Language of document : ECLI:EU:T:2001:234

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

6 marzo 2003 (1)

«Liquidazione delle spese»

Nelle cause riunite T-226/00 DEP e T-227/00 DEP,

Nan Ya Plastics Corporation, con sede in Taipei, Taiwan (Cina),

Far Eastern Textiles Ltd, con sede in Taipei,

rappresentate da ll'avv. P. De Baere, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. S. Marquardt, in qualità di agente, assistito dall'avv. G. Berrisch,

convenuto,

aventi ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che il convenuto deve rimborsare alle ricorrenti a seguito delle ordinanze del Tribunale 19 settembre 2001, cause riunite T-226/00 e T-227/00, Nan Ya Plastics/Consiglio e Far Eastern Textiles/Consiglio (non pubblicate nella Raccolta),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. R.M. Moura Ramos, J.D. Cooke e H. Legal, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1.
    L'8 maggio 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 978/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito (GU L 113, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

2.
    Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 28 agosto 2000, la Nan Ya Plastics Corporation e la Far Eastern Textiles Ltd hanno proposto ricorsi di annullamento degli artt. 1 e 2 del regolamento impugnato registrati, rispettivamente, con i numeri T-226/00 e T-227/00.

3.
    Con lettera 22 settembre 2000 il Consiglio ha chiesto una proroga del termine per il deposito del controricorso a motivo, in particolare, della complessità delle questioni giuridiche e di fatto sollevate nei ricorsi e del volume degli allegati di questi ultimi. Il Tribunale ha accolto questa domanda.

4.
    Prima di produrre i suoi controricorsi il Consiglio ha depositato una domanda di sospensione del procedimento nelle due cause perché esso intendeva adottare un regolamento che modificasse retroattivamente il regolamento impugnato. Le ricorrenti hanno fatto sapere che esse non avevano obiezioni da formulare a questo riguardo.

5.
    Con ordinanze 23 novembre 2000 il presidente della quinta sezione ampliata del Tribunale ha sospeso i procedimenti nelle cause T-226/00 e T-227/00.

6.
    Il 7 maggio 2001 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 902/2001, che modifica il regolamento (CE) n. 978/2000 (GU L 127, pag. 20).

7.
    Con ordinanze 19 settembre 2001 (non pubblicate nella Raccolta), su domanda del Consiglio e con il consenso delle ricorrenti, il Tribunale ha constatato che non occorreva più decidere sui ricorsi T-226/00 e T-227/00 e ha condannato il Consiglio a sopportare le spese.

8.
    Poiché le parti non sono riuscite ad accordarsi sull'importo delle spese da rimborsare, le ricorrenti hanno presentato, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 luglio 2002, in applicazione dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda comune di liquidazione delle spese per le due cause. Questa domanda è stata registrata nella cancelleria del Tribunale con i numeri T-226/00 DEP e T-227/00 DEP.

9.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 settembre 2002 il Consiglio ha presentato le sue osservazioni su questa domanda.

Conclusioni delle parti

10.
    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia determinare l'importo delle spese dovute dal Consiglio in EUR 74 368,06.

11.
    Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia determinare le spese ripetibili nell'importo che esso giudica adeguato ma che non superi la somma di EUR 30 000, comprensiva delle spese sostenute in occasione della domanda di liquidazione in esame.

In diritto

Argomenti delle parti

12.
    Le ricorrenti ritengono che l'importo richiesto delle spese sia giustificato, in primo luogo, dall'oggetto e dalla natura della controversia nonché dall'importanza della causa dal punto di vista del diritto comunitario. Infatti, la controversia solleverebbe questioni di diritto comunitario importanti che non sono ancora state sottoposte ai giudici comunitari. A tale titolo, le ricorrenti precisano che le cause di cui trattasi riguardavano l'estensione dei poteri d'inchiesta della Commissione e i diritti di difesa nell'ambito di un procedimento antisovvenzioni nonché l'applicazione dell'art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 2026, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1), in particolare l'attuazione della condizione relativa alla specificità prevista da questo articolo.

