS, va osservato che nessun elemento prodotto dalla ricorrente confuta la conclusione alla quale la Commissione è pervenuta a seguito dell’esame della denuncia, vale a dire che «non è stata provata alcuna restrizione della concorrenza intesa ad impedire o a rendere più difficoltoso il commercio dei pezzi di ricambio all’interno della detta zona» (decisione impugnata, punto 7.1, pag. 22, terzo comma).

167    Allo stesso modo, per quanto riguarda la valutazione relativa all’effetto del sistema CES sulle vendite interzone realizzate tra gli Stati Uniti e la zona CE/AELS, nessun elemento prodotto dalla ricorrente è tale da inficiare la validità della conclusione cui la Commissione è pervenuta al termine del procedimento amministrativo, secondo cui il sistema CES non isola il mercato comunitario vietando in esso la concorrenza dei pezzi di ricambio importati dagli Stati Uniti a prezzi inferiori ai prezzi europei e non compromette, neppure, il commercio intracomunitario di tali pezzi di ricambio (decisione impugnata, punto 7.2, pag. 25, primo e secondo trattino). Al riguardo, occorre ricordare che, per giustificare l’applicazione delle regole di concorrenza ad un accordo riguardante prodotti acquistati negli Stati Uniti per essere venduti nella Comunità, tale accordo deve, sulla base di un insieme di elementi di fatto e di diritto, permettere di prevedere con un grado di probabilità sufficiente che esso possa esercitare un’influenza più che insignificante sulla concorrenza nella Comunità e sul commercio tra Stati membri (v., in tal senso, sentenza Javico, cit., punti 16 e 18). Il semplice fatto che un comportamento produca determinati effetti, quali che essi siano, sull’economia della Comunità non costituisce in sé un nesso sufficientemente stretto per permettere di fondare la competenza comunitaria. Per potere essere preso in considerazione è necessario che tale effetto sia sostanziale, cioè sensibile e non trascurabile.

168    Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto.

D –  Sul secondo motivo, vertente sul ragionamento seguito dalla decisione impugnata con riferimento all’applicabilità dell’art. 82 CE

1.     Sul contenuto della denuncia

169    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è erronea quando afferma, al punto 8, che la denuncia non faceva valere alcuna violazione dell’art. 82 CE.

170    Il Tribunale osserva che, per quanto riguarda l’asserto di una violazione dell’art. 82 CE, la denuncia si accontentava di indicare, nella sua parte finale, che il comportamento della Caterpillar «poteva essere considerato come abuso di posizione dominante vietato dall’art. [82] CE» e che la Haladjian si teneva a disposizione della Commissione per aiutarla a definire il mercato rilevante, la posizione dominante della Caterpillar e l’abuso di tale posizione dominante, se la Commissione riteneva necessario indagare sul punto. Inoltre, occorre sottolineare che, nelle sue osservazioni sulla lettera ex art. 6, la ricorrente ha riconosciuto sul punto che, se è vero che essa non aveva approfondito il suo asserto riguardante la violazione dell’art. 82 CE nella denuncia, ciò era accaduto perché essa era – e restava – convinta del fatto che i comportamenti contestati alla Caterpillar fossero vietati dall’art. 81 CE. Pertanto, in assenza di qualsiasi indicazione nella denuncia che consenta di comprendere sotto quale profilo il comportamento della Caterpillar potrebbe essere costitutivo di un abuso di posizione dominante, a torto la ricorrente contesta alla decisione impugnata di indicare che nella sua denuncia non si lamentava la violazione dell’art. 82 CE.

2.     Sulle allegazioni esposte nella nota riepilogativa dell’11 agosto 2000

171    La decisione impugnata osserva, al punto 8, che è soltanto nella nota riepilogativa dell’11 agosto 2000 che la Haladjian ha invocato esplicitamente, ma in modo generico e senza fornire prove, talune violazioni dell’art. 82 CE, che si limitano a enumerare alcune pratiche abusive menzionate dalla detta disposizione. Tuttavia, anche considerando acquisito che la Caterpillar fruisca di una posizione dominante sul mercato dei suoi pezzi di ricambio, tali censure vengono respinte dalla decisione impugnata.

a)     Sull’asserita imposizione di prezzi di transazione non equi

172    Con riferimento al primo argomento con il quale si deduce una violazione dell’art. 82 CE, relativo all’imposizione di prezzi di transazione non equi, la decisione impugnata osserva che simile argomento non può essere accolto, dato che la Caterpillar non impone alcun prezzo e che i suoi distributori sono liberi di proporre ai rivenditori e agli utilizzatori i prezzi che essi intendono praticare (decisione impugnata, punto 8, secondo comma).

