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Ricorso proposto il 22 settembre 2010 - Gap SA granen & producten / Commissione

(Causa T-437/10)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Gap SA granen & producten NV (Zoersel, Belgio) (rappresentanti: C. Ronse e A. Hansebout)

Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea e di condannarla a risarcire alla ricorrente i danni subiti, e nello specifico di versarle l'importo di EUR 295 690,43, maggiorato degli interessi legali belgi decorrenti dalle rispettive date in cui la ricorrente ha pagato i dazi all'importazione in discussione, nonché di condannare l'Unione al pagamento, a titolo di provvisionale, di un importo di EUR 30 000, maggiorato degli interessi legali belgi per i restanti danni subiti dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede il risarcimento dei danni asseritamente subiti in quanto la Commissione europea, stabilendo dazi all'importazione su frumento (grano) duro, segnatamente nell'ambito del regolamento (CE) della Commissione 1 ottobre 2009, n. 919, recante modifica del regolamento (CE) n. 915/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1º ottobre 2009 (GU L 259, pag. 5), avrebbe agito illegittimamente e determinato prezzi di mercato e prezzi di trasporto scorretti.

A sostegno della sua richiesta di risarcimento dei danni la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe violato l'art. 4 del regolamento n. 1249/961 e il dovere generale di diligenza in quanto ha tenuto conto dei prezzi errati e delle errate tariffe di nolo nel contesto dell'imposizione e del calcolo dei dazi all'importazione.

A parere della ricorrente la violazione dell'art. 4 del regolamento n. 1249/96 è sufficientemente qualificata, giacché la Commissione non disponeva di margine discrezionale nell'adozione del regolamento n. 919/2009. Inoltre, la violazione del dovere di diligenza da parte della Commissione costituirebbe già di per sé una violazione sufficientemente qualificata.

Infine, la ricorrente fa valere che il danno subito discende da un dazio imposto illegittimamente e calcolato erroneamente, dimostrando al ricorrente a riguardo l'importo preciso. Oltre a ciò, la ricorrente lamenta anche il danno sofferto a causa del tempo che ha dovuto dedicare a seguire il presente procedimento nonché i costi sostenuti per l'assistenza legale.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1996, n. 1249, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali GU L 161, pag. 125).