13.
    In secondo luogo, per quanto riguarda l'ampiezza del lavoro richiesto dalle cause di cui trattasi, le ricorrenti considerano che esse hanno comportato talune difficoltà. Infatti, a motivo dell'assenza di giurisprudenza comunitaria, loro stesse sarebbero state obbligate a ragionare per analogia con il diritto della concorrenza e il diritto antidumping in materia di diritti di difesa e di estensione dei poteri d'inchiesta della Commissione e con i diritti degli Stati Uniti e dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC) riguardo all'applicazione della condizione relativa alla specificità ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 2026/97. A questo riguardo, l'applicazione della condizione relativa alla specificità nelle cause di cui trattasi avrebbe richiesto l'analisi di dati economici e giuridici complessi.

14.
    Le ricorrenti osservano altresì che dalla domanda del Consiglio di proroga del termine per il deposito del controricorso e dal fatto che esso è stato assistito da un avvocato deriva che il Consiglio riconosce la difficoltà di queste cause.

15.
    In terzo luogo, le ricorrenti affermano che la causa ha richiesto un lavoro di notevole ampiezza in merito all'analisi di dati giuridici ed economici complessi.

16.
    Esse rilevano che i principali lavori di ricerca e di redazione sono stati contabilizzati solo una volta e precisano che, se fosse stato depositato un solo ricorso, le spese sarebbero state meno elevate senza tuttavia essere ridotte della metà. La proposizione di un secondo ricorso avrebbe richiesto un lavoro supplementare in termini di organizzazione amministrativa a causa della specificità del contesto fattuale relativo nonché delle differenze tra gli argomenti giuridici di ogni ricorrente, in particolare alla luce della legittimazione ad agire della Far Eastern Textiles.

17.
    Le ricorrenti affermano infine che la proposizione dei ricorsi ha richiesto non solo che venisse nuovamente svolto il lavoro realizzato in occasione del procedimento amministrativo, ma anche che venissero sviluppati argomenti di replica alle affermazioni contenute nella motivazione del regolamento impugnato e che venissero cercati nuovi elementi di prova e nuovi argomenti.

18.
    In quarto luogo, gli interessi economici in gioco sarebbero stati particolarmente importanti per le ricorrenti, poiché il successo dei ricorsi avrebbe condotto all'abrogazione del dazio compensativo definitivo dell'1,52% sulle importazioni della Nan Ya Plastics e dell'1% sulle importazioni della Far Eastern Textiles. Durante il periodo dell'inchiesta amministrativa il valore delle importazioni della Nan Ya Plastics nella Comunità sarebbe stato di nuovi dollari taiwanesi (TWD) 454 577 000 e quello delle importazioni della Far Eastern Textiles di TWD 841 851 126. I dazi rappresenterebbero quindi una somma di TWD 15 328 081 all'anno. Poiché i dazi compensativi sono stati istituiti per una durata di cinque anni, l'importo totale dei dazi percepiti sarebbe ammontato a TWD 76 640 407, cioè EUR 2 450 124,52 al 1° gennaio 2002.

19.
    In conclusione, le ricorrenti chiedono il rimborso di EUR 74 368,06 sulla base di una fatturazione di EUR 74 395,21 che rappresenta, da un lato, gli onorari di sette consulenti per un importo di EUR 69 060 (333 ore e 30 minuti di lavoro ad una tariffa oraria tra EUR 125 e 275) e, dall'altro, le spese relative alle fotocopie, telecomunicazioni e corrispondenza per un importo di EUR 5 335,21.

20.
    Il Consiglio replica, in primo luogo, che non si deve sopravalutare l'importanza della controversia dal punto di vista del diritto comunitario. Infatti, benché sollevi talune questioni di ordine generale relative all'applicazione del regolamento n. 2026/97, la maggior parte dei punti controversi riguarda specificamente i fatti del caso di specie.

21.
    Per quanto riguarda, in secondo luogo, le difficoltà della causa, occorrerebbe ricordare che la controversia è stata preceduta da un'inchiesta amministrativa a cui ha partecipato il consulente giuridico delle ricorrenti.