173    La ricorrente afferma che tale valutazione è erronea, tenuto conto delle pressioni esercitate dalla Caterpillar sulla Maia nel 1993. Inoltre, la questione essenziale consisterebbe qui nel sapere se il fatto che la Caterpillar maggiori di 10 punti il prezzo di vendita ai distributori americani dei pezzi di ricambio destinati ad essere esportati in Europa e non permetta al rivenditore europeo che si approvvigiona negli Stati Uniti di ottenere il beneficio di sconti quantitativi costituisca un prezzo non equo. Al riguardo, la ricorrente afferma che, anche supponendo che possa essere calcolato un costo addizionale per «indennizzare» il distributore europeo sul cui territorio i prodotti vengono esportati, la penalizzazione del distributore americano che esporta verso l’Europa andrebbe ben oltre tale obiettivo. Inoltre, la decisione impugnata non terrebbe conto delle informazioni comunicate dalla ricorrente, nel corso del procedimento amministrativo, per quanto riguarda la discriminazione subita dall’utilizzatore europeo che acquista negli Stati Uniti, direttamente o con l’intermediazione di un rivenditore europeo, pagando in dollari al prezzo di mercato, rispetto ai distributori europei che acquistano in Belgio in valute europee ad un prezzo che comporterebbe necessariamente un corso del dollaro inferiore al suo corso reale. Tale aiuto concesso dalla Caterpillar ai suoi distributori europei falserebbe il gioco del mercato permettendo loro di fronteggiare le importazioni provenienti dagli Stati Uniti.

174    Il Tribunale osserva, anzitutto ed in via generale, che gli argomenti relativi alla violazione dell’art. 82 CE, esposti per la prima volta dalla ricorrente nella nota riepilogativa dell’11 agosto 2000, si limitano ad affermare che la Caterpillar imponeva alla Haladjian e agli altri rivenditori europei condizioni di vendita sfavorevoli e discriminatorie e che, di conseguenza, «il comportamento della [Caterpillar] era costitutivo di un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE, manifestatosi in particolare con l’imposizione di prezzi di transazione non equi, la limitazione degli sbocchi a danno dei consumatori e l’applicazione nei confronti delle controparti commerciali di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, tutte infrazioni espressamente previste all’art. 82 CE». In tal modo, la ricorrente si accontenta di invocare l’esistenza formale di violazioni dell’art. 82 CE, senza corroborare tale asserto con argomenti propri alla fattispecie e senza fornire il minimo elemento di prova a sostegno di tale affermazione.

175    Per quanto riguarda il primo argomento della Haladjian, va osservato che la ricorrente non contesta che la Caterpillar lasci ai suoi distributori, in particolare i distributori americani, la massima libertà nel determinare il prezzo di rivendita dei pezzi di ricambio ai loro clienti, come la Haladjian. La ricorrente si accontenta qui di riprendere argomenti ai quali si è già risposto o affermazioni che non sono accompagnate da elementi di prova sufficienti.

176    In tal senso, con riferimento alle asserite pressioni esercitate dalla Caterpillar sulla Maia nel 1993, l’esame dei contatti intervenuti tra queste due imprese a proposito dell’ordine del 24 febbraio 1993, effettuato nell’ambito del primo motivo di ricorso, permette di accertare che la Commissione non è incorsa in errori manifesti di valutazione indicando che tali contatti si spiegavano con il contesto particolare nel quale tale ordine è intervenuto (v. supra punti 155 e 156). Per le stesse ragioni, tali contatti non permettono di accertare sufficientemente l’esistenza di asseriti prezzi di transazione non equi, fatta valere dalla Haladjian. Lo stesso vale per quanto riguarda la possibilità per un rivenditore europeo di ottenere sconti quantitativi presso distributori americani della Caterpillar, poiché tale questione è stata esaminata nell’ambito del primo motivo di ricorso e non consente di individuare l’esistenza di un’eventuale restrizione della concorrenza nella fattispecie (v. supra punto 62).

