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Ricorso proposto il 9 gennaio 2024 – Zardini/Commissione

(Causa T-9/24)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Alessandro Zardini (Marano di Valpollicella, Italia) (rappresentante: M. Velardo, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare il provvedimento del 22 marzo 2023, con il quale il ricorrente non è stato incluso nella lista di riserva del concorso EPSO/AD/371/19, avendo ottenuto il punteggio di 122.5/180, insufficiente per il raggiungimento della soglia pari a 124/180;

Annullare il provvedimento dell’APN del 19 ottobre 2023, con il quale è stato respinto implicitamente il ricorso amministrativo presentato ai sensi dell’articolo 90, II, dello statuto in data 19 giugno 2023, a seguito del silenzio serbato dall’Istituzione per quattro mesi, decorrenti dalla data dell’introduzione del ricorso interno,

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (statuto) e della parità di trattamento tra i candidati. Errore manifesto di apprezzamento.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento tra candidati. Assenza di valutazione obiettiva dei candidati e violazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, dell’allegato III dello statuto, a causa di una violazione delle regole relative alle lingue utilizzabili nel concorso.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento tra i candidati, assenza di valutazione obiettiva, violazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, allegato III dello statuto, perché le prove assegnate presentavano profili di complessità maggiore rispetto a quelle svolte dagli altri candidati. Sono state adottate modalità diverse di svolgimento del concorso, che non hanno consentito adeguati intervalli tra una prova e 1’ altra. Inoltre non è stata assicurata alla valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice nella fase del Talent Screener.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del connesso principio di uguaglianza delle parti nel processo (articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali de l’Unione europea), vizio di legittimità dei provvedimenti impugnati (articolo 90,11, dello statuto), in quanto la Commissione non ha adeguatamente motivato i provvedimenti impugnati e non ha risposto al reclamo.

5    Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza tra i candidati e mancanza di oggettività delle valutazioni, a causa della mancanza della stabilità della commissione esaminatrice.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 5, V, allegato III dello statuto, perché il presidente non ha assicurato la funzione di “shadowing” e non è stato ammesso nella lista di riserva un numero di candidati pari al doppio dei posti messi a concorso.

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