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Impugnazione proposta il 25 febbraio 2021 dal sig. Oriol Junqueras i Vies avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2020, causa T-24/20, Junqueras i Vies / Parlamento

(Causa C-115/21 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Oriol Junqueras i Vies (rappresentante: A. Van den Eynde Adroer, abogado)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare e revocare l’ordinanza del 15 dicembre 2020, della Sesta Sezione del Tribunale dell’Unione europea, pronunciata nella causa T-24/20;

dichiarare la piena ammissibilità dell’impugnazione proposta dal ricorrente;

ripristinare il procedimento affinché, dichiarata la ricevibilità dell’impugnazione, la Sesta Sezione del Tribunale dell’Unione europea prosegua con il trattamento dello stesso;

condannare il Parlamento europeo alle spese del procedimento di eccezione di inammissibilità e del presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Primo: Errore di diritto nell’interpretazione e applicazione nel caso degli articoli 13.3 e 7.3 dell’Atto elettorale europeo (1976) 1 . Non sussiste decadenza del mandato, ma applicazione di una causa di incompatibilità sopravvenuta non prevista ai sensi dell’articolo 7.3 dell’Atto elettorale europeo (1976). Il Parlamento europeo non poteva prendere atto di alcuna decadenza del mandato del sig. Junqueras né della sussistenza di alcuna causa di incompatibilità stabilita ai sensi dell’articolo 7.3 dell’Atto elettorale europeo (1976), dal momento che entrambe non ricorrevano, nel «prendere atto» il Parlamento europeo conferisce effetti giuridici a una decisione che non poteva averne e che diventa atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, violando i diritti del sig. Junqueras (in particolare, gli articoli 39 CDFUE e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’UE).

Secondo: Errore di diritto nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 4.7 del regolamento interno [del Parlamento europeo]. L’ordinanza impugnata è inficiata da un errore di diritto poiché considera che il Parlamento europeo non è competente per rifiutare di riconoscere le cause di incompatibilità ai sensi del suddetto articolo. Non avendo applicato l’articolo 4.7 del regolamento interno, la decisione del Parlamento europeo è una decisione che modifica la situazione giuridica del sig. Junqueras pregiudicando i suoi diritti (in particolare ai sensi degli articoli 39 C[D]FUE e 9 [del] Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’UE) e, pertanto, l’ordinanza impugnata è inficiata da un errore di diritto poiché si considera inoppugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Terzo: Errata interpretazione degli articoli 8 e 12 dell’Atto elettorale europeo (1976) e 3.3 del regolamento interno, dal momento che la causa di incompatibilità applicata al sig. Junqueras non è propria del procedimento elettorale. Non si può desumere che lo Stato possa determinare tale causa di incompatibilità ai sensi della normativa del procedimento elettorale prevista dall’Atto elettorale europeo (1976). L’ordinanza è inficiata da un errore di diritto poiché non considera contrari agli articoli 39 CDFUE (entrambi i paragrafi), 41 CDFUE (paragrafi 1 e 2) e 21 CDFUE (paragrafo 2), gli articoli 13.3. dell’Atto elettorale europeo (1976) e 4.7 del regolamento interno, visto che stabiliscono limiti ai diritti contrariamente ai paragrafi 1 e 3 dell’articolo 52 CDFUE. L’ordinanza è errata poiché non tiene in considerazione il fatto che la gerarchia normativa del CDFUE è stata innalzata a diritto primario dell’Unione europea. Avendo applicato norme contrarie alla CDFUE risulta evidente che l’atto impugnato è una decisione con effetti sulla posizione giuridica del sig. Junqueras ed è impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, ragion per cui l’ordinanza impugnata è inficiata da un errore di diritto. In subordine, l’ordinanza sarebbe dovuta giungere a un’interpretazione degli articoli 13.3 dell’Atto elettorale europeo (1976) e 4.7 del regolamento interno conforme ai diritti protetti dalla CDFUE e dalla giurisprudenza della CGUE, tenendo altresì in considerazione le circostanze eccezionali del caso concreto e l’informazione della quale già disponeva il Parlamento europeo. L’ordinanza impugnata è inficiata da un errore di diritto poiché non considera che, nel caso concreto, era effettivamente possibile giungere alla conclusione che sussisteva un’inesattezza materiale ai sensi dell’articolo 4.7 del regolamento interno, che consentiva al Parlamento europeo di rifiutarsi di dichiarare la vacanza del seggio o di riconoscere la causa di incompatibilità applicata. Di conseguenza, l’ordinanza impugnata è inficiata da un errore di diritto perché l’atto impugnato è una decisione con effetti giuridici sul sig. Junqueras ed è impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Quarto: L’ordinanza impugnata è inficiata da un errore di diritto poiché considera che un’iniziativa del presidente del Parlamento europeo ai sensi dell’articolo 8 del regolamento interno non è obbligatoria ai sensi del diritto dell’Unione europea. L’ordinamento giuridico deve essere interpretato nel suo insieme, e gli articoli 39 CDFUE (di applicazione obbligatoria da parte degli Stati membri ai sensi dell’articolo 51.1 CDFUE), il dovere di leale cooperazione, l’articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’UE e l’articolo 6 del regolamento interno rendono obbligatorio il rispetto dei diritti del sig. Junqueras se lo Stato membro è messo a conoscenza della situazione da parte del presidente del Parlamento europeo ai sensi dell’articolo 8 del regolamento interno. Nell’ordinanza impugnata si dichiara erroneamente che non sussistono nel caso di specie circostanze speciali che comportino che l’inattività del Parlamento europeo costituisca un atto impugnabile (numerose richieste precedenti di protezione dell’immunità del sig. Junqueras disattese e, soprattutto, una sentenza della CGUE che gli riconosce la sua condizione di [membro del Parlamento europeo] eletto e permette di constatare la violazione dei suoi diritti a causa della assenza di richiesta della revoca della sua immunità). Nell’ordinanza impugnata si dichiara erroneamente che, nelle circostanze speciali del caso concreto, il rifiuto di trattare una domanda di protezione urgente ai sensi dell’articolo 8 del regolamento interno costituisce una decisione che nega al sig. Junqueras effetti giuridici nell’ambito della protezione della sua immunità e, perciò, è impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

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1 GU L 278 dell’8.10.1976, pag. 5