177    Peraltro, l’affermazione della ricorrente, secondo cui la maggiorazione del 10% del prezzo praticato dalla Caterpillar nei confronti dei suoi distributori americani in caso di ordini di pezzi di ricambio destinati ad essere esportati verso la zona CE/AELS eccederebbe le necessità proprie al sistema CES, non è corroborata da una qualsiasi prova riguardante il carattere sproporzionato o ingiustificato della detta misura. Simile affermazione non può pertanto essere sufficiente a rimettere in discussione le ragioni obiettive della differenza di prezzo praticata dalla Caterpillar nei confronti dei suoi distributori americani in caso di vendite all’esportazione menzionate nella decisione impugnata, cioè, in sostanza, la necessità di conservare la qualità e l’integrità della sua rete europea di distribuzione.

178    Analogamente, i dati relativi all’evoluzione dei prezzi praticati in Francia dalla Bergerat e ottenuti negli Stati Uniti dalla Haladjian tra il 1992 ed il 2000, comunicati nel corso del procedimento amministrativo in allegato alla nota riepilogativa dell’11 agosto 2000, presentati dalla ricorrente come prova del fatto che essa subirebbe una discriminazione rispetto ai distributori europei della Caterpillar, in quanto essa dovrebbe pagare i suoi acquisti negli Stati Uniti in dollari, mentre i distributori europei possono acquistare in Europa presso la Caterpillar Overseas pagando in una moneta europea indicizzata su un corso del dollaro che sarebbe loro favorevole, non possono essere sufficienti a confutare la valutazione contenuta nella decisione impugnata relativa all’asserita imposizione di prezzi di transazione non equi. Infatti, tali differenze di prezzo constatate dalla Haladjian possono perfettamente spiegarsi, da un lato, con l’apprezzamento del dollaro sulle monete europee nel periodo 1992/2000 e, dall’altro, con le esigenze proprie alla rete di distribuzione della Caterpillar, nei limiti in cui la Caterpillar può decidere, nell’ambito della sua politica commerciale, di evitare che i suoi distributori europei subiscano in pieno gli effetti legati alla fluttuazione dei mercati monetari. Inoltre, e soprattutto, la situazione dei rivenditori europei non può essere assimilata a quella dei distributori europei della Caterpillar, tenuto conto del fatto che i primi non sono vincolati agli obblighi contrattuali ai quali sono soggetti i secondi.

179    Ne consegue che la ricorrente non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione per quanto riguarda l’esame del suo argomento relativo all’esistenza di una violazione dell’art. 82 CE a causa dell’imposizione da parte della Caterpillar di prezzi di transazione non equi.

b)     Sull’asserita limitazione degli sbocchi a danno dei consumatori

180    Per quanto riguarda il secondo argomento vertente sulla violazione dell’art. 82 CE, relativo alla limitazione degli sbocchi a danno dei consumatori, la decisione impugnata espone che tale affermazione è priva di fondamento, dato che gli utilizzatori possono approvvigionarsi senza vincoli ovunque nel mondo e che i rivenditori possono approvvigionarsi in altre zone geografiche indicando l’identità degli utilizzatori della zona geografica di destinazione dei pezzi ordinati (decisione impugnata, punto 8, secondo comma).

181    La ricorrente critica tale valutazione, sottolineando che essa non prende in considerazione la pesantezza e la rigidità del sistema CES, che esigerebbe informazioni che vanno oltre il necessario. Allo stesso modo, il fatto che il rivenditore europeo non possa costituire stock negli Stati Uniti, dove i pezzi di ricambio sono meno costosi, neppure per conto di un utilizzatore dichiarato, avrebbe per effetto di limitare le possibilità di approvvigionamento degli utilizzatori europei. La ricorrente si avvale al riguardo di attestazioni redatte nel gennaio e nel febbraio 1993 da due dei suoi clienti, i quali desideravano che essa potesse gestire uno stock ingente di pezzi di ricambio.

182    Il Tribunale osserva che, come risulta dall’esame degli argomenti dedotti nell’ambito del primo motivo, nessuno dei detti argomenti permette di concludere che gli ordini passati da clienti europei che utilizzano la Haladjian come mandataria nell’ambito del sistema CES non sono stati soddisfatti (v. supra punti 74‑77). Gli sbocchi non sono, pertanto, stati limitati a danno degli utilizzatori come afferma la ricorrente.

