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Sentenza del Tribunale del 20 dicembre 2023 – Transport Werk/EUIPO – Haus & Grund Deutschland (Haus & Grund)

(Causa T-779/22)1

[«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo Haus & Grund – Motivi di nullità assoluta – Carattere descrittivo – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Transport Werk GmbH (Offenbach-sur-le-Main, Germania) (rappresentante: D. Donath, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Eberl, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Haus & Grund Deutschland Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer eV (Berlin, Germania) (rappresentante: K. Welkerling, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 ottobre 2022 (procedimento R 84/2022-5).

Dispositivo

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 ottobre 2022 (procedimento R 84/2022-5) è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso contro la decisione della divisione di annullamento del 29 novembre 2021 relativa al marchio dell’Unione europea denominativo Haus & Grund per quanto concerne i «supporti di dati; software per l’acquisizione, la vendita, l’amministrazione, il noleggio, il montaggio e il funzionamento di edifici, impianti e attrezzature», rientranti nella classe 9, gli «affari immobiliari; consulenza in materia di assicurazioni, finanza, settore immobiliare e affari monetari», della classe 36, e le «perizie tecniche; consulenza tecnica; creazione di software per l’acquisto, la vendita, il noleggio, il montaggio, l’amministrazione e la gestione di edifici, impianti e attrezzature; creazione di software per ottimizzare la gestione, la redditività, l’utilizzo, la commercializzazione e la conservazione del valore di beni immobili e attrezzature», appartenenti alla classe 42, ai sensi dell’Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 45 del 6.2.2023.