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Ricorso proposto il 20 agosto 2015 – European Dynamics Luxembourg e a. / ECHA

(causa T-477/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: M. Sfyri, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di aggiudicazione della convenuta riguardante la seconda fase della gara di appalto ristretta ECHA/2014/86 comunicata alle ricorrenti con lettera del 25 giugno 2014, con la quale sono state informate che la loro offerta non era stata selezionata e che l’appalto era stato aggiudicato a un altro consorzio;

condannare la convenuta a risarcire alle ricorrenti il danno derivante dalla perdita della possibilità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, per un importo pari a EUR 520.000; e

condannare la convenuta a pagare tutte le spese, legali e accessorie, sostenute dalle ricorrenti nell’ambito del presente ricorso, anche in caso di rigetto del medesimo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’ECHA ha violato l’obbligo di motivazione nell’ambito della valutazione della loro offerta, omettendo di comunicare i vantaggi relativi dell’offerta selezionata.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’ECHA ha commesso vari errori manifesti di valutazione in sede di esame della loro offerta e, in subordine, che ha introdotto criteri nuovi e ignoti nella fase di valutazione delle offerte.

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