183    Occorre, per di più, prendere in considerazione anche il fatto che la volontà, perfettamente legittima, degli utilizzatori europei di poter beneficiare di pezzi acquistati negli Stati Uniti, dove sono meno cari, deve essere valutata alla luce della politica di commercializzazione della Caterpillar – ammessa dalla Commissione –, che intende limitare tali vendite interzone allo scopo di privilegiare i suoi distributori europei, i quali, per essere presenti sul posto ed offrire la totalità dei servizi desiderati dalla Caterpillar, come la vendita dei macchinari da cantiere, devono assumersi costi che non si assumono i rivenditori europei che si approvvigionano negli Stati Uniti per conto degli utilizzatori europei. Gli argomenti dedotti dalla ricorrente non permettono pertanto di porre nuovamente in discussione tale situazione, che contempera gli interessi delle differenti parti in causa, malgrado la volontà espressa da due clienti della Haladjian che desidererebbero poter massimizzare le loro possibilità di approvvigionamento senza tuttavia tener conto degli interessi propri della Caterpillar e della sua rete di distribuzione.

184    Di conseguenza, la ricorrente non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione per quanto riguarda l’esame del suo argomento relativo all’esistenza di una violazione dell’art. 82 CE consistente nella limitazione da parte della Caterpillar degli sbocchi a danno dei consumatori.

c)     Sull’asserita applicazione nei confronti delle controparti commerciali di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti

185    Con riferimento al terzo argomento con cui si lamenta la violazione dell’art. 82 CE, relativo all’applicazione nei confronti delle controparti commerciali di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, la decisione impugnata constata che la denunciante non apporta alcun elemento tendente a dimostrare che essa subirebbe una discriminazione rispetto ad altri rivenditori. Al contrario, il sistema CES tratterebbe in modo uniforme tutti i rivenditori europei (decisione impugnata, punto 8, secondo comma).

186    La ricorrente fa valere che la questione pertinente non sarebbe qui quella della discriminazione da essa subita rispetto ad altri rivenditori europei, ma quella della discriminazione che essa subisce rispetto agli altri acquirenti europei – distributori, rivenditori e utilizzatori –, per volumi paragonabili. Pertanto, il fatto che il sistema CES accetti i rivenditori europei, come la Haladjian, soltanto a condizione che essi agiscano solo in quanto mandatari di utilizzatori finali equivarrebbe a imporre loro condizioni che non sono obiettivamente giustificate e il cui unico scopo sarebbe di diradare le possibilità di un’offerta alternativa.

187    Il Tribunale osserva che anche qui la ricorrente non può rivendicare lo stesso trattamento commerciale che viene concesso dalla Caterpillar ai suoi distributori europei, dato che tali distributori sono vincolati da obblighi contrattuali ai quali la Haladjian non è soggetta. Tale categoria di acquirenti si distingue pertanto dai rivenditori e utilizzatori che non sono vincolati da detti obblighi.

188    Di conseguenza, la ricorrente non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione per quanto riguarda l’esame del suo argomento relativo all’esistenza di una violazione dell’art. 82 CE consistente nell’applicazione nei confronti delle controparti commerciali di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti.

3.     Sulle altre censure della ricorrente

189    La ricorrente critica la decisione impugnata in quanto trascura totalmente le altre pratiche della Caterpillar, che denuncerebbero una politica di esclusione sistematica nei suoi confronti, dal momento che essa è l’unico concorrente dei distributori europei che si trova in Europa. Tali pratiche perpetrate per la maggior parte dalla Caterpillar con la Bergerat consisterebbero nella sorveglianza dei suoi approvvigionamenti, nelle «fessure» del sistema CES che consentirebbero alla Bergerat di sviare i suoi clienti, nello sconto del «profit credit» alla Bergerat, che permetterebbe a tale impresa di conoscere l’importo degli acquisti effettuati negli Stati Uniti dalla Haladjian per conto dei suoi clienti francesi, nelle manovre intese a screditare le sue attività e quelle dei rivenditori in generale, lasciando intendere che la qualità e l’autenticità dei pezzi che essi vendono non sono garantite.

190    Il Tribunale osserva che tali censure, in particolare quelle che riguardano azioni imputabili alla Bergerat, non sono state invocate dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo in quanto allegazioni di violazione dell’art. 82 CE. Non si può pertanto contestare alla decisione impugnata di non averle esaminate sotto questa angolazione.

4.     Conclusione

191    Da quanto precede risulta che gli argomenti dedotti dalla ricorrente con riferimento al ragionamento seguito dalla decisione impugnata a proposito dell’applicabilità dell’art. 82 CE non inficiano le valutazioni degli elementi di fatto e di diritto effettuate in quest’ambito dalla Commissione. Di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto.