22.
    L'assenza di giurisprudenza nella materia non avrebbe necessariamente reso la trattazione della controversia più complessa, poiché essa ha dispensato le ricorrenti dall'esame e dall'analisi di un corpus complesso di giurisprudenza. Quanto al lavoro di ricerca relativo ai diritti degli Stati Uniti e dell'OMC, esso non sarebbe né inusuale né particolarmente difficile in diritto commerciale.

23.
    Inoltre, il Consiglio non nega che la causa abbia richiesto l'analisi di dati giuridici ed economici complessi, nonché di differenti «regimi nazionali». Le ricorrenti e i loro consulenti avrebbero tuttavia iniziato questa analisi già per il procedimento amministrativo e tali questioni sarebbero state loro familiari al momento della preparazione dei ricorsi.

24.
    Infine, il Consiglio osserva che da molti anni esso si rivolge ad un avvocato per la trattazione della maggior parte delle cause in materia di antidumping e di sovvenzioni, quali che siano la difficoltà e la complessità. Così, la sua domanda di proroga del termine per il deposito del controricorso non costituirebbe una prova della complessità delle cause, ma sarebbe stata giustificata dal fatto che non avendo l'avvocato del Consiglio partecipato al procedimento amministrativo, tutte le questioni affrontate erano per lui completamente nuove.

25.
    Il Consiglio considera, in terzo luogo, che le ricorrenti sopravalutano l'ampiezza del lavoro richiesto dalla causa. Infatti, il numero di ore dedicate dai due avvocati principali delle ricorrenti alla preparazione dei ricorsi e da altri consulenti a lavori di ricerca sarebbe manifestamente eccessivo. Il Consiglio ammette che l'importo richiesto si riferisce al lavoro effettuato per i due ricorsi e che sarebbe stato impossibile dividerlo tra i due. Esso ritiene tuttavia, a questo riguardo, che sia privo di interesse determinare se i due ricorsi fossero del tutto identici o meno. Inoltre, i consulenti delle ricorrenti sarebbero intervenuti durante l'inchiesta amministrativa e conoscevano quindi già le questioni pertinenti di fatto e di diritto. D'altronde, la quasi totalità degli argomenti di merito invocati nei due ricorsi sarebbe stata già presentata, in una forma o nell'altra, nel corso dell'inchiesta amministrativa.

26.
    Il Consiglio contesta, inoltre, l'affermazione delle ricorrenti secondo cui i ricorsi non hanno comportato l'annullamento del regolamento impugnato ma la sua abrograzione, che implicava pertanto la ricerca di nuovi elementi di prova e di argomenti distinti da quelli utilizzati durante il procedimento amministrativo. Infatti, se le ricorrenti avessero voluto dedurre argomenti asseritamente nuovi presentati nei ricorsi per giustificare il carico di lavoro collegato alla loro elaborazione, esse avrebbero dovuto presentare in dettaglio questi argomenti e non invocare elementi indiretti di prova. L'allegazione delle ricorrenti sarebbe erronea in quanto essa fa credere che il Consiglio ha abrogato il regolamento impugnato perché esse hanno invocato, nell'ambito dei loro ricorsi, un nuovo argomento che hanno potuto presentare solo a seguito di una ricerca lunga ed approfondita. Orbene, il regolamento impugnato sarebbe stato abrogato in ragione dell'adozione di un regolamento successivo che istituiva un metodo diverso di calcolo dell'importo delle sovvenzioni passibili di provvedimenti compensativi rientranti in uno dei regimi di sovvenzione di Taiwan. Dato il carattere de minimis delle sovvenzioni per Taiwan, sarebbe stato deciso di abrogare i provvedimenti compensativi applicati in forza del regolamento impugnato alle importazioni provenienti da Taiwan. A questo riguardo, il Consiglio non nega che le ricorrenti avevano proposto il nuovo metodo di calcolo nei loro ricorsi ma ricorda, tuttavia, che esse avevano già presentato questo argomento nelle loro osservazioni del 10 gennaio 2000 relative alla lettera di informazione preliminare della Commissione.

27.
    Infine, il Consiglio fa valere che il suo avvocato ha dedicato circa 80 ore alla trattazione di queste cause, non avendo partecipato all'inchiesta amministrativa e avendo dovuto quindi, in questo contesto, prendere conoscenza del complesso del fascicolo. Inoltre, egli avrebbe già iniziato la redazione di un controricorso rispondente al 75% delle affermazioni delle ricorrenti.

