Language of document : ECLI:EU:T:2016:568

Causa T‑476/15

European Food SA

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo FITNESS – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 – Regola 37, lettera b), iv), e regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 – Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 settembre 2016

1.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Esame separato dei diversi impedimenti – Interpretazione degli impedimenti alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1)

2.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

3.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Interesse da tutelare di natura privata

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8)

4.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso – Competenza delle commissioni di ricorso – Nuovo esame completo del merito

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75)

5.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Procedimento di dichiarazione di nullità concernente impedimenti assoluti alla registrazione – Esame limitato ai motivi dedotti

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, 52, 55 e 76, § 1)

6.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Procedimento di dichiarazione di nullità concernente impedimenti assoluti alla registrazione – Termine per la produzione di prove – Insussistenza

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 37, b), iv)]

7.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso

(Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 50, § 1, terzo comma)

8.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Applicazione analogica della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità per impedimenti assoluti alla registrazione – Inammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, 52, § 1, e 76, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 50, § 1, terzo comma)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 31)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 33)

3.      Riguardo agli impedimenti relativi alla registrazione previsti all’articolo 8 del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, dall’impianto sistematico di tale regolamento nonché dalla formulazione di detta disposizione risulta che la stessa mira a disciplinare gli eventuali conflitti tra un marchio di cui è chiesta la registrazione e i diritti del titolare di un marchio anteriore, ad esempio quando i marchi e i prodotti di cui trattasi sono identici o simili ed esiste un rischio di confusione. Pertanto, l’interesse di cui può essere garantita la tutela in forza di detto articolo è soprattutto di natura privata, pur proteggendo nel contempo un certo interesse pubblico come quello di evitare il rischio di confusione per i consumatori.

(v. punto 34)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 38)

5.      Dall’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea risulta che, nell’ambito dell’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, le commissioni di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale devono procedere all’esame d’ufficio dei fatti per stabilire se al marchio di cui è chiesta la registrazione si applichi o meno uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all’articolo 7 di tale regolamento.

Tuttavia, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, l’Ufficio non può essere obbligato ad effettuare nuovamente l’esame d’ufficio dei fatti pertinenti – condotto dall’esaminatore – che possono portarlo ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione. Dagli articoli 52 e 55 del regolamento n. 207/2009 discende che il marchio dell’Unione europea è considerato valido fino a quando non venga dichiarato nullo dall’Ufficio a seguito di un procedimento di dichiarazione di nullità. Esso beneficia quindi di una presunzione di validità, che costituisce la conseguenza logica del controllo effettuato dall’Ufficio nell’ambito dell’esame di una domanda di registrazione.

Tale presunzione di validità limita l’obbligo dell’Ufficio, risultante dall’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, di esaminare d’ufficio i fatti pertinenti che potrebbero portarlo ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione all’esame della domanda di un marchio dell’Unione europea effettuato dagli esaminatori dell’Ufficio e, in sede di ricorso, dalle commissioni di ricorso durante il procedimento di registrazione di detto marchio. Orbene, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, poiché si presume la validità del marchio dell’Unione europea registrato, spetta al soggetto che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità far valere dinanzi all’Ufficio gli elementi concreti che metterebbero in discussione la sua validità.

Da quanto precede discende che, nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità, la commissione di ricorso non è tenuta ad esaminare d’ufficio i fatti pertinenti che avrebbero potuto portarla ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

(v. punti 46‑49)

6.      Non risulta assolutamente dalla regola 37, lettera b), iv), del regolamento n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio dell’Unione europea che la commissione di ricorso sia tenuta a considerare come tardive le prove che non sono state presentate dinanzi alla divisione di annullamento. Infatti, detta regola si limita a precisare che la domanda di dichiarazione di nullità deve contenere le prove su cui la stessa si fonda. Ne consegue che essa non implica che qualsiasi prova presentata dopo l’introduzione della domanda di dichiarazione di nullità, vuoi dinanzi alla divisione di annullamento vuoi dinanzi alla commissione di ricorso, debba essere considerata come tardiva.

Inoltre, si deve necessariamente constatare che i regolamenti n. 207/2009 e n. 2868/95 non contengono alcuna disposizione che stabilisca un termine per la produzione delle prove nell’ambito di una domanda di dichiarazione di nullità per un impedimento assoluto alla registrazione, a differenza di talune disposizioni che disciplinano i termini, nonché le conseguenze del mancato rispetto di questi ultimi, applicabili ai procedimenti di opposizione, decadenza e nullità per impedimenti relativi alla registrazione.

Peraltro, occorre ricordare l’esistenza di una continuità funzionale tra le unità dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale che statuiscono in primo grado, come l’esaminatore, le divisioni di opposizione e di annullamento, da un lato, e le commissioni di ricorso, dall’altro.

Si deve concludere che l’articolo 76 del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con la regola 37, lettera b), iv), del regolamento n. 2868/95, non implica che prove che siano state presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso debbano essere considerate tardive da quest’ultima nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità per un impedimento assoluto alla registrazione.

(v. punti 55‑58)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 60‑62)

8.      Il procedimento di dichiarazione di nullità per impedimenti assoluti alla registrazione è avviato su domanda di una parte, ai termini dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento rinvia direttamente agli impedimenti alla registrazione previsti all’articolo 7 di tale regolamento, che perseguono fini d’interesse generale. Va aggiunto che tali considerazioni d’interesse generale sottese all’articolo 7 del medesimo regolamento devono parimenti essere prese in considerazione nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità per impedimenti assoluti alla registrazione. Peraltro, va ricordato che il procedimento di dichiarazione di nullità per impedimenti assoluti alla registrazione ha lo scopo, in particolare, di consentire all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale di riesaminare la validità della registrazione di un marchio e di adottare una posizione che esso avrebbe dovuto, eventualmente, adottare d’ufficio in forza dell’articolo 37 del regolamento di cui trattasi. Di conseguenza, l’applicazione analogica della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 a un procedimento di dichiarazione di nullità per impedimenti assoluti sarebbe contraria all’interesse generale perseguito dalle disposizioni dell’articolo 7 del regolamento n. 207/2009.

Pertanto, né la formulazione della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, che riflette la volontà espressa del legislatore dell’Unione, né la natura e la finalità del procedimento di dichiarazione di nullità per impedimenti assoluti alla registrazione consentono l’applicazione analogica di detta regola.

(v. punti 64, 65)