E –  Sul terzo motivo, vertente sulla violazione di norme procedurali

1.     Sulla censura vertente sulla durata irragionevole del procedimento

192    La ricorrente constata che il procedimento amministrativo, dal deposito della denuncia alla decisione di rigetto, è durato quasi dieci anni e sostiene che tale durata non è ragionevole. Infatti, l’istruzione sarebbe stata eccessivamente lunga, in quanto sono trascorsi sette anni dal deposito della denuncia nell’ottobre 1993 al settembre 2000, quando i servizi della Commissione l’hanno informata oralmente della loro decisione di archiviare tale denuncia. Allo stesso modo, la ricorrente ha dovuto avviare molteplici procedimenti, tra cui un ricorso per carenza, a partire dall’ottobre 2000, per ottenere la lettera ex art. 6 e la decisione finale. Inoltre, la durata irragionevole del procedimento amministrativo avrebbe influenzato il contenuto del fascicolo facendo perdere alla ricorrente opportunità di raccogliere elementi di prova supplementari riguardanti i prezzi man mano che veniva attuato il sistema CES.

193    Il Tribunale ricorda, in primo luogo, che nell’ipotesi in cui la decisione impugnata sia una decisione di rigetto di una denuncia, un’eventuale durata eccessiva del trattamento della denuncia non può, in linea di principio, incidere sul contenuto stesso della decisione finale adottata dalla Commissione. Infatti, tale durata non può, salvo situazioni eccezionali, modificare gli elementi sostanziali che, a seconda dei casi, determinano l’esistenza o meno di una violazione delle regole di concorrenza o che giustificano la mancata istruzione da parte della Commissione (ordinanza della Corte 13 dicembre 2000, causa C‑39/00 P, SGA/Commissione, Racc. pag. I‑11201, punto 44). La durata d’istruzione della denuncia non reca pertanto, in linea di principio, pregiudizio al denunciante quando vi è rigetto.

194    Inoltre, nella fattispecie, la ricorrente non dimostra in modo pertinente sotto quale profilo gli elementi di fondo presi in considerazione dalla decisione impugnata possano essere stati influenzati o modificati dalla durata del procedimento amministrativo.

195    Peraltro, occorre osservare che il rispetto da parte della Commissione di un termine ragionevole all’atto dell’adozione di decisioni in esito a procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un’applicazione del principio di buona amministrazione (v., in materia di rigetto delle denunce, sentenza della Corte 18 marzo 1997, causa C‑282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I‑1503, punti 37 e 38). La durata ragionevole di un tale procedimento dev’essere valutata sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali espletate dalla Commissione, della complessità della pratica e degli interessi delle parti coinvolte (sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T‑213/95 e T‑18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II‑1739, punto 57).

196    Nella fattispecie, la durata del procedimento si spiega con la complessità dei fatti, che mettono in causa la politica mondiale ed europea di commercializzazione di un’importante impresa, e con la necessità di esaminare i numerosi argomenti e allegati documentali presentati dalla ricorrente. Così, a completamento della denuncia, depositata il 18 ottobre 1993, che interveniva nel contesto di un procedimento precedentemente avviato dalla Commissione contro la Caterpillar a seguito dell’invio, il 12 maggio 1993, di una comunicazione di addebiti, la ricorrente ha inviato alla Commissione diverse lettere, nell’aprile e nel maggio 1994, nell’agosto 1995, nel maggio e nell’agosto 1997, nel novembre e nel dicembre 1997 e nell’agosto 2000, allo scopo di comunicarle elementi nuovi o di commentare lo stato del procedimento. Parimenti, a seguito della lettera ex art. 6, inviata alla ricorrente il 19 luglio 2001, essa ha comunicato voluminose osservazioni il 22 ottobre 2001, che dovevano essere esaminate dalla Commissione prima di adottare la decisione impugnata il 1º aprile 2003.

197    Di conseguenza, la censura vertente sulla durata irragionevole del procedimento amministrativo deve essere respinta.

2.     Sulle censure vertenti sulla mancanza di diligenza e d’imparzialità nell’esame della denuncia e sulla carenza di motivazione della decisione impugnata

198    La ricorrente sostiene che la Commissione ha mancato di diligenza e d’imparzialità respingendo la sua denuncia senza neppure esaminare la situazione del mercato rilevante, sebbene disponesse di informazioni al riguardo, cioè una tabella allegata alla denuncia, che mostrerebbe la diminuzione delle vendite della Haladjian dal 1989 al 1992 e che è stata riattualizzata nel 1999, nonché dei dati relativi ai prodotti venduti ed ai prezzi praticati da diversi distributori in Europa e negli Stati Uniti, che sono stati comunicati dalla Haladjian o da taluni distributori. Inoltre, la ricorrente fa valere che la Commissione doveva spiegare nella decisione impugnata le ragioni per le quali ha deciso di respingere la denuncia, mentre per sette anni le aveva dato indicazioni in senso contrario. Al riguardo, la ricorrente espone che la Commissione le aveva indicato con lettera del 13 aprile 1995 che taluni documenti del fascicolo erano di «importanza particolare» o che una lettera del sig. Van Miert, allora membro della Commissione incaricato della concorrenza, del 15 giugno 1999, faceva pensare che sarebbe stata inviata alla Caterpillar una comunicazione degli addebiti.