28.
    In quarto luogo, il Consiglio ritiene di non poter formulare osservazioni sul calcolo degli interessi economici in gioco ma osserva che non si deve sopravalutare la loro importanza.

29.
    Infine, per quanto riguarda la ripartizione delle spese, il Consiglio ritiene che essa sia insufficiente. Infatti vi sarebbe menzione solo del nome dei consulenti intervenuti, del tipo generale di lavoro che essi hanno eseguito (ricerca, redazione, revisione, contatti con il cliente) e del tempo che ognuno di loro sembra avere dedicato alla preparazione dei ricorsi senza che siano precisamente indicati la natura del lavoro effettuato, il tempo dedicato ai differenti tipi di lavoro e il momento in cui questi sono stati realizzati.

30.
    Il Consiglio contesta anche l'importo delle spese di fotocopie, telecomunicazioni e corrispondenza, che sarebbe eccessivo ed è affermato senza giustificazione circa le modalità del suo calcolo.

31.
    In conclusione, il Consiglio ritiene che un importo di EUR 30 000 sia adeguato, ivi comprese le spese occasionate dal presente procedimento, e chiede quindi che l'importo delle spese domandate sia ridotto del 60% come è avvenuto nell'ordinanza del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-115/94 DEP, Opel Austria/Consiglio (Racc. pag. II-2739).

Giudizio del Tribunale

32.
    Ai sensi dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale:

«Se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell'altra parte».

33.
    Ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente o avvocato». Da tale disposizione deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini (ordinanze del Tribunale 24 gennaio 2002, causa T-38/95 DEP, Groupe Origny/Commissione, Racc. pag. II-217, punto 28 e 20 novembre 2002, causa T-171/00 DEP, Spruyt/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 22).

34.
    E' giurisprudenza costante che il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui i detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Pronunciandosi su una domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti (ordinanze del Tribunale 8 novembre 1996, causa T-120/89 DEP, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, Racc. pag. II-1547, punto 27; Opel Austria/Consiglio, citata, punto 27, e 19 settembre 2001, causa T-64/99 DEP, UK Coal/Commissione, Racc. pag. II-2547, punto 26).

35.
    E' altresì giurisprudenza costante che, in mancanza di disposizioni comunitarie di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati di cui trattasi, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché delle difficoltà della causa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (ordinanze del Tribunale 8 marzo 1995, causa T-2/93 DEP, Air France/Commissione, Racc. pag. II-533, punto 16; Opel Austria/Consiglio, citata, punto 28 e UK Coal/Commissione, citata, punto 27). A questo riguardo, la possibilità per il giudice comunitario di stimare il valore del lavoro effettuato dipende dalla precisione delle informazioni fornite (ordinanza della Corte 9 novembre 1995, causa C-89/85 DEP, Ahlström e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 20, e ordinanza Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, citata, punto 31).

36.
    E' in funzione di questi criteri che occorre valutare l'importo delle spese ripetibili nel caso di specie.

37.
    Per quanto riguarda le difficoltà della controversia e l'importanza delle cause dal punto di vista del diritto comunitario, risulta che queste controversie hanno sollevato punti nuovi e/o delicati relativi ai diritti di difesa delle ricorrenti e all'estensione dei poteri d'inchiesta della Commissione nell'ambito dei procedimenti antisovvenzioni nonché all'interpretazione della condizione relativa alla specificità, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 2026/97. La materia di cui trattasi ha così richiesto l'analisi di questioni economiche e giuridiche complesse, come ammette il Consiglio, le quali sono state studiate dai consulenti delle ricorrenti.

38.
    A questo riguardo, occorre d'altronde rilevare che, nonostante le sue affermazioni, dalla lettera 22 settembre 2000 risulta che il Consiglio ha in particolare giustificato la sua domanda di proroga del termine per il deposito del controricorso argomentando dalla complessità delle questioni giuridiche e di fatto sollevate nei ricorsi e dal volume degli allegati di questi ultimi.