199    Il Tribunale osserva che la Commissione non è obbligata a pronunciarsi, nella motivazione delle decisioni che emana per garantire l’applicazione delle regole comunitarie di concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda. Infatti, è sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell’economia della decisione (sentenza del Tribunale 17 luglio 1998, causa T‑111/96, ITT Promedia/Commissione, Racc. pag. II‑2937, punto 131).

200    Al riguardo, con riferimento all’asserto secondo cui la Commissione non ha esaminato la situazione del mercato rilevante, va osservato che la decisione impugnata definisce, al punto 4, il mercato di cui trattasi per quanto riguarda sia i prodotti interessati, cioè i macchinari da cantiere e i loro pezzi di ricambio, sia la dimensione geografica del detto mercato. Inoltre, la decisione impugnata espone chiaramente i fatti e le considerazioni giuridiche che giustificano il rigetto della denuncia per quanto riguarda le censure di violazione degli artt. 81 CE e 82 CE. Non si può pertanto contestare alla Commissione di non avere fatto riferimento, nel corso del procedimento amministrativo o nella decisione impugnata, a documenti di cui la ricorrente non dimostra l’essenzialità.

201    Peraltro, va sottolineato che la lettera della Commissione del 13 aprile 1995 si limitava a chiedere alla ricorrente quali fossero, tra i documenti del fascicolo che presentavano un’importanza particolare, quelli che potevano essere riservati nei confronti della Caterpillar e che, in quanto tali, non potevano essere comunicati a tale impresa. Allo stesso modo, la lettera del 15 giugno 1999 inviata alla ricorrente dal membro della Commissione sig. Van Miert si limitava a indicare che, «a seguito della recente sentenza nella causa Javico, i [suoi] servizi [stavano] concludendo le procedure di consultazione preventive all’invio di una nuova comunicazione degli addebiti» e che la denunciante doveva tuttavia convenire «che [gli era] impossibile in tale fase emettere una valutazione anticipata dell’esito di tale consultazione». Tali documenti non consentono pertanto di accertare che, per sette anni, la Commissione abbia fornito alla ricorrente indicazioni che le permettessero di ritenere che essa aveva deciso di sanzionare la Caterpillar ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE piuttosto che di respingere la denuncia e non occorreva che essi fossero esaminati nell’ambito della decisione finale.

202    Di conseguenza, le censure vertenti sulla mancanza di diligenza e di imparzialità nell’esame della denuncia e sulla carenza di motivazione della decisione impugnata devono essere respinte.

3.     Sulla censura vertente sulla violazione dell’art. 6 del regolamento n. 2842/98

203    La ricorrente sostiene cha la Commissione ha violato l’art. 6 del regolamento n. 2842/98, ai sensi del quale, se la Commissione ritiene che gli elementi di cui dispone non consentano di dar seguito ad una denuncia, essa ne indica i motivi al denunziante e fissa un termine entro il quale egli può manifestare il proprio punto di vista per iscritto. Nella fattispecie, la Commissione non l’avrebbe posta in grado di manifestare il proprio punto di vista sui motivi presi in considerazione per respingere la sua denuncia. Infatti, la decisione impugnata contesta alla ricorrente di non aver prodotto un certo numero di prove, in particolare per quanto riguarda l’effettività degli acquisti dalla Maia al Consumer price in dollari prima del 14 febbraio 1993 o il fatto che gli ordini passati alla Maia erano destinati alla Francia e non all’Africa, senza darle la possibilità di argomentare su tali questioni nelle sue osservazioni sulla lettera ex art. 6.

204    Tuttavia, il Tribunale osserva che la lettera ex art. 6 indicava che, dopo aver esaminato i diversi documenti ottenuti nell’ambito del procedimento amministrativo, la Commissione era giunta alla conclusione che, «allo stato delle cose[,] gli elementi raccolti non consent[ivano] di dare un seguito favorevole al[la] domanda». Con riferimento, specificamente, ai documenti riguardanti la Maia, la lettera ex art. 6 osservava in particolare quanto segue:

«La ICBO e la Schmidt ottengono dalla Maia pezzi a prezzi (“Consumer price” in dollari o “tariffa internazionale” in dollari) diversi e – apparentemente nettamente più bassi – di quelli della tariffa italiana, simulando di destinare tali pezzi agli Stati Uniti, paese verso il quale, a causa dei prezzi assai più bassi di quelli praticati in Europa, le esportazioni ai prezzi correnti europei non sono normalmente redditizie. Tali pezzi sono in realtà destinati alla Haladjian (…) per le sue attività commerciali in Africa e in Francia».

205    È in risposta a tale esposizione del ragionamento che intendeva seguire la Commissione che la Haladjian ha sostenuto, senza fornire elementi di prova in proposito, che i pezzi di ricambio acquistati con l’intermediazione della ICBO e della Schmidt avevano per destinazione la Francia e che la Maia non osava rifornire apertamente la Haladjian a causa della minaccia di rottura del suo contratto che proveniva dalla Caterpillar. Pertanto, la ricorrente non può sorprendersi che la decisione impugnata risponda a tali osservazioni rilevando che la Haladjian non ha mai provato di aver potuto beneficiare della tariffa internazionale presso la Maia e che essa non ha neppure dimostrato che le vendite effettuate con l’intermediazione della ICBO e della Schmidt avessero per destinazione finale la Francia e non l’Africa.

206    Di conseguenza, la censura vertente sulla violazione dell’art. 6 del regolamento n. 2842/98 deve essere respinta.

4.     Sulle censure vertenti sulla violazione del diritto d’accesso al fascicolo

207    La ricorrente ricorda che, con lettera del 23 ottobre 2001, essa ha chiesto al consigliere auditore una copia di due documenti considerati nella lettera ex art. 6, cioè delle informazioni sui prezzi che sarebbero state fornite da taluni distributori europei della Caterpillar (v. lettera ex art. 6, punto 5.1) e dei documenti in possesso della Commissione provenienti dalla Leverton [v. lettera ex art. 6, punto 7.1, lett. d)]. Con lettera del 10 dicembre 2001 il consigliere auditore ha, da un lato, risposto che i dati relativi ai prezzi praticati dalla Caterpillar con i suoi diversi distributori sono dati riservati, osservando al contempo che, considerando che il previsto rigetto della denuncia non era fondato su specifici livelli dei prezzi, la conoscenza di tali documenti non era indispensabile al denunciante. Il consigliere auditore ha, d’altro lato, precisato che il documento della Leverton non comunicato vietava a quest’ultima di servirsi della sua filiale americana per approvvigionarsi al di fuori del sistema CES. Il consigliere auditore ne ha tratto la conclusione che tale documento non era pertinente per il rigetto della denuncia.

208    Tuttavia, la ricorrente fa valere che, in contrasto con quanto affermato dal consigliere auditore, un documento relativo al modo in cui la Caterpillar applica il sistema CES alla filiale americana di un distributore europeo era del tutto pertinente per il trattamento della controversia, nei limiti in cui esso permetteva di analizzare gli effetti del sistema CES sulla concorrenza nella Comunità. Inoltre, la ricorrente indica che la lettera ex art. 6 esponeva taluni dati sui prezzi praticati dalla Caterpillar con i suoi distributori, mentre nessuna considerazione sul punto appare nella decisione impugnata. Tali informazioni sarebbero tuttavia pertinenti per determinare il contenuto della politica dei prezzi della Caterpillar nei confronti dei suoi distributori. Quindi, sarebbe utile verificare se esista una correlazione tra gli sconti mirati che la Bergerat ha proposto a taluni clienti della Haladjian nel 1993 e i prezzi praticati dalla Caterpillar a tale distributore in quel periodo o, più in generale, se i prezzi praticati dalla Caterpillar ai suoi distributori si discostino sostanzialmente dal prezzo ai distributori americani e, in caso affermativo, per quali ragioni.

209    Peraltro, la ricorrente osserva che la decisione impugnata non prende in considerazione il fatto che un dipendente della Maia avrebbe ammesso nell’ambito del procedimento amministrativo che la Caterpillar le avrebbe soppresso talune riduzioni in caso di vendita alla Haladjian.