39.
    Per quanto riguarda l'ampiezza del lavoro collegato al procedimento dinanzi al Tribunale, dalle considerazioni che precedono risulta che la controversia ha effettivamente potuto richiedere ai consulenti delle ricorrenti un lavoro importante. A tale riguardo, non si può ammettere, come afferma il Consiglio, che l'assenza di giurisprudenza riguardo le disposizioni pertinenti del regolamento n. 2026/97 abbia potuto facilitare il lavoro dei consulenti delle ricorrenti.

40.
    Inoltre, occorre sottolineare che l'adozione del regolamento n. 902/2001, che modifica il regolamento impugnato è intervenuta a seguito dell'introduzione da parte delle ricorrenti dei ricorsi T-226/00 e T-227/00, come risulta dal suo secondo ‘considerando’.

41.
    Tuttavia, da un lato, occorre constatare che la fase scritta nell'ambito dei ricorsi T-226/00 e T-227/00 si riduce al deposito dei due atti introduttivi del ricorso nonché ai brevi scambi relativi alla sospensione e al non luogo a provvedere in queste cause e che le controversie non hanno dato luogo ad una fase orale. Dall'altro lato, essendo tali ricorsi connessi, questi due atti introduttivi sono ampiamente simili.

42.
    Inoltre, i consulenti delle ricorrenti disponevano già di un'ampia conoscenza delle controversie, poiché questi consulenti avevano rappresentato le ricorrenti durante il procedimento amministrativo che ha condotto all'adozione del regolamento impugnato. Le ricorrenti avevano così già avanzato nel procedimento amministrativo taluni argomenti giuridici che esse hanno presentato dinanzi al Tribunale.

43.
    Queste considerazioni sono idonee ad avere in parte facilitato il lavoro e ridotto il tempo dedicato alla preparazione dei ricorsi (ordinanza del Tribunale 8 novembre 2001, causa T-65/96 DEP, Kish Glass/Commissione, Racc. pag. II-3261, punto 25).

44.
    Occorre anche ricordare che spetta al giudice tenere principalmente conto del numero totale di ore di lavoro che possono sembrare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite (ordinanze del Tribunale 30 ottobre 1998, causa T-290/94 DEP, Kaysersberg/Commissione, Racc. pag. II-4105, punto 20 e 15 marzo 2000, causa T-337/94 DEP, Enso-Gutzeit/Commissione, Racc. pag. II-479, punto 20).

45.
    Per quanto riguarda l'interesse economico della controversia per le ricorrenti si deve rilevare che il Consiglio non contesta che esso sia stato importante.

46.
    Ai sensi dell'analisi che precede, è dimostrato che la natura e l'interesse della presente controversia giustificano onorari elevati. Il numero di ore di lavoro fatturate risulta tuttavia eccessivo, dato che la nota di onorari trasmessa dalle ricorrenti non contiene sufficienti precisioni che permettano di valutare se il numero di ore effettuate sia giustificato.

47.
    Per quanto riguarda, d'altra parte, la domanda diretta ad ottenere il rimborso della somma di EUR 5 335,21 relativa alle spese di fotocopie, di telecomunicazioni e di corrispondenza, occorre constatare che, in difetto di informazioni precise relative alla ripartizione di questo importo secondo le voci di spesa identificate, questo importo non è giustificato in modo sufficiente.

48.
    Tenuto conto del complesso delle considerazioni che precedono, si opererà una giusta valutazione delle spese ripetibili dalle ricorrenti nelle cause T-226/00 e T-227/00 fissandone l'importo in EUR 43 000.

49.
    Dato che questo importo tiene conto di tutte le circostanze delle controversie fino alla data dell'adozione della presente ordinanza, non occorre statuire con atto separato sul rimborso delle spese sostenute dalle ricorrenti per il presente procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza Groupe Origny/Commissione, citata, punto 44).

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

così provvede:

L'importo delle spese che il Consiglio deve rimborsare alle ricorrenti nelle cause T-226/00 e T-227/00 è fissato in EUR 43 000.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 marzo 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R. García-Valdecasas


1: Lingua processuale: l'inglese.