210    Per tutti questi motivi, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia adottare ogni provvedimento utile per verificare che il fascicolo della Commissione non comporti elementi che non sono stati presi in considerazione o che sono stati esaminati in modo non corretto da quest’ultima, allo scopo di verificare se la decisione sia realmente fondata su fatti corretti e se essa non comporti errori manifesti di valutazione che si vengono ad aggiungere a quelli che la ricorrente ha potuto porre in evidenza. Nel formulare tale domanda la ricorrente è cosciente del fatto che, in quanto denunciante, essa non dispone di un diritto di accesso al fascicolo esteso quanto quello delle imprese sottoposte a indagine. Essa non pretende neppure di prendere conoscenza di segreti d’affari. Questa è la ragione per cui suggerisce al Tribunale di farsi trasmettere direttamente il fascicolo, o quantomeno ogni documento che esso riterrà utile, prendendo in considerazione la necessità di eliminare tutte le incertezze ai fini della soluzione della controversia.

211    Il Tribunale osserva che gli argomenti presentati dalla ricorrente nel contesto della censura vertente sulla violazione del diritto d’accesso al fascicolo non inficiano affatto la valutazione del consigliere auditore secondo la quale il contenuto dei documenti in causa era riservato nei suoi confronti per ragioni legate al segreto d’affari. Non vi è, pertanto, nella fattispecie alcuna violazione del diritto d’accesso al fascicolo.

212    Inoltre, per criticare la valutazione del consigliere auditore secondo cui la conoscenza dei documenti di cui trattasi non era affatto indispensabile per comprendere le ragioni per cui la denuncia della Haladjian è stata respinta, la ricorrente si accontenta di indicare in modo puramente ipotetico e speculativo quale potesse essere l’interesse della Commissione di esaminare la politica dei prezzi della Caterpillar nei confronti dei suoi distributori. Al riguardo, occorre ricordare che, a seguito di una denuncia per violazione degli artt. 81 CE e 82 CE, la Commissione non è tenuta ad intraprendere un procedimento inteso ad accertare le dette violazioni, ma soltanto ad esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dal denunciante allo scopo di valutare se tali elementi lascino apparire un comportamento tale da falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune e compromettere il commercio tra gli Stati membri (v. supra punti 26‑28). Non si può pertanto contestare alla Commissione di non avere esposto dettagliatamente nella decisione impugnata la politica dei prezzi della Caterpillar nei confronti dei suoi distributori, dato che tale decisione espone a sufficienza sul piano giuridico le ragioni per le quali le censure di violazione degli artt. 81 CE e 82 CE dedotte dalla Haladjian devono essere respinte.

213    Il Tribunale non considera, pertanto, necessario adottare provvedimenti istruttori per ordinare alla Commissione di produrre tutti i documenti utili alla soluzione della controversia in risposta alla domanda presentata in tal senso dalla ricorrente.

214    Da ultimo, va osservato che la ricorrente non può fare riferimento per la prima volta allo stadio del procedimento giurisdizionale al fatto che, a suo avviso, nel corso di una riunione di gabinetto con il membro della Commissione sig. Van Miert, il 29 giugno 1998, uno degli intervenienti ha indicato che, «in occasione di un’ispezione, un responsabile della Maia ha riconosciuto [per iscritto] che, se la Caterpillar avesse saputo che essa vendeva alla Haladjian, i suoi sconti [sarebbero stati] soppressi», per chiedere l’annullamento della decisione impugnata. Infatti, anche supponendo che tale fatto sia provato, il che non risulta dal fascicolo, esso non sarebbe di per sé sufficiente a porre nuovamente in discussione la decisione impugnata, dato che essa indica che la Caterpillar aveva minacciato la Maia prima del febbraio 1993 di porre fine al suo contratto di distribuzione qualora fosse risultato che essa aggirava le regole del sistema CES effettuando vendite interzone senza rispettare le rispettive regole. Il commento del responsabile della Maia sopra riportato potrebbe pertanto perfettamente inscriversi nel contesto della minaccia fatta dalla Caterpillar di rompere il contratto della Maia qualora essa avesse continuato a vendere alla rete ICBO/Schmidt, che era stata denunciata con la lettera anonima del febbraio 1990.

215    Di conseguenza, le censure vertenti sulla violazione dell’art. 6 del regolamento n. 2842/98 devono essere respinte.

216    Da quanto precede risulta che il terzo motivo di ricorso deve essere integralmente respinto.

217    Pertanto, il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

218    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione e delle intervenienti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti.

García-Valdecasas

Cooke

Trstenjak

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2006.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       R. García‑Valdecasas

Indice



* Lingua processuale: il francese.